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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/11/2025, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 930/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa NN BO Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. R.G. 930/2023
Promosso da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
SC Comi
APPELLANTE
Nei confronti di
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Simone Mancini e dall'Avv. Romina Tortolini
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 811/2023, pubblicata in data 11/10/2023
CONCLUSIONI
pagina 1 di 18 Di parte appellante: “…, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa
PRELIMINARMENTE IN RITO:
Dichiarare, qualora sia qualificata la domanda ex art. 2043 c.c., il difetto di legittimazione passiva della quale titolare delle funzioni in Parte_1 materia di tutela della fauna selvatica, di prelievo venatorio e caccia selettiva, in quanto le condotte omissive specificamente allegate dall'attore attengono prevalentemente alle funzioni affidate all'ente proprietario della strada.
NEL MERITO:
Dichiarare la responsabilità dell'attore ex art. 2054 c.c. dato che non ha in alcun modo provato “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” e per
l'effetto rigettare la domanda risarcitoria.
Dichiarare assenza di responsabilità ex art. 2043 della , quale Parte_1 titolare delle funzioni in materia di tutela della fauna selvatica, di prelievo venatorio e caccia selettiva, in quanto le condotte omissive allegate dall'attore sono generiche, non corrispondenti al vero e comunque non provate.
In ogni caso rigettare la domanda Dichiarare infondata e non provata (sia ex art. 2043 che 2052 c.c.) nell'an e nel quantum la domanda attrice;
per l'effetto respingere ogni pretesa svolta dall'attore nei confronti della . Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, comprese spese generali e oneri riflessi a carico degli avvocati regionali, non essendo gli stessi soggetti al pagamento del CAP e dell'IVA.”
Inoltre, voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare il sig. a Controparte_1 restituire all'odierna appellante le somme che saranno da quest'ultima eventualmente corrisposte nel corso del giudizio d'appello in esecuzione della sentenza gravata, maggiorate degli interessi legali dalla corresponsione sino all'effettivo recupero”;
Di parte appellata: “….. ogni contraria istanza ed eccezione disattesa - in via principale, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla ed in Parte_1 ogni caso respingere con ogni e qualsiasi statuizione il gravame e tutte le domande ivi proposte dalla in quanto destituite di ogni Parte_1
pagina 2 di 18 fondamento, in fatto e in diritto, con integrale conferma della pronuncia di primo grado.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
I.) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Macerata ha accolto la domanda proposta da , volta all'accertamento e alla declaratoria Controparte_1 della responsabilità della per il sinistro stradale avvenuto il Parte_1
09/08/2019, alle ore 23:30 ca. (asseritamente causato dall'attraversamento di due cinghiali mentre l'attore era alla guida del motociclo di sua proprietà, modello
“KTM 1190 Adventure”, tg. EB99112, lungo la Strada Provinciale 98, località
Fiastra - MC) e ha condannato l'ente convenuto al pagamento di €. 5.021,98 a titolo di risarcimento del danno biologico (oltre interessi e rivalutazione monetaria), nonché di €. 5.047,51 a titolo di risarcimento per i danni materiali occorsi al motociclo (oltre interessi legali dalla sentenza al saldo); il primo giudice ha inoltre condannato la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, liquidate in €. 264,00 per spese ed €. 2.540,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario di I.V.A. e C.P.A., come per legge, ponendo a carico della stessa le spese sostenute per la CTU medico-legale.
II.) La ha proposto appello per i motivi di seguito illustrati Parte_1 chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, la reiezione delle domande avversarie.
III.) Si è costituito che ha contestato il gravame Controparte_1 chiedendone il rigetto, con integrale conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
IV.) Assegnati i termini previsti dall'art. 352 c.p.c. e preso atto delle note ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 18 1.1) Con il primo motivo di gravame la ripropone l'eccezione Parte_1 preliminare di difetto di legittimazione passiva/carenza di titolarità del rapporto giuridico controverso, sollevata nel giudizio di primo grado, rilevando che il sinistro stradale è avvenuto all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, lungo la S.P. n. 98 che era di proprietà e gestita dalla Parte_2
(circostanze non contestate): ne consegue, secondo l'appellante, che, nel caso di specie, non è imputabile all'ente regionale alcun potere/dovere d'intervento e che la non è tenuta alla custodia degli ungulati, che dovrebbero Parte_1 essere gestiti e controllati dall'Ente Parco, unico legittimato passivo, in quanto soggetto di diritto pubblico pienamente autonomo e sottoposto alla vigilanza del
Ministero dell'Ambiente.
A sostegno delle proprie ragioni, l'appellante richiama l'art. 11 L. n. 394/1991
(“Legge quadro sulle aree protette”), che pone il divieto di caccia e di prelievo selettivo all'interno delle aree protette (comma 3, lett. a), affidando agli CP_2
l'introduzione di eventuali deroghe regolamentari (comma 4), nonché l'art.
[...]
15 della stessa legge, per cui l'Ente è tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco (comma 3) entro 90 giorni dal verificarsi del nocumento
(comma 4), attingendo a un capitolo di spesa appositamente istituito, con dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno (comma 7); l'ente regionale precisa altresì che le recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità ex art. 2052 c.c. (in particolare: Cass, Sez. III civ. sentenza n.
7969 del 20/04/2020 e n. 25868 del 05/09/2023) non hanno affatto abrogato la
L. n. 394/1991, fornendo piuttosto una soluzione ermeneutica per tutti gli altri casi in cui la competenza non è chiaramente definita dal legislatore.
1.2) Tale motivo non è meritevole di accoglimento.
1.2.1) Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di danni cagionati dalla fauna selvatica, il titolo di responsabilità fondato sull'art.
2052 c.c., rispetto al quale la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla
quale ente titolare della competenza normativa in materia di patrimonio Pt_1 faunistico, nonché delle funzioni amministrative concernenti l'attività di tutela e gestione della fauna selvatica, ancorché eventualmente svolte, per delega o in
pagina 4 di 18 base a poteri propri, da altri enti, può concorrere con quello di cui all'art. 2043
c.c., che, oltre a costituire il fondamento dell'azione di rivalsa della nei Pt_1 confronti degli enti a cui sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio delle funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno, consente il diretto esercizio dell'azione risarcitoria anche nei loro confronti da parte del danneggiato, sul quale, peraltro, grava l'onere di provare la condotta colposa causalmente efficiente dell'ente pubblico...” (Cass., 27/01/2022, n. 2502;
Cass. civ. n. 3315/2023).
1.2.2.) Nel caso in esame l'attore aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro ai sensi dell'art. 2043 c.c. (v. atti di citazione innanzi al giudice di Pace e riassunzione innanzi al Tribunale); all'esito del procedimento il
Tribunale, con la sentenza impugnata, ha affermato “sia la legittimazione passiva in capo alla che la sussunzione della fattispecie non nel titolo di Parte_1 responsabilità generale di cui all'art. 2043 c.c., ma in quello speciale di cui all'art. 2052 c.c. quale paradigma cui ricondurre anche la responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica”, di cui si discute nel caso concreto.
Pertanto, il Tribunale ha inquadrato la fattispecie in esame nell'ambito della disciplina prevista dall'art. 2052 c.c. dalla quale deriva, in base ai principi sopra esposti, la legittimazione passiva della . Pt_1
1.2.3) A fronte della ricostruzione effettuata dal primo giudice, l'appellante, da un lato, ha chiesto di dichiarare la assenza di responsabilità ex art. 2043 c.c., fattispecie che è stata tuttavia esclusa dal Tribunale, e dall'altro, ha ribadito il difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda che, come si è detto, è stata accolta dal primo giudice con espressa qualificazione ex art. 2052 c.c., non contestata in questa sede dall'appellante né dall'appellato.
