TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/12/2025, n. 4468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4468 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 9741/2022
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in grado d'Appello, Dott. Maurizio
Spezzaferri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile scritta al n° 9741/2022 R.G., avente ad oggetto “appello a sentenza di giudice di pace – responsabilità extracontrattuale” pendente
TRA
( ) in persona del Legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1
rapp.ta e difesa dall'Avvocato Michele Bisceglia presso il cui studio in Napoli al Viale
Gramsci n. 19, risulta elettivamente domiciliata giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
( ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_2
difesa dall'Avvocato Francesco Napolitano presso il cui studio in Napoli al viale
Augusto n. 162, risulta elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
APPELLATO
E
( ), CP_2 C.F._1 Controparte_3
( ), rapp.ti e difesi dall'Avvocato SA Gargano e C.F._2
dall'Avvocato Giovanni Russo, presso il loro studio in Afragola al Corso Garibaldi
n. 101 risulta elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti, nelle note sostitutive dell'udienza del 5.12.2025 redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. a cui si fa espresso rinvio, concludevano riportandosi ai rispettivi atti e la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da motivazione che segue.
1
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione conveniva in giudizio dinanzi Parte_1
al Giudice di Pace di Afragola De Luca Marco, e Controparte_3 CP_1
premettendo di essere una società che si occupava di offrire servizi di pulizia delle strade, rimozione e smaltimento rifiuti, ripristino della viabilità su autorizzazione di diverse amministrazioni territoriali.
Evidenziava altresì che con provvedimento n. 2550, il comune di SA
AR in Roma le aveva affidato il servizio di supporto post sinistro stradale ed in particolare di pulizia delle strade, rimozione e smaltimento dei rifiuti, ripristino della viabilità cittadina.
Con tale concessione, l' aveva ceduto alla società "il credito CP_4
relativo al diritto al risarcimento e/o indennizzo dei danni subiti".
Deduceva che il 2 giugno 2016 verso le ore 5:40 in SA AR alla via
Aurelia, angolo via Crispi, l'autocarro IV trg. EG609CA condotto da
[...]
e carico di frutta, si incendiava per un probabile corto circuito del sistema CP_3
elettrico. A seguito dell'evento, oltre alle forze dell'ordine, interveniva la società attrice, la quale provvedeva ad eseguire una serie di attività volte al ripristino della viabilità e della sicurezza.
Essendo ascrivibile l'incidente alla responsabilità del conducente del veicolo
IV tg. EG609CA, e non avendo ottenuto il pagamento del corrispettivo, l'odierna appellante chiedeva al Giudice di Pace di accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro in questione era da ascriversi esclusivamente alla condotta di guida negligente ed imprudente del Sig. , conducente il veicolo IV tg. CP_2
EG609CA, di proprietà di ed assicurato per la RC presso la Controparte_3 CP_1
per omessa o insufficiente manutenzione dello stesso e per l'effetto
[...]
condannare i convenuti al pagamento in suo favore della somma di euro 19555,23 per l'intervento effettuato, con interessi e rivalutazione monetaria, il tutto nei limiti di euro 20,000,00, con vittoria di spese di giudizio con distrazione.
2. Si costituiva in giudizio insistendo per il rigetto della domanda, CP_5
ciò mentre e , seppur ritualmente evocati in CP_2 Controparte_3
giudizio, non si costituivano.
3. Istruita la causa mediante prova testimoniale, con sentenza n. 561/2022 il
2
Giudice di Pace di Afragola testualmente rigetta “…la improponibile domanda per difetto di legittimazione attiva e passiva”, compensando le spese di lite.
A sostegno del rigetto, evidenziava che la società attrice non aveva fornito prova né della legittimazione attiva, non avendo depositato la menzionata concessione né quella passiva inerente il rischio coperto dal contratto assicurativo.
Infine, dichiarava improponibile la domanda nei confronti del responsabile civile non essendo stato inviato alcun atto interruttivo.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello lamentando Parte_1
la nullità e/o l'erroneità della stessa e chiedendone la riforma.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale di: “- dichiarare la sentenza n. 561/2022 emessa dal Giudice di Pace di Afragola (NA), nella persona della dott.ssa Lauritano, affetta da nullità per mancanza degli elementi di diritto e per difetto o insufficienza di motivazioni. In rito, accertare e dichiarare la illegittimità e la contraddittorietà della impugnata sentenza;
- disporre Ctu tecnica al fine di quantificare il valore dell'intervento ed i costi sostenuti dalla in occasione Parte_1
dell'evento sinistroso descritto in premessa;
- quindi, in completa riforma della decisione di primo grado, accertare e dichiarare la legittimazione attiva ad agire in capo all e la legittimazione passiva in capo ai sigg.r Parte_1 CP_2
ed - accertare e dichiarare che la
[...] Controparte_3 Parte_2
responsabilità del sinistro per cui è causa è da ascriversi esclusivamente alla condotta di guida negligente, imprudente e/o imperita del conducente del veicolo IV tg.
EG609CA, sig. , ed alla omessa ovvero insufficiente Controparte_3
manutenzione dello stesso da parte del proprietario Sig. e, per CP_2
l'effetto - condannare conseguentemente in solido essi convenuti, nelle rispettive qualità, al pagamento in favore dell della somma dovuta pari Parte_1
ad € 19.555,23, per l'intervento effettuato e meglio descritto in premessa, oltre rivalutazione ed interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo ed ulteriori spese occorse, a seguito del sinistro de quo, quantificati entro e non oltre i limiti di €
20.000,00, o a quella maggior somma che il Giudice dovesse ritener equa;
- il tutto in ogni caso oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT dall'evento al soddisfo;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA, da attribuirsi al costituito procuratore poiché
3
antistatario”.
