Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/03/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 19/03/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 960/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Giuseppe Parte_1
Ivan Artico ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Terzigno, via Amati n. 20;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Anna Oliva ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 CP_1 bis;
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le provvidenze economiche relative all'indennità di accompagnamento (ex Lege 18/80), alla pensione di inabilità e/o in subordine all'assegno di invalidità (L. 118/71), nonché agli status di handicap (L.
104/92 art. 3 c. 1 e 3), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 22/05/2017 ovvero da quella diversa che si accerterà in corso di causa;
condannare, per l'effetto, l' in CP_1 persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la carica, alla corresponsione in favore dello stesso, delle relative indennità economiche e al pagamento dei relativi ratei con interesse ed eventuale CP_ rivalutazione nella misura eccedente il tasso di interessi legali;
condannare altresì l' al pagamento delle spese di entrambi i giudizi con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
PER L' : a) dichiarare la inammissibilità della domanda ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c. CP_1 ovvero la nullità del ricorso per le causali spiegate;
b) dichiarare la intervenuta decadenza ex art. 42, comma 3, del D.L. 30.9.2003 n° 269 convertito in L. n. 326/2003; c) dichiarare la prescrizione del preteso diritto e degli accessori;
d) dichiarare inammissibile la domanda di condanna al pagamento della prestazione. e) rigettare ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell' CP_1 siccome destituita di fondamento;
f) dichiarare l''infondatezza della pretesa, nel merito, anche in ordine agli accessori;
g) condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell ex art. 152 disp. att. c.p.c.. CP_1
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 21.02.2022, il ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto per l'accertamento dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, alla pensione di inabilità civile e/o all'assegno di invalidità civile nonché della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. n.
104/1992, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando di contro la sussistenza dei requisiti sanitari negati dal c.t.u ivi nominato, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Rinnovate le operazioni peritali, acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall'istante, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.– la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1 Nella presente fattispecie sono stati sufficientemente evidenziati i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . CP_1
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di giudizio di ATP non avrebbe correttamente considerato la gravità del quadro patologico obbiettivato, avendo sottovalutato le singole patologie sofferte nonché l'incidenza funzionale delle stesse sulla propria autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita e sulla propria sfera individuale, sociale e relazionale.
2.1. In considerazione delle censure mosse da parte ricorrente, si è reputato, dunque, necessario rinnovare le operazioni peritali ad opera di un altro consulente d'ufficio, dott. Per_1
, all'esito delle quali, confermando le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. della fase di ATP,
[...] ha neganto, in definitiva, la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione delle prestazioni assistenziali richieste.
3. Il consulente medico, sulla scorta delle emergenze documentali e dell'esame obiettivo espletato, ha formulato la seguente diagnosi: “cardiopatia ischemico-ipertensiva cronica
(pregressa – 06/2016 – SCANSTEMI in paziente con coronaropatia bivasale – IVA e Cx - trattata con duplice PTCA + doppio stent) in attuale poli-terapia farmacologica;
broncopatia cronica in ex-tabagista; sindrome ansioso-depressiva”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, il c.t.u. ha così osservato: “✓ La patologia cardiologica è rappresentata da una forma cronica di cardiopatia ischemica in paziente con esiti di rivascolarizzazione percutanea (PTCA + duplice stent) di 2 vasi coronarici (06/2016; IVA e Cx), cui si associa una ipertensione di vecchia data;
il paziente è in attuale poli-terapia farmacologica.
Nella documentazione specialistica agli atti non si rinvengono elementi suggestivi per ischemia inducibile, disfunzione contrattile globale o segmentaria e/o aritmie. Sulla scorta di tali elementi, passando alla valutazione medico-legale, con riferimento alla fattispecie delle Tabelle di Legge codificata con n. 6446 (“coronaropatia moderata (ii classe NYHA) 41-50%), la infermità/menomazione in oggetto può essere correttamente valutata nella misura del 45%
(quarantacinque%).
✓ La patologia respiratoria è costituita da una forma di bronchite cronica, a prevalente componente ostruttiva, in ex-tabagista. Non è presente nella documentazione prodotta alcuna consulenza specialistica né esame strumentale che documenti in maniera oggettiva la malattia ed eventualmente ne misuri l'impegno funzionale, né risultano documentate terapie specifiche topiche e/o sistemiche. Ad ogni buon conto, anche tenuto conto della obiettività toracica rilevata in sede di accertamento medico-legale diretto, sotto il profilo valutativo, con riferimento alla fattispecie codificata con n. 6455 (“malattia polmonare ostruttiva cronica prevalente bronchite” 75%”), con criterio analogico-comparativo, può essere valutata nella misura del 25% (venticinque%).
✓ La patologia psichica, risulta documentata in un'unica certificazione del 10.02.2022, in assenza di qualsiasi riferimento precedente o successivo. Ad ogni buon conto, può essere accreditata al signor una nevrosi ansiosa;
tale patologia, con riferimento alle Tabelle di Pt_1 Legge, può essere esattamente inquadrata nella fattispecie codificata con n. 2207 “nevrosi ansiosa” 15% e, come tale, essere valutata nella misura del 15% (quindici %).
Le infermità/menomazioni più sopra elencate sono tutte coesistenti, e pertanto va applicata, nel caso di specie, la formula riduzionistica di Balthazard, per cui la percentuale complessiva di invalidità è data dalla somma delle valutazioni delle due infermità/menomazioni, diminuita del loro prodotto, IT= (IP1 + IP2) – (IP1x IP2), essendo il tutto espresso in numeri decimali;
dopo aver operato in questo modo per le prime due infermità si procede allo stesso modo con la terza infermità, e così via con la quarta e le successive. Applicando tale metodo, la valutazione percentuale dell'incidenza del complesso morboso sulla capacità lavorativa generica è del 65%
(sessantacinque%). Non ricorrono poi, nel caso di specie, le condizioni per una valutazione (fino a più o meno 5%) del complesso menomante sulla capacità lavorativa semi-specifica.
