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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/07/2025, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano Il Tribunale Civile di Genova SEZIONE IMPRESE
composto dai seguenti magistrati: Dott. Enrico Silvestro Ravera......................................Presidente Dott. Daniele Bianchi …....................................Giudice relatore Dott.ssa Francesca Lippi……………............................Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 15252/2019 promossa da :
C.F. parte elettivamente Parte_1 P.IVA_1 ti AR OLI, DI FALCO e GITTARDI - parte attrice - CONTRO Controparte_1
[...] P.IVA_2
-parte convenuta-
(C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_3
-parte convenuta- nonché contro con il Controparte_3
-parte intervenuta- Conclusioni delle parti: come rassegnate all'udienza a trattazione scritta di precisazione delle conclusioni in data 23.10.14
MOTIVI DELLA DECISIONE Rilevato in fatto:
- che con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
(di seguito “ ” o l'” ) in proprio ed in qualità di
[...] Pt_1 capogruppo mandataria di apposita ATI, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale, la società
[...]
(di seguito “ ” o “Stazione Controparte_1
Appaltante”) e l' (di seguito Controparte_2
“ ”), allegando che, in data 4.5.2015, l' si era aggiudicata (su incarico della stazione appaltante , quest'ultima quale mandataria della committente l'appalto misto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori del Nuovo Ospedale della Spezia, con affidamento di servizi e di trasferimento di immobili, per un importo complessivo “a corpo” di € 131.814.690,74;
- che insorti ritardi e contestazioni tra le parti, con nota del 6.11.2019 (doc. 71 att.), la Stazione Appaltante dichiarava la risoluzione del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 136 d.lgs. 163/2006, per inadempimenti dell'ATI appaltatrice;
- che quest'ultima contestava la ricostruzione storica avversaria agendo in questa sede per far accertare il proprio adempimento al contratto di appalto e l'illegittimità della risoluzione contrattuale intimata da e l'insussistenza o la non imputabilità all'attrice degli inadempimenti a questa contestati;
- che si costituiva ritualmente in giudizio IRE resistendo alla domanda e a titolo di eccezione riconvenzionale- chiedeva: A) l'accertamento della risoluzione di diritto del contratto di appalto;
pag. 2/9 B) l'accertamento della risoluzione del contratto preliminare collegato di trasferimento della proprietà dell'immobile S. Andrea di La Spezia;
in via di domanda riconvenzionale: C. la condanna alla restituzione delle anticipazioni contrattuali, al netto del valore delle opere eseguite;
D. la condanna al pagamento delle penali per il ritardo;
E. il risarcimento dei danni per i costi inutilmente sostenuti per l'espletamento della gara;
F. il risarcimento (con condanna generica) dei danni subendi per l'affidamento e la gestione del contratto di appalto con altro appaltatore;
G. in via subordinata riconvenzionale: la risoluzione del contratto di appalto e del preliminare di trasferimento per inadempimento dell'appaltatore con condanna al risarcimento dei danni di cui sopra;
H. in ulteriore subordine: di essere manlevata e tenuta indenne dalla mandante da ogni conseguenza pregiudizievole in Pt_3 caso di accoglimento delle domande attrici;
- che si costituiva in giudizio anche svolgendo considerazioni Pt_4 analoghe a quelle di IRE e avanzando le medesime domande di quest'ultima subb A, B, C, D, E, F, G e - in via riconvenzionale e in ulteriore subordine – avanzando domanda di condanna di IRE a manlevarla da quanto la prima fosse eventualmente tenuta a corrispondere all'attrice;
- che interveniva in giudizio la compagnia assicuratrice
[...]
(fideiussore di per il debito da anticipazioni CP_3 Pt_1 ricevute dall'ATI), aderendo alle domande attoree e in subordine chiedendo la condanna delle convenute alla restituzione di quanto versato da in esito all'escussione della polizza;
CP_3
- che espletata CTU, all'udienza del 27.9.23 (fissata per p.c.) la difesa dichiarava di aver rinunciato alla domanda avendo conciliato con CP_3
5. In sede di replica IRE - nella qualità di procuratrice di Pt_4 rinunciava alla domanda della restituzione delle anticipazioni, in pag. 3/9 conseguenza della cassazione della materia del contendere a seguito soddisfacimento della mandante da parte del fideiussore . Pt_4 CP_3
- che la causa veniva rimessa in decisione;
- che il Tribunale emetteva sentenza non definitiva in data 7.8.2024, con cui:
- respingeva l'eccezione di incompetenza (in favore del giudice penale) in forza dell'art. 59 del D.lgs. 159/2011 che Pt_1 aveva avanzato sulla scorta del sequestro preventivo ex art 321 cpp del 100% delle quote della società detenute Parte_1 dalla capogruppo Advanced Global Solution spa;
- respingeva le domande attoree;
- accoglieva le eccezioni riconvenzionali subb A) e B) di risoluzione de iure del contratto appalto e del collegato contratto preliminare di vendita immobiliare, nonché comunque per inadempimento di (domanda sub G) in proprio e Parte_1 quale mandataria dell'
- rimetteva in istruttoria la causa in relazione alle domande riconvenzionali risarcitorie, in particolare risultando incerto se il valore delle opere realizzate dall'appaltatore fossero state o meno già detratte dall'importo delle anticipazioni restituite ad da (fideiussore di all'interno della CP_3 Pt_1 transazione tra questi raggiunta;
- che forniti i chiarimenti richiesti, la causa veniva assunta in decisione;
- che preliminarmente va osservato il rigetto dell'eccezione di incompetenza in favore del giudice penale è già stata statuita in sede di sentenza non definitiva e quindi questo Giudice è vincolato a tale arresto, che viene ribadito in questa sede (Corte Appello Cagliari, sez. II, 21/02/2023 , n. 74);
- che comunque – per mere esigenze di completezza – va richiamato quanto statuito dalla S.C. (Cassazione penale sez. II, 04/04/2024, n.16484) e cioè “che la giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte modo di pag. 4/9 affermare che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini dell'ammissione al passivo dei crediti dei terzi, l'esistenza delle posizioni creditorie in data antecedente al sequestro deve risultare accertata in un separato giudizio di cognizione, in quanto il giudice della prevenzione è tenuto alla mera verifica, ai sensi dell'art. 59 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), delle condizioni di ammissione del credito sulla base dei documenti attestanti il fatto che vi ha dato luogo. In altri termini, "in assenza di una pronunzia definitiva che accerti, in sede civile o in sede penale, l'esistenza del credito risarcitorio, il portatore di simile pretesa non può insinuarsi al passivo della confisca di prevenzione, per assenza del presupposto della 'certezza' del credito (ossia della base documentale avente data certa anteriore al sequestro)" (Sezione 1, n. 22222 del 26/1/2022, Fallimento n. 624/2017 dell'Impresa Anemone Costruzioni S.R., Rv. 283123 - 01). Dunque, il "legislatore non configura un generale 'potere di accertamento' della esistenza della posizione creditoria (potenzialmente incisa dalla confisca) in capo al Tribunale della prevenzione, ma un più limitato 'potere di verifica' (secondo le disposizioni degli articoli 57,58 e 59 D.Lgs. n.159 del 2011) delle condizioni di legge che governano la procedura di ammissione, sulla base di produzione documentale attestante i fatti generatori del credito (…)" (Sezione 1, n. 22222/2022 cit.; Sezione 1, n. 4691 del 28/1/2020, Francia, Rv. 278189 - 02)”. (in termini, cfr. anche Cassazione penale sez. II, 17/04/2024, (ud. 17/04/2024, dep. 23/05/2024), n.20505);
- che nel merito – sulla scorta della responsabilità di parte attrice (già accertata in sede di sentenza non definitiva) in relazione alla risoluzione contrattuale in parola (domande subb A, B e comunque G)) – vanno valutate le domande riconvenzionali avanzata da e IRE;
- che sulla domanda sub C) (restituzione delle anticipazioni incassate da va dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Pt_1