4. Si costituiva nel presente grado di giudizio insistendo per il CP_1
rigetto della domanda e, in subordine, nella riduzione dell'importo risarcitorio.
5. Si costituivano in appello altresì e CP_2 Controparte_3
chiedendo il rigetto della domanda.
Nel corso del giudizio di appello, è stata disposta ed espletata una Consulenza
Tecnica d'Ufficio al fine di accertare e quantificare i costi degli interventi eseguiti dall'appellante.
Subentrato, in data 18-11-2024, lo scrivente al precedente GI, la causa, dopo il deposito della indicata relazione di CTU avvenuta in data 14-3-2025, era rinviata la causa per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza a trattazione scritta del
5-12-2025.
6. Ciò posto, nel merito, l'appello è fondato in quanto la domanda proposta in primo grado va accolta nei limiti che seguono.
6.1. Orbene, non appare corretta e condivisibile la motivazione addotta dal
Giudice di prime cure a sostegno del rigetto e dell'improponibilità della domanda attorea in accoglimento dei motivi di appello avanzati dalla parte istante.
In particolare, la legittimazione attiva dell'attore deve ritenersi sussistente sulla scorta della concessione di servizi versata in atti dalla quale emerge che il CP_6
di SA AR ha ceduto alla “i Controparte_7
crediti maturandi, nei confronti delle Compagnie di Assicurazione tenute al risarcimento e/o indennizzo dei danni procurati confronti delle Compagnie
Assicurative …, ovvero nei confronti di altri soggetti obbligati, per i costi di ripristino della sede stradale, delle eventuali infrastrutture e di quant'altro connesso con il sinistro”.
È pur vero, come rilevato dal Giudice di Prime cure, che la copia della concessione di servizi sottoscritta tra le parti depositata in giudizio era “illeggibile”, tuttavia, l'ulteriore copia prodotta deve ritenersi sufficiente a tal fine essendo stata depositata sull'albo pretorio dell'Ente Locale interessato sicché non v'è dubbio della paternità e dell'autenticità dell'atto, in assenza di ulteriori e specifiche contestazione dei convenuti.
Del resto, l'appellante ha depositato copia del medesimo atto estratto
4
dall'Albo Pretorio dell'ente, documento munito di attestazione di pubblicazione e sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Tale forma di pubblicità garantisce l'autenticità e la provenienza dell'atto, che non è stato oggetto di specifica e motivata contestazione di non conformità all'originale da parte degli appellati, ai sensi dell'art. 2719 c.c.
Neppure possono essere accolte le eccezioni sollevate dai convenuti circa la validità della concessione sia sotto il profilo della regolarità dell'atto amministrativo nonché in relazione alla cessione.
Difatti, la validità della concessione amministrativa non può essere sindacata in questa sede, essendo la relativa controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 133, lett. c), c.p.a.
Ai sensi di tale norma, infatti, sono rimesse alla giurisdizione esclusiva del
Giudice Amministrativo: “c) le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore…”.
Pertanto, è precluso, in questa sede, sindacare la legittimità della concessione.
Inoltre, la cessione di crediti futuri, come quella per i costi di ripristino derivanti da sinistri, è pacificamente ammessa dall'ordinamento (art. 1348 c.c.), a condizione che esista già il rapporto giuridico di base da cui tali crediti traggono origine, rendendoli determinabili.
Nel caso di specie, tale rapporto è costituito proprio dalla convenzione di concessione tra il e l'appellante. Il contratto di cessione del credito ha CP_6
natura consensuale e si perfeziona con il solo accordo tra cedente e cessionario, attribuendo a quest'ultimo la titolarità del credito e la legittimazione a pretenderne l'adempimento.
La notifica al debitore ceduto ex art. 1264 c.c., invocata dagli appellati, non incide sulla validità o sull'efficacia del trasferimento, ma serve a renderlo opponibile al debitore la cessione e a risolvere conflitti tra più cessionari, evenienze che qui non ricorrono (Corte Di Appello Di Messina, Sentenza n.178 del 4 Marzo 2025).
5
Infine, quand'anche non sussistesse il contratto di cessione, l'odierna attrice avrebbe comunque potuto agire nei confronti del soggetto danneggiante e della
Compagnia Assicurativa.
6.2. In tema di qualificazione del rapporto, in caso analoghi, è stato affermato che, ai sensi dell'art. 161, commi 2 e 3, Codice della Strada, il proprietario del mezzo da cui provenga la caduta o lo spargimento di materie idonee a creare pericolo o intralcio alla circolazione è obbligato ad adottare immediatamente le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito, ivi compresa l'attivazione per la pulizia della sede stradale.
A fronte dell'inerzia del proprietario, l'intervento della Polizia di Stato nelle operazioni di ripristino della strada integra una gestione di affari altrui ex artt. 2028 ss. c.c., ricorrendo sia la consapevolezza dell'organo pubblico di curare un affare altrui, sia la spontaneità dell'iniziativa, non riconducibile all'adempimento di un obbligo legale o convenzionale. Il requisito dell'absentia domini sussiste non solo nei casi di oggettiva o soggettiva impossibilità dell'interessato, ma anche quando costui, pur edotto dell'attività intrapresa, non vi si opponga, configurandosi un intervento spontaneo del gestore “senza opposizione e/o divieto del dominus” (Cass. civ. nn. 12304/2011, 9269/2008, 12280/2007, 3143/1984).
In tale prospettiva, la mancata contestazione, da parte del proprietario del veicolo, dell'intervento della Polizia – a fronte della sola successiva deduzione di non aver conferito alcun incarico – esclude la ricorrenza di una prohibitio domini-
L'utiliter coeptum va apprezzato in base a un criterio oggettivo e ricorre quando la gestione determini un incremento o eviti una diminuzione patrimoniale dell'interessato, dovendosi ritenere utilmente intrapresa l'attività di pulizia stradale che ha consentito di evitare l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 161 C.d.S. per l'omesso immediato intervento. Da tale qualificazione consegue, ex art. 2031 c.c., l'obbligo del proprietario del mezzo di adempiere alle obbligazioni assunte dalla Polizia di Stato in suo nome, ivi incluso il pagamento delle somme richieste per l'attività di pulizia effettuata (così Tribunale di Treviso, n.