In base alla documentazione disponibile, si può affermare che il danno funzionale permanente derivante dal complesso morboso precedentemente delineato, si sia concretizzato, così come è stato descritto e valutato, con la percentuale invalidante del 65% dalla data del 01.02.2022 (quando appare documentata la patologia psichica); in precedenza la percentuale invalidante era del 60%
(sessanta %).
Pertanto, non sussistono le condizioni medico-legali che consentono di raggiungere un grado d'invalidità compreso tra il 74 ed il 99% che dà diritto all'assegno di invalidità civile (art. 2 e 13,
L. 118/71).
Non sussiste, ovviamente, il requisito medico-legale per la pensione di inabilità (art. 2 e 12 L
118/71) né quello per l'indennità di accompagnamento (art. 1 L 18/80 e art. 2 DL 508/88)”.
In ordine alla condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 e alla documentazione medica sopravvenuta, il perito, in via suppletiva, ha così argomentato:
“Preliminarmente si osserva che la predetta documentazione medica è costituita da
1) Copia di certificazione neurologica (ASL Avellino Dott. 02.12.2024): Persona_2
“…vasculopatia cerebrale cronica con declino delle funzioni cognitive…; sindrome ansioso- depressiva in trattamento farmacologico…; artrosi poli-distrettuale con particolare interessamento del rachide, delle anche e delle ginocchia;
deambula con doppio appoggio…”. Delle diagnosi riportate in tale certificazione non si trova alcuna traccia nella documentazione medica agli atti e nella obiettività rilevata dal sottoscritto CTU. In particolare non vi è alcun esame strumentale (TC,
RMN encefalo) che documenti la vasculopatia cerebrale;
non vi è alcun esame rx-grafico che documenti l'artrosi poli-distrettuale; la deambulazione, in sede di accertamento medico-legale diretto (24.01.2024), è risultata libera e senza appoggio.
2) Copia di certificazione cardiologica (ASL Avellino Dott. 02.12.2024): Persona_2
“…cardiopatia ipertensiva associata a dispnea da sforzo inquadrabile in II-III° classe NYHA…; artrosi poli-distrettuale diffusa e marcata…”. Preliminarmente si osserva che tale certificazione risulta essere stata redatta dallo stesso medico (neurologo?, cardiologo?) che ha firmato la certificazione di cui al punto precedente. Lo stesso mostra di non conoscere la storia clinica del paziente visto che non fa alcun riferimento, in tale scritto, alla cardiopatia ischemica cronica (pregresse procedure interventistiche di PTCA + stent su IVA e Cx) da cui lo stesso è affetto e che costituisce la cardiopatia principale.
3) Copia di relazione di dimissione relativa alla C.C. n. 845/24 (Casa di Cura “La Madonnina” srl 19.04.2024): “Danno epatico da potus in soggetto con steatosi epatica di grado moderato;
cardiopatia ischemica cronica;
broncopatia cronica con enfisema”. Gli indici di funzionalità epatica sono pressoché nei limiti, mentre l'ecografia dell'addome completo mostra segni di “bright liver” di grado lieve.
4) Copia di Verbale di Pronto Soccorso n. 2024017334 (ASL NA3Sud P.O. di Nola – Pollena
Trocchia 25.04.2024): “Infrazione epifisi distale radio destro”.
5) Copia di referto di consulenza ortopedica (ASL NA3Sud P.O: Nola – Pollena Trocchia
26.04.2024): “infrazione epifisi distale radio destro;
si immobilizza con valva gessata;
arto in scarico…”. Le certificazioni di cui ai punto 4) e 5) si riferiscono ad un trauma del polso destro con infrazione del radio, per caduta accidentale, trattato incruentemente ed assolutamente irrilevante ai fini della presente valutazione medico-legale.
Sulla scorta di tali considerazioni non può che confermarsi la diagnosi e la valutazione già espressa alla pagina 7) della presente relazione con riferimento alla invalidità civile.
Per quanto concerne la valutazione medico-legale con riferimento alla legge 104/92 è da ritenere che il complesso morboso così come sopra delineato determini esclusivamente una condizione di portatore di handicap ai sensi del comma 1 art. 3 della legge 104/92, con decorrenza dalla data del 01.02.2022. Non sussiste infatti, nel caso di specie, stante la condizione clinico- patologica così come sopra descritta, la necessità di un'assistenza permanente, continuativa e globale nella sfera individuale e in quella relazionale, situazioni che connotano la condizione di gravità dell'handicap ai sensi del comma 3 art. 3 della legge 104/92, né ovviamente è individuabile la sussistenza di alcun requisito tra quelli di cui all'art 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5.”.
4. La valutazione del c.t.u. – le cui argomentazioni devono ritenersi parte integrante dell'iter logico e motivazionale seguito da questo giudicante – appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce dell'esame obiettivo e della attenta ed argomentata analisi di tutta la documentazione medica prodotta, né le parti hanno formulato specifiche osservazioni e contestazioni all'esito del deposito dell'elaborato peritale.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste.
5. In ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite. Le spese di c.t.u., da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: • Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, della pensione di inabilità civile, dell'assegno di invalidità civile nonché della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992;
• Dichiara irripetibili le spese di lite;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 19/03/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno