Art. 17. 1. In attesa della aggregazione di tutti i servizi scientifici e tecnici con competenze relative all'ambiente e al territorio, compresa la formazione di eventuali istituti e di un centro dati, il Servizio geologico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' trasferito al Ministero dell'ambiente.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' regolato il passaggio di funzioni, beni e personale, nonche' la conseguente variazione delle tabelle organiche allegate alla presente legge.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' regolato il passaggio di funzioni, beni e personale, nonche' la conseguente variazione delle tabelle organiche allegate alla presente legge.