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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/07/2025, n. 3423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3423 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 22190/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE I CIVILE
Giudice dott. Stefano Demontis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Labis Parte_1 C.F._1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, corso C.F._2
Matteotti n. 51;
RICORRENTE
Contro
(C.F. , nato a [...] il [...], con studio in Torino, Controparte_1 C.F._3 corso Unione Sovietica n. 243/A;
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“Accertare e dichiarare che la IG.ra , nata a [...] in data [...] Parte_1
(cf: , ha pienamente rispettato gli obblighi contrattuali assunti a seguito della C.F._1 sottoscrizione in data 21.12.2021 del contratto di cessione di azienda stipulato con il dott. CP_1 avente ad oggetto la cessione dell'attività commerciale esercente attività di CAF con sede in Torino
Via Dante di Nanni n° 105/F;
Accertare e dichiarare che il dott. nato a [...] in data [...] Controparte_1
(cf: ), si è reso gravemente inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali C.F._3
pagina 1 di 5 assunti a seguito della sottoscrizione in data 21.12.2021 del contratto di cessione di azienda avente ad oggetto la cessione in favore della IG.ra dell'attività commerciale esercente attività Parte_1 di CAF con sede in Torino Via Dante di Nanni n° 105/F;
Accertare e dichiarare che il contratto di cessione di azienda sottoscritto in data 21.12.2021 tra il dott.
(quale “cedente”) e la IG.ra (quale “cessionaria”), avente ad Controparte_1 Parte_1 oggetto la cessione dell'attività commerciale esercente attività di CAF con sede in Torino Via Dante di
Nanni n°105/F per un prezzo complessivo di €21.000,00 si è risolto ex art.1454 cod. civ. per grave inadempimento del dott. una volta spirato il termine di 15 giorni decorrente dalla Controparte_1 ricezione della pec inviata al convenuto in data 21.06.2023;
Accertare e dichiarare il diritto della IG.ra , nata a Rivalta di Torino in [...]_1
05.06.1978 (cf: , di ottenere da parte del dott. , nato a [...]F._1 Controparte_1
Torino in data 07/11/1964 (cf: ), il risarcimento dei danni subiti che si C.F._3 quantificano nella somma di € 21.000,00 equivalente a quanto versato dalla IG.ra a fronte Pt_1 degli impegni assunti in data 21.12.2021 in sede di sottoscrizione del contratto di cessione di azienda;
Dichiarare tenuto e condannare il dott. nato a [...] in data [...] Controparte_1
(cf: ), a risarcire i danni subiti dalla IG.ra che si quantificano C.F._3 Parte_1 nella somma di €21.000,00 e, per l'effetto,
Dichiarare tenuto e condannare il dott. nato a [...] in data [...] Controparte_1
(cf: ), a corrispondere alla IG.ra , nata a Rivalta di Torino in [...]F._3 Parte_1 data 05.06.1978 (cf: , la somma di € 21.000,00 oltre agli interessi moratori ex C.F._1 art. 1224 cod. civ., d. lgs. 231/2002 e art. 63 c. 2 d. l. 1/2012 dal dovuto al soddisfo ed oltre alla rivalutazione monetaria.
Si rinuncia alla concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con vittoria di compensi del giudizio, oltre rimb. forf. spese gen. (15%), iva, cpa ed esposti, dei quali si chiede la distrazione in favore del legale scrivente ex art. 93 c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., rappresenta le seguenti circostanze: Parte_1
- di essere titolare dell'impresa individuale “Centro Servizi San Paolo” e di svolgere, quale attività prevalente, l'elaborazione elettronica di dati contabili;
pagina 2 di 5 - che con contratto di cessione di azienda del 21.12.2021, essa si è impegnata ad acquistare da l'attività commerciale di CAF ubicata a Torino, via Dante di Nanni n. 105/F, dietro Controparte_1 il pagamento dell'importo di € 21.000;
- che il prezzo della cessione è stato da lei versato in anticipo con tre distinti pagamenti, due a mezzo bonifico per l'importo di € 2.000 rispettivamente il 15.12.2021 e il 17.1.2022, e uno di € 17.000 a mezzo assegno bancario n. 9341844075-05, emesso il 16.3.2022;
- che nel contratto di cessione era previsto il subentro dell'attrice in tutti i contratti in essere per lo svolgimento dell'attività a partire dall'1.1.2022;
- che il convenuto è rimasto inadempiente al proprio obbligo contrattuale di recarsi dal notaio per formalizzare il contratto di cessione dell'azienda, cosicché parte attrice, tramite legale, il 21.6.2023 lo ha diffidato ad adempiere ai sensi art. 1454 c.c., senza mai ricevere riscontro;
- che, stante il protrarsi dell'inerzia, con pec del 10.7.2023 il proprio legale ha comunicato al convenuto l'intervenuta risoluzione del contratto di cessione per suo grave inadempimento, contestualmente domandando la restituzione delle somme pagate.
