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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 23/01/2026, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 518/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:50 in composizione monocratica:
RUSSO PASQUALE, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6856/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Xxiv Maggio K2000 87100 Cosenza 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Europa Snc 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240032632432000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240032632432000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, il 28/10/2024, Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1 ), rappresentato e difeso come in atti impugnava la cartella di pagamento sopra indicata, eccependo preliminarmente l'omessa notifica degli atti presupposti, la decadenza dal potere impositivo e la maturata prescrizione triennale del credito.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per i vizi di merito.
Interveniva altresì la Regione Calabria, la quale opponeva l'inammissibilità del ricorso per tardività, rilevando che il contribuente aveva ammesso nel corpo dell'atto di aver ricevuto la cartella il 19/07/2024, rendendo la notifica del 21/10/2024 oltre il termine di legge. L'ente impositore produceva documentazione volta a comprovare la regolarità della notifica dell'accertamento per il 2019 e la legittimità dell'iscrizione diretta a ruolo per l'annualità 2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti, la Corte rileva come appare dirimente verificare la tempestività dell'impugnazione, atteso che il rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 21, d.lgs. n. 546/1992 costituisce condizione dell'azione.
Nel caso di specie, risulta dagli atti processuali — e segnatamente dalle ammissioni contenute a pagina 3 del ricorso — che la notifica della cartella è avvenuta in data 19/07/2024. Computando la sospensione feriale ex lege, il termine perentorio di sessanta giorni scadeva il 18/10/2024. La notifica del ricorso, effettuata via
PEC solo in data 21/10/2024, deve pertanto ritenersi tardiva, con conseguente inammissibilità del gravame.
Tuttavia, anche a voler esaminare le doglianze di merito formulate dal ricorrente, la pretesa tributaria appare immune dai vizi dedotti. In punto di notifica dell'atto presupposto (annualità 2019), dalla relata prodotta risulta che l'Ufficio ha proceduto con notifica "diretta" postale ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973. A differenza delle fattispecie di irreperibilità assoluta che richiedono indagini anagrafiche approfondite — come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. n. 5987/2024) — nella notifica postale diretta la consegna a mani di persona rinvenuta al domicilio perfeziona il procedimento senza necessità di ulteriori formalità (CAD).
L'avviso di ricevimento, non opposto da querela di falso, fa piena prova della regolarità del procedimento.
Quanto all'annualità 2021, l'iscrizione diretta a ruolo trova legittimo fondamento nell'art. 6 della L.R. Calabria
n. 56/2023. Come evidenziato dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 152/2018), tale modalità semplificata è rispettosa del diritto di difesa, esercitabile proprio in sede di impugnazione della cartella.
Infine, quanto alla disciplina della decadenza e della prescrizione in materia di tasse automobilistiche, la
Corte osserva che non trova applicazione la disciplina generale di cui all'art. 1, commi 161 e 163, L. n.
296/2006, bensì la normativa speciale di cui all'art. 5 del D.L. n. 953/1982, convertito in L. n. 53/1983. Ai sensi di tale specifica disposizione, l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse automobilistiche si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Nel caso in esame:
Per l'annualità 2019, il termine di decadenza per la notifica dell'atto impositivo scadeva il 31/12/2022. Risulta comprovato in atti che la Regione Calabria ha notificato l'avviso di accertamento in data 23/03/2022, agendo quindi tempestivamente e interrompendo il termine prescrizionale. Poiché tale atto è divenuto definitivo il 23/05/2022, il termine per la notifica della cartella scadrà solo il 31/12/2025. La notifica del luglio 2024 è, dunque, pienamente efficace.
Per l'annualità 2021, operando l'iscrizione diretta a ruolo ex art. 6 L.R. Calabria n. 56/2023, il termine triennale di decadenza/prescrizione (con scadenza 31/12/2024) è stato rispettato con la notifica della cartella impugnata avvenuta nel luglio 2024.
Ne consegue che, pur a voler superare il profilo di inammissibilità per tardività del ricorso sopra accertato, le doglianze relative alla prescrizione risulterebbero comunque infondate alla luce del quadro normativo speciale di riferimento. Alla inammissibilità per tardività, oltre che l'infondatezza, del ricorso proposto non può non conseguire una condanna alle spese processuali nella misura stabilita dal D.M. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, sez. VI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando dichiara il ricorso inammissibile oltre che infondato nel merito per le ragioni su esposte. Condanna parte ricorrente a rifondere alle resistenti le spese di giudizio, liquidate per ciascuna in complessivi € 150,00 (di cui € 50,00 per la fase di studio, € 50,00 per la fase introduttiva ed € 50,00 per la fase decisionale), oltre accessori come di legge e rimborso del CUT, se dovuto.
