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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/12/2025, n. 5327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5327 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO Nona Sezione Civile
in composizione collegiale nelle persone di:
SS GN – Presidente Monica Mastrandrea – Giudice relatore/estensore Tiziana De Fazio – Giudice
nel procedimento iscritto al r.g n. 610/2025 vertente tra:
nato a [...] l'[...], CUI , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Nicola Datena che lo rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente e
– Questura di CUNEO Controparte_1 resistente avente ad oggetto: ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. avverso diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato del Questore della Provincia di Cuneo dell'1.10.2024 notificato il 4.12.2024.
sciogliendo la riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 3.1.2025, il sig. nato a [...] Parte_1 l'1.1.1990, ha impugnato il decreto del Questore di Cuneo datato 1.10.2024 e C.F._2 notificato il 4.12.2024 con cui la PA ha respinto l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, dichiarando altresì l'insussistenza di presupposti per qualsiasi altra tipologia di titolo di soggiorno valido sul territorio nazionale o la sussistenza di cause di inespellibilità ex art 19 D.lgs. 289/98, chiedendo al Tribunale di riconoscere in proprio favore il diritto ad un permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'articolo 19, co. 1 e 1.1, d.lgs. 286/1998. A sostegno della domanda il ricorrente ha richiamato il lungo periodo di permanenza in Italia, l'elevato grado di integrazione socio-lavorativa raggiunta. Il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed ha fissato l'udienza al 23.9.2025. Con deposito del 19.3.2025, la difesa ha depositato la prova della notifica alla P.A., che risulta perfezionata il 18.3.2025. Il non si è costituito né ha depositato documentazione restando contumace nel Controparte_1 procedimento. All'udienza del 23.9.2025 verificata la regolarità delle notificazioni, il Giudice ha dichiarato la contumacia della resistente amministrazione e la ha insistito nell'accoglimento del ricorso richiamandosi alle argomentazioni in atti. All'esito, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio. Nel merito, oggetto del giudizio è l'impugnazione del provvedimento del Questore di Cuneo che ha rigettato la richiesta di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, dichiarando altresì l'insussistenza di presupposti per qualsiasi tipologia di titolo di soggiorno valido sul territorio nazionale o la sussistenza di cause di inespellibilità ex art 19 D.lgs. 289/98. Nel presente giudizio il ricorrente ha coltivato la sola domanda di riconoscimento della protezione speciale. Preliminarmente, sulla giurisdizione del GO, si evidenzia che, pur essendo il provvedimento impugnato relativo al diniego di permesso per lavoro subordinato, la cui giurisdizione spetta pacificamente al GA, in questa sede parte attrice ha chiesto il riconoscimento della Protezione speciale, tale richiesta, in forza del richiamo all'art. 3 co. 3 D.L. 13/2017, per cui è competente il Tribunale Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2 del medesmo articolo, tra cui rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Nel caso di specie, la controversia amministrativa aveva ad oggetto il rilascio del permesso per lavoro subordinato, ma la stessa Amministrazione rileva che è suo dovere – quando richiesta di verificare la sussistenza dei requisiti del rilascio di un permesso – verificare se non vi siano presupposti per rilasciare un permesso ad altro titolo. Per tale motivo, la richiesta di Protezione speciale, formulata in sede di ricorso, è stata correttamente presentata a questo Tribunale. Sul punto, si è espressa la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nell'ordinanza n. 9791 del 2023, la quale ha ribadito che “la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass. Sez. Unite, 31 luglio 2018 n. 20350; Cass. Sez. Unite, 16 maggio 2008 n. 12378) e ha specificato che la giurisdizione del GO nel caso di domanda di Protezione speciale non viene meno nel caso in cui la Commissione non abbia espresso il proprio parere, in quanto “il diritto alla protezione umanitaria ha, al pari del diritto allo "status" di rifugiato e al diritto costituzionale di asilo, consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali, come tali dotati di un grado di tutela assoluta e non degradabili ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere rimesso solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica” (Cass. Sez. Unite, 7 febbraio 2023 n. 9791). Rispetto alla disciplina della protezione umanitaria, sub specie di protezione speciale, sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative. Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019). Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018). Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023. Il ricorrente ha formalizzato la domanda in data 2.1.2024, ne consegue l'applicazione al caso di specie del testo normativo di riferimento come da ultimo novellato. Il legislatore, con il DL 20/2023, convertito nella legge 50/2023, entrato in vigore il 11.3.2023, è nuovamente intervenuto sulla protezione speciale. L'art 7 del DL 20/2023 ha abrogato il terzo e il quarto periodo dell'art 19 c.
1.1. TUI, afferenti al quarto ambito della protezione speciale, quello concernente la protezione della vita privata e familiare e i relativi criteri di accertamento. La stessa norma ha introdotto un regime transitorio per le domande presentate prima dell'entrata in vigore (prima dell'11.3.2023) e per il regime applicabile ai permessi di soggiorno per protezione speciale già rilasciati con riferimento ai due periodi “soppressi”. La novella legislativa del 2023 ha lasciato inalterato il primo e il secondo periodo dell'art 19, comma 1.1., TUI e, in particolare, il richiamo all'art 5, comma 6, TUI che fa salvi il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano, che, in ogni caso, avrebbero comunque avuto cogenza trovando la propria fonte in norme sovraordinate. Il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali consente, ove tali obblighi non siano soddisfatti dalle norme sulla protezione maggiore e da quelle sulla protezione speciale, di completare il sistema con una sorta di norma di chiusura con estensione della protezione anche a casi non tipizzati dal legislatore ma ancorati a precetti costituzionali e internazionali (in questo senso: cfr. Cass. 8400/2023). Il richiamo diretto all'art 5, comma 6, TUI permette tuttora di tutelare il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art 8 CEDU e di riconoscere, conseguentemente, il diritto al rilascio del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale, laddove ne ricorrano i presupposti. Con riguardo alla nozione di vita privata e familiare rimangono attuali le pronunce della giurisprudenza di legittimità: la tutela della vita privata, in particolare, non coincide esclusivamente con l'integrazione lavorativa, ma comprende anche l'integrazione sociale, ossia un quid più ampio e parzialmente diverso (così: Cass. 20641/2023), conformemente a quanto statuito “dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso n. 57433/15 - Causa
contro