1.2.4) Ciò posto va rilevato che, alla luce dei principi sopra richiamati, ai fini del risarcimento dei danni cagionati da animali selvatici appartenenti alle specie protette ( di cui si discute nel caso concreto) e che rientrano, ai sensi della L.
n.157 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione di cui all'art. 2052 c.c. in base al quale il soggetto pubblico responsabile va individuato nella , in quanto ente titolare della Pt_1
pagina 5 di 18 competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle relative funzioni, pur se eventualmente svolte, anche per delega, da altri enti.
1.2.5) Non sono quindi fondate le doglianze con cui la Parte_1 contesta la propria legittimazione passiva, indicando quale come soggetto responsabile la (come dedotto nel giudizio di primo grado) Parte_2 in quanto ente proprietario della strada, cui competeva l'adozione di misure volte a garantire la sicurezza nelle strade, o l'Ente Parco (come dedotto in questa sede, essendosi verificato il sinistro all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini), quale ente tenuto alla gestione e al controllo sulla fauna selvatica in base alla legge n.394/1991.
Infatti, secondo la ricostruzione operata dalla giurisprudenza di legittimità, di cui si è detto in precedenza, la è l'unica legittimata passiva nell'azione di Pt_1 risarcimento del danno cagionato da animali selvatici ex art. 2052 c.c., essendo irrilevante che le misure dirette a impedire il danno debbano essere adottate da un altro ente, cui spetta il relativo compito in quanto a ciò delegato, ovvero trattandosi di competenze di sua diretta titolarità.
La Suprema Corte ha infatti chiarito che “una tale eventualità non modifica, in relazione all'azione posta in essere dal danneggiato, il criterio di individuazione del cd. legittimato passivo (cioè dell'ente cui è imputabile la responsabilità del danno sul piano sostanziale), che resta in ogni caso la , quale ente cui Pt_1 spettano, in base alla Costituzione ed alle leggi statali, le competenze normative, le principali competenze amministrative, e comunque di programmazione, coordinamento e controllo, nonché i connessi poteri sostitutivi, per la tutela e la gestione della fauna selvatica, e che quindi, sul piano civilistico, nell'ottica della funzione che svolge la stessa previsione della proprietà pubblica di detta fauna, rappresenta il soggetto che «la utilizza» allo scopo di realizzare il fine di utilità collettiva della protezione dell'ambiente e dell'ecosistema e, quindi, che risponde nei confronti dei terzi dei danni eventualmente causati dagli animali selvatici, ai sensi dell'art. 2052 c.c.” (Cass. civ,. n. 8385/2020).
In ogni caso, la può rivalersi, anche mediante chiamata in causa nello Pt_1 stesso giudizio promosso dal danneggiato, nei confronti degli enti ai quali sarebbe pagina 6 di 18 in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno (Cass. civ., n. 7969/2020); nel caso di specie, tuttavia, l'appellante si limita ad affermare la propria carenza di legittimazione passiva e l'imputabilità alla o comunque all'Ente Parco Parte_2 della responsabilità di cui si discute, senza, peraltro, esercitare alcuna azione di rivalsa nei confronti di detti enti.
1.3) Il primo motivo di appello va dunque respinto per le argomentazioni svolte che assorbono l'esame della questione sollevata dall'appellato il quale ha eccepito che l'ente regionale, nel contestare la sussistenza della propria legittimazione passiva, ha inizialmente (nel giudizio di primo grado) fatto esclusivo riferimento alle funzioni e responsabilità dell'”ente proprietario della strada” (ossia della ), invocando la responsabilità dell'Ente Parco, solo Parte_2 nel presente grado di appello.
2.) Con il secondo motivo di gravame, la rileva la erroneità della Pt_1 sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato che “il criterio di imputazione della responsabilità a carico del proprietario di animali di cui all'art. 2052 c.c., impedisce la operatività della presunzione prevista dall'art. 2054 comma 1 c.c.”, trattandosi invece di presunzione che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, opera anche nei sinistri che vedono coinvolti gli animali selvatici.
L'appellante invoca quindi la presunzione di colpa del conducente in base alla citata disposizione e osserva che il non ha provato di aver adottato ogni CP_1 opportuna cautela alla guida per evitare l'impatto tra il motoveicolo e l'ungulato, avendo invece tenuto una condotta imprudente e negligente, contraria all'art. 141 c.d.s., atteso che:
-il motociclista, a fronte dei numerosi fattori di rischio (orario notturno, visibilità insufficiente con conseguente riduzione dei tempi di reazione, assenza d'illuminazione pubblica, zona di parco naturale connotata dal pericolo di attraversamento di animali selvatici appositamente segnalato, minor potenza di fari e freni di un motociclo rispetto a quelli di un'autovettura), non ha provato di aver prestato particolare diligenza alla guida, né di aver rispettato il limite di pagina 7 di 18 velocità prescritto per quel specifico tratto stradale (70 Km/h, limite ridotto rispetto a quello ordinariamente stabilito per la circolazione nelle strade extraurbane, pari a 90 Km/h) o di aver effettuato una manovra emergenziale per scongiurare il sinistro;
- qualora l'appellato avesse tenuto un'andatura adeguata, avrebbe potuto avvistare per tempo gli ungulati di grandi dimensioni, considerato che il tratto stradale ove si è verificato il sinistro è rettilineo;
-l'appellato, quindi, ha guidato in maniera non consona alle peculiarità del tratto stradale de quo, procedendo a velocità eccessivamente elevata, come confermato dalle dichiarazioni del testimone di parte attrice (che, a sua volta, aveva scorto gli animali sulla carreggiata e che non ricorda alcun tentativo di frenata da parte del ), dai rilievi degli agenti accertatori intervenuti (che CP_1 non hanno rilevato tracce di frenata sul suolo asciutto) e dal fatto che l'animale, a causa dell'impatto con il motoveicolo, è stato sbalzato sul margine opposto della carreggiata ed è deceduto.
3.) Con il terzo motivo d'appello, l'ente regionale lamenta l'erroneo accertamento dei requisiti della responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c., nonché la violazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. e 112 c.p.c. atteso che, ad avviso dell'appellante, il non ha provato la dinamica del sinistro, né il nesso CP_1 causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso e, anzi, le circostanze di fatto sopra evidenziate, emerse nel corso del giudizio, denotano una condotta di guida imprudente posta in essere dal medesimo.
4.) Con il quarto motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata deducendo la violazione dell'art. 2052 c.c. sotto il profilo del mancato riconoscimento della prova liberatoria del caso fortuito, integrato dall'attraversamento dell'animale selvatico: osserva al riguardo che lo stesso
, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ha affermato che CP_1
l'urto era “inevitabile, imprevedibile, improvviso”, escludendo così che la condotta dell'animale fosse riconducibile alla sfera di controllo regionale.
Muovendo dal presupposto in base al quale la gestione e la custodia della fauna selvatica spettano all'ente “Parco Nazionale dei Sibillini”, la Pt_1
pagina 8 di 18 deduce, in ogni caso, di aver adempiuto ai propri compiti di contenimento degli esemplari faunistici del territorio, emanando, secondo quanto previsto dalla L. n.
157 del 11/02/1992 e dalla L.R. Marche n. 7 del 05/01/1995, tutti i provvedimenti che la normativa vigente richiede ai fini della corretta gestione della fauna selvatica e, in particolare:
-D.G.R. n. 645 del 17/05/2018, di approvazione del “Piano di controllo regionale del Cinghiale 2018-2023”, primo strumento di programmazione del territorio marchigiano, successivo al passaggio di competenze in materia di gestione e prelievo della fauna dalle Province alle Regioni;
-D.G.R. n. 598/2017, di approvazione del “Calendario per il prelievo in forma selettiva degli ungulati anno 2017/2018”;
-Regolamento regionale n. 3/2012, recante “Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della L.R. Marche n. 7/1995.
L'appellante precisa altresì che i suddetti atti producono effetti su tutto il territorio regionale, eccezion fatta per le aree attribuite dalla legge statale alla competenza dei Parchi Nazionali, sottratte al suo potere di gestione e controllo.