Su queste basi, la ricorrente chiede l'accertamento del grave inadempimento di e Controparte_1 della risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c., con sua condanna al pagamento di € 21.000 a titolo di restituzione dell'importo versato, oltre interessi di mora.
2) Il , regolarmente citato, è rimasto contumace, e all'udienza del 2.7.2025 la causa è stata CP_1 discussa oralmente ai sensi dell'art. 281terdecies c.p.c.
3) La domanda formulata dall'attrice è fondata e deve trovare accoglimento.
Le parti si sono infatti reciprocamente impegnate, con il contratto di cessione stipulato ai sensi dell'art. 2556 c.c. il 21.12.2021, ad adempiere agli obblighi da esso derivanti.
Il contratto di cessione di azienda deve avere forma scritta ai fini della prova, come stabilito dall'art. 2556, comma 1, c.c., e, per essere iscritto nel Registro delle Imprese ai fini di pubblicità e quindi opponibilità ai terzi, dev'essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 2556, comma 2, c.c.).
Il contratto è perciò valido pur se stipulato con scrittura privata ed ha efficacia tra le parti, mentre, al fine di produrre effetti nei confronti dei terzi, necessita dell'intervento del notaio autenticante (v. Cass. civ., n. 18066/2019 in tema di affitto di azienda, ma con motivazione sovrapponibili anche al caso di cessione, in motivazione: «[…] è appena il caso di richiamare l'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale l'affitto d'azienda non richiede la forma scritta per la sua validità, a pagina 3 di 5 meno che tale forma non sia richiesta per la natura dei singoli beni trasferiti o per la particolare natura del contratto, nè il capoverso dell'art. 2556 c.c. contraddice detta affermazione, atteso che detta disposizione non attiene alla validità del contratto, ma al regime dell'opponibilità ai terzi, per la quale la norma in questione richiede l'iscrizione nel Registro delle imprese, che a sua volta postula l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata (v., in tal senso, Sez. 1, Sentenza del 18 giugno 2015, n.
12648)»).
L'attrice ha prodotto il contratto sottoscritto da lei e da , rispettivamente in qualità di Controparte_1 cessionaria e di cedente dell'azienda, validamente stipulato, e le due successive diffide, la prima delle quali a comunicare una data per l'incontro presso un notaio, inviate via pec dal legale della stessa il
21.6.2023 e il 10.7.2023, recanti le ricevute di accettazione e consegna (docc. 1 e 2 att.).
La diffida inviata il 21.6.2023 non risulta essere stata riscontrata dal convenuto che, non costituendosi neppure in questa sede, pur regolarmente citato in giudizio, ha dimostrato la sua perdurante volontà di sottrarsi ai propri obblighi contrattuali che, si deve ritenere, comprendono anche l'impegno di consentire l'autenticazione e la registrazione del contratto di cessione, che solo così può spiegare la sua efficacia erga omnes.
4) La parte attrice ha perciò dato prova del titolo contrattuale della sua pretesa (doc. 5 att.) e ha allegato l'inadempimento del convenuto, mentre quest'ultimo, onerato della prova dell'adempimento, non documentando un riscontro alla diffida ricevuta e restando contumace, non ha offerto alcuna dimostrazione di essersi attivato per consentire, attraverso il rispetto degli obblighi contrattuali assunti,
l'autenticazione della scrittura privata di cessione.
