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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/09/2025, n. 31303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31303 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OL RM NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FABIO PICUTI, che ha concluso chiedendo ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, ai soli effetti della responsabilità civile, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Bari;
letta la memoria dell'avv. VINCENZO OPERAMOLLA, per la parte civile IA OS, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 31303 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 24/06/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 29/5/2019 il Tribunale di Trani assolveva NE IN ZI dal reato di appropriazione indebita aggravata per essersi appropriato di beni ed attrezzature della "Acqualung Diving School Øi OS IA e ZI NE IN snc", della quale era socio, così procurandosi un ingiusto profitto. 2. Avverso tale sentenza proponevano appello il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari, il Procuratore della Repubblica di Trani e la parte civile IA OS, a mezzo del suo difensore. 3. La Corte d'appello di Bari, con sentenza in data 9/4/2024, preso atto della rinuncia all'appello proposto dalla Procura di Trani e dalla Procura Generale presso la Corte di Appello, ed altresì della prescrizione del reato contestato, in riforma della sentenza impugnata ha condannato lo ZI al risarcimento del danno a beneficio della costituita parte civile IA OS. 4. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione lo ZI, affidandolo ad un unico motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto il vizio di motivazione e la violazione di legge, con riferimento dell'art. 546 cod. proc. pen., assumendo che la Corte d'appello non avrebbe considerato che la stessa parte civile OS IA, nel corso dell'esame reso nel giudizio di primo grado, aveva precisato che il ricorrente NE IN ZI aveva prelevato la metà delle attrezzature appartenenti alla società Acqualung Diving School in misura corrispondente alle quote di appartenenza. Pertanto, in assenza di rinnovazione istruttoria, l'accoglimento dell'impugnazione proposta dalla parte civile, con condanna al risarcimento, in favore di questa, dei danni conseguenti all'ipotizzata appropriazione indebita della metà della società è apodittica e in contraddizione con le prove emerse e già valutate nel primo grado di giudizio. 5. Il Sostituto Procuratore Generale Fabio Picuti ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, ai soli effetti della responsabilità civile, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Bari. 6. Con memoria scritta la parte civile IA OS, a mezzo del suo difensore avv. EN OP, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso sia per mancanza di specificità ed autosufficienza sia perché diretto a censurare le valutazioni di merito della sentenza impugnata. 7. IL ricorso è fondato. La sentenza di primo grado si fondava, infatti, sulle dichiarazioni dello stesso imputato che, in sede di esame, aveva dichiarato di essersi voluto attribuire il possesso di parte dei beni della società Aqualung Diving School s.n.c. come quota di recesso dalla stessa, e sulla testimonianza della parte civile OS IA, che aveva precisato che il ricorrente aveva prelevato la metà delle attrezzature appartenenti alla società in misura corrisponplente alle quote di appartenenza. 2 La pronuncia di primo grado, pertanto, non poteva essere ribaltata in sede di appello senza la previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con riferimento alle prove dichiarative sulle quali la prima si fondava. Alla luce della giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte di Cassazione, infatti, deve ritenersi ormai pacifico che il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 - 02). La garanzia conseguente alla necessità di rinnovazione delle prove dichiarative decisive non è venuta meno, peraltro, per effetto della rinuncia alle impugnazioni proposte dagli uffici del pubblico ministero, in quanto deve ritenersi principio ormai acquisito quello secondo cui il giudice di appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile e ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare, anche d'ufficio, l'istruzione dibattimentale, venendo in rilievo la garanzia del giusto processo a favore dell'imputato coinvolto nel procedimento penale, dove i meccanismi e le regole di formazione della prova non conoscono distinzioni a seconda degli interessi in gioco, pur se di natura esclusivamente civilistica (Sez. 5, n. 32854 del 15/04/2019, Gatto, Rv. 277000 - 01; in motivazione, la Corte ha ritenuto che la disposizione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che prescrive la rinnovazione istruttoria nell'ambito del giudizio d'appello celebrato su impugnazione del pubblico ministero, non esclude la sussistenp dì un identico obbligo nel caso di impugnazione della sola parte civile). La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, in conformità al disposto dell'art. 622 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 - 01), secondo la lettura interpretativa di tale norma più in linea con le garanzie dell' equo processo stabilite dall'art. 6 CEDU e dell'art. 16 della Direttiva 25 ottobre 2012 del Parlamento Europep e del Consiglio in materia di protezione delle vittime del reato, giacché l'applicazione delle regole del processo penale non si giustifica quando residuino solo interessi civili, venendo tale interpretazione a pregiudicare il diritto al risarcimento del danno e la funzione della responsabilità civile alla cui base stanno istanze di solidarietà sociale, che rinviano alla costruzione di un illecito civile, valutabile sulla base di diversi canoni probatori e giudicabile nell'ambito di un sistema giudiziario efficace ed indipendente (v. Corte EDU, Sez. 1, 28 marzo 2020, LE e ET c. Italia, richiamata da Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini cit.). 3 Il Presidente Il relatore