Italia) ove Per_1 afferma “che l'art. 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, e si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell'art. 8” (cfr. Cass. 8400/2023). Di conseguenza, “l'integrazione sociale non è soltanto limitata alla vita lavorativa, ma rileva anche il radicamento sul territorio e le relazioni sociali instaurate (specie quelle solidali, quali l'attività di volontariato)”, assumendo rilevanza anche ad esempio “la conoscenza della lingua italiana, lo svolgimento di attività volontariato, la ragionevole prospettiva di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o comunque con contratti a tempo determinato che si rinnovano” (cfr. Cass. 8400/2023). Proseguono i giudici di legittimità affermando che “si impone pertanto un approccio ermeneutico più centrato sull'art. 8 Cedu, e di estendere la misura protettiva anche ad altri aspetti della vita privata che non costituiscono relazioni familiari e cioè a tutti quei casi in cui il radicamento del soggetto del territorio determina una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8 (Cass. n. 5506 del 26/02/2021; Cass. n. 1347 del 22/01/2021). In tale senso si è espressa anche la Corte Edu, la quale rileva che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art. 8, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare" (Corte Edu, 14/02/2019 Narijs c. Italia). Del pari, non va trascurato che, utilizzando il parametro dell'art 8 della Convenzione Edu, anche lo stesso concetto di relazione familiare si amplia, perché il riferimento non è solo alla famiglia fondata sul matrimonio di cui all'art 29 Cost. ma a quello più ampio e mobile dato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo;
ciò in particolare è rilevante per le famiglie di fatto, e per altri legami affettivi che pur non trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido rapporto de facto, nonché per i legami con parenti che pur non facendo parte della “famiglia nucleare” tuttavia possono in determinate circostanze assumere una forte rilevanza per l'individuo” (cfr. Corte Cass. 2874/2023). Lo svolgimento di attività lavorativa è ovviamente considerato estrinsecazione dell'integrazione sociale, valorizzando la giurisprudenza di legittimità anche “le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente e non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato” (Cass 16716/23). L'attualità della tutela della vita privata e familiare, anche dopo le modifiche apportata dall'art 19 TUI, è stata confermata dalla giurisprudenza di legittimità con una pronuncia emessa nell'ambito di un ricorso contro un provvedimento di espulsione ove si legge ancora: “da ultimo si dà atto, per completezza, che l'art. 7, comma 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. TUI, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, «continua ad applicarsi la disciplina previgente». In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel
“catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (cfr. Cass. 28162/2023). D'altronde la protezione umanitaria prima e speciale poi condivide con la protezione internazionale la natura di diritto fondamentale della persona, costituendo, unitamente alla protezione maggiore, attuazione dell'art 10 Cost e, pertanto, discendendo in via diretta dall'asilo costituzionale (cfr. Cass. 10686/12). L'ancoramento della protezione speciale agli obblighi costituzionali e internazionali impedisce la possibilità di racchiuderla in ipotesi tassative, consegnandole la natura di catalogo aperto, via via connotandosi e riempendosi di diritti soggettivi dipendenti dall'evoluzione interpretativa e comprensivi a titolo esemplificativo del diritto alla famiglia (art 3, 2, 29 Cost, 8 CEDU), del diritto alla salute (art 32), diritto alla tutela dell'ambiente (art 9 e 41 Cost). Si tratta di posizioni soggettive che, anche se non integrano la protezione maggiore (status di rifugiato/protezione sussidiaria), assumono rilievo per la protezione minore, quella speciale, che assurge a misura atipica, residuale e complementare, ma oggetto di valutazione autonoma, tanto che il rigetto della protezione superiore non determina ex se anche quello della protezione minore, ancorata a una condizione specifica e sua propria, la vulnerabilità (v. Cass. 28990/2018). Ai fini dell'accertamento del diritto alla tutela della vita privata e familiare, si deve segnalare che la novella del 2020, introducendo criteri di accertamento del diritto, aveva indotto la giurisprudenza di legittimità a superare il precedente orientamento basato sul giudizio di bilanciamento tra situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la sua attuale situazione di integrazione sociale nel paese di accoglienza (cfr. Ca18455/22). Ora, con la novella legislativa del 2023, che ha abrogato il terzo e il quarto periodo dell'art 19, comma 1.1 TUI, si pone il problema dei criteri di accertamento del diritto alla vita privata e familiare. Tali presupposti non possono che rinvenirsi nel medesimo art. 8 CEDU e nei principi elaborati sul punto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Pertanto, in virtù di tali criteri, occorre effettuare un bilanciamento tra il diritto alla vita familiare e privata del richiedente, da un lato, e, dall'altro, esigenze dello Stato quali le garanzie di sicurezza e di tutela dell'ordine pubblico, di benessere economico del Paese, di protezione della salute e della morale o dei diritti e delle libertà altrui. Orbene, tutto ciò premesso, passando all'esame del caso di specie con riferimento alla verifica della fondatezza della domanda in esame, il ricorrente proviene dalla Costa D'Avorio, rispetto al quale si riporta quanto di seguito. La Costa D'Avorio è situata sulla costa occidentale dell'Africa, la sua capitale de facto è Abidjan e quella amministrativa è Yamoussoukro. Il Paese è stato proclamato repubblica indipendente nel 1960, ma la Costituzione è stata approvata nel 2000, in seguito a un colpo di stato militare. Una nuova Costituzione è stata approvata nel 2016 e modificata nel 2020, definendo l'eleggibilità del Presidente per un solo mandato di cinque anni. Il Paese è diviso in 2 distretti autonomi, Abidjan e Yamoussoukro e altri 12 distretti, ulteriormente suddivisi in regioni e ancora in dipartimenti, al di sotto delle quali esistono unità ancora più piccole definite sous-préfectures. La composizione etnica include 60 gruppi tradizionalmente indipendenti, ma ultimamente più in contatto tra loro: gli il più diffuso, i , i Per_2 Persona_3 Persona_4 Pers i e i . Il Paese è a maggioranza musulmana (42.5%), ma sono presenti anche la Persona_6 religione cattolica (17%), altre religioni cristiane (22.8%) e animisti (2.2%)1. Dal punto di vista economico la Costa D'Avorio è diventata un pilastro di crescita nel continente, registrando ottime performance nell'ultimo decennio, con una crescita del PIL pari a 6.4%, un'inflazione arrestata intorno al 2.2% e una popolazione che sempre meno vive sotto il livello di povertà nazionale. Nonostante ciò, la disoccupazione rimane pervasiva e la produzione di cacao e la presenza dell'industria e dei servizi in zone costiere rendono il Paese vulnerabile ai cambiamenti climatici. Secondo il Fondo Monetario Internazionale, in ogni caso, la Costa D'Avorio è sulla buona strada pere raggiungere lo status di reddito medio-alto2. Il 31 ottobre 2020, tra notevoli disordini politici, in Costa D'Avorio si sono tenute le elezioni presidenziali, vinte da I mesi precedenti le elezioni erano state segnate da Persona_7 sporadiche violenze, incitamento all'odio volto a manipolare le differenze etniche per fini politici e tensioni accentuate. L'Ufficio dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR), aveva segnalato un aumento della violenza contro i manifestanti da parte delle forze di sicurezza e di individui non identificati. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), ha rilevato che migliaia di Ivoriani sono fuggiti in Liberia, Ghana e mentre l'Alta Per_8 Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, ribadendo l'invito a tutte le Persona_9 parti coinvolte nelle elezioni, di cessare l'incitamento a violenze e rivolte, e richiamando i dati di UNHCR, aveva sottolineato come più di 6000 ivoriani fossero fuggiti in Paesi vicini, a causa delle tensioni elettorali, nonché per violenze tra comunità in certe zone4. Durante e dopo le elezioni del 31 ottobre 2020, diverse organizzazioni non governative, quali Human Rights Watch e
[...]