Nessun dubbio vi può essere sulla gravità dell'inadempimento, posto che l'impossibilità di dare pubblicità alla cessione limita fortemente l'esercizio dell'attività di impresa da parte del cessionario.
5) Dev'essere perciò accolta la domanda di e dev'essere accertata la risoluzione del Parte_1 contratto, verificatasi di diritto alla scadenza del termine di quindici giorni indicato nella diffida ad adempiere inviata il 21.6.2023 ai sensi dell'art. 1454 c.c.
All'accoglimento integrale della domanda e all'accertamento della risoluzione del contratto segue l'obbligo di restituzione delle somme percepite a titolo di corrispettivo per la cessione, oltre agli interessi legali di mora ex art. 1224 c.c. dalla data del 10.7.2023 al saldo.
Non si ritengono applicabili gli interessi moratori previsti per le transazioni commerciali ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 in quanto l'art. 2, comma 1, lett. a), come sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 192/2012, prevede che: «Ai fini del presente decreto si intende per: a) "transazioni pagina 4 di 5 commerciali": i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo», mentre nella fattispecie sussiste l'obbligo di restituzione dell'importo pagato a corrispettivo di un contratto di cessione di azienda, e non si rientra, pertanto, nell'ambito di applicazione della norma.
La stessa considerazione vale con riguardo agli interessi moratori ex art. 63, comma 2, d.l. n. 1/2012 dal momento che non si tratta di relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.
6) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri medi, tenuto conto del valore della controversia, ed esclusa la fase di trattazione, posto che la causa è stata sin da subito avviata a decisione.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento integrale della domanda, accerta la risoluzione del contratto di cessione di azienda tra e , a partire dal 10.7.2023. Parte_1 Controparte_1
Per l'effetto, condanna a restituire a la somma di € 21.000, oltre Controparte_1 Parte_1 interessi legali dal 10.7.2023 alla data della domanda giudiziale e nella misura prevista dall'art. 1224 co. 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al saldo.
Condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in € 3.400, Controparte_1 Parte_1 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario in applicazione del disposto dell'art. 93 c.p.c.
Torino, 12.7.2025
Il Giudice
Stefano Demontis
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE I CIVILE
Giudice dott. Stefano Demontis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Labis Parte_1 C.F._1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, corso C.F._2
Matteotti n. 51;
RICORRENTE
Contro
(C.F. , nato a [...] il [...], con studio in Torino, Controparte_1 C.F._3 corso Unione Sovietica n. 243/A;
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“Accertare e dichiarare che la IG.ra , nata a [...] in data [...] Parte_1
(cf: , ha pienamente rispettato gli obblighi contrattuali assunti a seguito della C.F._1 sottoscrizione in data 21.12.2021 del contratto di cessione di azienda stipulato con il dott. CP_1 avente ad oggetto la cessione dell'attività commerciale esercente attività di CAF con sede in Torino
Via Dante di Nanni n° 105/F;
Accertare e dichiarare che il dott. nato a [...] in data [...] Controparte_1
(cf: ), si è reso gravemente inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali C.F._3
pagina 1 di 5 assunti a seguito della sottoscrizione in data 21.12.2021 del contratto di cessione di azienda avente ad oggetto la cessione in favore della IG.ra dell'attività commerciale esercente attività Parte_1 di CAF con sede in Torino Via Dante di Nanni n° 105/F;
Accertare e dichiarare che il contratto di cessione di azienda sottoscritto in data 21.12.2021 tra il dott.
