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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 3350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3350 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16940/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
in composizione collegiale, composto da: dott. Salvatore Di Lonardo Presidente dott. Caterina di Martino Giudice dott. Francesca Reale Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16940 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi del 2017, trattenuta in decisione in data 05.11.2024 tra
(c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del curatore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Vitale (c.f.
), con studio in Gragnano (NA), alla via G. Della Rocca, n. 3; C.F._1
ATTORE contro
(c.f. ); Controparte_1 CodiceFiscale_2
(c.f. ); Controparte_2 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
e
(c.f. ), nato a [...], Controparte_3 C.F._4
il 13.01.1968, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Merola Tammaro (c.f.
pagina 1 di 15 ), con indirizzo pec: C.F._5
Email_1
(c.f. ), nato a [...], il [...], e Parte_2 C.F._6
(c.f. , nato ad [...], il [...], Parte_3 C.F._7 rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo D'Avino (c.f. ) e dall'avv. C.F._8
Donato D'Ambrosio (c.f. ), con studio in Poggiomarino (NA), alla Via C.F._9
Nocelleto, n. 54;
(c.f. , con sede legale in Milano, al viale Tunisia, n. 50, in Controparte_4 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Roda (c.f.
), dall'avv. Norman Regis (c.f. ) e dall'avv. C.F._10 C.F._11
Alfredo De Filippis (c.f. , con studio in Napoli, alla via De Gasperi, n. C.F._12
55;
(c.f. ), nato a [...], il Parte_4 C.F._13
12.06.1961, rappresentato e difeso dall'avv. Simona Marotta, (c.f. , con C.F._14
studio in Napoli, alla Via Caravaggio, n. 45;
c.f. ), nato a [...], il Parte_5 C.F._15
12.02.1982, e (c.f. ), nata a [...] Parte_6 C.F._16
Giuseppe Vesuviano, il 08.05.1986, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Ferrara (c.f.
) con indirizzo pec: e dall'avv. Giuseppe C.F._17 Email_2
Cantergiani (c.f. ), con indirizzo pec: C.F._18
Email_3
CONVENUTI nonché
(c.f. , che hanno assunto, pro quota e senza Controparte_5 P.IVA_3
vincolo di solidarietà, il rischio derivante dai Certificati di Assicurazione n. AE000001002, n.
AE000005873, n. AE000015589 e n. AE000026672, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Gerardo Romano Cesareo (c.f.
) con indirizzo pec: e C.F._19 Email_4 dall'avv. Francesca Coletta (c.f. ), con indirizzo pec: C.F._20
; Email_5
pagina 2 di 15 (c.f. , che hanno assunto il rischio dei Controparte_5 P.IVA_3
certificati n. e n. in persona del legale rappresentante pro NumeroDi_1 NumeroDi_2 tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Morace, (c.f. ) e dall'avv. C.F._21
Marco Morace (c.f. ), con studio in Napoli, alla Via Palepoli, n. 21; C.F._22
c.f. , con sede legale in Milano, alla Piazza Tre Torri, n. 3, in CP_6 P.IVA_4
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Fusaro
(c.f. ), con studio in Napoli, alla via Acitillo, n. 160; C.F._23
(c.f. 07585850584), che hanno assunto il rischio di cui alla Controparte_5
Polizza n. 10247988N, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Cecilia Buresti (c.f. ) e domiciliati in Napoli, Piazzetta C.F._24
Ascensione, n. 10;
(c.f. , con sede legale in Milano, Controparte_7 P.IVA_5
alla via Alberico Albricci 8, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Aucone (c.f. ), con indirizzo pec: C.F._25
; Email_6
(c.f. , sottoscrittori del certificato assicurativo Controparte_5 P.IVA_6
n. A116C151690, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanna Aucone (c.f.
), con indirizzo pec: ; C.F._25 Email_6
(c.f. , in persona del Controparte_8 P.IVA_7
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. David Marino (c.f.
, dall'avv. Andrea Scafidi (c.f. ) e dall'avv. C.F._26 C.F._27
Elena De IC (C.F. ), con studio in Napoli, alla via dei Mille, n. 40; C.F._28
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
CONCLUSIONI
All'udienza del 05.11.2024, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione di termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, ossia: parte attrice: “essendo stato nelle more stato raggiunto un accordo transattivo tra il Parte_1
e i convenuti costituiti , , , Controparte_3 Parte_2 Parte_3 CP_4
pagina 3 di 15 ed i rispettivi assicuratori costituiti in giudizio nonché i sigg. Pt_1 Parte_4 Parte_5
e prevedente la definizione a stralcio della quota di
[...] Parte_6
responsabilità eventualmente imputabile ai predetti, lo scioglimento del vincolo di solidarietà passiva e la rinuncia alle domande proposte nei confronti dei suddetti soggetti, che ad abundantiam viene reiterata anche in questa sede, e l'accettazione della stessa da parte degli interessati, chiede che il giudizio, previa separazione delle domande ex art. 103, 2° comma,
c.p.c.: a) sia estinto con integrale compensazione delle spese di causa nei confronti dei convenuti
, , , Controparte_3 Parte_2 Parte_3 Controparte_9 Parte_4
ed i rispettivi assicuratori costituiti in giudizio, nonché dei sigg. e Parte_5 [...]
; b) prosegua esclusivamente nei confronti dei convenuti contumaci Parte_6 CP_1
e . Inoltre, essendo la causa matura per la decisione, chiede
[...] Controparte_2
l'assegnazione della causa a sentenza, con concessione anche solo di un breve termine per il deposito della comparsa conclusionale, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) dichiarare estinto il giudizio con integrale compensazione delle spese di causa nei confronti dei soli convenuti costituiti , , , Controparte_3 Parte_2 Parte_3 CP_9
ed i rispettivi assicuratori costituiti in giudizio, nonché dei sigg.
[...] Parte_4 Parte_5
e per rinuncia alle domande proposte;
2) accertare e
[...] Parte_6
dichiarare, per le causali di cui alla citazione come precisate in corso di causa, che i convenuti sigg. e , nelle rispettive qualità ed in solido tra loro, Controparte_2 Controparte_1
ovvero in subordine ciascuno in ragione della propria quota di dolo o colpa, sono responsabili dei fatti contestati in giudizio e di tutti i conseguenti danni patrimoniali causati alla Parte_1 ed ai suoi creditori rappresentati dall'istante nella misura, al netto e/o in
[...] Parte_1
detrazione delle somme già incassate per le quote di responsabilità eventualmente imputabile agli altri convenuti, di almeno 300.000,00 (euro trecentomila,00), oltre interessi legali ed interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. dal fatto al soddisfo;
3) Condannare per effetto i convenuti sigg. e nelle rispettive qualità ed in solido tra loro, Controparte_2 Controparte_1
ovvero in subordine ciascuno in ragione della propria quota di responsabilità, al pagamento, in favore dell'istante , della somma, al netto e/o in detrazione delle somme già incassate Parte_1 per le quote di responsabilità eventualmente imputabile agli altri convenuti, di € 300.000,00
(euro trecentomila,00) maggiorata degli interessi legali nonché degli interessi anatocistici ex
pagina 4 di 15 art. 1283 c.c. dal fatto al soddisfo, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali causati alla ed ai suoi creditori per i fatti di causa;
4) Condannare infine i convenuti Parte_1 sigg. e al pagamento in favore dell'istante Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
delle spese e competenze del presente giudizio”; per i terzi chiamati in causa che hanno assunto il rischio dei Controparte_5
certificati e AEAW0015409: “stante l'accettazione già dichiarata nella NumeroDi_1
precedente udienza delle rinunce alle domande espresse dal Fallimento così come da tutte le altre parti transigenti, ivi compresa la domanda trasversale formulata da e le CP_4
domande del dott. a spese compensate, reitera la richiesta – se del caso Controparte_3
previa separazione ex art. 103, co. II, c.p.c. – di estinzione del giudizio tra le parti che hanno raggiunto la transazione (i.e., il , Parte_1 Controparte_4
e rispettivi Parte_4 Controparte_3 Parte_2 Parte_3
assicuratori evocati in giudizio) e/o la cessazione della materia del contendere tra le medesime parti”; per il convenuto “dato atto dell'intervenuta rinuncia da parte dell'attore Controparte_4
, a tutte le domande svolte in giudizio nei confronti di Parte_1
nonché dei Signori Controparte_4 Controparte_3 Parte_2 [...]