351/2025 in Banca Dati Merito).
6.3. A fronte dell'inerzia del responsabile, l'intervento della
[...]
, attivato dalla Polizia Municipale, si configura come una gestione di Parte_1
6
affari utilmente iniziata nell'interesse dell'obbligato, con conseguente diritto al rimborso delle spese e degli oneri sostenuti.
Tanto doverosamente premesso, ne deriva che, a prescindere dal contratto, sussiste la legittimazione della a richiedere il pagamento della Parte_1
prestazione eseguita nei confronti degli odierni appellati.
7. Anche la legittimazione passiva deve ritenersi sussistente contrariamente a quanto statuito dal giudice di pace.
Quest'ultimo, infatti, ha ritenuto che: “la parte attrice non ha provato tale legittimazione, allegando nei termini previsti dall'art. 320, 4° comma c.p.c., certificato cronologico dell'autocarro, ovvero copia del certificato di proprietà a dimostrazione dell'effettiva titolarità dell'autocarro IV trg. EG609CA che asserisce la società attrice essere di proprietà d ”. CP_2
Siffatta asserzione non può essere condivisa.
Com'è noto, i beni mobili registrati di cui all'art. 815 del c.c. possono essere venduti con contratto stipulato in qualsiasi forma, non essendo richiesta la forma scritta per la conclusione del contratto di vendita dei citati veicoli (cfr Cass. civ., sent.
n. 21055 del 28.09.2006; Cass. civ., sent. n. 22605 del 26.10.2009).
La trascrizione della vendita o dell'acquisto di un veicolo nei pubblici registri costituisce una ipotesi di pubblicità dichiarativa, finalizzata unicamente a dirimere i conflitti tra una pluralità di acquirenti del medesimo bene;
tale iscrizione, pertanto, pone a carico di chi appare esser proprietario una mera presunzione semplice di titolarità del diritto, la quale può esser vinta con ogni mezzo di prova. (cfr Cass. civ., sent. n. 6599 del 07.07.1998; conformi Cass. civ., sent. n. 3340 del 07.04.1999)
È, quindi, possibile, anche in caso di mancata produzione delle risultanze dei pubblici registri automobilistici, provare in qualsiasi modo la proprietà di un veicolo
(cfr Cass. civ., sent. n. 5270 del 12.06.1997; Cass. civ., sent. n. 22605 del 26.10.2009;
Cass. civ., sent. n. 8415 del 11.04.2006 la quale ha ammesso la possibilità che possa essere fornita prova della proprietà di un veicolo anche con prova testimoniale).
A tal proposito, infatti, è stato chiarito che “La titolarità di un bene mobile registrato può essere provata con qualsiasi mezzo, e ne costituisce valida prova la copia del libretto di circolazione del mezzo che attesti la titolarità del mezzo ad un determinato soggetto. Orbene, qualora la parte avversa intenda contestare
7
validamente la conformità della copia all'originale è necessario che precisi gli elementi in forza dei quali si ritiene che la copia prodotta non sia genuina ovvero sia stata alterata”. (Tribunale Napoli, n. 9706/2021)
Nel caso di specie, dalla lettura della comparsa di costituzione della CP_1
non emergono contestazioni specifiche circa la proprietà del veicolo in
[...]
Cont capo a , circostanza neppure contestata dal medesimo costituitosi CP_3
nel presente grado di giudizio sicché, tenuto conto del deposito in giudizio del libretto di circolazione deve ritenersi dimostrata la legittimazione passiva essendo stata dimostrata la proprietà del veicolo.
Tali elementi, unitamente alla mancata contestazione specifica da parte dei convenuti, contumaci in primo grado, sono sufficienti a radicare la loro legittimazione passiva.
7.1. Infine, neppure risulta condivisibile la motivazione addotta dal Giudice di Pace nella parte in cui ha ritenuto improponibile la domanda nei confronti del responsabile civile.
Difatti, ai sensi dell'art. 148 del Codice delle Assicurazioni la proponibilità della domanda è subordinata alla previa richiesta risarcitoria formale all'assicuratore e non al responsabile civile sicché la domanda risulta proponibile nei confronti di
. Controparte_3
8. Tanto doverosamente chiarito, va ora esaminata la domanda promossa in primo grado.
In via preliminare, l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti
[...]
e è inammissibile in quanto tardiva essendo stata CP_2 Controparte_3
promossa solamente nel grado d'appello.
8.1. Nel merito, l'appellante ha chiesto di: “accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro per cui è causa è da ascriversi esclusivamente alla condotta di guida negligente, imprudente e/o imperita del conducente del veicolo IV tg.
EG609CA, sig. , ed alla omessa ovvero insufficiente Controparte_3
manutenzione dello stesso da parte del proprietario Sig. e, per CP_2
l'effetto •condannare conseguentemente in solido essi convenuti, nelle rispettive qualità, al pagamento in favore dell della somma dovuta pari Parte_1
ad € 19.555,23, per l'intervento effettuato e meglio descritto in premessa, oltre
8
rivalutazione ed interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo ed ulteriori spese occorse, a seguito del sinistro de quo, quantificati entro e non oltre i limiti di €
20.000,00, o a quella maggior somma che il Giudice dovesse ritener equa;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA, da attribuirsi al costituito procuratore poiché antistatario”.