- che a tal riguardo, va ricordato che con nota del 5.9.24 e in sede di udienza dell'11.9.2024 chiariva che l'importo versato dalla stessa CP_3
pag. 5/9 ad a titolo di restituzione delle anticipazioni già incassate Pt_4 dall'appaltatore “risulta già decurtato delle opere realizzate da ”; Pt_1
- che a fronte di ciò, la difesa di dava atto che a seguito di tale Contr pagamento la domanda della restituzione degli anticipi e della conseguente compensazione con le opere realizzate dall'appaltatore risultava definita (verb. 11.9.24);
- che in sede di precisazione delle conclusioni la difesa IRE dava atto della cessata materia del contendere su detta domanda (pag. 11 repliche 15.12.23 e pag. 2 nota del 22.10.24);
- che le restanti domande riconvenzionali avanzate da e vanno Contr Contr accolte, per quanto di ragione;
- che infatti in relazione alla quantificazione del danno, la relazione di CTU
- i cui risultati sono condivisi e fatti propri da questo Collegio atteso il rigore metodologico adottato - ha quantificato il pregiudizio:
▪ da penali contrattuali da ritardo (domanda sub D) in Euro 10.320.388,83 (pag. 124 CTU); la rivalutazione non è dovuta, in quanto il credito da clausola penale non è debito di valore (Cassazione civile sez. III, 26/09/2024, n. 2579). Nessun dubbio sussiste sulla cumulabilità delle azioni di risoluzione per inadempimento con condanna risarcitoria e risarcimento e con quelle di pagamento delle penali da ritardo (Cassazione civile sez. I, 23/07/2021, n.2120; Cass. 591/2005);
▪ per i costi inutilmente sostenuti per l'espletamento della gara (domanda sub E) in Euro 14.143.609,84 (pag. 143 CTU). Trattasi di danni diversi e ulteriori da quelli quantificati nelle penali come discendenti direttamente dal mero mancato rispetto del cronoprogramma di cui alla domanda sub D). Peraltro, per detta posta di danno, parte attrice ha pag. 6/9 riconosciuto di vantare un credito inferiore a quanto indicato nella relazione di CTU, quantificando lo stesso per la causali in parola in Euro 8.398.000 iva esclusa (cfr. comp. conclus. pag. 47). L'Iva non è dovuta, non risultando la stessa qualificabile come danno, e ciò in quanto rimborsabile o detraibile da quale soggetto passivo dell'imposta. CP_1
Su Euro 8.398.000 andranno calcolati interessi legali e rivalutazione dalla domanda al saldo;
- che in relazione alla domanda sub F) (condanna generica) la stessa va accolta;
- che infatti è noto che “La pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno, sia o no essa oggetto di autonomo giudizio, presuppone solo l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo del danno mentre la prova dell'esistenza del danno è riservata alla fase successiva di liquidazione” (Cassazione civile sez. I, 06/03/1992 n. 2714);
- che nel caso di specie l'accertato inadempimento imputabile all'appaltatore e il nesso causale tra detto inadempimento e la dichiarata risoluzione, comporterà verosimilmente la celebrazione di nuove procedure di appalto per la costruzione dell'Ospedale pubblico di Spezia, a condizioni contrattuali che potrebbero rivelarsi più gravose per la stazione appaltante rispetto a quelle concordate nell'appalto per cui è causa;
- che la domanda sub H) è stata avanzata soltanto in subordine e quindi risulta assorbita;
- che le spese processuali (anche di CTP e CTU) tra l'attrice da una parte e le convenute dall'altra seguono la soccombenza, come da dispositivo (valore della causa oltre 18 milioni di Euro);
- che diversamente le spese processuali per il rapporto processuale tra e (per il quale è cessata la materia del contendere) CP_3 CP_5 vanno compensate stante la rinuncia reciproca intervenuta;
pag. 7/9 - che analogamente compensate saranno le spese processuali tra e Pt_4
IRE, attesa la natura subordinata delle domande reciproche di manleva;
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così provvede:
1. condanna in proprio e quale mandataria dell'ATI costituita Parte_1 con e al CP_6 Controparte_7 pagamento in favore di e dell'importo complessivo di Pt_4 CP_1
Euro 10.320.388,83 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
2. condanna in proprio e quale mandataria dell'ATI costituita Parte_1 con e al CP_6 Controparte_7 pagamento in favore di e dell'importo complessivo di Pt_4 CP_1
Euro 8.398.000 oltre rivalutazione e interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
3. condanna genericamente in proprio e quale mandataria Parte_1 dell' costituita con Controparte_8 [...]
al risarcimento dei danni discendenti per il Controparte_7 futuro affidamento e gestione del contratto di appalto per la costruzione dell'Ospedale di Spezia con altro appaltatore, danni da liquidarsi in separato giudizio;
4. condanna in proprio e quale mandataria dell'ATI Parte_1 costituita con Controparte_8 Controparte_7
alla rifusione, in favore di delle spese del presente
[...] CP_1 procedimento, liquidate in Euro 130.000 per spettanze professionali in Euro 64.648,43 iva esclusa per consulenze di parte, oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
5. condanna in proprio e quale mandataria dell'ATI Parte_1 costituita con e CP_6 Controparte_7
alla rifusione, in favore di 5 delle spese del presente
[...]
pag. 8/9 procedimento, liquidate in Euro 130.000 per spettanze professionali oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
6. pone definitivamente a carico di in proprio e quale Parte_1 mandataria dell'ATI costituita con e CP_6 [...]
le spese di CTU, già provvisoriamente Controparte_7 liquidate;
7. dichiara cessata la materia del contendere e 5 da una CP_1 Contr parte e dall'altra parte, compensando Controparte_3 integralmente tra le stesse le spese processuali.
Così deciso in Genova, addì 30 giugno 2025.
Il Giudice estensore
(Daniele Bianchi)
Il Presidente
(Enrico Silvestro Ravera)
pag. 9/9
In nome del popolo italiano Il Tribunale Civile di Genova SEZIONE IMPRESE
composto dai seguenti magistrati: Dott. Enrico Silvestro Ravera......................................Presidente Dott. Daniele Bianchi …....................................Giudice relatore Dott.ssa Francesca Lippi……………............................Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 15252/2019 promossa da :
C.F. parte elettivamente Parte_1 P.IVA_1 ti AR OLI, DI FALCO e GITTARDI - parte attrice - CONTRO Controparte_1
[...] P.IVA_2
-parte convenuta-
(C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_3
-parte convenuta- nonché contro con il Controparte_3
-parte intervenuta- Conclusioni delle parti: come rassegnate all'udienza a trattazione scritta di precisazione delle conclusioni in data 23.10.14
MOTIVI DELLA DECISIONE Rilevato in fatto:
- che con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
(di seguito “ ” o l'” ) in proprio ed in qualità di
[...] Pt_1 capogruppo mandataria di apposita ATI, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale, la società
[...]
