Articolo 46 della Legge 10 aprile 1951, n. 287
Articolo 41Articolo 47
Versione
22 maggio 1951
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Versione
6 maggio 1952
Art. 46. (Convocazione della Corte di assise di appello).

Quando e' proposto appello contro una sentenza della Corte di assise, il cancelliere della Corte di appello, appena pervenuti gli atti indicati nell' art. 208 del Codice di procedura penale o, se appellante e' l'imputato, appena il pubblico ministero ha restituito gli atti comunicatigli a norma dell' art. 517 Codice procedura penale , li presenta al ((presidente della Corte di appello)) che, sentito il pubblico ministero, emette decreto di convocazione della Corte di assise di appello competente, anche per un solo giudizio quando vi sono imputati detenuti.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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