Articolo 17 della Legge 8 luglio 1986, n. 349
Articolo 16Articolo 18
Versione
30 luglio 1986
Art. 17. 1. In attesa della aggregazione di tutti i servizi scientifici e tecnici con competenze relative all'ambiente e al territorio, compresa la formazione di eventuali istituti e di un centro dati, il Servizio geologico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' trasferito al Ministero dell'ambiente.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' regolato il passaggio di funzioni, beni e personale, nonche' la conseguente variazione delle tabelle organiche allegate alla presente legge.
Entrata in vigore il 30 luglio 1986
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