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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 27/11/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2538/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 15/04/2025 da:
(c.f. ), assistito e difeso dall'avv. Marco Parte_1 C.F._1
BRESCIANI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento di
(c.f. ), assistito e difeso dall'avv. Barbara SAETTA, CP_2 C.F._3
come da procura in atti;
TERZO INTERVENUTO nonché con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.;
OGGETTO: adozione di maggiorenne;
CONCLUSIONI: per il ricorrente: come da verbale d'udienza del 28 ottobre 2025; per il terzo: come da verbale d'udienza del 28 ottobre 2025; per il Pubblico Ministero: come da verbale d'udienza del 28 ottobre 2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato, premesso di essere di stato libero e senza Parte_1
prole, ha domandato a questo Tribunale di poter adottare nato a [...] il 24 CP_1
marzo 2006 (doc. 5), allegando la sussistenza dei presupposti richiesti ex lege per procedere all'adozione.
Con memoria depositata il 16 luglio 2025, il signor padre naturale dell'adottando, si è CP_2 costituito in giudizio opponendosi all'adozione.
All'udienza del 28 ottobre 2025, le parti sono state sentite separatamente sui fatti di causa e hanno dichiarato quanto segue.
Il signor ha raccontato di conoscere l'adottando dall'età di quattro anni, quando iniziò una Pt_1
relazione con la madre di lui, sua attuale compagna, e di considerarlo come un figlio, avendo intessuto con l'adottante un rapporto assiduo, pur in assenza di una stabile convivenza. Ha quindi confermato la propria volontà di adottare e ha dichiarato di essere consapevole delle conseguenze CP_1 che discendono dall'adozione (v. verbale 28.10.25).
L'adottando ha a sua volta riferito del rapporto esistente col signor definendolo “come padre Pt_1
e figlio”, ha narrato di aver sempre potuto contare sul suo supporto, in assenza della figura paterna, e ha dichiarato di essere d'accordo con la domanda di adozione e consapevole delle conseguenze che ne discendono. In merito al cognome, ha infine precisato di voler posporre il cognome al Pt_1
proprio (v. verbale 28.10.25).
Il padre dell'adottando, sentito in udienza, ha confermato di dissentire alla domanda di adozione promossa dal ricorrente nei confronti del proprio figlio, dichiarando: “Ovviamente sono un po' contrario perché è mio figlio, è parte di me, mi fa sentire come se fossi morto, non è bello sentirsi dire da una persona che conoscevo che vuole adottare mio figlio, non mi sembra normale e non capisco neanche il perché. Io so che lui è benestante, ma non è una scusa per l'affidamento di mio figlio, ci sono altri valori. Mio figlio è stato anche condizionato, dall'età di 10 anni e mezzo non mi parla più e non so il motivo, lo chiedo e abbassa la testa, penso che sia stato plagiato, io avevo litigato con lei, intendo la mia ex compagna. Io non sto dicendo che non gli vuole bene, si sarà avvicinato piano piano a io l'ho sempre chiamato ma mio figlio mi diceva sempre di no, per CP_1 il mio lavoro il weekend non c'ero mai. E' lui che si è allontanato da me non io da lui. Non ho rapporti con mio figlio da 9 anni. Volevo aspettare che crescesse per capire che il padre è diverso” (v. verbale
28.10.25).
La signora madre dell'adottando, ha invece espresso il proprio assenso. Persona_1 Il ricorrente ha dunque insistito per l'accoglimento del ricorso, al quale il terzo intervenuto si è opposto, mentre il Pubblico Ministero si è rimesso.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che la domanda sia fondata e pertanto vada accolta.
L'istruttoria espletata ha consentito di accertare la volontà libera, sincera e consapevole di entrambe le parti di voler procedere all'adozione, le quali, sentite in udienza, hanno infatti dichiarato di essere legate affettivamente e hanno concordato nella speciale e reciproca utilità della relazione.
La domanda di adozione mira invero a confermare una situazione affettiva e relazionale già in atto, iniziata quando il signor aveva appena 4 anni e pienamente corrispondente sia all'interesse CP_1 dell'adottante, sia all'interesse dell'adottando.