Così deciso in Cosenza il 20 gennaio 2026.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:50 in composizione monocratica:
RUSSO PASQUALE, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6856/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Xxiv Maggio K2000 87100 Cosenza 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Europa Snc 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240032632432000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240032632432000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, il 28/10/2024, Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1 ), rappresentato e difeso come in atti impugnava la cartella di pagamento sopra indicata, eccependo preliminarmente l'omessa notifica degli atti presupposti, la decadenza dal potere impositivo e la maturata prescrizione triennale del credito.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per i vizi di merito.
Interveniva altresì la Regione Calabria, la quale opponeva l'inammissibilità del ricorso per tardività, rilevando che il contribuente aveva ammesso nel corpo dell'atto di aver ricevuto la cartella il 19/07/2024, rendendo la notifica del 21/10/2024 oltre il termine di legge. L'ente impositore produceva documentazione volta a comprovare la regolarità della notifica dell'accertamento per il 2019 e la legittimità dell'iscrizione diretta a ruolo per l'annualità 2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti, la Corte rileva come appare dirimente verificare la tempestività dell'impugnazione, atteso che il rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 21, d.lgs. n. 546/1992 costituisce condizione dell'azione.
Nel caso di specie, risulta dagli atti processuali — e segnatamente dalle ammissioni contenute a pagina 3 del ricorso — che la notifica della cartella è avvenuta in data 19/07/2024. Computando la sospensione feriale ex lege, il termine perentorio di sessanta giorni scadeva il 18/10/2024. La notifica del ricorso, effettuata via
PEC solo in data 21/10/2024, deve pertanto ritenersi tardiva, con conseguente inammissibilità del gravame.
Tuttavia, anche a voler esaminare le doglianze di merito formulate dal ricorrente, la pretesa tributaria appare immune dai vizi dedotti. In punto di notifica dell'atto presupposto (annualità 2019), dalla relata prodotta risulta che l'Ufficio ha proceduto con notifica "diretta" postale ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973. A differenza delle fattispecie di irreperibilità assoluta che richiedono indagini anagrafiche approfondite — come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. n. 5987/2024) — nella notifica postale diretta la consegna a mani di persona rinvenuta al domicilio perfeziona il procedimento senza necessità di ulteriori formalità (CAD).
L'avviso di ricevimento, non opposto da querela di falso, fa piena prova della regolarità del procedimento.
Quanto all'annualità 2021, l'iscrizione diretta a ruolo trova legittimo fondamento nell'art. 6 della L.R. Calabria
n. 56/2023. Come evidenziato dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 152/2018), tale modalità semplificata è rispettosa del diritto di difesa, esercitabile proprio in sede di impugnazione della cartella.
Infine, quanto alla disciplina della decadenza e della prescrizione in materia di tasse automobilistiche, la
Corte osserva che non trova applicazione la disciplina generale di cui all'art. 1, commi 161 e 163, L. n.
296/2006, bensì la normativa speciale di cui all'art. 5 del D.L. n. 953/1982, convertito in L. n. 53/1983. Ai sensi di tale specifica disposizione, l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse automobilistiche si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Nel caso in esame:
Per l'annualità 2019, il termine di decadenza per la notifica dell'atto impositivo scadeva il 31/12/2022. Risulta comprovato in atti che la Regione Calabria ha notificato l'avviso di accertamento in data 23/03/2022, agendo quindi tempestivamente e interrompendo il termine prescrizionale. Poiché tale atto è divenuto definitivo il 23/05/2022, il termine per la notifica della cartella scadrà solo il 31/12/2025. La notifica del luglio 2024 è, dunque, pienamente efficace.
Per l'annualità 2021, operando l'iscrizione diretta a ruolo ex art. 6 L.R. Calabria n. 56/2023, il termine triennale di decadenza/prescrizione (con scadenza 31/12/2024) è stato rispettato con la notifica della cartella impugnata avvenuta nel luglio 2024.
Ne consegue che, pur a voler superare il profilo di inammissibilità per tardività del ricorso sopra accertato, le doglianze relative alla prescrizione risulterebbero comunque infondate alla luce del quadro normativo speciale di riferimento. Alla inammissibilità per tardività, oltre che l'infondatezza, del ricorso proposto non può non conseguire una condanna alle spese processuali nella misura stabilita dal D.M. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, sez. VI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando dichiara il ricorso inammissibile oltre che infondato nel merito per le ragioni su esposte. Condanna parte ricorrente a rifondere alle resistenti le spese di giudizio, liquidate per ciascuna in complessivi € 150,00 (di cui € 50,00 per la fase di studio, € 50,00 per la fase introduttiva ed € 50,00 per la fase decisionale), oltre accessori come di legge e rimborso del CUT, se dovuto.
Così deciso in Cosenza il 20 gennaio 2026.