hanno documentato uccisioni e repressioni violente5. CP_2 Durante il giuramento del Presidente, avvenuto il 14 dicembre 2020, si è impegnato ad Per_10 istituire un ministero per la riconciliazione e ha invitato i partiti politici ad avviare un dialogo per rafforzare la pace e la stabilità nel Paese6. Le elezioni legislative di marzo 2021 hanno rappresentato la prima volta in cui tutte le principali forze politiche del Paese vi hanno preso parte, e si sono svolte senza incidenti7. A marzo 2023, le tensioni politiche si sono riaccese tra il presidente e l'ex presidente Per_10
a seguito di procedimenti legali contro 26 sostenitori del Partito popolare CP_4 CP_5 D'Avorio (PPA-CI) di a due anni di carcere per "disturbo dell'ordine pubblico" il 9 Persona_11 marzo. Gli attivisti erano stati arrestati alla fine di febbraio durante un raduno ad Abidjan per protestare contro le indagini contro il Segretario Generale del PPA-CI 13 Il PPA-CI Persona_12 il 10 marzo ha condannato la decisione come “arbitraria” e “atta a mettere a repentaglio il processo di riconciliazione nazionale”. La Corte d'Appello di Abidjan il 22 marzo ha commutato la pena in pene detentive sospese, con conseguente rilascio di tutti i 26 sostenitori pochi giorni dopo.14 Nell'ottobre del 2025 si svolgeranno le prossime elezioni, e si prevede un rischio elevato di violenza politica, disordini civili e instabilità politica durante l'anno. Il Presidente ha dichiarato di Per_10 volersi candidare per il quarto mandato e questo ha suscitato la condanna delle opposizioni. Lo scenario delle prossime elezioni, perciò, sembra essere caratterizzato da forti tensioni politiche, soprattutto nel caso di vittoria di Per_13
Il clima politico in Costa D'Avorio, a pochi mesi dalle elezioni, rimane teso e incerto, data la possibilità di una ripetizione dello scontro del 2010, che ha portato a una guerra civile e oltre 3.000 morti. non ha escluso una candidatura per un quarto mandato, mentre , Per_10 Persona_11 presidente della Costa D'Avorio dal 2000 al 2011, ha dichiarato la sua candidatura. è CP_4 tecnicamente ineleggibile a causa della rimozione dalle liste elettorali a seguito di una condanna a 20 anni di carcere in contumacia, che ha contestato. Inoltre, l'ex leader del Persona_14 movimento giovanile di che era anche lui ineleggibile per motivi simili, ha annunciato la CP_4 sua candidatura10. Deve rilevarsi come, negli anni più recenti, la principale minaccia alla sicurezza della Costa d'Avorio è passata dall'instabilità politica (dopo le violenze legate alle elezioni del 2020) agli attacchi
violence, 16 novembre 2020, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/11/cote-divoire-use-of-machetes-and-guns- reveals-horrors/ 6 United Nations Security Council, Report of the Secretary-General on the activities of the United Nations Office for West Africa and the Sahel, S/2020/1293, 24 dicembre 2020, p. 2, https://unowas.unmissions.org/sites/default/files/s_2020_1293_e.pdf; RFI, Côte d'Ivoire: , ex- Persona_15 candidat à la présidentielle, 15 Dicembre Controparte_6 2020, https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201215-c%C3%B4t%C3%A9-d-ivoire-kouadio-konan-bertin-nomm%C3%A9- ministre-de-la-r%C3%A9conciliation Con 7 What now for ?, 17 giugno 2021, https://www.rfi.fr/en/africa/20210617-what-now- Parte_2 for-c%C3%B4te-d-ivoire-s-laurent-gbagbo-fri-alassane-ouattara-politics-africa 8 Middle East Insurance Review, 20.03.2025, ultimo accesso 26.03.2025: https://www.meinsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article/id/91092/Type/Africa/Africa-DRC-and-Ivory- Coast-face-escalated-political-violence-risk 9 International Crisis Group, Crisis Watch - Côte d´Ivoire, January 2025, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5b%5d=22&created= Co 9 Monde, En , la course présidentielle se lance dans le plus grand flou, 10 février 2025, CP_3 https://www.lemonde.fr/afrique/article/2025/02/10/en-cote-d-ivoire-la-course-presidentielle-se-lance-dans-le-plus- grand-flou_6540545_3212.html ; , : « se prononcera le CP_9 Controparte_10 Persona_10CP_1 plus tard possible », 10 2025, https://www.jeuneafrique.com/1656388/politique/presidentielle-en-cote-divoire- alassane-ouattara-se-prononcera-le-plus-tard-possible/ ; Présidentielle en Côte d'Ivoire : CP_9 Per_10
, la grande hesitation, 31 Janvier 2025, https://www.jeuneafrique.com/1648894/politique/presidentielle-en-cote-
[...] divoire-alassane-ouattara-la-grande-hesitation/ ; 10 di Guy Religious leadeers hope 2025 ends electoral violence in Ivory Coast, Controparte_12 Persona_16 16.01.2025: https://international.la-croix.com/world/religious-leaders-hope-2025-ends-electoral-violence-in-ivory-coast organizzati nelle regioni di confine settentrionali da militanti islamisti basati principalmente in Mali e Burkina Faso11. A gennaio 2025 il Presidente degli Stati Uniti Trump ha ordinato il congelamento degli aiuti esteri, tra cui quelli per contrastare la diffusione di e del , che hanno creato una base in una Per_17 Per_18 foresta in Mali al confine con la Costa D'Avorio. Nel 2025 la violenza in Mali e in altri paesi della regione del Sahel ha raggiunto livelli record e ha spinto decine di migliaia di rifugiati a riversarsi nella Costa D'Avorio settentrionale. Alcuni gruppi legati ad e al gruppo , infatti, Per_17 Per_18 hanno conquistato vaste aree e ucciso migliaia di persone nel Sahel e si sono diffusi negli stati costieri Per_1 più ricchi dell'Africa occidentale, come la Costa D'Avorio, il e il Gli esperti affermano Per_8 che le preoccupazioni locali contribuiscono a guidare la popolarità dei gruppi estremisti: tra cui le competizioni per le terre e risorse, esclusione, emarginazione e mancanza di opportunità economiche. In tutta la regione, gli estremisti islamici hanno reclutato soldati tra gruppi di emarginati e trascurati dai governi centrali. Costa D'Avorio è diventata nota come obiettivo degli estremisti nel 2016, quando un attacco alla località balneare di Grand Bassam ha ucciso dei turisti. Nel 2021, si è verificata una serie di attacchi vicino al confine settentrionale del paese, ma la violenza è stata ampiamente contenuta dopo che le autorità ivoriane, i governi occidentali e i gruppi di aiuti si sono precipitati in questa zona del Paese, povera e isolata, agendo attraverso progetti di sviluppo e rafforzamento militare12. Per quanto riguarda i dati sulla sicurezza, il database di ACLED ha registrato per l'anno 2024 un totale di 196 eventi, di cui 87 di origine politica, tra cui scontri, esplosioni e violenze contro i civili durante le proteste o manifestazioni. Inoltre, riporta la presenza di 29 eventi riguardanti la violenza organizzata contro i civili, 124 eventi rivoltosi o manifestazioni, e un complessivo di 48 eventi in cui l'obiettivo sono i civili13. Early Warning Project, che si è occupato di valutare il rischio statistico di violenze di massa interstatali tra il 2024 e il 2025, ha rilevato un fattore di rischio del 2.5%, cioè 1 su 40, collocando la Costa D'Avorio al 35° posto su 168 paesi con rischio più alto. Il Progetto non rileva omicidi di massa in corso nel Paese, nonostante dal 2023-24 al 2024-25 il rischio sia aumentato dall'1-2% all'1.6-2.5%. I principali fattori che aumentano il rischio di violenze di massa sono le dimensioni della popolazione, il frazionamento etnico il tasso di mortalità infantile. Nel complesso, invece, non ha registrato morti in battaglia, tentativi di colpi di stato negli ultimi cinque anni. Per quanto riguarda le libertà civili e i diritti umani, il report non rileva repressioni della società civile, persecuzioni religiose, o grossi tentativi di censura. Ha invece riportato che la disuguaglianza non è equamente distribuita per regioni geografiche e gli omicidi politici non sono praticati sistematicamente e solitamente non istigati e approvati ai vertici del governo14. Diverse fonti consultate evidenziano infine che frequenti sono inoltre episodi di violenza legati a controversie sulla proprietà e accesso alla terra, che restano un'importante fonte di tensioni intercomunitarie soprattutto nell'ovest del Paese15. Le controversie sull'uso e sulla proprietà della terra tra migranti e coloro che rivendicano i diritti consuetudinari sulla terra a volte sfociano in violenza16 (si veda anche, di seguito, paragrafo 4.Impatto sulla popolazione civile). 11 Crisis24, Cote d'Ivoire Country Report, 18 July 2022, https://crisis24.garda.com/insights- intelligence/intelligence/country-reports/cote-divoire; 12 Arab News, Ivory Coast is losing US aid as and other extremist groups are approaching 17.03.2025, Per_17 https://www.arabnews.com/node/2593839/amp 13 ACLED Explorer, ultimo accesso il 24.03.2025, https://acleddata.com/explorer/ 14Early Warning Project, 2024-2025, ultimo accesso il 24.03.2025: https://earlywarningproject.ushmm.org/countries/ivory-coast 15 EASO, Costa d'Avorio, Notizie sul paese, Informazioni sui paesi d'origine, giugno 2019, https://www.ecoi.net/en/file/local/2018206/2019_EASO_COI_Cotedivoire_IT.pdf, p.54; si veda anche: ACCORD, Côte d´Ivoire COI Compilation, Update September 2021, CP_ https://www. et/en/file/local/2060352/ACCORD+COI+Compilation_Cote+d%27Ivoire_September+2021.pdf , p.7 16 Freedom House, Freedom in the World 2024 - Côte d´Ivoire, February 2024, https://freedomhouse.org/country/cote- divoire/freedom-world/2024; Anche il Programma Alimentare Mondiale (WFP) delle Nazioni Unite nel febbraio 2020 evidenziava che ricorrenti controversie sulla proprietà della terra rimangono un'importante fonte di tensioni intercomunali in Costa d'Avorio occidentale, citando due conflitti intercomunitari a AB (Biankouma) nel febbraio 2020, tra gli indigeni e e che avevano Pt_3 Persona_20 Per_21 causato la morte di tre persone e il ferimento di diverse altre . Ad agosto 2022 sono scoppiati scontri nelle regioni di Agneby-Tiassa e Mé tra le popolazioni dell' e dei per il territorio e Per_22 Per_23 la distribuzione di stupefacenti. Nel corso di diversi giorni di conflitto, almeno quattro persone sono state uccise, 44 negozi e case sono stati bruciati, quasi una dozzina di persone sono rimaste ferite e due persone sono state arrestate18. Non mancano infine nel Paese, per quanto concerne la sicurezza, episodi legati alla criminalità urbana: rapine a mano armata commesse dai cosiddetti «microbes»19, bande di minori senza fissa dimora, aggressioni sulle grandi strade ed estorsioni compiute da membri delle forze di sicurezza20. Quanto esposto non consente di ritenere che il ricorrente in caso di rimpatrio possa essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, né che nello Stato di provenienza del ricorrente vi siano violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 T.U.I. Quanto ai profili attinenti alla vita privata del ricorrente, tra cui la sua integrazione socio-lavorativa, nella specie, il ricorrente ha allegato la seguente documentazione: documentazione lavorativa del 2017 (doc. 3); Attestazione lingua italiana A2 (doc. 7); Contratto di lavoro Cuneo (doc. 8); Trasformazione contratto di lavoro in indeterminato (doc. 9); Buste paga 2023 -2024 (doc. 10); Progetto Mico' – accoglienza (doc. 11); Certificato di residenza Cuneo 2024 (doc. 12); estratto contributivo INPS (doc. 18); ultime buste paga (doc. 19); contratto di lavoro e Parte_4 comunicazione UN LE RL e buste paga (doc. 20). Per gli indici del percorso di integrazione che il ricorrente sta cercando di compiere nel territorio nazionale, valorizzando i parametri normativi di cui sopra espressi all'art. 19 TUI, si ritengono ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il ricorrente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese. Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (sul punto v.: Cass. sez. un. 24413/2021; Cass.7396/2021; Cass. 16369/22; Cass. 26089/22). Quanto alle spese di lite, le stesse devono essere compensate in ragione della circostanza per cui il ricorrente ha prodotto idonea documentazione attestante il suo percorso di integrazione socio- lavorativa in Italia a riprova della fondatezza della domanda solo in fase giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
- accoglie la domanda e riconosce in favore di nato a [...] Parte_1
D'Avorio) l'1.1.1990, CUI 04TKL9M il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 19 TUI e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio del detto documento;
- compensa le spese. Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Torino, 30.9.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Monica Mastrandrea SS GN 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Britannica, Costa d'Avorio, 2025, ultimo accesso 28.03.2025: https://www.britannica.com/place/Cote- dIvoire/Constitutional-framework 2 International Monetary Fund, Cote d'Ivoire: Fostering Economic Transformation and adapting to Climate Change, 14.01.2025: https://www.imf.org/en/News/Articles/2025/01/14/cf-cote-d-ivoire-fostering-economic-transformation-and- adapting-to-climate-change 3 BBC News, Ivory Coast election: 3 novembre Persona_10 2020, https://www.bbc.com/news/world-africa-54778200 4 UNHCR, Ivorians flee to neighbouring countries fearing post-electoral violence, 3 novembre 2020, https://www.unhcr.org/news/briefing/2020/11/5fa118a44/ivorians-flee-neighbouring-countries-fearing-post- electoral-violence.html; OHCHR, Bachelet urges meaningful dialogue in aftermath of Cote d'Ivoire election, 9 novembre 2020, https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26487&LangID=E 5 Human Rights Watch, Côte d'Ivoire: Post-Election Violence, Repression, Over 50 Killed Since Presidential Poll;
Dozen Opposition Leaders Arrested, 2 dicembre 2020, https://www.hrw.org/news/2020/12/02/cote-divoire-post-election- violence-repression; : The use of machetes and guns reveals horrors of post-election Controparte_2 CP_3 17 ACCORD, Côte d´Ivoire COI Compilation, Update September 2021, https://www.internal- displacement.org/sites/default/files/publications/documents/IDMC_Internal_Displacement_Index_Report_2021.pdf; 18 US Department of State-USDOS, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Côte d´Ivoire, 20 March 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2089133.html ; si veda anche: Conseil National des Droits de l'Homme-CNDH Côte d'Ivoire, Conflits communautaires dans les regions de l'Agneby-Tiassa et de la Me' au mois d'Aout 2022, 2022, https://cndh.ci/wp-content/uploads/2015/10/NOTE-CRDH-LA-ME-ET-AGNEBY-TIASSA-2022.pdf ; 19 Le Monde Afrique, « Les enfants “microbes” sont un signe de l'apartheid économique qui s'installe en Côte d'Ivoire », 01.04.2018, url;
Understanding “Microbes”: Towards Safe and Inclusive Cities, in CP_14 CP_3 Social Theories of Urban Violence in the Global South (pp.161-182), https://www.researchgate.net/publication/329674757_Understanding_Cote_d'Ivoire's_Microbes_Towards_Safe_and_In clusive_Cities; 20 EASO, Costa d'Avorio, Notizie sul paese, Informazioni sui paesi d'origine, giugno 2019, https://www.ecoi.net/en/file/local/2018206/2019_EASO_COI_Cotedivoire_IT.pdf, p.54;
in composizione collegiale nelle persone di:
SS GN – Presidente Monica Mastrandrea – Giudice relatore/estensore Tiziana De Fazio – Giudice
nel procedimento iscritto al r.g n. 610/2025 vertente tra:
nato a [...] l'[...], CUI , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Nicola Datena che lo rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente e
– Questura di CUNEO Controparte_1 resistente avente ad oggetto: ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. avverso diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato del Questore della Provincia di Cuneo dell'1.10.2024 notificato il 4.12.2024.
sciogliendo la riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 3.1.2025, il sig. nato a [...] Parte_1 l'1.1.1990, ha impugnato il decreto del Questore di Cuneo datato 1.10.2024 e C.F._2 notificato il 4.12.2024 con cui la PA ha respinto l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, dichiarando altresì l'insussistenza di presupposti per qualsiasi altra tipologia di titolo di soggiorno valido sul territorio nazionale o la sussistenza di cause di inespellibilità ex art 19 D.lgs. 289/98, chiedendo al Tribunale di riconoscere in proprio favore il diritto ad un permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'articolo 19, co. 1 e 1.1, d.lgs. 286/1998. A sostegno della domanda il ricorrente ha richiamato il lungo periodo di permanenza in Italia, l'elevato grado di integrazione socio-lavorativa raggiunta. Il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed ha fissato l'udienza al 23.9.2025. Con deposito del 19.3.2025, la difesa ha depositato la prova della notifica alla P.A., che risulta perfezionata il 18.3.2025. Il non si è costituito né ha depositato documentazione restando contumace nel Controparte_1 procedimento. All'udienza del 23.9.2025 verificata la regolarità delle notificazioni, il Giudice ha dichiarato la contumacia della resistente amministrazione e la ha insistito nell'accoglimento del ricorso richiamandosi alle argomentazioni in atti. All'esito, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio. Nel merito, oggetto del giudizio è l'impugnazione del provvedimento del Questore di Cuneo che ha rigettato la richiesta di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, dichiarando altresì l'insussistenza di presupposti per qualsiasi tipologia di titolo di soggiorno valido sul territorio nazionale o la sussistenza di cause di inespellibilità ex art 19 D.lgs. 289/98. Nel presente giudizio il ricorrente ha coltivato la sola domanda di riconoscimento della protezione speciale. Preliminarmente, sulla giurisdizione del GO, si evidenzia che, pur essendo il provvedimento impugnato relativo al diniego di permesso per lavoro subordinato, la cui giurisdizione spetta pacificamente al GA, in questa sede parte attrice ha chiesto il riconoscimento della Protezione speciale, tale richiesta, in forza del richiamo all'art. 3 co. 3 D.L. 13/2017, per cui è competente il Tribunale Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2 del medesmo articolo, tra cui rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Nel caso di specie, la controversia amministrativa aveva ad oggetto il rilascio del permesso per lavoro subordinato, ma la stessa Amministrazione rileva che è suo dovere – quando richiesta di verificare la sussistenza dei requisiti del rilascio di un permesso – verificare se non vi siano presupposti per rilasciare un permesso ad altro titolo. Per tale motivo, la richiesta di Protezione speciale, formulata in sede di ricorso, è stata correttamente presentata a questo Tribunale. Sul punto, si è espressa la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nell'ordinanza n. 9791 del 2023, la quale ha ribadito che “la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass. Sez. Unite, 31 luglio 2018 n. 20350; Cass. Sez. Unite, 16 maggio 2008 n. 12378) e ha specificato che la giurisdizione del GO nel caso di domanda di Protezione speciale non viene meno nel caso in cui la Commissione non abbia espresso il proprio parere, in quanto “il diritto alla protezione umanitaria ha, al pari del diritto allo "status" di rifugiato e al diritto costituzionale di asilo, consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali, come tali dotati di un grado di tutela assoluta e non degradabili ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere rimesso solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica” (Cass. Sez. Unite, 7 febbraio 2023 n. 9791). Rispetto alla disciplina della protezione umanitaria, sub specie di protezione speciale, sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative. Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019). Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018). Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023. Il ricorrente ha formalizzato la domanda in data 2.1.2024, ne consegue l'applicazione al caso di specie del testo normativo di riferimento come da ultimo novellato. Il legislatore, con il DL 20/2023, convertito nella legge 50/2023, entrato in vigore il 11.3.2023, è nuovamente intervenuto sulla protezione speciale. L'art 7 del DL 20/2023 ha abrogato il terzo e il quarto periodo dell'art 19 c.
1.1. TUI, afferenti al quarto ambito della protezione speciale, quello concernente la protezione della vita privata e familiare e i relativi criteri di accertamento. La stessa norma ha introdotto un regime transitorio per le domande presentate prima dell'entrata in vigore (prima dell'11.3.2023) e per il regime applicabile ai permessi di soggiorno per protezione speciale già rilasciati con riferimento ai due periodi “soppressi”. La novella legislativa del 2023 ha lasciato inalterato il primo e il secondo periodo dell'art 19, comma 1.1., TUI e, in particolare, il richiamo all'art 5, comma 6, TUI che fa salvi il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano, che, in ogni caso, avrebbero comunque avuto cogenza trovando la propria fonte in norme sovraordinate. Il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali consente, ove tali obblighi non siano soddisfatti dalle norme sulla protezione maggiore e da quelle sulla protezione speciale, di completare il sistema con una sorta di norma di chiusura con estensione della protezione anche a casi non tipizzati dal legislatore ma ancorati a precetti costituzionali e internazionali (in questo senso: cfr. Cass. 8400/2023). Il richiamo diretto all'art 5, comma 6, TUI permette tuttora di tutelare il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art 8 CEDU e di riconoscere, conseguentemente, il diritto al rilascio del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale, laddove ne ricorrano i presupposti. Con riguardo alla nozione di vita privata e familiare rimangono attuali le pronunce della giurisprudenza di legittimità: la tutela della vita privata, in particolare, non coincide esclusivamente con l'integrazione lavorativa, ma comprende anche l'integrazione sociale, ossia un quid più ampio e parzialmente diverso (così: Cass. 20641/2023), conformemente a quanto statuito “dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso n. 57433/15 - Causa
contro
Italia) ove Per_1 afferma “che l'art. 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, e si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell'art. 8” (cfr. Cass. 8400/2023). Di conseguenza, “l'integrazione sociale non è soltanto limitata alla vita lavorativa, ma rileva anche il radicamento sul territorio e le relazioni sociali instaurate (specie quelle solidali, quali l'attività di volontariato)”, assumendo rilevanza anche ad esempio “la conoscenza della lingua italiana, lo svolgimento di attività volontariato, la ragionevole prospettiva di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o comunque con contratti a tempo determinato che si rinnovano” (cfr. Cass. 8400/2023). Proseguono i giudici di legittimità affermando che “si impone pertanto un approccio ermeneutico più centrato sull'art. 8 Cedu, e di estendere la misura protettiva anche ad altri aspetti della vita privata che non costituiscono relazioni familiari e cioè a tutti quei casi in cui il radicamento del soggetto del territorio determina una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8 (Cass. n. 5506 del 26/02/2021; Cass. n. 1347 del 22/01/2021). In tale senso si è espressa anche la Corte Edu, la quale rileva che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art. 8, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare" (Corte Edu, 14/02/2019 Narijs c. Italia). Del pari, non va trascurato che, utilizzando il parametro dell'art 8 della Convenzione Edu, anche lo stesso concetto di relazione familiare si amplia, perché il riferimento non è solo alla famiglia fondata sul matrimonio di cui all'art 29 Cost. ma a quello più ampio e mobile dato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo;
ciò in particolare è rilevante per le famiglie di fatto, e per altri legami affettivi che pur non trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido rapporto de facto, nonché per i legami con parenti che pur non facendo parte della “famiglia nucleare” tuttavia possono in determinate circostanze assumere una forte rilevanza per l'individuo” (cfr. Corte Cass. 2874/2023). Lo svolgimento di attività lavorativa è ovviamente considerato estrinsecazione dell'integrazione sociale, valorizzando la giurisprudenza di legittimità anche “le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente e non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato” (Cass 16716/23). L'attualità della tutela della vita privata e familiare, anche dopo le modifiche apportata dall'art 19 TUI, è stata confermata dalla giurisprudenza di legittimità con una pronuncia emessa nell'ambito di un ricorso contro un provvedimento di espulsione ove si legge ancora: “da ultimo si dà atto, per completezza, che l'art. 7, comma 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. TUI, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, «continua ad applicarsi la disciplina previgente». In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel
“catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (cfr. Cass. 28162/2023). D'altronde la protezione umanitaria prima e speciale poi condivide con la protezione internazionale la natura di diritto fondamentale della persona, costituendo, unitamente alla protezione maggiore, attuazione dell'art 10 Cost e, pertanto, discendendo in via diretta dall'asilo costituzionale (cfr. Cass. 10686/12). L'ancoramento della protezione speciale agli obblighi costituzionali e internazionali impedisce la possibilità di racchiuderla in ipotesi tassative, consegnandole la natura di catalogo aperto, via via connotandosi e riempendosi di diritti soggettivi dipendenti dall'evoluzione interpretativa e comprensivi a titolo esemplificativo del diritto alla famiglia (art 3, 2, 29 Cost, 8 CEDU), del diritto alla salute (art 32), diritto alla tutela dell'ambiente (art 9 e 41 Cost). Si tratta di posizioni soggettive che, anche se non integrano la protezione maggiore (status di rifugiato/protezione sussidiaria), assumono rilievo per la protezione minore, quella speciale, che assurge a misura atipica, residuale e complementare, ma oggetto di valutazione autonoma, tanto che il rigetto della protezione superiore non determina ex se anche quello della protezione minore, ancorata a una condizione specifica e sua propria, la vulnerabilità (v. Cass. 28990/2018). Ai fini dell'accertamento del diritto alla tutela della vita privata e familiare, si deve segnalare che la novella del 2020, introducendo criteri di accertamento del diritto, aveva indotto la giurisprudenza di legittimità a superare il precedente orientamento basato sul giudizio di bilanciamento tra situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la sua attuale situazione di integrazione sociale nel paese di accoglienza (cfr. Ca18455/22). Ora, con la novella legislativa del 2023, che ha abrogato il terzo e il quarto periodo dell'art 19, comma 1.1 TUI, si pone il problema dei criteri di accertamento del diritto alla vita privata e familiare. Tali presupposti non possono che rinvenirsi nel medesimo art. 8 CEDU e nei principi elaborati sul punto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Pertanto, in virtù di tali criteri, occorre effettuare un bilanciamento tra il diritto alla vita familiare e privata del richiedente, da un lato, e, dall'altro, esigenze dello Stato quali le garanzie di sicurezza e di tutela dell'ordine pubblico, di benessere economico del Paese, di protezione della salute e della morale o dei diritti e delle libertà altrui. Orbene, tutto ciò premesso, passando all'esame del caso di specie con riferimento alla verifica della fondatezza della domanda in esame, il ricorrente proviene dalla Costa D'Avorio, rispetto al quale si riporta quanto di seguito. La Costa D'Avorio è situata sulla costa occidentale dell'Africa, la sua capitale de facto è Abidjan e quella amministrativa è Yamoussoukro. Il Paese è stato proclamato repubblica indipendente nel 1960, ma la Costituzione è stata approvata nel 2000, in seguito a un colpo di stato militare. Una nuova Costituzione è stata approvata nel 2016 e modificata nel 2020, definendo l'eleggibilità del Presidente per un solo mandato di cinque anni. Il Paese è diviso in 2 distretti autonomi, Abidjan e Yamoussoukro e altri 12 distretti, ulteriormente suddivisi in regioni e ancora in dipartimenti, al di sotto delle quali esistono unità ancora più piccole definite sous-préfectures. La composizione etnica include 60 gruppi tradizionalmente indipendenti, ma ultimamente più in contatto tra loro: gli il più diffuso, i , i Per_2 Persona_3 Persona_4 Pers i e i . Il Paese è a maggioranza musulmana (42.5%), ma sono presenti anche la Persona_6 religione cattolica (17%), altre religioni cristiane (22.8%) e animisti (2.2%)1. Dal punto di vista economico la Costa D'Avorio è diventata un pilastro di crescita nel continente, registrando ottime performance nell'ultimo decennio, con una crescita del PIL pari a 6.4%, un'inflazione arrestata intorno al 2.2% e una popolazione che sempre meno vive sotto il livello di povertà nazionale. Nonostante ciò, la disoccupazione rimane pervasiva e la produzione di cacao e la presenza dell'industria e dei servizi in zone costiere rendono il Paese vulnerabile ai cambiamenti climatici. Secondo il Fondo Monetario Internazionale, in ogni caso, la Costa D'Avorio è sulla buona strada pere raggiungere lo status di reddito medio-alto2. Il 31 ottobre 2020, tra notevoli disordini politici, in Costa D'Avorio si sono tenute le elezioni presidenziali, vinte da I mesi precedenti le elezioni erano state segnate da Persona_7 sporadiche violenze, incitamento all'odio volto a manipolare le differenze etniche per fini politici e tensioni accentuate. L'Ufficio dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR), aveva segnalato un aumento della violenza contro i manifestanti da parte delle forze di sicurezza e di individui non identificati. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), ha rilevato che migliaia di Ivoriani sono fuggiti in Liberia, Ghana e mentre l'Alta Per_8 Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, ribadendo l'invito a tutte le Persona_9 parti coinvolte nelle elezioni, di cessare l'incitamento a violenze e rivolte, e richiamando i dati di UNHCR, aveva sottolineato come più di 6000 ivoriani fossero fuggiti in Paesi vicini, a causa delle tensioni elettorali, nonché per violenze tra comunità in certe zone4. Durante e dopo le elezioni del 31 ottobre 2020, diverse organizzazioni non governative, quali Human Rights Watch e
[...]
hanno documentato uccisioni e repressioni violente5. CP_2 Durante il giuramento del Presidente, avvenuto il 14 dicembre 2020, si è impegnato ad Per_10 istituire un ministero per la riconciliazione e ha invitato i partiti politici ad avviare un dialogo per rafforzare la pace e la stabilità nel Paese6. Le elezioni legislative di marzo 2021 hanno rappresentato la prima volta in cui tutte le principali forze politiche del Paese vi hanno preso parte, e si sono svolte senza incidenti7. A marzo 2023, le tensioni politiche si sono riaccese tra il presidente e l'ex presidente Per_10
a seguito di procedimenti legali contro 26 sostenitori del Partito popolare CP_4 CP_5 D'Avorio (PPA-CI) di a due anni di carcere per "disturbo dell'ordine pubblico" il 9 Persona_11 marzo. Gli attivisti erano stati arrestati alla fine di febbraio durante un raduno ad Abidjan per protestare contro le indagini contro il Segretario Generale del PPA-CI 13 Il PPA-CI Persona_12 il 10 marzo ha condannato la decisione come “arbitraria” e “atta a mettere a repentaglio il processo di riconciliazione nazionale”. La Corte d'Appello di Abidjan il 22 marzo ha commutato la pena in pene detentive sospese, con conseguente rilascio di tutti i 26 sostenitori pochi giorni dopo.14 Nell'ottobre del 2025 si svolgeranno le prossime elezioni, e si prevede un rischio elevato di violenza politica, disordini civili e instabilità politica durante l'anno. Il Presidente ha dichiarato di Per_10 volersi candidare per il quarto mandato e questo ha suscitato la condanna delle opposizioni. Lo scenario delle prossime elezioni, perciò, sembra essere caratterizzato da forti tensioni politiche, soprattutto nel caso di vittoria di Per_13
Il clima politico in Costa D'Avorio, a pochi mesi dalle elezioni, rimane teso e incerto, data la possibilità di una ripetizione dello scontro del 2010, che ha portato a una guerra civile e oltre 3.000 morti. non ha escluso una candidatura per un quarto mandato, mentre , Per_10 Persona_11 presidente della Costa D'Avorio dal 2000 al 2011, ha dichiarato la sua candidatura. è CP_4 tecnicamente ineleggibile a causa della rimozione dalle liste elettorali a seguito di una condanna a 20 anni di carcere in contumacia, che ha contestato. Inoltre, l'ex leader del Persona_14 movimento giovanile di che era anche lui ineleggibile per motivi simili, ha annunciato la CP_4 sua candidatura10. Deve rilevarsi come, negli anni più recenti, la principale minaccia alla sicurezza della Costa d'Avorio è passata dall'instabilità politica (dopo le violenze legate alle elezioni del 2020) agli attacchi
violence, 16 novembre 2020, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/11/cote-divoire-use-of-machetes-and-guns- reveals-horrors/ 6 United Nations Security Council, Report of the Secretary-General on the activities of the United Nations Office for West Africa and the Sahel, S/2020/1293, 24 dicembre 2020, p. 2, https://unowas.unmissions.org/sites/default/files/s_2020_1293_e.pdf; RFI, Côte d'Ivoire: , ex- Persona_15 candidat à la présidentielle, 15 Dicembre Controparte_6 2020, https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201215-c%C3%B4t%C3%A9-d-ivoire-kouadio-konan-bertin-nomm%C3%A9- ministre-de-la-r%C3%A9conciliation Con 7 What now for ?, 17 giugno 2021, https://www.rfi.fr/en/africa/20210617-what-now- Parte_2 for-c%C3%B4te-d-ivoire-s-laurent-gbagbo-fri-alassane-ouattara-politics-africa 8 Middle East Insurance Review, 20.03.2025, ultimo accesso 26.03.2025: https://www.meinsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article/id/91092/Type/Africa/Africa-DRC-and-Ivory- Coast-face-escalated-political-violence-risk 9 International Crisis Group, Crisis Watch - Côte d´Ivoire, January 2025, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5b%5d=22&created= Co 9 Monde, En , la course présidentielle se lance dans le plus grand flou, 10 février 2025, CP_3 https://www.lemonde.fr/afrique/article/2025/02/10/en-cote-d-ivoire-la-course-presidentielle-se-lance-dans-le-plus- grand-flou_6540545_3212.html ; , : « se prononcera le CP_9 Controparte_10 Persona_10CP_1 plus tard possible », 10 2025, https://www.jeuneafrique.com/1656388/politique/presidentielle-en-cote-divoire- alassane-ouattara-se-prononcera-le-plus-tard-possible/ ; Présidentielle en Côte d'Ivoire : CP_9 Per_10
, la grande hesitation, 31 Janvier 2025, https://www.jeuneafrique.com/1648894/politique/presidentielle-en-cote-
[...] divoire-alassane-ouattara-la-grande-hesitation/ ; 10 di Guy Religious leadeers hope 2025 ends electoral violence in Ivory Coast, Controparte_12 Persona_16 16.01.2025: https://international.la-croix.com/world/religious-leaders-hope-2025-ends-electoral-violence-in-ivory-coast organizzati nelle regioni di confine settentrionali da militanti islamisti basati principalmente in Mali e Burkina Faso11. A gennaio 2025 il Presidente degli Stati Uniti Trump ha ordinato il congelamento degli aiuti esteri, tra cui quelli per contrastare la diffusione di e del , che hanno creato una base in una Per_17 Per_18 foresta in Mali al confine con la Costa D'Avorio. Nel 2025 la violenza in Mali e in altri paesi della regione del Sahel ha raggiunto livelli record e ha spinto decine di migliaia di rifugiati a riversarsi nella Costa D'Avorio settentrionale. Alcuni gruppi legati ad e al gruppo , infatti, Per_17 Per_18 hanno conquistato vaste aree e ucciso migliaia di persone nel Sahel e si sono diffusi negli stati costieri Per_1 più ricchi dell'Africa occidentale, come la Costa D'Avorio, il e il Gli esperti affermano Per_8 che le preoccupazioni locali contribuiscono a guidare la popolarità dei gruppi estremisti: tra cui le competizioni per le terre e risorse, esclusione, emarginazione e mancanza di opportunità economiche. In tutta la regione, gli estremisti islamici hanno reclutato soldati tra gruppi di emarginati e trascurati dai governi centrali. Costa D'Avorio è diventata nota come obiettivo degli estremisti nel 2016, quando un attacco alla località balneare di Grand Bassam ha ucciso dei turisti. Nel 2021, si è verificata una serie di attacchi vicino al confine settentrionale del paese, ma la violenza è stata ampiamente contenuta dopo che le autorità ivoriane, i governi occidentali e i gruppi di aiuti si sono precipitati in questa zona del Paese, povera e isolata, agendo attraverso progetti di sviluppo e rafforzamento militare12. Per quanto riguarda i dati sulla sicurezza, il database di ACLED ha registrato per l'anno 2024 un totale di 196 eventi, di cui 87 di origine politica, tra cui scontri, esplosioni e violenze contro i civili durante le proteste o manifestazioni. Inoltre, riporta la presenza di 29 eventi riguardanti la violenza organizzata contro i civili, 124 eventi rivoltosi o manifestazioni, e un complessivo di 48 eventi in cui l'obiettivo sono i civili13. Early Warning Project, che si è occupato di valutare il rischio statistico di violenze di massa interstatali tra il 2024 e il 2025, ha rilevato un fattore di rischio del 2.5%, cioè 1 su 40, collocando la Costa D'Avorio al 35° posto su 168 paesi con rischio più alto. Il Progetto non rileva omicidi di massa in corso nel Paese, nonostante dal 2023-24 al 2024-25 il rischio sia aumentato dall'1-2% all'1.6-2.5%. I principali fattori che aumentano il rischio di violenze di massa sono le dimensioni della popolazione, il frazionamento etnico il tasso di mortalità infantile. Nel complesso, invece, non ha registrato morti in battaglia, tentativi di colpi di stato negli ultimi cinque anni. Per quanto riguarda le libertà civili e i diritti umani, il report non rileva repressioni della società civile, persecuzioni religiose, o grossi tentativi di censura. Ha invece riportato che la disuguaglianza non è equamente distribuita per regioni geografiche e gli omicidi politici non sono praticati sistematicamente e solitamente non istigati e approvati ai vertici del governo14. Diverse fonti consultate evidenziano infine che frequenti sono inoltre episodi di violenza legati a controversie sulla proprietà e accesso alla terra, che restano un'importante fonte di tensioni intercomunitarie soprattutto nell'ovest del Paese15. Le controversie sull'uso e sulla proprietà della terra tra migranti e coloro che rivendicano i diritti consuetudinari sulla terra a volte sfociano in violenza16 (si veda anche, di seguito, paragrafo 4.Impatto sulla popolazione civile). 11 Crisis24, Cote d'Ivoire Country Report, 18 July 2022, https://crisis24.garda.com/insights- intelligence/intelligence/country-reports/cote-divoire; 12 Arab News, Ivory Coast is losing US aid as and other extremist groups are approaching 17.03.2025, Per_17 https://www.arabnews.com/node/2593839/amp 13 ACLED Explorer, ultimo accesso il 24.03.2025, https://acleddata.com/explorer/ 14Early Warning Project, 2024-2025, ultimo accesso il 24.03.2025: https://earlywarningproject.ushmm.org/countries/ivory-coast 15 EASO, Costa d'Avorio, Notizie sul paese, Informazioni sui paesi d'origine, giugno 2019, https://www.ecoi.net/en/file/local/2018206/2019_EASO_COI_Cotedivoire_IT.pdf, p.54; si veda anche: ACCORD, Côte d´Ivoire COI Compilation, Update September 2021, CP_ https://www. et/en/file/local/2060352/ACCORD+COI+Compilation_Cote+d%27Ivoire_September+2021.pdf , p.7 16 Freedom House, Freedom in the World 2024 - Côte d´Ivoire, February 2024, https://freedomhouse.org/country/cote- divoire/freedom-world/2024; Anche il Programma Alimentare Mondiale (WFP) delle Nazioni Unite nel febbraio 2020 evidenziava che ricorrenti controversie sulla proprietà della terra rimangono un'importante fonte di tensioni intercomunali in Costa d'Avorio occidentale, citando due conflitti intercomunitari a AB (Biankouma) nel febbraio 2020, tra gli indigeni e e che avevano Pt_3 Persona_20 Per_21 causato la morte di tre persone e il ferimento di diverse altre . Ad agosto 2022 sono scoppiati scontri nelle regioni di Agneby-Tiassa e Mé tra le popolazioni dell' e dei per il territorio e Per_22 Per_23 la distribuzione di stupefacenti. Nel corso di diversi giorni di conflitto, almeno quattro persone sono state uccise, 44 negozi e case sono stati bruciati, quasi una dozzina di persone sono rimaste ferite e due persone sono state arrestate18. Non mancano infine nel Paese, per quanto concerne la sicurezza, episodi legati alla criminalità urbana: rapine a mano armata commesse dai cosiddetti «microbes»19, bande di minori senza fissa dimora, aggressioni sulle grandi strade ed estorsioni compiute da membri delle forze di sicurezza20. Quanto esposto non consente di ritenere che il ricorrente in caso di rimpatrio possa essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, né che nello Stato di provenienza del ricorrente vi siano violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 T.U.I. Quanto ai profili attinenti alla vita privata del ricorrente, tra cui la sua integrazione socio-lavorativa, nella specie, il ricorrente ha allegato la seguente documentazione: documentazione lavorativa del 2017 (doc. 3); Attestazione lingua italiana A2 (doc. 7); Contratto di lavoro Cuneo (doc. 8); Trasformazione contratto di lavoro in indeterminato (doc. 9); Buste paga 2023 -2024 (doc. 10); Progetto Mico' – accoglienza (doc. 11); Certificato di residenza Cuneo 2024 (doc. 12); estratto contributivo INPS (doc. 18); ultime buste paga (doc. 19); contratto di lavoro e Parte_4 comunicazione UN LE RL e buste paga (doc. 20). Per gli indici del percorso di integrazione che il ricorrente sta cercando di compiere nel territorio nazionale, valorizzando i parametri normativi di cui sopra espressi all'art. 19 TUI, si ritengono ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il ricorrente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese. Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (sul punto v.: Cass. sez. un. 24413/2021; Cass.7396/2021; Cass. 16369/22; Cass. 26089/22). Quanto alle spese di lite, le stesse devono essere compensate in ragione della circostanza per cui il ricorrente ha prodotto idonea documentazione attestante il suo percorso di integrazione socio- lavorativa in Italia a riprova della fondatezza della domanda solo in fase giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
- accoglie la domanda e riconosce in favore di nato a [...] Parte_1
D'Avorio) l'1.1.1990, CUI 04TKL9M il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 19 TUI e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio del detto documento;
- compensa le spese. Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Torino, 30.9.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Monica Mastrandrea SS GN 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Britannica, Costa d'Avorio, 2025, ultimo accesso 28.03.2025: https://www.britannica.com/place/Cote- dIvoire/Constitutional-framework 2 International Monetary Fund, Cote d'Ivoire: Fostering Economic Transformation and adapting to Climate Change, 14.01.2025: https://www.imf.org/en/News/Articles/2025/01/14/cf-cote-d-ivoire-fostering-economic-transformation-and- adapting-to-climate-change 3 BBC News, Ivory Coast election: 3 novembre Persona_10 2020, https://www.bbc.com/news/world-africa-54778200 4 UNHCR, Ivorians flee to neighbouring countries fearing post-electoral violence, 3 novembre 2020, https://www.unhcr.org/news/briefing/2020/11/5fa118a44/ivorians-flee-neighbouring-countries-fearing-post- electoral-violence.html; OHCHR, Bachelet urges meaningful dialogue in aftermath of Cote d'Ivoire election, 9 novembre 2020, https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26487&LangID=E 5 Human Rights Watch, Côte d'Ivoire: Post-Election Violence, Repression, Over 50 Killed Since Presidential Poll;
Dozen Opposition Leaders Arrested, 2 dicembre 2020, https://www.hrw.org/news/2020/12/02/cote-divoire-post-election- violence-repression; : The use of machetes and guns reveals horrors of post-election Controparte_2 CP_3 17 ACCORD, Côte d´Ivoire COI Compilation, Update September 2021, https://www.internal- displacement.org/sites/default/files/publications/documents/IDMC_Internal_Displacement_Index_Report_2021.pdf; 18 US Department of State-USDOS, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Côte d´Ivoire, 20 March 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2089133.html ; si veda anche: Conseil National des Droits de l'Homme-CNDH Côte d'Ivoire, Conflits communautaires dans les regions de l'Agneby-Tiassa et de la Me' au mois d'Aout 2022, 2022, https://cndh.ci/wp-content/uploads/2015/10/NOTE-CRDH-LA-ME-ET-AGNEBY-TIASSA-2022.pdf ; 19 Le Monde Afrique, « Les enfants “microbes” sont un signe de l'apartheid économique qui s'installe en Côte d'Ivoire », 01.04.2018, url;
Understanding “Microbes”: Towards Safe and Inclusive Cities, in CP_14 CP_3 Social Theories of Urban Violence in the Global South (pp.161-182), https://www.researchgate.net/publication/329674757_Understanding_Cote_d'Ivoire's_Microbes_Towards_Safe_and_In clusive_Cities; 20 EASO, Costa d'Avorio, Notizie sul paese, Informazioni sui paesi d'origine, giugno 2019, https://www.ecoi.net/en/file/local/2018206/2019_EASO_COI_Cotedivoire_IT.pdf, p.54;