Ebbene, in punto di fatto, dall'istruttoria svolta nel corso del giudizio, dalla documentazione versata in atti e dall'assenza di specifiche contestazioni da parte dei convenuti nonché dalla relazione di C.T.U. espletata nel presente grado di giudizio, risulta provato in atti il sinistro dannoso.
In particolare, si fa riferimento al rapporto di intervento del Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Roma del 2-6-2026 che riporta tutti i fatti indicati da parte appellante e richiamati in primo grado con riferimento all'incendio dell'Autocarro IV carico di frutta con persona indentificata il convenuto
(cfr. in produzione primo grado parte attrice). Controparte_3
In particolare, è emerso quindi che in data 2 giugno 2016 verso le ore 5:40 in
SA AR alla via Aurelia, angolo via Crispi, l'autocarro IV trg. EG609CA di proprietà di , condotto da e carico di frutta, si CP_2 Controparte_3
incendiava, così come rilevato dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto e che hanno depositato il relativo verbale prodotto in atti dalla convenuta.
Così come risulta dimostrato che il a seguito Controparte_8
dell'evento, ha provveduto ad incaricare l'odierna appellante per l'esecuzione delle opere di ripristino delle ordinarie condizioni di viabilità e sicurezza stradale nonché al ripristino delle opere danneggiate dall'incendio (in particolare, atto di determina del in allegato alla produzione di primo grado). CP_6
Peraltro, non v'è dubbio che del detto evento lesivo ne debba rispondere il conducente ed il proprietario dell'autoveicolo dal quale si è propagato l'incendio, quale custode dello stesso, nonché l'assicuratore dello stesso.
Ed infatti, la responsabilità per i danni derivanti dall'incendio grava in solido sul proprietario e sul conducente del veicolo ai sensi dell'art. 2054, commi 3 e 4, c.c., in quanto essi non hanno fornito la prova liberatoria del caso fortuito, ovvero che l'incendio sia stato causato da un fattore esterno imprevedibile e inevitabile (es. un atto doloso di terzi), idoneo a interrompere il nesso causale con il vizio di
9
manutenzione del veicolo, che si presume essere la causa dell'evento
Sul punto, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che "poiché anche in caso di fermate o soste sussiste la possibilità di incontro o, comunque, interferenza con la circolazione di altri veicoli o di persone, anche in tali contingenze il conducente non può ritenersi esonerato dall'obbligo di assicurare l'incolumità di terzi, sicchè deve considerarsi relativo alla circolazione l'incendio propagatosi dal veicolo in sosta, con conseguente azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del veicolo." La sosta, pertanto, è considerata essa stessa circolazione e troverà applicazione l'art. 2054 c.c.: l'assicurazione del danneggiante dovrà risarcire i danni causati dall'incendio ad un altro veicolo, a prescindere dalla copertura per incendio, in quanto tali danni vengono ricompresi nella categoria dei danni da circolazione. Se il proprietario è però sprovvisto di copertura in caso di incendio, non verrà risarcito per i danni riportati al proprio veicolo.” (Cass. Civ. n.
3108/2010).
Il corrispettivo dovuto per l'intervento eseguito è stato correttamente quantificato dal Consulente nominato nel presente grado di giudizio, Arch. Per_1
il quale, con argomentazioni logiche e prive di contraddizioni, nel proprio
[...]
elaborato peritale, al quale estensivamente si rinvia, nella somma di euro € 11.224,33 euro (al netto di iva) che non risulta dovuta trattandosi di soggetto che ha diritto alla detrazione della stessa (cfr. relazione di CTU depositata in data14-3-2025).
Inoltre, l'ausiliario ha preso espressa posizione sulle osservazioni proposte dalla parti in maniera logica e argomentata per cui alle stessa si intende far riferimento in quanto coerenti con la documentazione e gli elementi di prova valutati in sede di accertamento tecnico.
9. In ragione di tanto, l'appello è fondato e pertanto, in riforma della sentenza appellata tenuto conto della responsabilità di e Controparte_3 CP_2
nella responsabilità dell'evento, questi ultimi, unitamente a , in solido tra CP_1
loro, vanno condannati al pagamento in favore di della somma Parte_1
di euro 11.223,33 oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
10. Stante la peculiarità delle questioni trattate, le spese del doppio grado di giudizio, vanno compensate per la metà nonché per l'accoglimento della domanda in una somma inferiore rispetto a quanto oggetto di domanda;
per la restante parte
10
seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenendo conto del valore della causa (da determinare secondo il decisum), facendo applicazione dei criteri medi.
11. Le spese della c.t.u. espletata nel presente grado di giudizio vanno poste a carico dei convenuti in solido tra loro mediante decreto del 10-4-2024.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sull'appello di cui in epigrafe, così provvede:
a) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 561/2022 resa dal Giudice di
Pace di Afragola, accoglie la domanda proposta in primo grado dalla
[...]
e per l'effetto, Parte_1
b) condanna , e , in persona del legale CP_2 Controparte_3 CP_1
rapp.te p.t., al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t., della somma di euro=11.223,33= oltre interessi legali e rivalutazione come indicato in parte motiva;
c) compensa le spese nella misura della metà; per la restante parte condanna
[...]
, e in persona del legale rapp.te p.t., al CP_2 Controparte_3 CP_1
pagamento in favore di delle spese del presente giudizio che Parte_1
liquida, al netto della compensazione, in €.2.538,50= per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato Michele Bisceglia dichiaratosi antistatario;
d) compensa le spese nella misura della metà; per la restante parte condanna
[...]
, e in persona del legale rapp.te p.t., al CP_2 Controparte_3 CP_1
pagamento in favore di delle spese del primo grado di Parte_1
giudizio che liquida, al netto della compensazione, in €.1.045,00= per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato Michele Bisceglia dichiaratosi antistatario;
e) pone le spese della c.t.u. espletata in primo grado così come liquidate a carico dei convenuti in solido tra loro.