, ed i rispettivi assicuratori evocati in giudizio;
dato atto Parte_3 Parte_4 dell'intervenuta accettazione, a spese compensate, della sopra indicata rinuncia da parte di:
nonché dei signori Controparte_4 Controparte_3 Parte_2 [...]
, ed i rispettivi assicuratori evocati in giudizio;
dato altresì atto Parte_3 Parte_4 dell'intervenuta rinuncia da parte di alle domande svolte nei confronti del Controparte_4
proprio assicuratore , nonché alle domande trasversali Controparte_10
svolte nei confronti dei convenuti signori Controparte_3 Parte_2 [...]
, e loro assicuratori;
dato atto dell'intervenuta accettazione, a spese Parte_3 Parte_4
compensate, della sopra indicata rinuncia da parte di , Controparte_10
nonché dei signori Controparte_3 Parte_2 Parte_3 [...]
e dei rispettivi assicuratori evocati in giudizio;
accertare e dichiarare, previa eventuale Pt_4 separazione del giudizio ex art. 103 c. 2 c.p.c., l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c. tra le suddette parti a spese legali compensate;
in ogni caso accertare e dichiarare l'intervenuta
pagina 5 di 15 cessazione della materia del contendere tra il , Parte_1 [...]
nonché i signori , CP_4 Controparte_3 Parte_2 Parte_3
e i rispettivi assicuratori;
dato altresì atto dell'intervenuta rinuncia da parte di Parte_4
alle domande trasversali svolte sia nei confronti dei convenuti contumaci Controparte_4
signori e sia dei convenuti costituiti signori Controparte_1 Controparte_2 [...]
e dato atto che i convenuti signori Parte_5 Parte_6 Controparte_1
e non hanno interesse alla prosecuzione del giudizio nei confronti di Controparte_2 [...]
essendo contumaci;
dato atto che i convenuti signori e CP_4 Parte_5 [...]
non hanno interesse alla prosecuzione del giudizio nei confronti di Parte_6 CP_4
per non aver svolto alcuna domanda nei confronti della medesima;
dato altresì atto che i
[...]
signori e non hanno svolto alcuna difesa in Parte_5 Parte_6
relazione alle domande trasversali svolte da nei loro confronti, neppure Controparte_4
chiedendo il rigetto di siffatte domande;
accertare e dichiarare, previa eventuale separazione del giudizio ex art. 103 c. 2 c.p.c., l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c. tra le suddette parti
a spese legali compensate;
in ogni caso accertare e dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere tra e i convenuti contumaci signori Controparte_4 CP_1
e nonché i convenuti costituiti Signori e
[...] Controparte_2 Parte_5 [...]
. Parte_6
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Part Con atto di citazione notificato il …, la curatela del Fallimento della società “ Parte_1
”, fallimento dichiarato in data 19 luglio 2013, evocava in giudizio i sigg.
[...] CP_1
(amministratore di diritto), (amministratore di fatto),
[...] Controparte_2 CP_3
, , (membri del collegio sindacale),
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_5
e (soci), e la (revisori).
[...] Parte_6 Parte_4 Controparte_4
La curatela chiedeva accertarsi la responsabilità dei convenuti, nelle rispettive qualità, per i danni causati alla e ai suoi creditori e conseguentemente condannarli al risarcimento Parte_1
dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
A sostegno della domanda la Curatela precisava:
• che il Tribunale di Torre Annunziata aveva dichiarato il fallimento della in Parte_1
data 19 luglio 2013;
pagina 6 di 15 • che la società era stata amministrata da fino al 9 luglio 2012, da Controparte_1
dal 10 luglio 2012 al 15 ottobre 2012 e da dal 16 ottobre Parte_5 Parte_7
2012 al 5 marzo 2013;
• che i soci di riferimento dal 2007 erano i fratelli (50,18%) e Parte_5 [...]
(49,78%), figli di;
Parte_6 Controparte_2
• che il collegio sindacale era composto da , e Controparte_3 Parte_2 Parte_3
dal 22 novembre 2007 al 17 maggio 2012;
[...]
• che la revisione legale dei conti era stata svolta dal Collegio Sindacale fino al 5 maggio 2009 e successivamente da tramite il socio Controparte_4 Parte_4
• che il fallimento era stato dichiarato a seguito del rigetto della proposta di conciliazione giudiziaria da parte dell'Agenzia delle Entrate.
La curatela contestava ai convenuti una serie di condotte illecite, tra cui:
• irregolare tenuta della contabilità e falsificazione delle scritture contabili e dei bilanci d'esercizio degli anni 2006-2010;
• pagamento preferenziale di € 8.281.433,05 in favore del creditore;
Controparte_11
• fittizio aumento di capitale per complessivi € 21.619.259,00 formalizzato il 22 novembre 2007;
• falsa attestazione da parte del Collegio Sindacale in relazione ai bilanci 2007, 2008, 2009 e
2010;
• mancata denuncia ex art. 2409 c.c. da parte del Collegio Sindacale;
• falsa attestazione da parte della e del suo socio in relazione Controparte_4 Parte_4
al bilancio del 2009;
• omesso pagamento di imposte e contributi previdenziali, causando un significativo debito nei confronti dell'Erario.
Nel corso del giudizio, si costituivano:
• il dr. , chiedendo il rigetto delle azioni e chiamando in garanzia Controparte_3
l'assicurazione CP_5
• i sindaci e chiedendo il rigetto delle domande e Parte_2 Parte_3
chiamando in garanzia le assicurazioni , e Controparte_7 CP_5 [...]
; CP_12
pagina 7 di 15 • la società di revisione chiedendo il rigetto della domanda e chiamando in Controparte_13
garanzia l'assicurazione ; Controparte_10
• il dr. , concludendo per il rigetto della domanda e chiedendo di essere manlevato Parte_4
dalla Controparte_4
• i soci sigg. e , chiedendo il rigetto della domanda;
Parte_5 Parte_6
• i terzi chiamati contestando la domanda di garanzia e la domanda Controparte_5
della curatela;
• la che assicurano il dr. chiedendo il rigetto della Controparte_7 Pt_2
domanda di garanzia;
• la terza chiamata contestando la domanda di garanzia;
CP_6
• la terza chiamata in causa , contestando la domanda Controparte_8
della curatela.
Non si costituivano, invece, i convenuti e . Il Giudice Controparte_1 Controparte_2
dichiarava la contumacia di e . Controparte_1 Controparte_2
Nel corso del processo, la curatela rinunciava alle domande nei confronti di , Controparte_3
ed i rispettivi Parte_2 Parte_3 Controparte_9 Parte_4
assicuratori costituiti in giudizio, nonché dei sigg. e , Parte_5 Parte_6
a seguito di una transazione. La curatela insisteva nell'accoglimento delle domande nei confronti dei convenuti e , limitando gli importi richiesti ad euro Controparte_1 Controparte_2
300.000.
La cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione cennata.
Intesa la rinuncia formulata dalla curatela e le relative accettazioni come rinuncia alle domande proposte va quindi dichiarata cessata la materia del contendere nei confronti dei convenuti
, , , Controparte_3 Parte_2 Parte_3 Controparte_9 Parte_4
pagina 8 di 15 ed i rispettivi assicuratori costituiti in giudizio, nonché dei sigg. e Parte_5 [...]
. Parte_6
Il Tribunale rileva la responsabilità di quale amministratore di diritto e Controparte_1
di quale amministratore di fatto. Controparte_2
La responsabilità dell'amministratore sussiste infatti (i) solo in presenza della violazione degli obblighi posti a suo carico dalla legge o dallo statuto, (ii) della causazione di un danno al patrimonio sociale e(iii) della presenza di un nesso causale tra la violazione dei doveri e la produzione del danno, come da sempre rilevato dalla dottrina e dalla giurisprudenza per ogni forma di responsabilità civile. Una volta individuati quindi i comportamenti violativi, che siano addebitabili agli organi gestori, occorre dedurre e provare che gli stessi abbiano arrecato un danno al patrimonio sociale ( e quello conseguente alle aspettative dei creditori) e che, come detto, tra condotta e pregiudizi sussista un nesso causale.
Sul punto la Suprema Corte (cfr. C.C. S.U.91000 del 2015 nella parte in cui richiama C.C. S.U.
577del 2008) ha chiarito che l'inadempimento rilevante nell'ambito delle azioni di responsabilità da risarcimento del danno nelle obbligazioni cosiddette di comportamento non è qualunque inadempimento , ma solo quello che costituisca causa ( o concausa) efficiente del danno sicché
l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento , qualunque esso sia , ma ad u n inadempimento per così dire qualificato , e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno.
Sull'attore grava l'onere di allegare, e poi di provare, gli altri elementi indispensabili per aversi responsabilità civile , che sono perciò al tempo stesso elementi costitutivi della domanda risarcitoria danno e nesso di causalità.
Ebbene è stato ritenuto colpevole, in sede penale, (cfr Sentenza del Tribunale di Torre CP_1
Annunziata n. 312/2017 del 6 aprile 2017;Sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
312/2013 del 17 ottobre 2013;Comunicazione di notizia di reato del Comando Polizia Tributaria
Napoli prot. n. 0402820/11 del 20 luglio 2011) di aver partecipato a un'associazione a delinquere finalizzata all'utilizzo di fatture false. Queste fatture erano annotate nella contabilità della società
e riguardavano fornitori che, in molti casi, erano cessati o avevano volumi d'affari incongrui. Le fatture per operazioni inesistenti venivano emesse da società come , Confezioni Parte_8
Stella Polare 2, e molte altre, per un totale di 115.030.285,16 € di imponibile e Per_1
pagina 9 di 15 23.006.057,03 € di IVA indebitamente detratta.. Dette Fatture venivano, inoltre, pagate in contanti, il che ha comportato una gestione irregolare della cassa e ha contribuito a creare un saldo negativo della stessa. Sono state rilevate 952 registrazioni con la causale "Conto fason" per un totale di 99.545.299,00 €, che, sulla base della CTU, non sono veri pagamenti ma distrazioni di denaro.
è inoltre responsabile dell'Aumento di capitale fittizio del 2007, per un totale di CP_1
21.619.259,00 €, ricostruito dal CTU e realizzato attraverso il giroconto di versamenti dei soci, considerati fittizi dalla Guardia di Finanza. Questi versamenti, eseguiti negli anni precedenti senza alcuna tracciabilità, sono stati utilizzati per coprire i fittizi pagamenti delle fatture false.
è inoltre responsabile per la distrazione di €379.680,00 attraverso il Controparte_1
pagamento di oneri passivi derivanti da contratti di leasing per beni non strumentali come imbarcazioni di lusso (Pershing) e auto di lusso (Porsche, Ferrari, Audi, BMW, Honda).
deve essere ritenuto inoltre responsabile di tutto il danno arrecato alla Controparte_1
società ed ai creditori sociali per la mancata adozione delle procedure di cui agli artt. 2484 e ss.
c.c., in quanto, nonostante la perdita di capitale, non ha adottato le misure imposte dalla norma ma ha continuato l'attività d'impresa nonostante la perdita del capitale sociale, incrementando il danno. Ebbene le prove assunte nel processo penale, delle quali le sentenze costituiscono documentazione, sono sufficienti a fondare l'autonomo accertamento degli elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali questo Tribunale è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo (cfr Cass. Civ .ord. n.12901/24)
Questi addebiti, del resto, sono stati confermati dalla perizia del CTU, dr. , che ha Per_2
riscontrato la fondatezza delle contestazioni sollevate dalla Curatela. Il danno complessivo, pur essendo stato stimato dal CTU in una cifra molto elevata, è stato ridotto da parte attrice ad
€300.000,00.
deve pertanto essere condannato a risarcire alla curatela il danno ridotto Controparte_1 da parte attrice ad €300.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria come precisato infra.
Quanto alla domanda svolta nei confronti del , fondata sulla sua qualità di CP_2
amministratore di fatto , la stessa è fondata e deve essere accolta
La qualifica di amministratore di fatto, da ricercarsi nella disciplina dettata dall'art. 2639 c.c., implica l'esercizio, in modo continuativo e significativo, dei poteri tipici inerenti alla funzione di pagina 10 di 15 amministratore. In particolare, secondo la giurisprudenza costante della Suprema Corte, viene considerato amministratore di fatto il soggetto che abbia in concreto svolto attività di gestione
(non meramente esecutiva) della società, quando tale attività abbia carattere sistematico e continuativo (Cass. pen. n. 37856/2018 e n. 27163/2018; Cass. civ. 28819/2008; nello stesso senso, Corte d'Appello Roma, 28/03/2019). La giurisprudenza richiede, infatti, l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico né occasionale, bensì con carattere di sistematicità e completezza: solo l'individuazione di specifiche attività di gestione, di precise condotte aventi rilevanza esterna, consente il positivo accertamento della figura dell'amministratore di fatto, e tali elementi devono ingenerare nei terzi il convincimento che egli sia il soggetto gestore della società.
La prova della posizione di amministratore di fatto implica, pertanto, l'accertamento della sussistenza di una serie di indici sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti, ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, tipizzati dalla prassi giurisprudenziale, quali il conferimento di deleghe in favore dell'amministratore di fatto in fondamentali settori dell'attività di impresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la costante assenza dell'amministratore di diritto, la mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei dipendenti, il conferimento di una procura generale ad negotia, quando questa, per l'epoca del suo conferimento e per il suo oggetto, concernente l'attribuzione di autonomi e ampi poteri, sia sintomatica dell'esistenza del potere di esercitare attività gestoria in modo non episodico od occasionale. La Suprema Corte ha, dunque, statuito il generale principio secondo il quale, ai fini dell'attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore di fatto, non occorre l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, ma è necessaria una significativa attività gestoria svolta in modo sistematico e continuativo.