Aggiunge inoltre che esula dalla competenza della l'apposizione dei Pt_1 segnali di pericolo, della pubblica illuminazione, dei guardrail (o delle recinzioni metalliche), compiti che invece spettavano al proprietario della strada e quindi alla - ai sensi degli artt. 37 e 38 c.d.s. – alla quale l'art. 14 c.d.s. Parte_2 attribuiva ulteriori funzioni, tra cui:
-manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle relative pertinenze e degli arredi, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
-controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze;
-apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
L'appellante richiama anche l'art. 47 L. n. 120 del 29/07/2010 - che impone agli enti proprietari e concessionari delle strade e autostrade con elevati “tassi d'incidentalità” di effettuare specifici interventi di manutenzione straordinaria, nonché di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica e delle barriere, per ridurre i rischi relativi alla circolazione – nonché l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo pagina 9 di 18 cui l'ente regionale non può essere tenuto a recintare tutte le strade (Cass. I
Sez. Civ., n. 9276 del 24/04/2014), evidenziando peraltro che, dalle fotografie prodotte in giudizio dalla controparte con la II memoria istruttoria, si evince la presenza di un guardrail sul margine destro della carreggiata e che la strada era dotata di segnali verticali di pericolo di attraversamento animali selvatici, sicché ogni utente, nel percorrerla, era consapevole dei rischi e poteva adottare ogni opportuna cautela.
Per tali ragioni l'appellante riconduce il comportamento imprevedibile e inevitabile degli ungulati al caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità della;
concludendo sul punto, l'ente territoriale ritiene altresì che la Pt_1
, quale ente proprietario e gestore della strada al tempo del sinistro, Parte_2 abbia fatto tutto il possibile per garantire la sicurezza degli utenti della strada, prevedendo stringenti limiti di velocità sul tratto stradale e apponendovi copiosa segnaletica per evidenziare il pericolo di animali vaganti.
5.) Con il quinto motivo d'appello si richiama la presunzione di pari responsabilità di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c. ovvero, comunque, il concorso colposo del conducente del motoveicolo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. ritenendo che sia stata erroneamente valutata la condotta del motociclista, con violazione da parte del primo giudice degli artt. 115 c.p.c. e 112 c.p.c. : ad avviso dell'appellante, in caso di accoglimento della domanda del , l'importo CP_1 risarcitorio andrebbe comunque ridotto in proporzione al grado di colpa del conducente ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., posto che, non essendovi tracce di frenata e riscontrato che il cinghiale è morto sul colpo, deve desumersi che il centauro non abbia adottato ogni opportuna cautela alla guida, né abbia rispettato i limiti di velocità, particolarmente stringenti in quel tratto stradale, ove peraltro era presente anche il segnale di pericolo di attraversamento di animali selvatici.
6.) Le doglianze articolate con i motivi sopra riepilogati – che per la stretta connessione delle questioni trattate possono essere esaminati congiuntamente – sono parzialmente fondati, nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
pagina 10 di 18 6.1) Come si è detto, ai fini del risarcimento dei danni cagionati da animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della L. n.157 del 1992 nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c.: trattasi di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà pubblica o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale da parte dell'ente pubblico cui è affidata la cura e la gestione delle specie selvatiche protette rientranti nel patrimonio indisponibile dello Stato, in funzione di tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
Ne deriva, sul piano probatorio, che “in applicazione del criterio oggettivo di cui all'art. 2052 c.c., sarà naturalmente il danneggiato a dover allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall'animale selvatico. Ciò comporta, evidentemente, che sull'attore che allega di avere subito un danno, cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, graverà l'onere dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito”
(Cass. civ., n. 7969/2020).
6.2) Nel caso di specie, premesso che lo scontro è avvenuto con un cinghiale, animale selvatico appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato, risulta accertata la dinamica del sinistro sulla base degli elementi emersi all'esito della espletata istruttoria, evidenziati dal primo giudice e non contestati dall'appellante.
Invero lo scontro con l'animale può ritenersi provato sulla base sia della deposizione del teste oculare di parte attrice (che, al momento Testimone_1 del fatto si trovava alla guida del proprio motociclo e seguiva quello del ) CP_1
- il quale ha riferito “…Lui stava davanti a me. Ho visto la sagoma dei cinghiali attraversare la strada e lui ne ha preso uno. A seguito dell'impatto è caduto e l'ho visto scivolare per qualche metro…. Prima dell'impatto ho visto una manovra strana fatta per evitare il primo cinghiale ma poi non ha evitato il secondo. Ho visto il dribblare per cercare di evitare i cinghiali. Non ricordo che abbia CP_1 frenato” (v. verbale d'udienza del 14/09/2022) – sia della relazione redatta dai
Carabinieri di Camerino (intervenuti in occasione del sinistro), alla quale risultano pagina 11 di 18 allegati i rilievi fotografici, e del verbale redatto in data 11.8.2018 dal Dott.
[...]
Veterinario , che ha rilevato la Persona_1 Controparte_3 carcassa dell'animale esanime sul lato sinistro della carreggiata e la presenza di macchie di sangue sull'asfalto.
Il sinistro si è quindi verificato quando il motociclo condotto dal , nel CP_1 percorrere la SP 98, si imbatteva in due cinghiali che stavano attraversando la carreggiata, collideva con uno di essi e perdeva il controllo del mezzo, cadendo a terra: ne consegue che risulta accertata la riconducibilità dei danni subiti dal all'impatto del motociclo con il cinghiale. CP_1
6.3) Passando ad esaminare la condotta della è opportuno evidenziare Pt_1 che, in applicazione dell'art. 2052 c.c., “del danno cagionato da animale risponde
(…) il proprietario o chi ne ha l'uso, per responsabilità oggettiva e non per condotta colposa (anche solo omissiva), sulla base del mero rapporto intercorrente con l'animale nonché del nesso causale tra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso” (Cass., 28/07/2014, n. 17091).
Da tale principio deriva la irrilevanza, ai fini della sussistenza della responsabilità risarcitoria della , dell'eventuale assenza di colpa in capo Pt_1 all'ente appellante: infatti, l'applicabilità del criterio d'imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. implica una presunzione di responsabilità in capo al proprietario o a colui che si serve dell'animale, che può essere superata esclusivamente dalla prova del caso fortuito, a nulla rilevando l'eventuale assenza di profili di colpa.
In particolare, quanto alla prova del fortuito, la Suprema Corte ha chiarito che
“spetta alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che Pt_1 la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi” (Cass., n. 19101/2020).
pagina 12 di 18 Nel caso di specie, la non ha fornito la prova liberatoria del Parte_1 caso fortuito, atteso che gli aspetti valorizzati, volti ad evidenziare l'assenza di profili di negligenza alla stessa imputabili (ricollegabile al fatto che l'ente avrebbe posto in essere tutte le attività e i provvedimenti previsti dalla normativa vigente), risultano, per le ragioni indicate, inconferenti ai fini dell'esclusione della responsabilità ex art. 2052 c.c.,
È altresì irrilevante la circostanza dedotta dalla , secondo cui spettava Pt_1 ad altri enti (che quindi sarebbero i responsabili del sinistro) l'adozione di misure volte a garantire la gestione della fauna selvatica (Ente Parco) e la sicurezza stradale (mediante la apposizione di segnaletica, impianti di illuminazione, guardrail, recinzioni metalliche, attività che rientra nella competenza dell'ente proprietario della strada).
A tale riguardo infatti va ribadito il principio, di cui si è detto in precedenza, in base al quale “una tale eventualità non modifica, in relazione all'azione posta in essere dal danneggiato, il criterio di individuazione del cd. legittimato passivo
(cioè dell'ente cui è imputabile la responsabilità del danno sul piano sostanziale), che resta in ogni caso la , quale ente cui spettano, in base alla Pt_1
Costituzione ed alle leggi statali, le competenze normative, le principali competenze amministrative, e comunque di programmazione, coordinamento e controllo, nonché i connessi poteri sostitutivi, per la tutela e la gestione della fauna selvatica, e che quindi, sul piano civilistico, nell'ottica della funzione che svolge la stessa previsione della proprietà pubblica di detta fauna, rappresenta il soggetto che «la utilizza» allo scopo di realizzare il fine di utilità collettiva della protezione dell'ambiente e dell'ecosistema e, quindi, che risponde nei confronti dei terzi dei danni eventualmente causati dagli animali selvatici, ai sensi dell'art.