Così deciso in Aversa il 18-12-2025 Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
11
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in grado d'Appello, Dott. Maurizio
Spezzaferri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile scritta al n° 9741/2022 R.G., avente ad oggetto “appello a sentenza di giudice di pace – responsabilità extracontrattuale” pendente
TRA
( ) in persona del Legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1
rapp.ta e difesa dall'Avvocato Michele Bisceglia presso il cui studio in Napoli al Viale
Gramsci n. 19, risulta elettivamente domiciliata giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
( ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_2
difesa dall'Avvocato Francesco Napolitano presso il cui studio in Napoli al viale
Augusto n. 162, risulta elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
APPELLATO
E
( ), CP_2 C.F._1 Controparte_3
( ), rapp.ti e difesi dall'Avvocato SA Gargano e C.F._2
dall'Avvocato Giovanni Russo, presso il loro studio in Afragola al Corso Garibaldi
n. 101 risulta elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti, nelle note sostitutive dell'udienza del 5.12.2025 redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. a cui si fa espresso rinvio, concludevano riportandosi ai rispettivi atti e la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da motivazione che segue.
1
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione conveniva in giudizio dinanzi Parte_1
al Giudice di Pace di Afragola De Luca Marco, e Controparte_3 CP_1
premettendo di essere una società che si occupava di offrire servizi di pulizia delle strade, rimozione e smaltimento rifiuti, ripristino della viabilità su autorizzazione di diverse amministrazioni territoriali.
Evidenziava altresì che con provvedimento n. 2550, il comune di SA
AR in Roma le aveva affidato il servizio di supporto post sinistro stradale ed in particolare di pulizia delle strade, rimozione e smaltimento dei rifiuti, ripristino della viabilità cittadina.
Con tale concessione, l' aveva ceduto alla società "il credito CP_4
relativo al diritto al risarcimento e/o indennizzo dei danni subiti".
Deduceva che il 2 giugno 2016 verso le ore 5:40 in SA AR alla via
Aurelia, angolo via Crispi, l'autocarro IV trg. EG609CA condotto da
[...]
e carico di frutta, si incendiava per un probabile corto circuito del sistema CP_3
elettrico. A seguito dell'evento, oltre alle forze dell'ordine, interveniva la società attrice, la quale provvedeva ad eseguire una serie di attività volte al ripristino della viabilità e della sicurezza.
Essendo ascrivibile l'incidente alla responsabilità del conducente del veicolo
IV tg. EG609CA, e non avendo ottenuto il pagamento del corrispettivo, l'odierna appellante chiedeva al Giudice di Pace di accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro in questione era da ascriversi esclusivamente alla condotta di guida negligente ed imprudente del Sig. , conducente il veicolo IV tg. CP_2
EG609CA, di proprietà di ed assicurato per la RC presso la Controparte_3 CP_1
per omessa o insufficiente manutenzione dello stesso e per l'effetto
[...]
condannare i convenuti al pagamento in suo favore della somma di euro 19555,23 per l'intervento effettuato, con interessi e rivalutazione monetaria, il tutto nei limiti di euro 20,000,00, con vittoria di spese di giudizio con distrazione.
2. Si costituiva in giudizio insistendo per il rigetto della domanda, CP_5
ciò mentre e , seppur ritualmente evocati in CP_2 Controparte_3
giudizio, non si costituivano.
3. Istruita la causa mediante prova testimoniale, con sentenza n. 561/2022 il
2
Giudice di Pace di Afragola testualmente rigetta “…la improponibile domanda per difetto di legittimazione attiva e passiva”, compensando le spese di lite.
A sostegno del rigetto, evidenziava che la società attrice non aveva fornito prova né della legittimazione attiva, non avendo depositato la menzionata concessione né quella passiva inerente il rischio coperto dal contratto assicurativo.
Infine, dichiarava improponibile la domanda nei confronti del responsabile civile non essendo stato inviato alcun atto interruttivo.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello lamentando Parte_1
la nullità e/o l'erroneità della stessa e chiedendone la riforma.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale di: “- dichiarare la sentenza n. 561/2022 emessa dal Giudice di Pace di Afragola (NA), nella persona della dott.ssa Lauritano, affetta da nullità per mancanza degli elementi di diritto e per difetto o insufficienza di motivazioni. In rito, accertare e dichiarare la illegittimità e la contraddittorietà della impugnata sentenza;
- disporre Ctu tecnica al fine di quantificare il valore dell'intervento ed i costi sostenuti dalla in occasione Parte_1
dell'evento sinistroso descritto in premessa;
- quindi, in completa riforma della decisione di primo grado, accertare e dichiarare la legittimazione attiva ad agire in capo all e la legittimazione passiva in capo ai sigg.r Parte_1 CP_2
ed - accertare e dichiarare che la
[...] Controparte_3 Parte_2
responsabilità del sinistro per cui è causa è da ascriversi esclusivamente alla condotta di guida negligente, imprudente e/o imperita del conducente del veicolo IV tg.
EG609CA, sig. , ed alla omessa ovvero insufficiente Controparte_3
manutenzione dello stesso da parte del proprietario Sig. e, per CP_2
l'effetto - condannare conseguentemente in solido essi convenuti, nelle rispettive qualità, al pagamento in favore dell della somma dovuta pari Parte_1
ad € 19.555,23, per l'intervento effettuato e meglio descritto in premessa, oltre rivalutazione ed interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo ed ulteriori spese occorse, a seguito del sinistro de quo, quantificati entro e non oltre i limiti di €
20.000,00, o a quella maggior somma che il Giudice dovesse ritener equa;
- il tutto in ogni caso oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT dall'evento al soddisfo;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA, da attribuirsi al costituito procuratore poiché
3
antistatario”.
4. Si costituiva nel presente grado di giudizio insistendo per il CP_1
rigetto della domanda e, in subordine, nella riduzione dell'importo risarcitorio.
