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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Emilia, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO NELL'EMILIA Sezione 1, riunita in udienza il
13/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MANNI PIA, Presidente
LI NO, RE
MANFREDINI ROMANO, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 91/2024 depositato il 19/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- GO MB Società_1
- GO MB IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 156/2025 depositato il
14/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La “Ricorrente_1 srl” ha impugnato il silenzio rifiuto su istanza di rimborso IVA presentata in data 10/10/2022 con cui veniva richiesta la restituzione della somma di € 28.708,09 asseritamente versata in eccesso a causa dell'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria in luogo di quella del 10%.
Nel ricorso il ricorrente riferisce di aver eseguito la costruzione, previa demolizione di un esistente fabbricato residenziale (con incremento del 35 % della S.U.L.) con pertinenze in Comune di Forte dei Marmi in virtù di contratto di appalto stipulato in data 31/01/2018.
A seguito avvenuto accatastamento delle porzioni immobiliari ottenute nella categoria A/7 l'aliquota IVA applicabile alle prestazioni rese avrebbe dovuto essere quella del 10% ai sensi della tabella A, parte III, del
D.P.R. n. 633/1972 n. 127 quaterdecies.
Il Ricorrente, dopo aver evidenziato che “nel caso in esame il committente ha agito nel contratto di appalto come privato cittadino, al di fuori di qualsiasi contesto di natura imprenditoriale/commerciale”, insiste affinché codesta Corte accerti il diritto al rimborso condannando l'Agenzia delle Entrate al pagamento dell'IVA di
€ 28.708,09 (relativa alle fatture espressamente indicate nel ricorso), oltre interessi, con vittoria di spese.
L'Agenzia in comparsa di costituzione controdeduce che il silenzio rifiuto opposto all'istanza di rimborso ex art. 30 ter del D.P.R. n 633/1972 avanzata dalla società ricorrente è del tutto legittimo non essendo configurabili nel caso di specie i presupposti per l'ottenimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rammenta che l'articolo 8, comma 1, della Legge 167/2017 (Legge europea 2017) disciplina i rimborsi c.d. “anomali” che, per le loro caratteristiche, si collocano al di fuori della disciplina generale di cui agli articoli 30 e 38-bis del D.P.R. 633/1972.
L'art. 30 ter, essendo una norma residuale ed eccezionale, trova applicazione ogni qual volta sussistano condizioni oggettive che non consentano di esperire il rimedio di ordine generale quale, ad esempio,
l'emissione di una nota di variazione in diminuzione.
Inoltre, onde evitare un indebito arricchimento del cedente/prestatore, il rimborso dell'IVA non dovuta è condizionato alla effettiva restituzione al committente del tributo – erroneamente addebitato e incassato a titolo di rivalsa – e nel limite della somma effettivamente restituita.
In considerazione delle precedenti motivazioni che si ritengono assorbenti degli ulteriori motivi dedotti la
Corte rigetta il ricorso e condanna alle spese di giudizio.
P.Q.M.
respinge il ricorso e pone a carico del ricorrente le spese che liquida in € 1.000,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO NELL'EMILIA Sezione 1, riunita in udienza il
13/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MANNI PIA, Presidente
LI NO, RE
MANFREDINI ROMANO, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 91/2024 depositato il 19/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- GO MB Società_1
- GO MB IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 156/2025 depositato il
14/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La “Ricorrente_1 srl” ha impugnato il silenzio rifiuto su istanza di rimborso IVA presentata in data 10/10/2022 con cui veniva richiesta la restituzione della somma di € 28.708,09 asseritamente versata in eccesso a causa dell'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria in luogo di quella del 10%.
Nel ricorso il ricorrente riferisce di aver eseguito la costruzione, previa demolizione di un esistente fabbricato residenziale (con incremento del 35 % della S.U.L.) con pertinenze in Comune di Forte dei Marmi in virtù di contratto di appalto stipulato in data 31/01/2018.
A seguito avvenuto accatastamento delle porzioni immobiliari ottenute nella categoria A/7 l'aliquota IVA applicabile alle prestazioni rese avrebbe dovuto essere quella del 10% ai sensi della tabella A, parte III, del
D.P.R. n. 633/1972 n. 127 quaterdecies.
Il Ricorrente, dopo aver evidenziato che “nel caso in esame il committente ha agito nel contratto di appalto come privato cittadino, al di fuori di qualsiasi contesto di natura imprenditoriale/commerciale”, insiste affinché codesta Corte accerti il diritto al rimborso condannando l'Agenzia delle Entrate al pagamento dell'IVA di
€ 28.708,09 (relativa alle fatture espressamente indicate nel ricorso), oltre interessi, con vittoria di spese.
L'Agenzia in comparsa di costituzione controdeduce che il silenzio rifiuto opposto all'istanza di rimborso ex art. 30 ter del D.P.R. n 633/1972 avanzata dalla società ricorrente è del tutto legittimo non essendo configurabili nel caso di specie i presupposti per l'ottenimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rammenta che l'articolo 8, comma 1, della Legge 167/2017 (Legge europea 2017) disciplina i rimborsi c.d. “anomali” che, per le loro caratteristiche, si collocano al di fuori della disciplina generale di cui agli articoli 30 e 38-bis del D.P.R. 633/1972.
L'art. 30 ter, essendo una norma residuale ed eccezionale, trova applicazione ogni qual volta sussistano condizioni oggettive che non consentano di esperire il rimedio di ordine generale quale, ad esempio,
l'emissione di una nota di variazione in diminuzione.
Inoltre, onde evitare un indebito arricchimento del cedente/prestatore, il rimborso dell'IVA non dovuta è condizionato alla effettiva restituzione al committente del tributo – erroneamente addebitato e incassato a titolo di rivalsa – e nel limite della somma effettivamente restituita.
In considerazione delle precedenti motivazioni che si ritengono assorbenti degli ulteriori motivi dedotti la
Corte rigetta il ricorso e condanna alle spese di giudizio.
P.Q.M.
respinge il ricorso e pone a carico del ricorrente le spese che liquida in € 1.000,00 oltre accessori di legge.