Ebbene la qualifica di amministratore di fatto di si fonda su molteplici elementi Controparte_2
probatori e indiziari, che dimostrano come egli esercitasse in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla funzione di amministratore, nonostante non avesse una nomina formale. Tale figura, secondo la giurisprudenza richiamata, si configura quando un soggetto, pur pagina 11 di 15 non essendo formalmente investito della carica, svolge in concreto attività di gestione della società con carattere sistematico e continuativo. Nel caso specifico, ciò emerge dalle sentenze penali menzionate ed dalle indagini svolte dalla Polizia Tributari. In particolare con sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata n. 312/2017 del 6 aprile 2017: è stato condannato come CP_2
"amministratore di fatto" della fallita per reati di bancarotta documentale, fraudolenta per distrazione e preferenziale e con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 312/2013 del 17 ottobre 2013 è stato condannato, in concorso con altri, per reati fiscali, nella sua qualità di gestore di fatto della per l'annotazione di fatture per operazioni inesistenti. Parte_1
Le indagini svolte in sede penale hanno dimostrato che dalla sede amministrativa della CP_2
" , coordinava e gestiva tutte le società a lui riconducibili. In particolare: Parte_1
definiva le strategie e impartiva le direttive per la gestione, seguendo personalmente tutti i cicli aziendali, dalla preparazione dei campionari alla commercializzazione della merce;
era considerato il "capo", il "titolare", il "proprietario" sia all'interno che all'esterno della società; era prontamente informato degli accadimenti aziendali e le sue decisioni erano fondamentali per le scelte gestionali;
sovraintendeva a tutte le operazioni necessarie per la predisposizione del campionario, seguendo la fase di produzione e contattando direttamente i fornitori esteri;
si occupava anche del marketing, delle strategie di vendita e della progettazione dei punti vendita.
Il ha operato dunque come amministratore di fatto della per tutto il CP_2 Parte_1
periodo in esame, anche se formalmente non ricopriva questa carica. Questo significa che, pur non avendo un ruolo ufficiale, esercitava un'influenza decisiva sulle decisioni aziendali. Il convenuto va quindi condannato in solido con con riferimento a tutte Controparte_1
le condotte dannose ( utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, distrazione di fondi, aumento fittizio di capitale e distrazioni ) imputate all'amministratore di diritto Inoltre sulla base della ricostruzione operata dal CTU risulta che al convenuto nel 2012, è stata attribuita la somma di 288.036,10 € tramite assegni e attribuzioni in denaro rispetto alle quali non vi era alcuna giustificazione. Detta somma è stata poi girata a "sopravvenienze passive" senza alcuna motivazione, suggerendo un'ulteriore forma di distrazione di fondi.
In sintesi, , pur non essendo formalmente amministratore, ha agito come Controparte_2
tale, partecipando attivamente alla frode fiscale attraverso l'utilizzo di fatture false, la distrazione di fondi, la creazione di un aumento di capitale fittizio e la compromissione della pagina 12 di 15 situazione finanziaria della arrecando gravi danni alla società e ai creditori e Parte_1
portando la società al fallimento della stessa.
Il danno complessivo, pur essendo stato stimato dal CTU in una cifra molto elevata, è stato ridotto da parte attrice ad €300.000,00.
Per ciò che concerne la quantificazione del danno e Controparte_1 Controparte_2
vanno condannati in solido al pagamento in favore della Curatela di euro 398.100,00, già rivalutata all'attualità .
Invero, trattandosi di debito di valore - benché derivante da responsabilità per inadempimento contrattuale - l'importo sopra indicato va rivalutato all'attualità sulla base del coefficiente di rivalutazione calcolato dall'Istat dalla data dell'evento che ha cagionato il danno determinato dall'inadempimento alla data del deposito della sentenza.
Nel caso di specie, la rivalutazione deve farsi decorrere dal giorno di verificazione dell'evento dannoso per la società e per i creditori e quindi quanto meno a far data dal bilancio, con il quale
è stato operato l'aumento di capitale fittizio, al 31.12.2008. Vanno poi riconosciuti, alla luce della nota sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 1712/1995, gli interessi compensativi o da lucro cessante, quale voce del danno diretta a ristorare il danneggiato delle conseguenze economiche nascenti dal tardivo pagamento dei danni liquidati.
Tali interessi possono essere determinati al tasso previsto dall'art. 1284 comma 1 c.c., calcolati sulla somma di euro 300.000,00 via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, dalla data del 31/12/2008 fino alla data di notifica dell'atto di citazione (6 dicembre 2017), mentre per il periodo successivo, sino alla data di deposito della sentenza, tali interessi dovranno essere calcolati al tasso di cui al successivo comma 4 dello stesso art. 1284 c.c., avendo la
Suprema Corte chiarito che tale disposizione normativa si applica anche alle obbligazioni nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle (cfr., Cass. n. 61/2023).
Gli interessi corrispettivi, invece, che matureranno successivamente al deposito della sentenza, dovranno essere determinati al medesimo tasso da ultimo indicato (art. 1284, comma 4, c.c.).
Le spese di lite vanno integralmente compensate con i convenuti ed i terzi chiamati nei cui confronti è stata dichiarata cessata la materia del contendere. Vanno poi compensate tra tutte le parti le spese di ctu e di ctp in quanto sostenute a causa di tutti i convenuti e dei terzi chiamati.
pagina 13 di 15 Le spese di lite relative alla domanda ridotta ad euro 300.000,00 nei confronti dei convenuti e vanno poste a loro carico secondo il principio della Controparte_1 Controparte_2
soccombenza ai sensi del d.m. n. 55/2014 e s.s.m., tenendo conto del valore della controversia
(scaglione fino ad euro 520.000,00) e con riferimento ai parametri medi.
Le spese di CTU restano a carico di tutte le parti, in pari misura, con conseguente diritto di regresso in favore della parte che abbia corrisposto più della propria quota.
liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico di tutte le parti in solido e compensate nei rapporti tra esse, mentre nei rapporti interni restano pro quota a carico di ciascuna parte
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara cessata la materia del contendere nei confronti dei convenuti , Controparte_3
, , e nei confronti dei terzi Parte_2 Parte_3 Controparte_9 Parte_4
chiamati (certificati di Assicurazione n. AE000001002, n. Controparte_5
AE000005873, n. AE000015589 e n. AE000026672, certificati n. AEAW0002664 e n.
AEAW0015409, n. 10247988N n. A116C151690 ) , CP_6 [...]
e , nonché dei Controparte_7 Controparte_8
sigg. e;
5 Parte_5 Parte_6
2. compensa le spese di lite tra , , , Controparte_3 Parte_2 Parte_3 [...]
e nei confronti dei terzi chiamati CP_9 Parte_4 Controparte_5
(certificati di Assicurazione n. AE000001002, n. AE000005873, n. AE000015589 e n.
AE000026672, certificati n. AEAW0002664 e n. AEAW0015409, n. 10247988N n.
A116C151690 ) , e CP_6 Controparte_7 [...]
, nonché dei sigg. e Controparte_8 Parte_5
e il . Parte_6 Parte_1
3. Condanna i convenuti sigg. e in solido tra loro, al Controparte_2 Controparte_1
pagamento in favore del della somma già rivalutata di € 398.100,00 oltre interessi Parte_1
così come determinati in parte motiva pagina 14 di 15 4. Condanna, infine, i convenuti sigg. e al pagamento Controparte_2 Controparte_1
in favore del delle spese e competenze del presente giudizio che liquida in euro Parte_1
22.500,00 per compensi , oltre C.U, rimborso forfettario nella misura del 15% Iva e c.p.a. come per legge
5. Pone le spese di ctu ,liquidate come da separato decreto, a carico delle parti in solido
Napoli, 14.01.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Francesca Reale dott. Salvatore Di Lonardo
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
in composizione collegiale, composto da: dott. Salvatore Di Lonardo Presidente dott. Caterina di Martino Giudice dott. Francesca Reale Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16940 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi del 2017, trattenuta in decisione in data 05.11.2024 tra
(c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del curatore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Vitale (c.f.