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Così deciso in Roma in data 24 giugno 2025
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FABIO PICUTI, che ha concluso chiedendo ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, ai soli effetti della responsabilità civile, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Bari;
letta la memoria dell'avv. VINCENZO OPERAMOLLA, per la parte civile IA OS, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 31303 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 24/06/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 29/5/2019 il Tribunale di Trani assolveva NE IN ZI dal reato di appropriazione indebita aggravata per essersi appropriato di beni ed attrezzature della "Acqualung Diving School Øi OS IA e ZI NE IN snc", della quale era socio, così procurandosi un ingiusto profitto. 2. Avverso tale sentenza proponevano appello il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari, il Procuratore della Repubblica di Trani e la parte civile IA OS, a mezzo del suo difensore. 3. La Corte d'appello di Bari, con sentenza in data 9/4/2024, preso atto della rinuncia all'appello proposto dalla Procura di Trani e dalla Procura Generale presso la Corte di Appello, ed altresì della prescrizione del reato contestato, in riforma della sentenza impugnata ha condannato lo ZI al risarcimento del danno a beneficio della costituita parte civile IA OS. 4. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione lo ZI, affidandolo ad un unico motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto il vizio di motivazione e la violazione di legge, con riferimento dell'art. 546 cod. proc. pen., assumendo che la Corte d'appello non avrebbe considerato che la stessa parte civile OS IA, nel corso dell'esame reso nel giudizio di primo grado, aveva precisato che il ricorrente NE IN ZI aveva prelevato la metà delle attrezzature appartenenti alla società Acqualung Diving School in misura corrispondente alle quote di appartenenza. Pertanto, in assenza di rinnovazione istruttoria, l'accoglimento dell'impugnazione proposta dalla parte civile, con condanna al risarcimento, in favore di questa, dei danni conseguenti all'ipotizzata appropriazione indebita della metà della società è apodittica e in contraddizione con le prove emerse e già valutate nel primo grado di giudizio. 5. Il Sostituto Procuratore Generale Fabio Picuti ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, ai soli effetti della responsabilità civile, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Bari. 6. Con memoria scritta la parte civile IA OS, a mezzo del suo difensore avv. EN OP, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso sia per mancanza di specificità ed autosufficienza sia perché diretto a censurare le valutazioni di merito della sentenza impugnata. 7. IL ricorso è fondato. La sentenza di primo grado si fondava, infatti, sulle dichiarazioni dello stesso imputato che, in sede di esame, aveva dichiarato di essersi voluto attribuire il possesso di parte dei beni della società Aqualung Diving School s.n.c. come quota di recesso dalla stessa, e sulla testimonianza della parte civile OS IA, che aveva precisato che il ricorrente aveva prelevato la metà delle attrezzature appartenenti alla società in misura corrisponplente alle quote di appartenenza. 2 La pronuncia di primo grado, pertanto, non poteva essere ribaltata in sede di appello senza la previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con riferimento alle prove dichiarative sulle quali la prima si fondava. Alla luce della giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte di Cassazione, infatti, deve ritenersi ormai pacifico che il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 - 02). La garanzia conseguente alla necessità di rinnovazione delle prove dichiarative decisive non è venuta meno, peraltro, per effetto della rinuncia alle impugnazioni proposte dagli uffici del pubblico ministero, in quanto deve ritenersi principio ormai acquisito quello secondo cui il giudice di appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile e ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare, anche d'ufficio, l'istruzione dibattimentale, venendo in rilievo la garanzia del giusto processo a favore dell'imputato coinvolto nel procedimento penale, dove i meccanismi e le regole di formazione della prova non conoscono distinzioni a seconda degli interessi in gioco, pur se di natura esclusivamente civilistica (Sez. 5, n. 32854 del 15/04/2019, Gatto, Rv. 277000 - 01; in motivazione, la Corte ha ritenuto che la disposizione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che prescrive la rinnovazione istruttoria nell'ambito del giudizio d'appello celebrato su impugnazione del pubblico ministero, non esclude la sussistenp dì un identico obbligo nel caso di impugnazione della sola parte civile). La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, in conformità al disposto dell'art. 622 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 - 01), secondo la lettura interpretativa di tale norma più in linea con le garanzie dell' equo processo stabilite dall'art. 6 CEDU e dell'art. 16 della Direttiva 25 ottobre 2012 del Parlamento Europep e del Consiglio in materia di protezione delle vittime del reato, giacché l'applicazione delle regole del processo penale non si giustifica quando residuino solo interessi civili, venendo tale interpretazione a pregiudicare il diritto al risarcimento del danno e la funzione della responsabilità civile alla cui base stanno istanze di solidarietà sociale, che rinviano alla costruzione di un illecito civile, valutabile sulla base di diversi canoni probatori e giudicabile nell'ambito di un sistema giudiziario efficace ed indipendente (v. Corte EDU, Sez. 1, 28 marzo 2020, LE e ET c. Italia, richiamata da Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini cit.). 3 Il Presidente Il relatore
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Così deciso in Roma in data 24 giugno 2025