(quale “cedente”) e la IG.ra (quale “cessionaria”), avente ad Controparte_1 Parte_1 oggetto la cessione dell'attività commerciale esercente attività di CAF con sede in Torino Via Dante di
Nanni n°105/F per un prezzo complessivo di €21.000,00 si è risolto ex art.1454 cod. civ. per grave inadempimento del dott. una volta spirato il termine di 15 giorni decorrente dalla Controparte_1 ricezione della pec inviata al convenuto in data 21.06.2023;
Accertare e dichiarare il diritto della IG.ra , nata a Rivalta di Torino in [...]_1
05.06.1978 (cf: , di ottenere da parte del dott. , nato a [...]F._1 Controparte_1
Torino in data 07/11/1964 (cf: ), il risarcimento dei danni subiti che si C.F._3 quantificano nella somma di € 21.000,00 equivalente a quanto versato dalla IG.ra a fronte Pt_1 degli impegni assunti in data 21.12.2021 in sede di sottoscrizione del contratto di cessione di azienda;
Dichiarare tenuto e condannare il dott. nato a [...] in data [...] Controparte_1
(cf: ), a risarcire i danni subiti dalla IG.ra che si quantificano C.F._3 Parte_1 nella somma di €21.000,00 e, per l'effetto,
Dichiarare tenuto e condannare il dott. nato a [...] in data [...] Controparte_1
(cf: ), a corrispondere alla IG.ra , nata a Rivalta di Torino in [...]F._3 Parte_1 data 05.06.1978 (cf: , la somma di € 21.000,00 oltre agli interessi moratori ex C.F._1 art. 1224 cod. civ., d. lgs. 231/2002 e art. 63 c. 2 d. l. 1/2012 dal dovuto al soddisfo ed oltre alla rivalutazione monetaria.
Si rinuncia alla concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con vittoria di compensi del giudizio, oltre rimb. forf. spese gen. (15%), iva, cpa ed esposti, dei quali si chiede la distrazione in favore del legale scrivente ex art. 93 c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., rappresenta le seguenti circostanze: Parte_1
- di essere titolare dell'impresa individuale “Centro Servizi San Paolo” e di svolgere, quale attività prevalente, l'elaborazione elettronica di dati contabili;
pagina 2 di 5 - che con contratto di cessione di azienda del 21.12.2021, essa si è impegnata ad acquistare da l'attività commerciale di CAF ubicata a Torino, via Dante di Nanni n. 105/F, dietro Controparte_1 il pagamento dell'importo di € 21.000;
- che il prezzo della cessione è stato da lei versato in anticipo con tre distinti pagamenti, due a mezzo bonifico per l'importo di € 2.000 rispettivamente il 15.12.2021 e il 17.1.2022, e uno di € 17.000 a mezzo assegno bancario n. 9341844075-05, emesso il 16.3.2022;
- che nel contratto di cessione era previsto il subentro dell'attrice in tutti i contratti in essere per lo svolgimento dell'attività a partire dall'1.1.2022;
- che il convenuto è rimasto inadempiente al proprio obbligo contrattuale di recarsi dal notaio per formalizzare il contratto di cessione dell'azienda, cosicché parte attrice, tramite legale, il 21.6.2023 lo ha diffidato ad adempiere ai sensi art. 1454 c.c., senza mai ricevere riscontro;
- che, stante il protrarsi dell'inerzia, con pec del 10.7.2023 il proprio legale ha comunicato al convenuto l'intervenuta risoluzione del contratto di cessione per suo grave inadempimento, contestualmente domandando la restituzione delle somme pagate.
Su queste basi, la ricorrente chiede l'accertamento del grave inadempimento di e Controparte_1 della risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c., con sua condanna al pagamento di € 21.000 a titolo di restituzione dell'importo versato, oltre interessi di mora.
2) Il , regolarmente citato, è rimasto contumace, e all'udienza del 2.7.2025 la causa è stata CP_1 discussa oralmente ai sensi dell'art. 281terdecies c.p.c.
3) La domanda formulata dall'attrice è fondata e deve trovare accoglimento.
Le parti si sono infatti reciprocamente impegnate, con il contratto di cessione stipulato ai sensi dell'art. 2556 c.c. il 21.12.2021, ad adempiere agli obblighi da esso derivanti.
Il contratto di cessione di azienda deve avere forma scritta ai fini della prova, come stabilito dall'art. 2556, comma 1, c.c., e, per essere iscritto nel Registro delle Imprese ai fini di pubblicità e quindi opponibilità ai terzi, dev'essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 2556, comma 2, c.c.).