), con studio in Gragnano (NA), alla via G. Della Rocca, n. 3; C.F._1
ATTORE contro
(c.f. ); Controparte_1 CodiceFiscale_2
(c.f. ); Controparte_2 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
e
(c.f. ), nato a [...], Controparte_3 C.F._4
il 13.01.1968, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Merola Tammaro (c.f.
pagina 1 di 15 ), con indirizzo pec: C.F._5
Email_1
(c.f. ), nato a [...], il [...], e Parte_2 C.F._6
(c.f. , nato ad [...], il [...], Parte_3 C.F._7 rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo D'Avino (c.f. ) e dall'avv. C.F._8
Donato D'Ambrosio (c.f. ), con studio in Poggiomarino (NA), alla Via C.F._9
Nocelleto, n. 54;
(c.f. , con sede legale in Milano, al viale Tunisia, n. 50, in Controparte_4 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Roda (c.f.
), dall'avv. Norman Regis (c.f. ) e dall'avv. C.F._10 C.F._11
Alfredo De Filippis (c.f. , con studio in Napoli, alla via De Gasperi, n. C.F._12
55;
(c.f. ), nato a [...], il Parte_4 C.F._13
12.06.1961, rappresentato e difeso dall'avv. Simona Marotta, (c.f. , con C.F._14
studio in Napoli, alla Via Caravaggio, n. 45;
c.f. ), nato a [...], il Parte_5 C.F._15
12.02.1982, e (c.f. ), nata a [...] Parte_6 C.F._16
Giuseppe Vesuviano, il 08.05.1986, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Ferrara (c.f.
) con indirizzo pec: e dall'avv. Giuseppe C.F._17 Email_2
Cantergiani (c.f. ), con indirizzo pec: C.F._18
Email_3
CONVENUTI nonché
(c.f. , che hanno assunto, pro quota e senza Controparte_5 P.IVA_3
vincolo di solidarietà, il rischio derivante dai Certificati di Assicurazione n. AE000001002, n.
AE000005873, n. AE000015589 e n. AE000026672, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Gerardo Romano Cesareo (c.f.
) con indirizzo pec: e C.F._19 Email_4 dall'avv. Francesca Coletta (c.f. ), con indirizzo pec: C.F._20
; Email_5
pagina 2 di 15 (c.f. , che hanno assunto il rischio dei Controparte_5 P.IVA_3
certificati n. e n. in persona del legale rappresentante pro NumeroDi_1 NumeroDi_2 tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Morace, (c.f. ) e dall'avv. C.F._21
Marco Morace (c.f. ), con studio in Napoli, alla Via Palepoli, n. 21; C.F._22
c.f. , con sede legale in Milano, alla Piazza Tre Torri, n. 3, in CP_6 P.IVA_4
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Fusaro
(c.f. ), con studio in Napoli, alla via Acitillo, n. 160; C.F._23
(c.f. 07585850584), che hanno assunto il rischio di cui alla Controparte_5
Polizza n. 10247988N, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Cecilia Buresti (c.f. ) e domiciliati in Napoli, Piazzetta C.F._24
Ascensione, n. 10;
(c.f. , con sede legale in Milano, Controparte_7 P.IVA_5
alla via Alberico Albricci 8, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Aucone (c.f. ), con indirizzo pec: C.F._25
; Email_6
(c.f. , sottoscrittori del certificato assicurativo Controparte_5 P.IVA_6
n. A116C151690, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanna Aucone (c.f.
), con indirizzo pec: ; C.F._25 Email_6
(c.f. , in persona del Controparte_8 P.IVA_7
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. David Marino (c.f.
, dall'avv. Andrea Scafidi (c.f. ) e dall'avv. C.F._26 C.F._27
Elena De IC (C.F. ), con studio in Napoli, alla via dei Mille, n. 40; C.F._28
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
CONCLUSIONI
All'udienza del 05.11.2024, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione di termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, ossia: parte attrice: “essendo stato nelle more stato raggiunto un accordo transattivo tra il Parte_1
e i convenuti costituiti , , , Controparte_3 Parte_2 Parte_3 CP_4
pagina 3 di 15 ed i rispettivi assicuratori costituiti in giudizio nonché i sigg. Pt_1 Parte_4 Parte_5
e prevedente la definizione a stralcio della quota di
[...] Parte_6
responsabilità eventualmente imputabile ai predetti, lo scioglimento del vincolo di solidarietà passiva e la rinuncia alle domande proposte nei confronti dei suddetti soggetti, che ad abundantiam viene reiterata anche in questa sede, e l'accettazione della stessa da parte degli interessati, chiede che il giudizio, previa separazione delle domande ex art. 103, 2° comma,
c.p.c.: a) sia estinto con integrale compensazione delle spese di causa nei confronti dei convenuti
, , , Controparte_3 Parte_2 Parte_3 Controparte_9 Parte_4
ed i rispettivi assicuratori costituiti in giudizio, nonché dei sigg. e Parte_5 [...]
; b) prosegua esclusivamente nei confronti dei convenuti contumaci Parte_6 CP_1
e . Inoltre, essendo la causa matura per la decisione, chiede
[...] Controparte_2
l'assegnazione della causa a sentenza, con concessione anche solo di un breve termine per il deposito della comparsa conclusionale, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) dichiarare estinto il giudizio con integrale compensazione delle spese di causa nei confronti dei soli convenuti costituiti , , , Controparte_3 Parte_2 Parte_3 CP_9
ed i rispettivi assicuratori costituiti in giudizio, nonché dei sigg.
[...] Parte_4 Parte_5
e per rinuncia alle domande proposte;
2) accertare e
[...] Parte_6
dichiarare, per le causali di cui alla citazione come precisate in corso di causa, che i convenuti sigg. e , nelle rispettive qualità ed in solido tra loro, Controparte_2 Controparte_1
ovvero in subordine ciascuno in ragione della propria quota di dolo o colpa, sono responsabili dei fatti contestati in giudizio e di tutti i conseguenti danni patrimoniali causati alla Parte_1 ed ai suoi creditori rappresentati dall'istante nella misura, al netto e/o in
[...] Parte_1
detrazione delle somme già incassate per le quote di responsabilità eventualmente imputabile agli altri convenuti, di almeno 300.000,00 (euro trecentomila,00), oltre interessi legali ed interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. dal fatto al soddisfo;
3) Condannare per effetto i convenuti sigg. e nelle rispettive qualità ed in solido tra loro, Controparte_2 Controparte_1
ovvero in subordine ciascuno in ragione della propria quota di responsabilità, al pagamento, in favore dell'istante , della somma, al netto e/o in detrazione delle somme già incassate Parte_1 per le quote di responsabilità eventualmente imputabile agli altri convenuti, di € 300.000,00
(euro trecentomila,00) maggiorata degli interessi legali nonché degli interessi anatocistici ex
pagina 4 di 15 art. 1283 c.c. dal fatto al soddisfo, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali causati alla ed ai suoi creditori per i fatti di causa;
4) Condannare infine i convenuti Parte_1 sigg. e al pagamento in favore dell'istante Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
delle spese e competenze del presente giudizio”; per i terzi chiamati in causa che hanno assunto il rischio dei Controparte_5
certificati e AEAW0015409: “stante l'accettazione già dichiarata nella NumeroDi_1
precedente udienza delle rinunce alle domande espresse dal Fallimento così come da tutte le altre parti transigenti, ivi compresa la domanda trasversale formulata da e le CP_4
domande del dott. a spese compensate, reitera la richiesta – se del caso Controparte_3
previa separazione ex art. 103, co. II, c.p.c. – di estinzione del giudizio tra le parti che hanno raggiunto la transazione (i.e., il , Parte_1 Controparte_4
e rispettivi Parte_4 Controparte_3 Parte_2 Parte_3
assicuratori evocati in giudizio) e/o la cessazione della materia del contendere tra le medesime parti”; per il convenuto “dato atto dell'intervenuta rinuncia da parte dell'attore Controparte_4
, a tutte le domande svolte in giudizio nei confronti di Parte_1
nonché dei Signori Controparte_4 Controparte_3 Parte_2 [...]