2052 c.c.” (Cass. civ. n. 8385/2020 cit.); è, in ogni caso, fatta salva la facoltà della di rivalersi nei confronti dell'ente al quale sarebbe in concreto Pt_1 spettata l'adozione di misure dirette a impedire il danno, potendo la Pt_1 anche chiamarlo in causa nello stesso giudizio avanzato nei propri confronti del danneggiato, onde esercitare la rivalsa (Cass. civ. n. 8385/2020 cit.), situazione che, tuttavia, nella specie, non si è verificata.
pagina 13 di 18 Inoltre, sotto diverso profilo, si osserva che la presenza di animali selvatici sul luogo dell'incidente era circostanza nota, come si evince dal rischio di attraversamento di animali selvatici evidenziato con la apposizione della relativa segnaletica verticale (v. relazione del Carabinieri), e che, pertanto,
l'attraversamento da parte del cinghiale non costituisce un evento del tutto eccezionale, imprevedibile e comunque non evitabile ed è quindi inidoneo a superare la presunzione di responsabilità della ex art. 2052 c.c. Pt_1
Per le considerazioni svolte deve, quindi, affermarsi la responsabilità risarcitoria della , quale ente passivamente legittimato sul piano sostanziale Parte_1 per la responsabilità nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art. 2052 c.c..
6.4) Meritano, invece, accoglimento le doglianze dell'appellante relative alla sussistenza di una responsabilità concorrente dell'appellato nella causazione del sinistro, per non aver il medesimo dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, quindi, di non aver superato la presunzione di colpa in capo al conducente di cui all'art. 2054, comma 1, c.c.
6.4.1) Per giurisprudenza costante, infatti, “in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore di quest'ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., che ha portata generale, applicabile a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione” (Cass., 23/05/2022, n. 16550).
Pertanto, “nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici (…) non può ritenersi sufficiente - ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. - la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato
l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la "causa" del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo - per ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito - dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro,
pagina 14 di 18 dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (…) e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno” (Cass. civ. n. 2696/2020).
6.4.2) Nel caso di specie il non ha provato di aver adottato tutte le CP_1 cautele che, in base alle particolari circostanze di luogo e di tempo, apparivano necessarie ad evitare il danno.
Invero è pacifico che il sinistro si è verificato di notte (ore 23,35 circa del
9.8.2018), lungo una strada priva di illuminazione (come risulta dal rapporto redatto dai Carabinieri), sicché si imponeva al conducente la necessità di tenere una condotta particolarmente prudente ed una velocità moderata, anche inferiore al prescritto limite di 70 km/h (ivi esistente, come rilevato dai Carabinieri), sì da poter avvistare la presenza di animali ed evitare anche ostacoli non visibili da lunga distanza, in presenza di segnaletica verticale che indicava il pericolo di attraversamento di animali selvatici in un tratto di strada che, come accertato, era rettilineo (v. rapporto citato): la prova di aver tenuto una condotta di guida adeguata alla concreta situazione non è stata tuttavia fornita e, anzi, la mancanza di visibili tracce di frenata (che non sono state rilevate dai Carabinieri) e la dinamica del sinistro, così come descritta dal testimone (il quale ha riferito di aver visto “il dribblare” e di non ricordare “che abbia frenato”), CP_1 inducono ad escludere che il motociclista procedesse ad una velocità particolarmente moderata, invece imposta dalle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, tale da permettergli di porre in essere, in sicurezza, una manovra idonea ad evitare l'impatto con l'animale selvatico.
6.4.3) Pertanto, stante la mancata prova, da parte di , di Controparte_1 aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, da parte della , Parte_1 del caso fortuito, deve affermarsi la pari responsabilità della e del Pt_1 conducente nella causazione del danno ai sensi degli artt. 2052 e 2054 c.c., non pagina 15 di 18 avendo le parti superato la presunzione di responsabilità posta a loro carico dalle predette norme, con conseguente riduzione del risarcimento dovuto.
La Cassazione ha, infatti, chiarito che ove non sia possibile accertare la sussistenza e la misura del rispettivo concorso, sì che nessuno supera la presunzione di responsabilità a suo carico, sussiste una sorta concorrenza tra due diverse presunzioni, il risarcimento va corrispondentemente diminuito per effetto non dell'art. 1227, comma 1, c.c., non occorrendo accertare in concreto il concorso causale del danneggiato, ma della presunzione di pari responsabilità di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c. (Cass. civ., n. 16550/2022).
6.5) Ne deriva la corrispondente riduzione del quantum risarcitorio dovuto dalla in favore di . Pt_1 Controparte_1
Nella quantificazione delle somme dovute deve rilevarsi che la non ha Pt_1 censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha liquidato:
-la somma di €. 5.021,98 riconosciuta a titolo di “danno biologico”, oltre
“interessi compensativi nella misura legale ex art. 1284, comma 1°, c.c. da calcolare su detta somma devalutata al momento del sinistro (agosto 2018), e via via rivalutata anno per anno far data dall'agosto 2018…. secondo gli indici Istat sino alla pubblicazione della sentenza” e oltre interessi legali, sulla somma ottenuta, dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo;
- la somma di €.5.047,51 a titolo di danno patrimoniale (per danni al mezzo), oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Tali importi, non contestati, devono, pertanto, essere ridotti in ragione della metà, in conseguenza del corrispondente concorso di colpa del danneggiato, ferma restando la statuizione relativa a rivalutazione ed interessi, che non ha costituito oggetto di censura.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la va Pt_1 condannata al pagamento, in favore del , di €. 2.510,99, a titolo di CP_1 risarcimento del danno biologico, ed €. 2.523,75, a titolo di risarcimento del danno materiale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come stabilito dal primo giudice.
pagina 16 di 18 Va conseguentemente affermato il diritto della a ripetere Parte_1
l'importo eventualmente corrisposto all'appellato - in Controparte_1 esecuzione della sentenza di primo grado – eccedente rispetto alle somme come sopra determinate.
7.) Dal parziale accoglimento del presente gravame deriva la necessità di procedere alla regolazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, in base ai parametri di cui al DM n. 55/2014 e succ. modifiche, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta: attesa la sussistenza del concorso di colpa dell'appellato in ragione della metà, con conseguente riduzione del quantum risarcitorio dovuto in favore del sig. , si dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di ½, CP_1 con condanna della prevalentemente soccombente, al CP_4 pagamento della quota residua, ferme restando le spese sostenute per la CTU a carico della , come statuito dal primo giudice. Pt_1
P.Q.M.
la Corte di Appello di Ancona, respinta ogni contraria e diversa istanza, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 811/2023, Controparte_1 pubblicata in data 11.10.2023, così provvede: dichiara il concorso di colpa, in ragione della metà, di nella Controparte_1 causazione dell'evento dannoso e, per l'effetto, condanna la al Parte_1 pagamento in favore di della somma di €. 2.510,99, a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno biologico, e di €.2.523,75, a titolo di risarcimento del danno materiale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come stabilito dal primo giudice;
dichiara il diritto della di ripetere l'importo, eventualmente Parte_1 corrisposto in esecuzione della pronuncia di primo grado, eccedente rispetto a quanto liquidato con la presente sentenza;
conferma per il resto la sentenza impugnata.
pagina 17 di 18 Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di entrambi i gradi nella misura di ½, spese che si liquidano - per l'intero - in €. 2.540,00 per compenso ed €. 264,00 per esborsi, per il primo grado, e in €.2.000,00 per compenso ed €.
150,00 € per esborsi, per il presente grado, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
dichiara compensata la quota residua.