5. Si costituivano in appello altresì e CP_2 Controparte_3
chiedendo il rigetto della domanda.
Nel corso del giudizio di appello, è stata disposta ed espletata una Consulenza
Tecnica d'Ufficio al fine di accertare e quantificare i costi degli interventi eseguiti dall'appellante.
Subentrato, in data 18-11-2024, lo scrivente al precedente GI, la causa, dopo il deposito della indicata relazione di CTU avvenuta in data 14-3-2025, era rinviata la causa per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza a trattazione scritta del
5-12-2025.
6. Ciò posto, nel merito, l'appello è fondato in quanto la domanda proposta in primo grado va accolta nei limiti che seguono.
6.1. Orbene, non appare corretta e condivisibile la motivazione addotta dal
Giudice di prime cure a sostegno del rigetto e dell'improponibilità della domanda attorea in accoglimento dei motivi di appello avanzati dalla parte istante.
In particolare, la legittimazione attiva dell'attore deve ritenersi sussistente sulla scorta della concessione di servizi versata in atti dalla quale emerge che il CP_6
di SA AR ha ceduto alla “i Controparte_7
crediti maturandi, nei confronti delle Compagnie di Assicurazione tenute al risarcimento e/o indennizzo dei danni procurati confronti delle Compagnie
Assicurative …, ovvero nei confronti di altri soggetti obbligati, per i costi di ripristino della sede stradale, delle eventuali infrastrutture e di quant'altro connesso con il sinistro”.
È pur vero, come rilevato dal Giudice di Prime cure, che la copia della concessione di servizi sottoscritta tra le parti depositata in giudizio era “illeggibile”, tuttavia, l'ulteriore copia prodotta deve ritenersi sufficiente a tal fine essendo stata depositata sull'albo pretorio dell'Ente Locale interessato sicché non v'è dubbio della paternità e dell'autenticità dell'atto, in assenza di ulteriori e specifiche contestazione dei convenuti.
Del resto, l'appellante ha depositato copia del medesimo atto estratto
4
dall'Albo Pretorio dell'ente, documento munito di attestazione di pubblicazione e sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Tale forma di pubblicità garantisce l'autenticità e la provenienza dell'atto, che non è stato oggetto di specifica e motivata contestazione di non conformità all'originale da parte degli appellati, ai sensi dell'art. 2719 c.c.
Neppure possono essere accolte le eccezioni sollevate dai convenuti circa la validità della concessione sia sotto il profilo della regolarità dell'atto amministrativo nonché in relazione alla cessione.
Difatti, la validità della concessione amministrativa non può essere sindacata in questa sede, essendo la relativa controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 133, lett. c), c.p.a.
Ai sensi di tale norma, infatti, sono rimesse alla giurisdizione esclusiva del
Giudice Amministrativo: “c) le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore…”.
Pertanto, è precluso, in questa sede, sindacare la legittimità della concessione.
Inoltre, la cessione di crediti futuri, come quella per i costi di ripristino derivanti da sinistri, è pacificamente ammessa dall'ordinamento (art. 1348 c.c.), a condizione che esista già il rapporto giuridico di base da cui tali crediti traggono origine, rendendoli determinabili.
Nel caso di specie, tale rapporto è costituito proprio dalla convenzione di concessione tra il e l'appellante. Il contratto di cessione del credito ha CP_6
natura consensuale e si perfeziona con il solo accordo tra cedente e cessionario, attribuendo a quest'ultimo la titolarità del credito e la legittimazione a pretenderne l'adempimento.
La notifica al debitore ceduto ex art. 1264 c.c., invocata dagli appellati, non incide sulla validità o sull'efficacia del trasferimento, ma serve a renderlo opponibile al debitore la cessione e a risolvere conflitti tra più cessionari, evenienze che qui non ricorrono (Corte Di Appello Di Messina, Sentenza n.178 del 4 Marzo 2025).
5
Infine, quand'anche non sussistesse il contratto di cessione, l'odierna attrice avrebbe comunque potuto agire nei confronti del soggetto danneggiante e della
Compagnia Assicurativa.
6.2. In tema di qualificazione del rapporto, in caso analoghi, è stato affermato che, ai sensi dell'art. 161, commi 2 e 3, Codice della Strada, il proprietario del mezzo da cui provenga la caduta o lo spargimento di materie idonee a creare pericolo o intralcio alla circolazione è obbligato ad adottare immediatamente le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito, ivi compresa l'attivazione per la pulizia della sede stradale.
A fronte dell'inerzia del proprietario, l'intervento della Polizia di Stato nelle operazioni di ripristino della strada integra una gestione di affari altrui ex artt. 2028 ss. c.c., ricorrendo sia la consapevolezza dell'organo pubblico di curare un affare altrui, sia la spontaneità dell'iniziativa, non riconducibile all'adempimento di un obbligo legale o convenzionale. Il requisito dell'absentia domini sussiste non solo nei casi di oggettiva o soggettiva impossibilità dell'interessato, ma anche quando costui, pur edotto dell'attività intrapresa, non vi si opponga, configurandosi un intervento spontaneo del gestore “senza opposizione e/o divieto del dominus” (Cass. civ. nn. 12304/2011, 9269/2008, 12280/2007, 3143/1984).
In tale prospettiva, la mancata contestazione, da parte del proprietario del veicolo, dell'intervento della Polizia – a fronte della sola successiva deduzione di non aver conferito alcun incarico – esclude la ricorrenza di una prohibitio domini-
L'utiliter coeptum va apprezzato in base a un criterio oggettivo e ricorre quando la gestione determini un incremento o eviti una diminuzione patrimoniale dell'interessato, dovendosi ritenere utilmente intrapresa l'attività di pulizia stradale che ha consentito di evitare l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 161 C.d.S. per l'omesso immediato intervento. Da tale qualificazione consegue, ex art. 2031 c.c., l'obbligo del proprietario del mezzo di adempiere alle obbligazioni assunte dalla Polizia di Stato in suo nome, ivi incluso il pagamento delle somme richieste per l'attività di pulizia effettuata (così Tribunale di Treviso, n.
