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13 agosto 2010
13 agosto 2010
Art. 47. (Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade) 1. Gli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nelle quali si registrano piu' elevati tassi di incidentalita' effettuano specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale e autostradale, delle pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, nonche' di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica e delle barriere volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione. Al finanziamento degli interventi di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di interventi di cui al comma 1, con particolare riferimento alla sostituzione della segnaletica obsoleta o danneggiata, alla sostituzione delle barriere obsolete o danneggiate, all'utilizzo di strumenti e dispositivi, anche realizzati con materiale proveniente da pneumatici usati, idonei a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonche' alla sistemazione, al ripristino e al miglioramento del manto stradale.
3. Degli interventi di cui all' articolo 14 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e al presente articolo si tiene conto ai fini della definizione degli obblighi a carico dell'ente concessionario e delle modalita' di determinazione degli incrementi tariffari nelle convenzioni da stipulare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'articolo 47
- Si riporta il testo dell' articolo 14 del decreto legislativo n. 285 del 1992 :
14.Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade.
1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidita' della circolazione, provvedono:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonche' delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:
a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;
b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonche' alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.
2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresi', in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purche' realizzati in conformita' ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.
3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di interventi di cui al comma 1, con particolare riferimento alla sostituzione della segnaletica obsoleta o danneggiata, alla sostituzione delle barriere obsolete o danneggiate, all'utilizzo di strumenti e dispositivi, anche realizzati con materiale proveniente da pneumatici usati, idonei a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonche' alla sistemazione, al ripristino e al miglioramento del manto stradale.
3. Degli interventi di cui all' articolo 14 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e al presente articolo si tiene conto ai fini della definizione degli obblighi a carico dell'ente concessionario e delle modalita' di determinazione degli incrementi tariffari nelle convenzioni da stipulare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'articolo 47
- Si riporta il testo dell' articolo 14 del decreto legislativo n. 285 del 1992 :
14.Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade.
1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidita' della circolazione, provvedono:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonche' delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:
a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;
b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonche' alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.
2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresi', in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purche' realizzati in conformita' ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.
3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune
Commentario • 1
- 1. CENTAURI ANCORA “DIMENTICATI” NONOSTANTE LA NORMATIVA EUROPEA SULLE BARRIERE DI PROTEZIONE. PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI PRATAVIERA, BRAGANTINI,…Nicola De Rossi · https://www.bloggiuridico.it/ · 2 agosto 2016 · 3.8803208
[…] ENRICO DINON PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI Emanuele PRATAVIERA, M.BRAGANTINI, CAON, MARCOLIN “Modifica all'articolo 47 della legge 29 luglio 2010, n. 120, concernente il miglioramento della sicurezza passiva delle barriere stradali e la tutela dei motociclisti” ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'aumento del traffico su strade e autostrade necessità di un aumento dell'attenzione sul tema della sicurezza stradale: nell'anno 2009, l'Europa ha contato 1.150.000 incidenti, 35.000 decessi e 1.500.000 feriti, con un costo per la società europea di circa 160 miliardi di euro (il 10 per cento delle risorse stanziate in campo medico-sanitario). […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 15
- 1. TAR Ancona, sez. I, sentenza 13/12/2021, n. 861Provvedimento: […] del diritto di A.N.A.S. a realizzare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149, D.Lgs. n. 42/2004 con l'art. 47 della Legge 120/2010, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della sede stradale e autostradale consistenti nella sostituzione, ammodernamento, potenziamento e messa a norma delle barriere volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione stradale senza previa necessità di chiedere ed ottenere le autorizzazioni dalle Autorità amministrative preposte ai vincoli paesaggistici ed ambientali.Leggi di più...
- sostituzione delle barriere di sicurezza·
- inammissibilità del ricorso·
- autorizzazione paesaggistica·
- sospensione dei lavori·
- tutela del paesaggio·
- art. 3 L. 241/1990·
- art. 149 D.Lgs. 42/2004·
- ammissibilità del ricorso·
- tutela ambientale·
- vincolo paesaggistico·
- manutenzione stradale·
- eccesso di potere·
- valutazione di incidenza·
- procedimenti amministrativi·
- art. 146 D.Lgs. 42/2004