(di seguito “ ” o “Stazione Controparte_1
Appaltante”) e l' (di seguito Controparte_2
“ ”), allegando che, in data 4.5.2015, l' si era aggiudicata (su incarico della stazione appaltante , quest'ultima quale mandataria della committente l'appalto misto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori del Nuovo Ospedale della Spezia, con affidamento di servizi e di trasferimento di immobili, per un importo complessivo “a corpo” di € 131.814.690,74;
- che insorti ritardi e contestazioni tra le parti, con nota del 6.11.2019 (doc. 71 att.), la Stazione Appaltante dichiarava la risoluzione del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 136 d.lgs. 163/2006, per inadempimenti dell'ATI appaltatrice;
- che quest'ultima contestava la ricostruzione storica avversaria agendo in questa sede per far accertare il proprio adempimento al contratto di appalto e l'illegittimità della risoluzione contrattuale intimata da e l'insussistenza o la non imputabilità all'attrice degli inadempimenti a questa contestati;
- che si costituiva ritualmente in giudizio IRE resistendo alla domanda e a titolo di eccezione riconvenzionale- chiedeva: A) l'accertamento della risoluzione di diritto del contratto di appalto;
pag. 2/9 B) l'accertamento della risoluzione del contratto preliminare collegato di trasferimento della proprietà dell'immobile S. Andrea di La Spezia;
in via di domanda riconvenzionale: C. la condanna alla restituzione delle anticipazioni contrattuali, al netto del valore delle opere eseguite;
D. la condanna al pagamento delle penali per il ritardo;
E. il risarcimento dei danni per i costi inutilmente sostenuti per l'espletamento della gara;
F. il risarcimento (con condanna generica) dei danni subendi per l'affidamento e la gestione del contratto di appalto con altro appaltatore;
G. in via subordinata riconvenzionale: la risoluzione del contratto di appalto e del preliminare di trasferimento per inadempimento dell'appaltatore con condanna al risarcimento dei danni di cui sopra;
H. in ulteriore subordine: di essere manlevata e tenuta indenne dalla mandante da ogni conseguenza pregiudizievole in Pt_3 caso di accoglimento delle domande attrici;
- che si costituiva in giudizio anche svolgendo considerazioni Pt_4 analoghe a quelle di IRE e avanzando le medesime domande di quest'ultima subb A, B, C, D, E, F, G e - in via riconvenzionale e in ulteriore subordine – avanzando domanda di condanna di IRE a manlevarla da quanto la prima fosse eventualmente tenuta a corrispondere all'attrice;
- che interveniva in giudizio la compagnia assicuratrice
[...]
(fideiussore di per il debito da anticipazioni CP_3 Pt_1 ricevute dall'ATI), aderendo alle domande attoree e in subordine chiedendo la condanna delle convenute alla restituzione di quanto versato da in esito all'escussione della polizza;
CP_3
- che espletata CTU, all'udienza del 27.9.23 (fissata per p.c.) la difesa dichiarava di aver rinunciato alla domanda avendo conciliato con CP_3
5. In sede di replica IRE - nella qualità di procuratrice di Pt_4 rinunciava alla domanda della restituzione delle anticipazioni, in pag. 3/9 conseguenza della cassazione della materia del contendere a seguito soddisfacimento della mandante da parte del fideiussore . Pt_4 CP_3
- che la causa veniva rimessa in decisione;
- che il Tribunale emetteva sentenza non definitiva in data 7.8.2024, con cui:
- respingeva l'eccezione di incompetenza (in favore del giudice penale) in forza dell'art. 59 del D.lgs. 159/2011 che Pt_1 aveva avanzato sulla scorta del sequestro preventivo ex art 321 cpp del 100% delle quote della società detenute Parte_1 dalla capogruppo Advanced Global Solution spa;
- respingeva le domande attoree;
- accoglieva le eccezioni riconvenzionali subb A) e B) di risoluzione de iure del contratto appalto e del collegato contratto preliminare di vendita immobiliare, nonché comunque per inadempimento di (domanda sub G) in proprio e Parte_1 quale mandataria dell'
- rimetteva in istruttoria la causa in relazione alle domande riconvenzionali risarcitorie, in particolare risultando incerto se il valore delle opere realizzate dall'appaltatore fossero state o meno già detratte dall'importo delle anticipazioni restituite ad da (fideiussore di all'interno della CP_3 Pt_1 transazione tra questi raggiunta;