Il contratto è perciò valido pur se stipulato con scrittura privata ed ha efficacia tra le parti, mentre, al fine di produrre effetti nei confronti dei terzi, necessita dell'intervento del notaio autenticante (v. Cass. civ., n. 18066/2019 in tema di affitto di azienda, ma con motivazione sovrapponibili anche al caso di cessione, in motivazione: «[…] è appena il caso di richiamare l'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale l'affitto d'azienda non richiede la forma scritta per la sua validità, a pagina 3 di 5 meno che tale forma non sia richiesta per la natura dei singoli beni trasferiti o per la particolare natura del contratto, nè il capoverso dell'art. 2556 c.c. contraddice detta affermazione, atteso che detta disposizione non attiene alla validità del contratto, ma al regime dell'opponibilità ai terzi, per la quale la norma in questione richiede l'iscrizione nel Registro delle imprese, che a sua volta postula l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata (v., in tal senso, Sez. 1, Sentenza del 18 giugno 2015, n.
12648)»).
L'attrice ha prodotto il contratto sottoscritto da lei e da , rispettivamente in qualità di Controparte_1 cessionaria e di cedente dell'azienda, validamente stipulato, e le due successive diffide, la prima delle quali a comunicare una data per l'incontro presso un notaio, inviate via pec dal legale della stessa il
21.6.2023 e il 10.7.2023, recanti le ricevute di accettazione e consegna (docc. 1 e 2 att.).
La diffida inviata il 21.6.2023 non risulta essere stata riscontrata dal convenuto che, non costituendosi neppure in questa sede, pur regolarmente citato in giudizio, ha dimostrato la sua perdurante volontà di sottrarsi ai propri obblighi contrattuali che, si deve ritenere, comprendono anche l'impegno di consentire l'autenticazione e la registrazione del contratto di cessione, che solo così può spiegare la sua efficacia erga omnes.
4) La parte attrice ha perciò dato prova del titolo contrattuale della sua pretesa (doc. 5 att.) e ha allegato l'inadempimento del convenuto, mentre quest'ultimo, onerato della prova dell'adempimento, non documentando un riscontro alla diffida ricevuta e restando contumace, non ha offerto alcuna dimostrazione di essersi attivato per consentire, attraverso il rispetto degli obblighi contrattuali assunti,
l'autenticazione della scrittura privata di cessione.
Nessun dubbio vi può essere sulla gravità dell'inadempimento, posto che l'impossibilità di dare pubblicità alla cessione limita fortemente l'esercizio dell'attività di impresa da parte del cessionario.
5) Dev'essere perciò accolta la domanda di e dev'essere accertata la risoluzione del Parte_1 contratto, verificatasi di diritto alla scadenza del termine di quindici giorni indicato nella diffida ad adempiere inviata il 21.6.2023 ai sensi dell'art. 1454 c.c.
All'accoglimento integrale della domanda e all'accertamento della risoluzione del contratto segue l'obbligo di restituzione delle somme percepite a titolo di corrispettivo per la cessione, oltre agli interessi legali di mora ex art. 1224 c.c. dalla data del 10.7.2023 al saldo.
Non si ritengono applicabili gli interessi moratori previsti per le transazioni commerciali ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 in quanto l'art. 2, comma 1, lett. a), come sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 192/2012, prevede che: «Ai fini del presente decreto si intende per: a) "transazioni pagina 4 di 5 commerciali": i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo», mentre nella fattispecie sussiste l'obbligo di restituzione dell'importo pagato a corrispettivo di un contratto di cessione di azienda, e non si rientra, pertanto, nell'ambito di applicazione della norma.
La stessa considerazione vale con riguardo agli interessi moratori ex art. 63, comma 2, d.l. n. 1/2012 dal momento che non si tratta di relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.
6) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri medi, tenuto conto del valore della controversia, ed esclusa la fase di trattazione, posto che la causa è stata sin da subito avviata a decisione.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento integrale della domanda, accerta la risoluzione del contratto di cessione di azienda tra e , a partire dal 10.7.2023. Parte_1 Controparte_1
Per l'effetto, condanna a restituire a la somma di € 21.000, oltre Controparte_1 Parte_1 interessi legali dal 10.7.2023 alla data della domanda giudiziale e nella misura prevista dall'art. 1224 co. 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al saldo.
Condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in € 3.400, Controparte_1 Parte_1 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario in applicazione del disposto dell'art. 93 c.p.c.
Torino, 12.7.2025
Il Giudice
Stefano Demontis
pagina 5 di 5