351/2025 in Banca Dati Merito).
6.3. A fronte dell'inerzia del responsabile, l'intervento della
[...]
, attivato dalla Polizia Municipale, si configura come una gestione di Parte_1
6
affari utilmente iniziata nell'interesse dell'obbligato, con conseguente diritto al rimborso delle spese e degli oneri sostenuti.
Tanto doverosamente premesso, ne deriva che, a prescindere dal contratto, sussiste la legittimazione della a richiedere il pagamento della Parte_1
prestazione eseguita nei confronti degli odierni appellati.
7. Anche la legittimazione passiva deve ritenersi sussistente contrariamente a quanto statuito dal giudice di pace.
Quest'ultimo, infatti, ha ritenuto che: “la parte attrice non ha provato tale legittimazione, allegando nei termini previsti dall'art. 320, 4° comma c.p.c., certificato cronologico dell'autocarro, ovvero copia del certificato di proprietà a dimostrazione dell'effettiva titolarità dell'autocarro IV trg. EG609CA che asserisce la società attrice essere di proprietà d ”. CP_2
Siffatta asserzione non può essere condivisa.
Com'è noto, i beni mobili registrati di cui all'art. 815 del c.c. possono essere venduti con contratto stipulato in qualsiasi forma, non essendo richiesta la forma scritta per la conclusione del contratto di vendita dei citati veicoli (cfr Cass. civ., sent.
n. 21055 del 28.09.2006; Cass. civ., sent. n. 22605 del 26.10.2009).
La trascrizione della vendita o dell'acquisto di un veicolo nei pubblici registri costituisce una ipotesi di pubblicità dichiarativa, finalizzata unicamente a dirimere i conflitti tra una pluralità di acquirenti del medesimo bene;
tale iscrizione, pertanto, pone a carico di chi appare esser proprietario una mera presunzione semplice di titolarità del diritto, la quale può esser vinta con ogni mezzo di prova. (cfr Cass. civ., sent. n. 6599 del 07.07.1998; conformi Cass. civ., sent. n. 3340 del 07.04.1999)
È, quindi, possibile, anche in caso di mancata produzione delle risultanze dei pubblici registri automobilistici, provare in qualsiasi modo la proprietà di un veicolo
(cfr Cass. civ., sent. n. 5270 del 12.06.1997; Cass. civ., sent. n. 22605 del 26.10.2009;
Cass. civ., sent. n. 8415 del 11.04.2006 la quale ha ammesso la possibilità che possa essere fornita prova della proprietà di un veicolo anche con prova testimoniale).
A tal proposito, infatti, è stato chiarito che “La titolarità di un bene mobile registrato può essere provata con qualsiasi mezzo, e ne costituisce valida prova la copia del libretto di circolazione del mezzo che attesti la titolarità del mezzo ad un determinato soggetto. Orbene, qualora la parte avversa intenda contestare
7
validamente la conformità della copia all'originale è necessario che precisi gli elementi in forza dei quali si ritiene che la copia prodotta non sia genuina ovvero sia stata alterata”. (Tribunale Napoli, n. 9706/2021)
Nel caso di specie, dalla lettura della comparsa di costituzione della CP_1
non emergono contestazioni specifiche circa la proprietà del veicolo in
[...]
Cont capo a , circostanza neppure contestata dal medesimo costituitosi CP_3
nel presente grado di giudizio sicché, tenuto conto del deposito in giudizio del libretto di circolazione deve ritenersi dimostrata la legittimazione passiva essendo stata dimostrata la proprietà del veicolo.
Tali elementi, unitamente alla mancata contestazione specifica da parte dei convenuti, contumaci in primo grado, sono sufficienti a radicare la loro legittimazione passiva.
7.1. Infine, neppure risulta condivisibile la motivazione addotta dal Giudice di Pace nella parte in cui ha ritenuto improponibile la domanda nei confronti del responsabile civile.
Difatti, ai sensi dell'art. 148 del Codice delle Assicurazioni la proponibilità della domanda è subordinata alla previa richiesta risarcitoria formale all'assicuratore e non al responsabile civile sicché la domanda risulta proponibile nei confronti di
. Controparte_3
8. Tanto doverosamente chiarito, va ora esaminata la domanda promossa in primo grado.
In via preliminare, l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti
[...]
e è inammissibile in quanto tardiva essendo stata CP_2 Controparte_3
promossa solamente nel grado d'appello.
8.1. Nel merito, l'appellante ha chiesto di: “accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro per cui è causa è da ascriversi esclusivamente alla condotta di guida negligente, imprudente e/o imperita del conducente del veicolo IV tg.
EG609CA, sig. , ed alla omessa ovvero insufficiente Controparte_3
manutenzione dello stesso da parte del proprietario Sig. e, per CP_2
l'effetto •condannare conseguentemente in solido essi convenuti, nelle rispettive qualità, al pagamento in favore dell della somma dovuta pari Parte_1
ad € 19.555,23, per l'intervento effettuato e meglio descritto in premessa, oltre
8
rivalutazione ed interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo ed ulteriori spese occorse, a seguito del sinistro de quo, quantificati entro e non oltre i limiti di €
20.000,00, o a quella maggior somma che il Giudice dovesse ritener equa;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA, da attribuirsi al costituito procuratore poiché antistatario”.
Ebbene, in punto di fatto, dall'istruttoria svolta nel corso del giudizio, dalla documentazione versata in atti e dall'assenza di specifiche contestazioni da parte dei convenuti nonché dalla relazione di C.T.U. espletata nel presente grado di giudizio, risulta provato in atti il sinistro dannoso.