- che forniti i chiarimenti richiesti, la causa veniva assunta in decisione;
- che preliminarmente va osservato il rigetto dell'eccezione di incompetenza in favore del giudice penale è già stata statuita in sede di sentenza non definitiva e quindi questo Giudice è vincolato a tale arresto, che viene ribadito in questa sede (Corte Appello Cagliari, sez. II, 21/02/2023 , n. 74);
- che comunque – per mere esigenze di completezza – va richiamato quanto statuito dalla S.C. (Cassazione penale sez. II, 04/04/2024, n.16484) e cioè “che la giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte modo di pag. 4/9 affermare che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini dell'ammissione al passivo dei crediti dei terzi, l'esistenza delle posizioni creditorie in data antecedente al sequestro deve risultare accertata in un separato giudizio di cognizione, in quanto il giudice della prevenzione è tenuto alla mera verifica, ai sensi dell'art. 59 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), delle condizioni di ammissione del credito sulla base dei documenti attestanti il fatto che vi ha dato luogo. In altri termini, "in assenza di una pronunzia definitiva che accerti, in sede civile o in sede penale, l'esistenza del credito risarcitorio, il portatore di simile pretesa non può insinuarsi al passivo della confisca di prevenzione, per assenza del presupposto della 'certezza' del credito (ossia della base documentale avente data certa anteriore al sequestro)" (Sezione 1, n. 22222 del 26/1/2022, Fallimento n. 624/2017 dell'Impresa Anemone Costruzioni S.R., Rv. 283123 - 01). Dunque, il "legislatore non configura un generale 'potere di accertamento' della esistenza della posizione creditoria (potenzialmente incisa dalla confisca) in capo al Tribunale della prevenzione, ma un più limitato 'potere di verifica' (secondo le disposizioni degli articoli 57,58 e 59 D.Lgs. n.159 del 2011) delle condizioni di legge che governano la procedura di ammissione, sulla base di produzione documentale attestante i fatti generatori del credito (…)" (Sezione 1, n. 22222/2022 cit.; Sezione 1, n. 4691 del 28/1/2020, Francia, Rv. 278189 - 02)”. (in termini, cfr. anche Cassazione penale sez. II, 17/04/2024, (ud. 17/04/2024, dep. 23/05/2024), n.20505);
- che nel merito – sulla scorta della responsabilità di parte attrice (già accertata in sede di sentenza non definitiva) in relazione alla risoluzione contrattuale in parola (domande subb A, B e comunque G)) – vanno valutate le domande riconvenzionali avanzata da e IRE;
- che sulla domanda sub C) (restituzione delle anticipazioni incassate da va dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Pt_1
- che a tal riguardo, va ricordato che con nota del 5.9.24 e in sede di udienza dell'11.9.2024 chiariva che l'importo versato dalla stessa CP_3
pag. 5/9 ad a titolo di restituzione delle anticipazioni già incassate Pt_4 dall'appaltatore “risulta già decurtato delle opere realizzate da ”; Pt_1
- che a fronte di ciò, la difesa di dava atto che a seguito di tale Contr pagamento la domanda della restituzione degli anticipi e della conseguente compensazione con le opere realizzate dall'appaltatore risultava definita (verb. 11.9.24);
- che in sede di precisazione delle conclusioni la difesa IRE dava atto della cessata materia del contendere su detta domanda (pag. 11 repliche 15.12.23 e pag. 2 nota del 22.10.24);
- che le restanti domande riconvenzionali avanzate da e vanno Contr Contr accolte, per quanto di ragione;
- che infatti in relazione alla quantificazione del danno, la relazione di CTU
- i cui risultati sono condivisi e fatti propri da questo Collegio atteso il rigore metodologico adottato - ha quantificato il pregiudizio:
▪ da penali contrattuali da ritardo (domanda sub D) in Euro 10.320.388,83 (pag. 124 CTU); la rivalutazione non è dovuta, in quanto il credito da clausola penale non è debito di valore (Cassazione civile sez. III, 26/09/2024, n. 2579). Nessun dubbio sussiste sulla cumulabilità delle azioni di risoluzione per inadempimento con condanna risarcitoria e risarcimento e con quelle di pagamento delle penali da ritardo (Cassazione civile sez. I, 23/07/2021, n.2120; Cass. 591/2005);