Così deciso in Ancona, il 15 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa NN BO
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa NN BO Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. R.G. 930/2023
Promosso da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
SC Comi
APPELLANTE
Nei confronti di
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Simone Mancini e dall'Avv. Romina Tortolini
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 811/2023, pubblicata in data 11/10/2023
CONCLUSIONI
pagina 1 di 18 Di parte appellante: “…, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa
PRELIMINARMENTE IN RITO:
Dichiarare, qualora sia qualificata la domanda ex art. 2043 c.c., il difetto di legittimazione passiva della quale titolare delle funzioni in Parte_1 materia di tutela della fauna selvatica, di prelievo venatorio e caccia selettiva, in quanto le condotte omissive specificamente allegate dall'attore attengono prevalentemente alle funzioni affidate all'ente proprietario della strada.
NEL MERITO:
Dichiarare la responsabilità dell'attore ex art. 2054 c.c. dato che non ha in alcun modo provato “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” e per
l'effetto rigettare la domanda risarcitoria.
Dichiarare assenza di responsabilità ex art. 2043 della , quale Parte_1 titolare delle funzioni in materia di tutela della fauna selvatica, di prelievo venatorio e caccia selettiva, in quanto le condotte omissive allegate dall'attore sono generiche, non corrispondenti al vero e comunque non provate.
In ogni caso rigettare la domanda Dichiarare infondata e non provata (sia ex art. 2043 che 2052 c.c.) nell'an e nel quantum la domanda attrice;
per l'effetto respingere ogni pretesa svolta dall'attore nei confronti della . Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, comprese spese generali e oneri riflessi a carico degli avvocati regionali, non essendo gli stessi soggetti al pagamento del CAP e dell'IVA.”
Inoltre, voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare il sig. a Controparte_1 restituire all'odierna appellante le somme che saranno da quest'ultima eventualmente corrisposte nel corso del giudizio d'appello in esecuzione della sentenza gravata, maggiorate degli interessi legali dalla corresponsione sino all'effettivo recupero”;
Di parte appellata: “….. ogni contraria istanza ed eccezione disattesa - in via principale, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla ed in Parte_1 ogni caso respingere con ogni e qualsiasi statuizione il gravame e tutte le domande ivi proposte dalla in quanto destituite di ogni Parte_1
pagina 2 di 18 fondamento, in fatto e in diritto, con integrale conferma della pronuncia di primo grado.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
I.) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Macerata ha accolto la domanda proposta da , volta all'accertamento e alla declaratoria Controparte_1 della responsabilità della per il sinistro stradale avvenuto il Parte_1
09/08/2019, alle ore 23:30 ca. (asseritamente causato dall'attraversamento di due cinghiali mentre l'attore era alla guida del motociclo di sua proprietà, modello
“KTM 1190 Adventure”, tg. EB99112, lungo la Strada Provinciale 98, località
Fiastra - MC) e ha condannato l'ente convenuto al pagamento di €. 5.021,98 a titolo di risarcimento del danno biologico (oltre interessi e rivalutazione monetaria), nonché di €. 5.047,51 a titolo di risarcimento per i danni materiali occorsi al motociclo (oltre interessi legali dalla sentenza al saldo); il primo giudice ha inoltre condannato la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, liquidate in €. 264,00 per spese ed €. 2.540,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario di I.V.A. e C.P.A., come per legge, ponendo a carico della stessa le spese sostenute per la CTU medico-legale.
II.) La ha proposto appello per i motivi di seguito illustrati Parte_1 chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, la reiezione delle domande avversarie.
III.) Si è costituito che ha contestato il gravame Controparte_1 chiedendone il rigetto, con integrale conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
IV.) Assegnati i termini previsti dall'art. 352 c.p.c. e preso atto delle note ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 18 1.1) Con il primo motivo di gravame la ripropone l'eccezione Parte_1 preliminare di difetto di legittimazione passiva/carenza di titolarità del rapporto giuridico controverso, sollevata nel giudizio di primo grado, rilevando che il sinistro stradale è avvenuto all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, lungo la S.P. n. 98 che era di proprietà e gestita dalla Parte_2
(circostanze non contestate): ne consegue, secondo l'appellante, che, nel caso di specie, non è imputabile all'ente regionale alcun potere/dovere d'intervento e che la non è tenuta alla custodia degli ungulati, che dovrebbero Parte_1 essere gestiti e controllati dall'Ente Parco, unico legittimato passivo, in quanto soggetto di diritto pubblico pienamente autonomo e sottoposto alla vigilanza del
Ministero dell'Ambiente.
A sostegno delle proprie ragioni, l'appellante richiama l'art. 11 L. n. 394/1991
(“Legge quadro sulle aree protette”), che pone il divieto di caccia e di prelievo selettivo all'interno delle aree protette (comma 3, lett. a), affidando agli CP_2
l'introduzione di eventuali deroghe regolamentari (comma 4), nonché l'art.
[...]
15 della stessa legge, per cui l'Ente è tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco (comma 3) entro 90 giorni dal verificarsi del nocumento
(comma 4), attingendo a un capitolo di spesa appositamente istituito, con dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno (comma 7); l'ente regionale precisa altresì che le recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità ex art. 2052 c.c. (in particolare: Cass, Sez. III civ. sentenza n.
7969 del 20/04/2020 e n. 25868 del 05/09/2023) non hanno affatto abrogato la
L. n. 394/1991, fornendo piuttosto una soluzione ermeneutica per tutti gli altri casi in cui la competenza non è chiaramente definita dal legislatore.
1.2) Tale motivo non è meritevole di accoglimento.
1.2.1) Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di danni cagionati dalla fauna selvatica, il titolo di responsabilità fondato sull'art.
2052 c.c., rispetto al quale la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla
quale ente titolare della competenza normativa in materia di patrimonio Pt_1 faunistico, nonché delle funzioni amministrative concernenti l'attività di tutela e gestione della fauna selvatica, ancorché eventualmente svolte, per delega o in
pagina 4 di 18 base a poteri propri, da altri enti, può concorrere con quello di cui all'art. 2043
c.c., che, oltre a costituire il fondamento dell'azione di rivalsa della nei Pt_1 confronti degli enti a cui sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio delle funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno, consente il diretto esercizio dell'azione risarcitoria anche nei loro confronti da parte del danneggiato, sul quale, peraltro, grava l'onere di provare la condotta colposa causalmente efficiente dell'ente pubblico...” (Cass., 27/01/2022, n. 2502;
Cass. civ. n. 3315/2023).
1.2.2.) Nel caso in esame l'attore aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro ai sensi dell'art. 2043 c.c. (v. atti di citazione innanzi al giudice di Pace e riassunzione innanzi al Tribunale); all'esito del procedimento il
Tribunale, con la sentenza impugnata, ha affermato “sia la legittimazione passiva in capo alla che la sussunzione della fattispecie non nel titolo di Parte_1 responsabilità generale di cui all'art. 2043 c.c., ma in quello speciale di cui all'art. 2052 c.c. quale paradigma cui ricondurre anche la responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica”, di cui si discute nel caso concreto.
Pertanto, il Tribunale ha inquadrato la fattispecie in esame nell'ambito della disciplina prevista dall'art. 2052 c.c. dalla quale deriva, in base ai principi sopra esposti, la legittimazione passiva della . Pt_1
1.2.3) A fronte della ricostruzione effettuata dal primo giudice, l'appellante, da un lato, ha chiesto di dichiarare la assenza di responsabilità ex art. 2043 c.c., fattispecie che è stata tuttavia esclusa dal Tribunale, e dall'altro, ha ribadito il difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda che, come si è detto, è stata accolta dal primo giudice con espressa qualificazione ex art. 2052 c.c., non contestata in questa sede dall'appellante né dall'appellato.
1.2.4) Ciò posto va rilevato che, alla luce dei principi sopra richiamati, ai fini del risarcimento dei danni cagionati da animali selvatici appartenenti alle specie protette ( di cui si discute nel caso concreto) e che rientrano, ai sensi della L.
n.157 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione di cui all'art. 2052 c.c. in base al quale il soggetto pubblico responsabile va individuato nella , in quanto ente titolare della Pt_1
pagina 5 di 18 competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle relative funzioni, pur se eventualmente svolte, anche per delega, da altri enti.
1.2.5) Non sono quindi fondate le doglianze con cui la Parte_1 contesta la propria legittimazione passiva, indicando quale come soggetto responsabile la (come dedotto nel giudizio di primo grado) Parte_2 in quanto ente proprietario della strada, cui competeva l'adozione di misure volte a garantire la sicurezza nelle strade, o l'Ente Parco (come dedotto in questa sede, essendosi verificato il sinistro all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini), quale ente tenuto alla gestione e al controllo sulla fauna selvatica in base alla legge n.394/1991.
Infatti, secondo la ricostruzione operata dalla giurisprudenza di legittimità, di cui si è detto in precedenza, la è l'unica legittimata passiva nell'azione di Pt_1 risarcimento del danno cagionato da animali selvatici ex art. 2052 c.c., essendo irrilevante che le misure dirette a impedire il danno debbano essere adottate da un altro ente, cui spetta il relativo compito in quanto a ciò delegato, ovvero trattandosi di competenze di sua diretta titolarità.
La Suprema Corte ha infatti chiarito che “una tale eventualità non modifica, in relazione all'azione posta in essere dal danneggiato, il criterio di individuazione del cd. legittimato passivo (cioè dell'ente cui è imputabile la responsabilità del danno sul piano sostanziale), che resta in ogni caso la , quale ente cui Pt_1 spettano, in base alla Costituzione ed alle leggi statali, le competenze normative, le principali competenze amministrative, e comunque di programmazione, coordinamento e controllo, nonché i connessi poteri sostitutivi, per la tutela e la gestione della fauna selvatica, e che quindi, sul piano civilistico, nell'ottica della funzione che svolge la stessa previsione della proprietà pubblica di detta fauna, rappresenta il soggetto che «la utilizza» allo scopo di realizzare il fine di utilità collettiva della protezione dell'ambiente e dell'ecosistema e, quindi, che risponde nei confronti dei terzi dei danni eventualmente causati dagli animali selvatici, ai sensi dell'art. 2052 c.c.” (Cass. civ,. n. 8385/2020).
In ogni caso, la può rivalersi, anche mediante chiamata in causa nello Pt_1 stesso giudizio promosso dal danneggiato, nei confronti degli enti ai quali sarebbe pagina 6 di 18 in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno (Cass. civ., n. 7969/2020); nel caso di specie, tuttavia, l'appellante si limita ad affermare la propria carenza di legittimazione passiva e l'imputabilità alla o comunque all'Ente Parco Parte_2 della responsabilità di cui si discute, senza, peraltro, esercitare alcuna azione di rivalsa nei confronti di detti enti.
1.3) Il primo motivo di appello va dunque respinto per le argomentazioni svolte che assorbono l'esame della questione sollevata dall'appellato il quale ha eccepito che l'ente regionale, nel contestare la sussistenza della propria legittimazione passiva, ha inizialmente (nel giudizio di primo grado) fatto esclusivo riferimento alle funzioni e responsabilità dell'”ente proprietario della strada” (ossia della ), invocando la responsabilità dell'Ente Parco, solo Parte_2 nel presente grado di appello.
2.) Con il secondo motivo di gravame, la rileva la erroneità della Pt_1 sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato che “il criterio di imputazione della responsabilità a carico del proprietario di animali di cui all'art. 2052 c.c., impedisce la operatività della presunzione prevista dall'art. 2054 comma 1 c.c.”, trattandosi invece di presunzione che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, opera anche nei sinistri che vedono coinvolti gli animali selvatici.
L'appellante invoca quindi la presunzione di colpa del conducente in base alla citata disposizione e osserva che il non ha provato di aver adottato ogni CP_1 opportuna cautela alla guida per evitare l'impatto tra il motoveicolo e l'ungulato, avendo invece tenuto una condotta imprudente e negligente, contraria all'art. 141 c.d.s., atteso che:
-il motociclista, a fronte dei numerosi fattori di rischio (orario notturno, visibilità insufficiente con conseguente riduzione dei tempi di reazione, assenza d'illuminazione pubblica, zona di parco naturale connotata dal pericolo di attraversamento di animali selvatici appositamente segnalato, minor potenza di fari e freni di un motociclo rispetto a quelli di un'autovettura), non ha provato di aver prestato particolare diligenza alla guida, né di aver rispettato il limite di pagina 7 di 18 velocità prescritto per quel specifico tratto stradale (70 Km/h, limite ridotto rispetto a quello ordinariamente stabilito per la circolazione nelle strade extraurbane, pari a 90 Km/h) o di aver effettuato una manovra emergenziale per scongiurare il sinistro;
- qualora l'appellato avesse tenuto un'andatura adeguata, avrebbe potuto avvistare per tempo gli ungulati di grandi dimensioni, considerato che il tratto stradale ove si è verificato il sinistro è rettilineo;
-l'appellato, quindi, ha guidato in maniera non consona alle peculiarità del tratto stradale de quo, procedendo a velocità eccessivamente elevata, come confermato dalle dichiarazioni del testimone di parte attrice (che, a sua volta, aveva scorto gli animali sulla carreggiata e che non ricorda alcun tentativo di frenata da parte del ), dai rilievi degli agenti accertatori intervenuti (che CP_1 non hanno rilevato tracce di frenata sul suolo asciutto) e dal fatto che l'animale, a causa dell'impatto con il motoveicolo, è stato sbalzato sul margine opposto della carreggiata ed è deceduto.
3.) Con il terzo motivo d'appello, l'ente regionale lamenta l'erroneo accertamento dei requisiti della responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c., nonché la violazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. e 112 c.p.c. atteso che, ad avviso dell'appellante, il non ha provato la dinamica del sinistro, né il nesso CP_1 causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso e, anzi, le circostanze di fatto sopra evidenziate, emerse nel corso del giudizio, denotano una condotta di guida imprudente posta in essere dal medesimo.
4.) Con il quarto motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata deducendo la violazione dell'art. 2052 c.c. sotto il profilo del mancato riconoscimento della prova liberatoria del caso fortuito, integrato dall'attraversamento dell'animale selvatico: osserva al riguardo che lo stesso
, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ha affermato che CP_1
l'urto era “inevitabile, imprevedibile, improvviso”, escludendo così che la condotta dell'animale fosse riconducibile alla sfera di controllo regionale.
Muovendo dal presupposto in base al quale la gestione e la custodia della fauna selvatica spettano all'ente “Parco Nazionale dei Sibillini”, la Pt_1
pagina 8 di 18 deduce, in ogni caso, di aver adempiuto ai propri compiti di contenimento degli esemplari faunistici del territorio, emanando, secondo quanto previsto dalla L. n.
157 del 11/02/1992 e dalla L.R. Marche n. 7 del 05/01/1995, tutti i provvedimenti che la normativa vigente richiede ai fini della corretta gestione della fauna selvatica e, in particolare:
-D.G.R. n. 645 del 17/05/2018, di approvazione del “Piano di controllo regionale del Cinghiale 2018-2023”, primo strumento di programmazione del territorio marchigiano, successivo al passaggio di competenze in materia di gestione e prelievo della fauna dalle Province alle Regioni;
-D.G.R. n. 598/2017, di approvazione del “Calendario per il prelievo in forma selettiva degli ungulati anno 2017/2018”;
-Regolamento regionale n. 3/2012, recante “Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della L.R. Marche n. 7/1995.
L'appellante precisa altresì che i suddetti atti producono effetti su tutto il territorio regionale, eccezion fatta per le aree attribuite dalla legge statale alla competenza dei Parchi Nazionali, sottratte al suo potere di gestione e controllo.
Aggiunge inoltre che esula dalla competenza della l'apposizione dei Pt_1 segnali di pericolo, della pubblica illuminazione, dei guardrail (o delle recinzioni metalliche), compiti che invece spettavano al proprietario della strada e quindi alla - ai sensi degli artt. 37 e 38 c.d.s. – alla quale l'art. 14 c.d.s. Parte_2 attribuiva ulteriori funzioni, tra cui:
-manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle relative pertinenze e degli arredi, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
-controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze;
-apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
L'appellante richiama anche l'art. 47 L. n. 120 del 29/07/2010 - che impone agli enti proprietari e concessionari delle strade e autostrade con elevati “tassi d'incidentalità” di effettuare specifici interventi di manutenzione straordinaria, nonché di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica e delle barriere, per ridurre i rischi relativi alla circolazione – nonché l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo pagina 9 di 18 cui l'ente regionale non può essere tenuto a recintare tutte le strade (Cass. I
Sez. Civ., n. 9276 del 24/04/2014), evidenziando peraltro che, dalle fotografie prodotte in giudizio dalla controparte con la II memoria istruttoria, si evince la presenza di un guardrail sul margine destro della carreggiata e che la strada era dotata di segnali verticali di pericolo di attraversamento animali selvatici, sicché ogni utente, nel percorrerla, era consapevole dei rischi e poteva adottare ogni opportuna cautela.
Per tali ragioni l'appellante riconduce il comportamento imprevedibile e inevitabile degli ungulati al caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità della;
concludendo sul punto, l'ente territoriale ritiene altresì che la Pt_1
, quale ente proprietario e gestore della strada al tempo del sinistro, Parte_2 abbia fatto tutto il possibile per garantire la sicurezza degli utenti della strada, prevedendo stringenti limiti di velocità sul tratto stradale e apponendovi copiosa segnaletica per evidenziare il pericolo di animali vaganti.
5.) Con il quinto motivo d'appello si richiama la presunzione di pari responsabilità di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c. ovvero, comunque, il concorso colposo del conducente del motoveicolo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. ritenendo che sia stata erroneamente valutata la condotta del motociclista, con violazione da parte del primo giudice degli artt. 115 c.p.c. e 112 c.p.c. : ad avviso dell'appellante, in caso di accoglimento della domanda del , l'importo CP_1 risarcitorio andrebbe comunque ridotto in proporzione al grado di colpa del conducente ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., posto che, non essendovi tracce di frenata e riscontrato che il cinghiale è morto sul colpo, deve desumersi che il centauro non abbia adottato ogni opportuna cautela alla guida, né abbia rispettato i limiti di velocità, particolarmente stringenti in quel tratto stradale, ove peraltro era presente anche il segnale di pericolo di attraversamento di animali selvatici.
6.) Le doglianze articolate con i motivi sopra riepilogati – che per la stretta connessione delle questioni trattate possono essere esaminati congiuntamente – sono parzialmente fondati, nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
pagina 10 di 18 6.1) Come si è detto, ai fini del risarcimento dei danni cagionati da animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della L. n.157 del 1992 nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c.: trattasi di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà pubblica o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale da parte dell'ente pubblico cui è affidata la cura e la gestione delle specie selvatiche protette rientranti nel patrimonio indisponibile dello Stato, in funzione di tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
Ne deriva, sul piano probatorio, che “in applicazione del criterio oggettivo di cui all'art. 2052 c.c., sarà naturalmente il danneggiato a dover allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall'animale selvatico. Ciò comporta, evidentemente, che sull'attore che allega di avere subito un danno, cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, graverà l'onere dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito”
(Cass. civ., n. 7969/2020).
6.2) Nel caso di specie, premesso che lo scontro è avvenuto con un cinghiale, animale selvatico appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato, risulta accertata la dinamica del sinistro sulla base degli elementi emersi all'esito della espletata istruttoria, evidenziati dal primo giudice e non contestati dall'appellante.
Invero lo scontro con l'animale può ritenersi provato sulla base sia della deposizione del teste oculare di parte attrice (che, al momento Testimone_1 del fatto si trovava alla guida del proprio motociclo e seguiva quello del ) CP_1
- il quale ha riferito “…Lui stava davanti a me. Ho visto la sagoma dei cinghiali attraversare la strada e lui ne ha preso uno. A seguito dell'impatto è caduto e l'ho visto scivolare per qualche metro…. Prima dell'impatto ho visto una manovra strana fatta per evitare il primo cinghiale ma poi non ha evitato il secondo. Ho visto il dribblare per cercare di evitare i cinghiali. Non ricordo che abbia CP_1 frenato” (v. verbale d'udienza del 14/09/2022) – sia della relazione redatta dai
Carabinieri di Camerino (intervenuti in occasione del sinistro), alla quale risultano pagina 11 di 18 allegati i rilievi fotografici, e del verbale redatto in data 11.8.2018 dal Dott.
[...]
Veterinario , che ha rilevato la Persona_1 Controparte_3 carcassa dell'animale esanime sul lato sinistro della carreggiata e la presenza di macchie di sangue sull'asfalto.
Il sinistro si è quindi verificato quando il motociclo condotto dal , nel CP_1 percorrere la SP 98, si imbatteva in due cinghiali che stavano attraversando la carreggiata, collideva con uno di essi e perdeva il controllo del mezzo, cadendo a terra: ne consegue che risulta accertata la riconducibilità dei danni subiti dal all'impatto del motociclo con il cinghiale. CP_1
6.3) Passando ad esaminare la condotta della è opportuno evidenziare Pt_1 che, in applicazione dell'art. 2052 c.c., “del danno cagionato da animale risponde
(…) il proprietario o chi ne ha l'uso, per responsabilità oggettiva e non per condotta colposa (anche solo omissiva), sulla base del mero rapporto intercorrente con l'animale nonché del nesso causale tra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso” (Cass., 28/07/2014, n. 17091).
Da tale principio deriva la irrilevanza, ai fini della sussistenza della responsabilità risarcitoria della , dell'eventuale assenza di colpa in capo Pt_1 all'ente appellante: infatti, l'applicabilità del criterio d'imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. implica una presunzione di responsabilità in capo al proprietario o a colui che si serve dell'animale, che può essere superata esclusivamente dalla prova del caso fortuito, a nulla rilevando l'eventuale assenza di profili di colpa.
In particolare, quanto alla prova del fortuito, la Suprema Corte ha chiarito che
“spetta alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che Pt_1 la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi” (Cass., n. 19101/2020).
pagina 12 di 18 Nel caso di specie, la non ha fornito la prova liberatoria del Parte_1 caso fortuito, atteso che gli aspetti valorizzati, volti ad evidenziare l'assenza di profili di negligenza alla stessa imputabili (ricollegabile al fatto che l'ente avrebbe posto in essere tutte le attività e i provvedimenti previsti dalla normativa vigente), risultano, per le ragioni indicate, inconferenti ai fini dell'esclusione della responsabilità ex art. 2052 c.c.,
È altresì irrilevante la circostanza dedotta dalla , secondo cui spettava Pt_1 ad altri enti (che quindi sarebbero i responsabili del sinistro) l'adozione di misure volte a garantire la gestione della fauna selvatica (Ente Parco) e la sicurezza stradale (mediante la apposizione di segnaletica, impianti di illuminazione, guardrail, recinzioni metalliche, attività che rientra nella competenza dell'ente proprietario della strada).
A tale riguardo infatti va ribadito il principio, di cui si è detto in precedenza, in base al quale “una tale eventualità non modifica, in relazione all'azione posta in essere dal danneggiato, il criterio di individuazione del cd. legittimato passivo
(cioè dell'ente cui è imputabile la responsabilità del danno sul piano sostanziale), che resta in ogni caso la , quale ente cui spettano, in base alla Pt_1
Costituzione ed alle leggi statali, le competenze normative, le principali competenze amministrative, e comunque di programmazione, coordinamento e controllo, nonché i connessi poteri sostitutivi, per la tutela e la gestione della fauna selvatica, e che quindi, sul piano civilistico, nell'ottica della funzione che svolge la stessa previsione della proprietà pubblica di detta fauna, rappresenta il soggetto che «la utilizza» allo scopo di realizzare il fine di utilità collettiva della protezione dell'ambiente e dell'ecosistema e, quindi, che risponde nei confronti dei terzi dei danni eventualmente causati dagli animali selvatici, ai sensi dell'art.