In particolare, si fa riferimento al rapporto di intervento del Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Roma del 2-6-2026 che riporta tutti i fatti indicati da parte appellante e richiamati in primo grado con riferimento all'incendio dell'Autocarro IV carico di frutta con persona indentificata il convenuto
(cfr. in produzione primo grado parte attrice). Controparte_3
In particolare, è emerso quindi che in data 2 giugno 2016 verso le ore 5:40 in
SA AR alla via Aurelia, angolo via Crispi, l'autocarro IV trg. EG609CA di proprietà di , condotto da e carico di frutta, si CP_2 Controparte_3
incendiava, così come rilevato dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto e che hanno depositato il relativo verbale prodotto in atti dalla convenuta.
Così come risulta dimostrato che il a seguito Controparte_8
dell'evento, ha provveduto ad incaricare l'odierna appellante per l'esecuzione delle opere di ripristino delle ordinarie condizioni di viabilità e sicurezza stradale nonché al ripristino delle opere danneggiate dall'incendio (in particolare, atto di determina del in allegato alla produzione di primo grado). CP_6
Peraltro, non v'è dubbio che del detto evento lesivo ne debba rispondere il conducente ed il proprietario dell'autoveicolo dal quale si è propagato l'incendio, quale custode dello stesso, nonché l'assicuratore dello stesso.
Ed infatti, la responsabilità per i danni derivanti dall'incendio grava in solido sul proprietario e sul conducente del veicolo ai sensi dell'art. 2054, commi 3 e 4, c.c., in quanto essi non hanno fornito la prova liberatoria del caso fortuito, ovvero che l'incendio sia stato causato da un fattore esterno imprevedibile e inevitabile (es. un atto doloso di terzi), idoneo a interrompere il nesso causale con il vizio di
9
manutenzione del veicolo, che si presume essere la causa dell'evento
Sul punto, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che "poiché anche in caso di fermate o soste sussiste la possibilità di incontro o, comunque, interferenza con la circolazione di altri veicoli o di persone, anche in tali contingenze il conducente non può ritenersi esonerato dall'obbligo di assicurare l'incolumità di terzi, sicchè deve considerarsi relativo alla circolazione l'incendio propagatosi dal veicolo in sosta, con conseguente azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del veicolo." La sosta, pertanto, è considerata essa stessa circolazione e troverà applicazione l'art. 2054 c.c.: l'assicurazione del danneggiante dovrà risarcire i danni causati dall'incendio ad un altro veicolo, a prescindere dalla copertura per incendio, in quanto tali danni vengono ricompresi nella categoria dei danni da circolazione. Se il proprietario è però sprovvisto di copertura in caso di incendio, non verrà risarcito per i danni riportati al proprio veicolo.” (Cass. Civ. n.
3108/2010).
Il corrispettivo dovuto per l'intervento eseguito è stato correttamente quantificato dal Consulente nominato nel presente grado di giudizio, Arch. Per_1
il quale, con argomentazioni logiche e prive di contraddizioni, nel proprio
[...]
elaborato peritale, al quale estensivamente si rinvia, nella somma di euro € 11.224,33 euro (al netto di iva) che non risulta dovuta trattandosi di soggetto che ha diritto alla detrazione della stessa (cfr. relazione di CTU depositata in data14-3-2025).
Inoltre, l'ausiliario ha preso espressa posizione sulle osservazioni proposte dalla parti in maniera logica e argomentata per cui alle stessa si intende far riferimento in quanto coerenti con la documentazione e gli elementi di prova valutati in sede di accertamento tecnico.
9. In ragione di tanto, l'appello è fondato e pertanto, in riforma della sentenza appellata tenuto conto della responsabilità di e Controparte_3 CP_2
nella responsabilità dell'evento, questi ultimi, unitamente a , in solido tra CP_1
loro, vanno condannati al pagamento in favore di della somma Parte_1
di euro 11.223,33 oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
10. Stante la peculiarità delle questioni trattate, le spese del doppio grado di giudizio, vanno compensate per la metà nonché per l'accoglimento della domanda in una somma inferiore rispetto a quanto oggetto di domanda;
per la restante parte
10
seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenendo conto del valore della causa (da determinare secondo il decisum), facendo applicazione dei criteri medi.
11. Le spese della c.t.u. espletata nel presente grado di giudizio vanno poste a carico dei convenuti in solido tra loro mediante decreto del 10-4-2024.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sull'appello di cui in epigrafe, così provvede:
a) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 561/2022 resa dal Giudice di
Pace di Afragola, accoglie la domanda proposta in primo grado dalla
[...]
e per l'effetto, Parte_1
b) condanna , e , in persona del legale CP_2 Controparte_3 CP_1
rapp.te p.t., al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t., della somma di euro=11.223,33= oltre interessi legali e rivalutazione come indicato in parte motiva;
c) compensa le spese nella misura della metà; per la restante parte condanna
[...]
, e in persona del legale rapp.te p.t., al CP_2 Controparte_3 CP_1
pagamento in favore di delle spese del presente giudizio che Parte_1
liquida, al netto della compensazione, in €.2.538,50= per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato Michele Bisceglia dichiaratosi antistatario;
d) compensa le spese nella misura della metà; per la restante parte condanna
[...]
, e in persona del legale rapp.te p.t., al CP_2 Controparte_3 CP_1
pagamento in favore di delle spese del primo grado di Parte_1
giudizio che liquida, al netto della compensazione, in €.1.045,00= per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato Michele Bisceglia dichiaratosi antistatario;
e) pone le spese della c.t.u. espletata in primo grado così come liquidate a carico dei convenuti in solido tra loro.
Così deciso in Aversa il 18-12-2025 Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
11