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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/02/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 14846/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al N.14846/24 V.G. sul ricorso svolto da e;
Parte_1 Controparte_1
letti gli atti ed i documenti allegati;
lette le condizioni concordate dalle parti ed il Visto reso dal P.M. in data 12.12.2024; ritenutane l'equità e congruità;
rilevato che non vi è luogo a provvedere sulle spese trattandosi di domanda congiunta;
visto l'art.473-bis .51 c.p.c.
DISPONE
in conformità a quanto indicato nelle note congiunte depositate il 23/29.1.25, e, segnatamente: ” 1.
La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con affido condiviso e Per_1 sarà allocata presso la madre presso la quale vivrà stabilmente e prevalentemente presso l'abitazione materna sita in Roma in Via Tallone 126; 2. il padre - al fine di assicurare alla minore un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere da entrambi la cura, educazione e l'istruzione necessaria - potrà vedere e tenere con sé la figlia, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con la madre. In ogni caso, il padre potrà tenere con sé la figlia a fine Per_1 settimana alternati dal venerdì pomeriggio (dall'uscita di scuola prendendola alla fermata del pulmino scolastico) alla domenica sera, riportandola a casa dopo cena entro le ore 21.00. Inoltre, il padre potrà tenere con sé la figlia per due pomeriggi alla settimana, preferibilmente il martedì e venerdì pomeriggio –ovvero su accordo delle parti in altri giorni - (dall'uscita di scuola prendendola alla fermata del pulmino scolastico) alla domenica sera, riportandola a casa dopo cena entro le ore 21.00 data la distanza tra le residenze dei due genitori.
3. Durante le Festività
Natalizie la minore trascorrerà, ad anni alterni, con uno dei genitori, una settimana dal 24 dicembre al 30 dicembre, e con l'altro dal 31 dicembre fino all'Epifania, e comunque per un periodo pari alla metà delle vacanze scolastiche, previo accordo. Nel periodo di Pasqua, la minore 2 trascorrerà con ciascuno dei genitori, tre giorni consecutivi ad anni alterni, facendo rientrare nei tre giorni alternativamente il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Per il periodo estivo, nel mese di giugno resteranno ferme le modalità di collocazione ordinaria. Nei mesi di luglio e agosto, la minore trascorrerà 15 giorni con ciascuno dei genitori, periodo da concordarsi entro il 31 maggio dell'anno in corso. Per quanto riguarda il giorno del compleanno, la minore lo trascorrerà preferibilmente con entrambi i genitori. In mancanza di accordo, trascorrerà il giorno del compleanno ad anni alterni con ciascun genitore.
4. La minore trascorrerà tutte le proprie ricorrenze, cerimonie, feste (comunione, cresima, altro...) preferibilmente con entrambi i genitori per il bene esclusivo della bambina. Il giorno del compleanno di ciascun genitore e della festa del papà e della mamma, la minore trascorrerà la giornata con il festeggiato. Inoltre, la bambina potrà partecipare a feste o ricorrenze riguardanti la famiglia materna o paterna anche se ricadranno nel periodo di competenza dell'altro genitore, per il bene esclusivo della minore.
5. Il sig. CP_1 corrisponderà alla OR , per il mantenimento ordinario della figlia
[...] Parte_1
, una somma pari ad € 300,00 (trecento/00). Tale somma sarà rivalutata annualmente e Per_1 automaticamente secondo gli indici I.S.T.A.T. e verrà inviata al domicilio della OR , a Pt_1 mezzo bonifico bancario o altre forme ad esso equipollenti, entro il 5 di ogni mese. Il padre corrisponderà, altresì, per la figlia il 50% delle eventuali spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive, ricreative e quelle per il soggiorno estivo, previamente concordate come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma.
6. Gli assegni familiari verranno invece percepiti al 100% dalla OR ”; Parte_1
- Nulla sulle spese.
Roma, 12.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi 3