2052 c.c.” (Cass. civ. n. 8385/2020 cit.); è, in ogni caso, fatta salva la facoltà della di rivalersi nei confronti dell'ente al quale sarebbe in concreto Pt_1 spettata l'adozione di misure dirette a impedire il danno, potendo la Pt_1 anche chiamarlo in causa nello stesso giudizio avanzato nei propri confronti del danneggiato, onde esercitare la rivalsa (Cass. civ. n. 8385/2020 cit.), situazione che, tuttavia, nella specie, non si è verificata.
pagina 13 di 18 Inoltre, sotto diverso profilo, si osserva che la presenza di animali selvatici sul luogo dell'incidente era circostanza nota, come si evince dal rischio di attraversamento di animali selvatici evidenziato con la apposizione della relativa segnaletica verticale (v. relazione del Carabinieri), e che, pertanto,
l'attraversamento da parte del cinghiale non costituisce un evento del tutto eccezionale, imprevedibile e comunque non evitabile ed è quindi inidoneo a superare la presunzione di responsabilità della ex art. 2052 c.c. Pt_1
Per le considerazioni svolte deve, quindi, affermarsi la responsabilità risarcitoria della , quale ente passivamente legittimato sul piano sostanziale Parte_1 per la responsabilità nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art. 2052 c.c..
6.4) Meritano, invece, accoglimento le doglianze dell'appellante relative alla sussistenza di una responsabilità concorrente dell'appellato nella causazione del sinistro, per non aver il medesimo dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, quindi, di non aver superato la presunzione di colpa in capo al conducente di cui all'art. 2054, comma 1, c.c.
6.4.1) Per giurisprudenza costante, infatti, “in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore di quest'ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., che ha portata generale, applicabile a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione” (Cass., 23/05/2022, n. 16550).
Pertanto, “nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici (…) non può ritenersi sufficiente - ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. - la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato
l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la "causa" del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo - per ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito - dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro,
pagina 14 di 18 dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (…) e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno” (Cass. civ. n. 2696/2020).
6.4.2) Nel caso di specie il non ha provato di aver adottato tutte le CP_1 cautele che, in base alle particolari circostanze di luogo e di tempo, apparivano necessarie ad evitare il danno.
Invero è pacifico che il sinistro si è verificato di notte (ore 23,35 circa del
9.8.2018), lungo una strada priva di illuminazione (come risulta dal rapporto redatto dai Carabinieri), sicché si imponeva al conducente la necessità di tenere una condotta particolarmente prudente ed una velocità moderata, anche inferiore al prescritto limite di 70 km/h (ivi esistente, come rilevato dai Carabinieri), sì da poter avvistare la presenza di animali ed evitare anche ostacoli non visibili da lunga distanza, in presenza di segnaletica verticale che indicava il pericolo di attraversamento di animali selvatici in un tratto di strada che, come accertato, era rettilineo (v. rapporto citato): la prova di aver tenuto una condotta di guida adeguata alla concreta situazione non è stata tuttavia fornita e, anzi, la mancanza di visibili tracce di frenata (che non sono state rilevate dai Carabinieri) e la dinamica del sinistro, così come descritta dal testimone (il quale ha riferito di aver visto “il dribblare” e di non ricordare “che abbia frenato”), CP_1 inducono ad escludere che il motociclista procedesse ad una velocità particolarmente moderata, invece imposta dalle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, tale da permettergli di porre in essere, in sicurezza, una manovra idonea ad evitare l'impatto con l'animale selvatico.
6.4.3) Pertanto, stante la mancata prova, da parte di , di Controparte_1 aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, da parte della , Parte_1 del caso fortuito, deve affermarsi la pari responsabilità della e del Pt_1 conducente nella causazione del danno ai sensi degli artt. 2052 e 2054 c.c., non pagina 15 di 18 avendo le parti superato la presunzione di responsabilità posta a loro carico dalle predette norme, con conseguente riduzione del risarcimento dovuto.
La Cassazione ha, infatti, chiarito che ove non sia possibile accertare la sussistenza e la misura del rispettivo concorso, sì che nessuno supera la presunzione di responsabilità a suo carico, sussiste una sorta concorrenza tra due diverse presunzioni, il risarcimento va corrispondentemente diminuito per effetto non dell'art. 1227, comma 1, c.c., non occorrendo accertare in concreto il concorso causale del danneggiato, ma della presunzione di pari responsabilità di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c. (Cass. civ., n. 16550/2022).
6.5) Ne deriva la corrispondente riduzione del quantum risarcitorio dovuto dalla in favore di . Pt_1 Controparte_1
Nella quantificazione delle somme dovute deve rilevarsi che la non ha Pt_1 censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha liquidato:
-la somma di €. 5.021,98 riconosciuta a titolo di “danno biologico”, oltre
“interessi compensativi nella misura legale ex art. 1284, comma 1°, c.c. da calcolare su detta somma devalutata al momento del sinistro (agosto 2018), e via via rivalutata anno per anno far data dall'agosto 2018…. secondo gli indici Istat sino alla pubblicazione della sentenza” e oltre interessi legali, sulla somma ottenuta, dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo;
- la somma di €.5.047,51 a titolo di danno patrimoniale (per danni al mezzo), oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Tali importi, non contestati, devono, pertanto, essere ridotti in ragione della metà, in conseguenza del corrispondente concorso di colpa del danneggiato, ferma restando la statuizione relativa a rivalutazione ed interessi, che non ha costituito oggetto di censura.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la va Pt_1 condannata al pagamento, in favore del , di €. 2.510,99, a titolo di CP_1 risarcimento del danno biologico, ed €. 2.523,75, a titolo di risarcimento del danno materiale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come stabilito dal primo giudice.
pagina 16 di 18 Va conseguentemente affermato il diritto della a ripetere Parte_1
l'importo eventualmente corrisposto all'appellato - in Controparte_1 esecuzione della sentenza di primo grado – eccedente rispetto alle somme come sopra determinate.
7.) Dal parziale accoglimento del presente gravame deriva la necessità di procedere alla regolazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, in base ai parametri di cui al DM n. 55/2014 e succ. modifiche, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta: attesa la sussistenza del concorso di colpa dell'appellato in ragione della metà, con conseguente riduzione del quantum risarcitorio dovuto in favore del sig. , si dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di ½, CP_1 con condanna della prevalentemente soccombente, al CP_4 pagamento della quota residua, ferme restando le spese sostenute per la CTU a carico della , come statuito dal primo giudice. Pt_1
P.Q.M.
la Corte di Appello di Ancona, respinta ogni contraria e diversa istanza, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 811/2023, Controparte_1 pubblicata in data 11.10.2023, così provvede: dichiara il concorso di colpa, in ragione della metà, di nella Controparte_1 causazione dell'evento dannoso e, per l'effetto, condanna la al Parte_1 pagamento in favore di della somma di €. 2.510,99, a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno biologico, e di €.2.523,75, a titolo di risarcimento del danno materiale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come stabilito dal primo giudice;
dichiara il diritto della di ripetere l'importo, eventualmente Parte_1 corrisposto in esecuzione della pronuncia di primo grado, eccedente rispetto a quanto liquidato con la presente sentenza;
conferma per il resto la sentenza impugnata.
pagina 17 di 18 Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di entrambi i gradi nella misura di ½, spese che si liquidano - per l'intero - in €. 2.540,00 per compenso ed €. 264,00 per esborsi, per il primo grado, e in €.2.000,00 per compenso ed €.
150,00 € per esborsi, per il presente grado, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
dichiara compensata la quota residua.
Così deciso in Ancona, il 15 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa NN BO
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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