, ed i rispettivi assicuratori evocati in giudizio;
dato atto Parte_3 Parte_4 dell'intervenuta accettazione, a spese compensate, della sopra indicata rinuncia da parte di:
nonché dei signori Controparte_4 Controparte_3 Parte_2 [...]
, ed i rispettivi assicuratori evocati in giudizio;
dato altresì atto Parte_3 Parte_4 dell'intervenuta rinuncia da parte di alle domande svolte nei confronti del Controparte_4
proprio assicuratore , nonché alle domande trasversali Controparte_10
svolte nei confronti dei convenuti signori Controparte_3 Parte_2 [...]
, e loro assicuratori;
dato atto dell'intervenuta accettazione, a spese Parte_3 Parte_4
compensate, della sopra indicata rinuncia da parte di , Controparte_10
nonché dei signori Controparte_3 Parte_2 Parte_3 [...]
e dei rispettivi assicuratori evocati in giudizio;
accertare e dichiarare, previa eventuale Pt_4 separazione del giudizio ex art. 103 c. 2 c.p.c., l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c. tra le suddette parti a spese legali compensate;
in ogni caso accertare e dichiarare l'intervenuta
pagina 5 di 15 cessazione della materia del contendere tra il , Parte_1 [...]
nonché i signori , CP_4 Controparte_3 Parte_2 Parte_3
e i rispettivi assicuratori;
dato altresì atto dell'intervenuta rinuncia da parte di Parte_4
alle domande trasversali svolte sia nei confronti dei convenuti contumaci Controparte_4
signori e sia dei convenuti costituiti signori Controparte_1 Controparte_2 [...]
e dato atto che i convenuti signori Parte_5 Parte_6 Controparte_1
e non hanno interesse alla prosecuzione del giudizio nei confronti di Controparte_2 [...]
essendo contumaci;
dato atto che i convenuti signori e CP_4 Parte_5 [...]
non hanno interesse alla prosecuzione del giudizio nei confronti di Parte_6 CP_4
per non aver svolto alcuna domanda nei confronti della medesima;
dato altresì atto che i
[...]
signori e non hanno svolto alcuna difesa in Parte_5 Parte_6
relazione alle domande trasversali svolte da nei loro confronti, neppure Controparte_4
chiedendo il rigetto di siffatte domande;
accertare e dichiarare, previa eventuale separazione del giudizio ex art. 103 c. 2 c.p.c., l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c. tra le suddette parti
a spese legali compensate;
in ogni caso accertare e dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere tra e i convenuti contumaci signori Controparte_4 CP_1
e nonché i convenuti costituiti Signori e
[...] Controparte_2 Parte_5 [...]
. Parte_6
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Part Con atto di citazione notificato il …, la curatela del Fallimento della società “ Parte_1
”, fallimento dichiarato in data 19 luglio 2013, evocava in giudizio i sigg.
[...] CP_1
(amministratore di diritto), (amministratore di fatto),
[...] Controparte_2 CP_3
, , (membri del collegio sindacale),
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_5
e (soci), e la (revisori).
[...] Parte_6 Parte_4 Controparte_4
La curatela chiedeva accertarsi la responsabilità dei convenuti, nelle rispettive qualità, per i danni causati alla e ai suoi creditori e conseguentemente condannarli al risarcimento Parte_1
dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
A sostegno della domanda la Curatela precisava:
• che il Tribunale di Torre Annunziata aveva dichiarato il fallimento della in Parte_1
data 19 luglio 2013;
pagina 6 di 15 • che la società era stata amministrata da fino al 9 luglio 2012, da Controparte_1
dal 10 luglio 2012 al 15 ottobre 2012 e da dal 16 ottobre Parte_5 Parte_7
2012 al 5 marzo 2013;
• che i soci di riferimento dal 2007 erano i fratelli (50,18%) e Parte_5 [...]
(49,78%), figli di;
Parte_6 Controparte_2
• che il collegio sindacale era composto da , e Controparte_3 Parte_2 Parte_3
dal 22 novembre 2007 al 17 maggio 2012;
[...]
• che la revisione legale dei conti era stata svolta dal Collegio Sindacale fino al 5 maggio 2009 e successivamente da tramite il socio Controparte_4 Parte_4
• che il fallimento era stato dichiarato a seguito del rigetto della proposta di conciliazione giudiziaria da parte dell'Agenzia delle Entrate.
La curatela contestava ai convenuti una serie di condotte illecite, tra cui:
• irregolare tenuta della contabilità e falsificazione delle scritture contabili e dei bilanci d'esercizio degli anni 2006-2010;
• pagamento preferenziale di € 8.281.433,05 in favore del creditore;
Controparte_11
• fittizio aumento di capitale per complessivi € 21.619.259,00 formalizzato il 22 novembre 2007;
• falsa attestazione da parte del Collegio Sindacale in relazione ai bilanci 2007, 2008, 2009 e
2010;
• mancata denuncia ex art. 2409 c.c. da parte del Collegio Sindacale;
• falsa attestazione da parte della e del suo socio in relazione Controparte_4 Parte_4
al bilancio del 2009;
• omesso pagamento di imposte e contributi previdenziali, causando un significativo debito nei confronti dell'Erario.
Nel corso del giudizio, si costituivano:
• il dr. , chiedendo il rigetto delle azioni e chiamando in garanzia Controparte_3
l'assicurazione CP_5
• i sindaci e chiedendo il rigetto delle domande e Parte_2 Parte_3
chiamando in garanzia le assicurazioni , e Controparte_7 CP_5 [...]
; CP_12
pagina 7 di 15 • la società di revisione chiedendo il rigetto della domanda e chiamando in Controparte_13
garanzia l'assicurazione ; Controparte_10
• il dr. , concludendo per il rigetto della domanda e chiedendo di essere manlevato Parte_4
dalla Controparte_4
• i soci sigg. e , chiedendo il rigetto della domanda;
Parte_5 Parte_6
• i terzi chiamati contestando la domanda di garanzia e la domanda Controparte_5
della curatela;
• la che assicurano il dr. chiedendo il rigetto della Controparte_7 Pt_2
domanda di garanzia;
• la terza chiamata contestando la domanda di garanzia;
CP_6
• la terza chiamata in causa , contestando la domanda Controparte_8
della curatela.
Non si costituivano, invece, i convenuti e . Il Giudice Controparte_1 Controparte_2
dichiarava la contumacia di e . Controparte_1 Controparte_2
Nel corso del processo, la curatela rinunciava alle domande nei confronti di , Controparte_3
ed i rispettivi Parte_2 Parte_3 Controparte_9 Parte_4
assicuratori costituiti in giudizio, nonché dei sigg. e , Parte_5 Parte_6
a seguito di una transazione. La curatela insisteva nell'accoglimento delle domande nei confronti dei convenuti e , limitando gli importi richiesti ad euro Controparte_1 Controparte_2
300.000.
La cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione cennata.
Intesa la rinuncia formulata dalla curatela e le relative accettazioni come rinuncia alle domande proposte va quindi dichiarata cessata la materia del contendere nei confronti dei convenuti
, , , Controparte_3 Parte_2 Parte_3 Controparte_9 Parte_4
pagina 8 di 15 ed i rispettivi assicuratori costituiti in giudizio, nonché dei sigg. e Parte_5 [...]
. Parte_6
Il Tribunale rileva la responsabilità di quale amministratore di diritto e Controparte_1
di quale amministratore di fatto. Controparte_2
La responsabilità dell'amministratore sussiste infatti (i) solo in presenza della violazione degli obblighi posti a suo carico dalla legge o dallo statuto, (ii) della causazione di un danno al patrimonio sociale e(iii) della presenza di un nesso causale tra la violazione dei doveri e la produzione del danno, come da sempre rilevato dalla dottrina e dalla giurisprudenza per ogni forma di responsabilità civile. Una volta individuati quindi i comportamenti violativi, che siano addebitabili agli organi gestori, occorre dedurre e provare che gli stessi abbiano arrecato un danno al patrimonio sociale ( e quello conseguente alle aspettative dei creditori) e che, come detto, tra condotta e pregiudizi sussista un nesso causale.
Sul punto la Suprema Corte (cfr. C.C. S.U.91000 del 2015 nella parte in cui richiama C.C. S.U.
577del 2008) ha chiarito che l'inadempimento rilevante nell'ambito delle azioni di responsabilità da risarcimento del danno nelle obbligazioni cosiddette di comportamento non è qualunque inadempimento , ma solo quello che costituisca causa ( o concausa) efficiente del danno sicché
l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento , qualunque esso sia , ma ad u n inadempimento per così dire qualificato , e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno.
Sull'attore grava l'onere di allegare, e poi di provare, gli altri elementi indispensabili per aversi responsabilità civile , che sono perciò al tempo stesso elementi costitutivi della domanda risarcitoria danno e nesso di causalità.
Ebbene è stato ritenuto colpevole, in sede penale, (cfr Sentenza del Tribunale di Torre CP_1
Annunziata n. 312/2017 del 6 aprile 2017;Sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
312/2013 del 17 ottobre 2013;Comunicazione di notizia di reato del Comando Polizia Tributaria
Napoli prot. n. 0402820/11 del 20 luglio 2011) di aver partecipato a un'associazione a delinquere finalizzata all'utilizzo di fatture false. Queste fatture erano annotate nella contabilità della società
e riguardavano fornitori che, in molti casi, erano cessati o avevano volumi d'affari incongrui. Le fatture per operazioni inesistenti venivano emesse da società come , Confezioni Parte_8
Stella Polare 2, e molte altre, per un totale di 115.030.285,16 € di imponibile e Per_1
pagina 9 di 15 23.006.057,03 € di IVA indebitamente detratta.. Dette Fatture venivano, inoltre, pagate in contanti, il che ha comportato una gestione irregolare della cassa e ha contribuito a creare un saldo negativo della stessa. Sono state rilevate 952 registrazioni con la causale "Conto fason" per un totale di 99.545.299,00 €, che, sulla base della CTU, non sono veri pagamenti ma distrazioni di denaro.
è inoltre responsabile dell'Aumento di capitale fittizio del 2007, per un totale di CP_1
21.619.259,00 €, ricostruito dal CTU e realizzato attraverso il giroconto di versamenti dei soci, considerati fittizi dalla Guardia di Finanza. Questi versamenti, eseguiti negli anni precedenti senza alcuna tracciabilità, sono stati utilizzati per coprire i fittizi pagamenti delle fatture false.
è inoltre responsabile per la distrazione di €379.680,00 attraverso il Controparte_1
pagamento di oneri passivi derivanti da contratti di leasing per beni non strumentali come imbarcazioni di lusso (Pershing) e auto di lusso (Porsche, Ferrari, Audi, BMW, Honda).
deve essere ritenuto inoltre responsabile di tutto il danno arrecato alla Controparte_1
società ed ai creditori sociali per la mancata adozione delle procedure di cui agli artt. 2484 e ss.
c.c., in quanto, nonostante la perdita di capitale, non ha adottato le misure imposte dalla norma ma ha continuato l'attività d'impresa nonostante la perdita del capitale sociale, incrementando il danno. Ebbene le prove assunte nel processo penale, delle quali le sentenze costituiscono documentazione, sono sufficienti a fondare l'autonomo accertamento degli elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali questo Tribunale è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo (cfr Cass. Civ .ord. n.12901/24)
Questi addebiti, del resto, sono stati confermati dalla perizia del CTU, dr. , che ha Per_2
riscontrato la fondatezza delle contestazioni sollevate dalla Curatela. Il danno complessivo, pur essendo stato stimato dal CTU in una cifra molto elevata, è stato ridotto da parte attrice ad
€300.000,00.
deve pertanto essere condannato a risarcire alla curatela il danno ridotto Controparte_1 da parte attrice ad €300.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria come precisato infra.
Quanto alla domanda svolta nei confronti del , fondata sulla sua qualità di CP_2
amministratore di fatto , la stessa è fondata e deve essere accolta
La qualifica di amministratore di fatto, da ricercarsi nella disciplina dettata dall'art. 2639 c.c., implica l'esercizio, in modo continuativo e significativo, dei poteri tipici inerenti alla funzione di pagina 10 di 15 amministratore. In particolare, secondo la giurisprudenza costante della Suprema Corte, viene considerato amministratore di fatto il soggetto che abbia in concreto svolto attività di gestione
(non meramente esecutiva) della società, quando tale attività abbia carattere sistematico e continuativo (Cass. pen. n. 37856/2018 e n. 27163/2018; Cass. civ. 28819/2008; nello stesso senso, Corte d'Appello Roma, 28/03/2019). La giurisprudenza richiede, infatti, l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico né occasionale, bensì con carattere di sistematicità e completezza: solo l'individuazione di specifiche attività di gestione, di precise condotte aventi rilevanza esterna, consente il positivo accertamento della figura dell'amministratore di fatto, e tali elementi devono ingenerare nei terzi il convincimento che egli sia il soggetto gestore della società.
La prova della posizione di amministratore di fatto implica, pertanto, l'accertamento della sussistenza di una serie di indici sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti, ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, tipizzati dalla prassi giurisprudenziale, quali il conferimento di deleghe in favore dell'amministratore di fatto in fondamentali settori dell'attività di impresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la costante assenza dell'amministratore di diritto, la mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei dipendenti, il conferimento di una procura generale ad negotia, quando questa, per l'epoca del suo conferimento e per il suo oggetto, concernente l'attribuzione di autonomi e ampi poteri, sia sintomatica dell'esistenza del potere di esercitare attività gestoria in modo non episodico od occasionale. La Suprema Corte ha, dunque, statuito il generale principio secondo il quale, ai fini dell'attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore di fatto, non occorre l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, ma è necessaria una significativa attività gestoria svolta in modo sistematico e continuativo.