In tale contesto, il dissenso manifestato dal padre naturale dell'adottando non appare ostativo all'accoglimento della domanda, a mente dell'art. 297, co. 2 c.c., secondo cui quando è negato
l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente
l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando.
Posto che non si rientra in alcuna delle eccezioni prescritte dalla norma, questo giudicante ritiene di poter superare il rifiuto espresso dal signor perché ingiustificato e contrario all'interesse del CP_2
figlio, considerato che il padre naturale, come dal medesimo dichiarato, è assente dalla vita del figlio da quando egli aveva appena 10 anni e mezzo e, in ogni caso, l'accoglimento della domanda non recide il legame con la famiglia d'origine né preclude al genitore la possibilità di ricostruire una relazione con il figlio.
Nel bilanciamento tra l'esigenza di tutela dei legami con la famiglia d'origine e, in particolare, con la figura paterna, del tutto assente, e l'interesse del signor a formalizzare un rapporto oramai CP_1
consolidato nel tempo, si ritiene pertanto che debba prevalere quest'ultimo.
Ricorrono, infine, i presupposti di legge quanto all'età di adottante e dell'adottando e alla assenza di situazioni ostative, come risulta dalla documentazione trasmessa dalla Questura di Bergamo che, a tal riguardo, nulla ha rilevato.
Pertanto il Collegio, accertate le condizioni previste dalla legge e acquisito il parere del Pubblico
Ministero, ritiene che possa farsi luogo all'adozione di da parte di CP_1 Parte_1
In ossequio al disposto dell'art. 299 c.c., il Collegio dispone che l'adottando assuma il cognome posponendolo al proprio, come dallo stesso richiesto (verbale 28.10.25). Pt_1
Le spese di lite vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda presentata da nato a Parte_1
Calcinate (BG) il 29/6/1979:
1. dispone farsi luogo all'adozione di nato a [...] il [...], da parte CP_1
del predetto signor Parte_1
2. dispone che l'adottando assuma il cognome “ posponendolo al proprio;
Pt_1
3. dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti e per le previste comunicazioni di cui all'art. 314 c.c. con ordine di annotazione sui registri dello stato civile e dell'ufficio anagrafe per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 15/04/2025 da:
(c.f. ), assistito e difeso dall'avv. Marco Parte_1 C.F._1
BRESCIANI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento di
(c.f. ), assistito e difeso dall'avv. Barbara SAETTA, CP_2 C.F._3
come da procura in atti;
TERZO INTERVENUTO nonché con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.;
OGGETTO: adozione di maggiorenne;
CONCLUSIONI: per il ricorrente: come da verbale d'udienza del 28 ottobre 2025; per il terzo: come da verbale d'udienza del 28 ottobre 2025; per il Pubblico Ministero: come da verbale d'udienza del 28 ottobre 2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato, premesso di essere di stato libero e senza Parte_1
prole, ha domandato a questo Tribunale di poter adottare nato a [...] il 24 CP_1
marzo 2006 (doc. 5), allegando la sussistenza dei presupposti richiesti ex lege per procedere all'adozione.
Con memoria depositata il 16 luglio 2025, il signor padre naturale dell'adottando, si è CP_2 costituito in giudizio opponendosi all'adozione.
All'udienza del 28 ottobre 2025, le parti sono state sentite separatamente sui fatti di causa e hanno dichiarato quanto segue.
Il signor ha raccontato di conoscere l'adottando dall'età di quattro anni, quando iniziò una Pt_1
relazione con la madre di lui, sua attuale compagna, e di considerarlo come un figlio, avendo intessuto con l'adottante un rapporto assiduo, pur in assenza di una stabile convivenza. Ha quindi confermato la propria volontà di adottare e ha dichiarato di essere consapevole delle conseguenze CP_1 che discendono dall'adozione (v. verbale 28.10.25).
L'adottando ha a sua volta riferito del rapporto esistente col signor definendolo “come padre Pt_1
e figlio”, ha narrato di aver sempre potuto contare sul suo supporto, in assenza della figura paterna, e ha dichiarato di essere d'accordo con la domanda di adozione e consapevole delle conseguenze che ne discendono. In merito al cognome, ha infine precisato di voler posporre il cognome al Pt_1
proprio (v. verbale 28.10.25).