▪ per i costi inutilmente sostenuti per l'espletamento della gara (domanda sub E) in Euro 14.143.609,84 (pag. 143 CTU). Trattasi di danni diversi e ulteriori da quelli quantificati nelle penali come discendenti direttamente dal mero mancato rispetto del cronoprogramma di cui alla domanda sub D). Peraltro, per detta posta di danno, parte attrice ha pag. 6/9 riconosciuto di vantare un credito inferiore a quanto indicato nella relazione di CTU, quantificando lo stesso per la causali in parola in Euro 8.398.000 iva esclusa (cfr. comp. conclus. pag. 47). L'Iva non è dovuta, non risultando la stessa qualificabile come danno, e ciò in quanto rimborsabile o detraibile da quale soggetto passivo dell'imposta. CP_1
Su Euro 8.398.000 andranno calcolati interessi legali e rivalutazione dalla domanda al saldo;
- che in relazione alla domanda sub F) (condanna generica) la stessa va accolta;
- che infatti è noto che “La pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno, sia o no essa oggetto di autonomo giudizio, presuppone solo l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo del danno mentre la prova dell'esistenza del danno è riservata alla fase successiva di liquidazione” (Cassazione civile sez. I, 06/03/1992 n. 2714);
- che nel caso di specie l'accertato inadempimento imputabile all'appaltatore e il nesso causale tra detto inadempimento e la dichiarata risoluzione, comporterà verosimilmente la celebrazione di nuove procedure di appalto per la costruzione dell'Ospedale pubblico di Spezia, a condizioni contrattuali che potrebbero rivelarsi più gravose per la stazione appaltante rispetto a quelle concordate nell'appalto per cui è causa;
- che la domanda sub H) è stata avanzata soltanto in subordine e quindi risulta assorbita;
- che le spese processuali (anche di CTP e CTU) tra l'attrice da una parte e le convenute dall'altra seguono la soccombenza, come da dispositivo (valore della causa oltre 18 milioni di Euro);
- che diversamente le spese processuali per il rapporto processuale tra e (per il quale è cessata la materia del contendere) CP_3 CP_5 vanno compensate stante la rinuncia reciproca intervenuta;
pag. 7/9 - che analogamente compensate saranno le spese processuali tra e Pt_4
IRE, attesa la natura subordinata delle domande reciproche di manleva;
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così provvede:
1. condanna in proprio e quale mandataria dell'ATI costituita Parte_1 con e al CP_6 Controparte_7 pagamento in favore di e dell'importo complessivo di Pt_4 CP_1
Euro 10.320.388,83 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
2. condanna in proprio e quale mandataria dell'ATI costituita Parte_1 con e al CP_6 Controparte_7 pagamento in favore di e dell'importo complessivo di Pt_4 CP_1
Euro 8.398.000 oltre rivalutazione e interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
3. condanna genericamente in proprio e quale mandataria Parte_1 dell' costituita con Controparte_8 [...]
al risarcimento dei danni discendenti per il Controparte_7 futuro affidamento e gestione del contratto di appalto per la costruzione dell'Ospedale di Spezia con altro appaltatore, danni da liquidarsi in separato giudizio;
4. condanna in proprio e quale mandataria dell'ATI Parte_1 costituita con Controparte_8 Controparte_7
alla rifusione, in favore di delle spese del presente
[...] CP_1 procedimento, liquidate in Euro 130.000 per spettanze professionali in Euro 64.648,43 iva esclusa per consulenze di parte, oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
5. condanna in proprio e quale mandataria dell'ATI Parte_1 costituita con e CP_6 Controparte_7
alla rifusione, in favore di 5 delle spese del presente
[...]
pag. 8/9 procedimento, liquidate in Euro 130.000 per spettanze professionali oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
6. pone definitivamente a carico di in proprio e quale Parte_1 mandataria dell'ATI costituita con e CP_6 [...]
le spese di CTU, già provvisoriamente Controparte_7 liquidate;
7. dichiara cessata la materia del contendere e 5 da una CP_1 Contr parte e dall'altra parte, compensando Controparte_3 integralmente tra le stesse le spese processuali.
Così deciso in Genova, addì 30 giugno 2025.
Il Giudice estensore
(Daniele Bianchi)
Il Presidente
(Enrico Silvestro Ravera)
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