Ebbene la qualifica di amministratore di fatto di si fonda su molteplici elementi Controparte_2
probatori e indiziari, che dimostrano come egli esercitasse in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla funzione di amministratore, nonostante non avesse una nomina formale. Tale figura, secondo la giurisprudenza richiamata, si configura quando un soggetto, pur pagina 11 di 15 non essendo formalmente investito della carica, svolge in concreto attività di gestione della società con carattere sistematico e continuativo. Nel caso specifico, ciò emerge dalle sentenze penali menzionate ed dalle indagini svolte dalla Polizia Tributari. In particolare con sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata n. 312/2017 del 6 aprile 2017: è stato condannato come CP_2
"amministratore di fatto" della fallita per reati di bancarotta documentale, fraudolenta per distrazione e preferenziale e con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 312/2013 del 17 ottobre 2013 è stato condannato, in concorso con altri, per reati fiscali, nella sua qualità di gestore di fatto della per l'annotazione di fatture per operazioni inesistenti. Parte_1
Le indagini svolte in sede penale hanno dimostrato che dalla sede amministrativa della CP_2
" , coordinava e gestiva tutte le società a lui riconducibili. In particolare: Parte_1
definiva le strategie e impartiva le direttive per la gestione, seguendo personalmente tutti i cicli aziendali, dalla preparazione dei campionari alla commercializzazione della merce;
era considerato il "capo", il "titolare", il "proprietario" sia all'interno che all'esterno della società; era prontamente informato degli accadimenti aziendali e le sue decisioni erano fondamentali per le scelte gestionali;
sovraintendeva a tutte le operazioni necessarie per la predisposizione del campionario, seguendo la fase di produzione e contattando direttamente i fornitori esteri;
si occupava anche del marketing, delle strategie di vendita e della progettazione dei punti vendita.
Il ha operato dunque come amministratore di fatto della per tutto il CP_2 Parte_1
periodo in esame, anche se formalmente non ricopriva questa carica. Questo significa che, pur non avendo un ruolo ufficiale, esercitava un'influenza decisiva sulle decisioni aziendali. Il convenuto va quindi condannato in solido con con riferimento a tutte Controparte_1
le condotte dannose ( utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, distrazione di fondi, aumento fittizio di capitale e distrazioni ) imputate all'amministratore di diritto Inoltre sulla base della ricostruzione operata dal CTU risulta che al convenuto nel 2012, è stata attribuita la somma di 288.036,10 € tramite assegni e attribuzioni in denaro rispetto alle quali non vi era alcuna giustificazione. Detta somma è stata poi girata a "sopravvenienze passive" senza alcuna motivazione, suggerendo un'ulteriore forma di distrazione di fondi.
In sintesi, , pur non essendo formalmente amministratore, ha agito come Controparte_2
tale, partecipando attivamente alla frode fiscale attraverso l'utilizzo di fatture false, la distrazione di fondi, la creazione di un aumento di capitale fittizio e la compromissione della pagina 12 di 15 situazione finanziaria della arrecando gravi danni alla società e ai creditori e Parte_1
portando la società al fallimento della stessa.
Il danno complessivo, pur essendo stato stimato dal CTU in una cifra molto elevata, è stato ridotto da parte attrice ad €300.000,00.
Per ciò che concerne la quantificazione del danno e Controparte_1 Controparte_2
vanno condannati in solido al pagamento in favore della Curatela di euro 398.100,00, già rivalutata all'attualità .
Invero, trattandosi di debito di valore - benché derivante da responsabilità per inadempimento contrattuale - l'importo sopra indicato va rivalutato all'attualità sulla base del coefficiente di rivalutazione calcolato dall'Istat dalla data dell'evento che ha cagionato il danno determinato dall'inadempimento alla data del deposito della sentenza.
Nel caso di specie, la rivalutazione deve farsi decorrere dal giorno di verificazione dell'evento dannoso per la società e per i creditori e quindi quanto meno a far data dal bilancio, con il quale
è stato operato l'aumento di capitale fittizio, al 31.12.2008. Vanno poi riconosciuti, alla luce della nota sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 1712/1995, gli interessi compensativi o da lucro cessante, quale voce del danno diretta a ristorare il danneggiato delle conseguenze economiche nascenti dal tardivo pagamento dei danni liquidati.
Tali interessi possono essere determinati al tasso previsto dall'art. 1284 comma 1 c.c., calcolati sulla somma di euro 300.000,00 via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, dalla data del 31/12/2008 fino alla data di notifica dell'atto di citazione (6 dicembre 2017), mentre per il periodo successivo, sino alla data di deposito della sentenza, tali interessi dovranno essere calcolati al tasso di cui al successivo comma 4 dello stesso art. 1284 c.c., avendo la
Suprema Corte chiarito che tale disposizione normativa si applica anche alle obbligazioni nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle (cfr., Cass. n. 61/2023).
Gli interessi corrispettivi, invece, che matureranno successivamente al deposito della sentenza, dovranno essere determinati al medesimo tasso da ultimo indicato (art. 1284, comma 4, c.c.).
Le spese di lite vanno integralmente compensate con i convenuti ed i terzi chiamati nei cui confronti è stata dichiarata cessata la materia del contendere. Vanno poi compensate tra tutte le parti le spese di ctu e di ctp in quanto sostenute a causa di tutti i convenuti e dei terzi chiamati.
pagina 13 di 15 Le spese di lite relative alla domanda ridotta ad euro 300.000,00 nei confronti dei convenuti e vanno poste a loro carico secondo il principio della Controparte_1 Controparte_2
soccombenza ai sensi del d.m. n. 55/2014 e s.s.m., tenendo conto del valore della controversia
(scaglione fino ad euro 520.000,00) e con riferimento ai parametri medi.
Le spese di CTU restano a carico di tutte le parti, in pari misura, con conseguente diritto di regresso in favore della parte che abbia corrisposto più della propria quota.
liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico di tutte le parti in solido e compensate nei rapporti tra esse, mentre nei rapporti interni restano pro quota a carico di ciascuna parte
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara cessata la materia del contendere nei confronti dei convenuti , Controparte_3
, , e nei confronti dei terzi Parte_2 Parte_3 Controparte_9 Parte_4
chiamati (certificati di Assicurazione n. AE000001002, n. Controparte_5
AE000005873, n. AE000015589 e n. AE000026672, certificati n. AEAW0002664 e n.
AEAW0015409, n. 10247988N n. A116C151690 ) , CP_6 [...]
e , nonché dei Controparte_7 Controparte_8
sigg. e;
5 Parte_5 Parte_6
2. compensa le spese di lite tra , , , Controparte_3 Parte_2 Parte_3 [...]
e nei confronti dei terzi chiamati CP_9 Parte_4 Controparte_5
(certificati di Assicurazione n. AE000001002, n. AE000005873, n. AE000015589 e n.
AE000026672, certificati n. AEAW0002664 e n. AEAW0015409, n. 10247988N n.
A116C151690 ) , e CP_6 Controparte_7 [...]
, nonché dei sigg. e Controparte_8 Parte_5
e il . Parte_6 Parte_1
3. Condanna i convenuti sigg. e in solido tra loro, al Controparte_2 Controparte_1
pagamento in favore del della somma già rivalutata di € 398.100,00 oltre interessi Parte_1
così come determinati in parte motiva pagina 14 di 15 4. Condanna, infine, i convenuti sigg. e al pagamento Controparte_2 Controparte_1
in favore del delle spese e competenze del presente giudizio che liquida in euro Parte_1
22.500,00 per compensi , oltre C.U, rimborso forfettario nella misura del 15% Iva e c.p.a. come per legge
5. Pone le spese di ctu ,liquidate come da separato decreto, a carico delle parti in solido
Napoli, 14.01.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Francesca Reale dott. Salvatore Di Lonardo
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