Il padre dell'adottando, sentito in udienza, ha confermato di dissentire alla domanda di adozione promossa dal ricorrente nei confronti del proprio figlio, dichiarando: “Ovviamente sono un po' contrario perché è mio figlio, è parte di me, mi fa sentire come se fossi morto, non è bello sentirsi dire da una persona che conoscevo che vuole adottare mio figlio, non mi sembra normale e non capisco neanche il perché. Io so che lui è benestante, ma non è una scusa per l'affidamento di mio figlio, ci sono altri valori. Mio figlio è stato anche condizionato, dall'età di 10 anni e mezzo non mi parla più e non so il motivo, lo chiedo e abbassa la testa, penso che sia stato plagiato, io avevo litigato con lei, intendo la mia ex compagna. Io non sto dicendo che non gli vuole bene, si sarà avvicinato piano piano a io l'ho sempre chiamato ma mio figlio mi diceva sempre di no, per CP_1 il mio lavoro il weekend non c'ero mai. E' lui che si è allontanato da me non io da lui. Non ho rapporti con mio figlio da 9 anni. Volevo aspettare che crescesse per capire che il padre è diverso” (v. verbale
28.10.25).
La signora madre dell'adottando, ha invece espresso il proprio assenso. Persona_1 Il ricorrente ha dunque insistito per l'accoglimento del ricorso, al quale il terzo intervenuto si è opposto, mentre il Pubblico Ministero si è rimesso.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che la domanda sia fondata e pertanto vada accolta.
L'istruttoria espletata ha consentito di accertare la volontà libera, sincera e consapevole di entrambe le parti di voler procedere all'adozione, le quali, sentite in udienza, hanno infatti dichiarato di essere legate affettivamente e hanno concordato nella speciale e reciproca utilità della relazione.
La domanda di adozione mira invero a confermare una situazione affettiva e relazionale già in atto, iniziata quando il signor aveva appena 4 anni e pienamente corrispondente sia all'interesse CP_1 dell'adottante, sia all'interesse dell'adottando.
In tale contesto, il dissenso manifestato dal padre naturale dell'adottando non appare ostativo all'accoglimento della domanda, a mente dell'art. 297, co. 2 c.c., secondo cui quando è negato
l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente
l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando.
Posto che non si rientra in alcuna delle eccezioni prescritte dalla norma, questo giudicante ritiene di poter superare il rifiuto espresso dal signor perché ingiustificato e contrario all'interesse del CP_2
figlio, considerato che il padre naturale, come dal medesimo dichiarato, è assente dalla vita del figlio da quando egli aveva appena 10 anni e mezzo e, in ogni caso, l'accoglimento della domanda non recide il legame con la famiglia d'origine né preclude al genitore la possibilità di ricostruire una relazione con il figlio.
Nel bilanciamento tra l'esigenza di tutela dei legami con la famiglia d'origine e, in particolare, con la figura paterna, del tutto assente, e l'interesse del signor a formalizzare un rapporto oramai CP_1
consolidato nel tempo, si ritiene pertanto che debba prevalere quest'ultimo.
Ricorrono, infine, i presupposti di legge quanto all'età di adottante e dell'adottando e alla assenza di situazioni ostative, come risulta dalla documentazione trasmessa dalla Questura di Bergamo che, a tal riguardo, nulla ha rilevato.
Pertanto il Collegio, accertate le condizioni previste dalla legge e acquisito il parere del Pubblico
Ministero, ritiene che possa farsi luogo all'adozione di da parte di CP_1 Parte_1
In ossequio al disposto dell'art. 299 c.c., il Collegio dispone che l'adottando assuma il cognome posponendolo al proprio, come dallo stesso richiesto (verbale 28.10.25). Pt_1
Le spese di lite vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda presentata da nato a Parte_1
Calcinate (BG) il 29/6/1979:
1. dispone farsi luogo all'adozione di nato a [...] il [...], da parte CP_1
del predetto signor Parte_1
2. dispone che l'adottando assuma il cognome “ posponendolo al proprio;
Pt_1
3. dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti e per le previste comunicazioni di cui all'art. 314 c.c. con ordine di annotazione sui registri dello stato civile e dell'ufficio anagrafe per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo