Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/03/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2149/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Odette Carignola;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1 dell'avv. Marcello Carnovale;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha affermato di avere prestato attività lavorativa subordinata in agricoltura nell'anno 2016; di non aver ricevuto integralmente l'indennità di malattia relativamente al periodo dal 20.1.2017 al 8.2.2017 e dal 23.2.2017 al
6.4.2017; di aver chiesto informazioni ad INPS dalle quali era emerso che la ricorrente era risultata sconosciuta all'indirizzo per la visita fiscale.
Previa proposizione di ricorso amministrativo, ha domandato l'accertamento del diritto a percepire l'indennità di malattia per cui è causa, con condanna dell'Inps al pagamento della prestazione pretesa.
Costituitasi la parte resistente Inps ha eccepito la decadenza ex art 47 DPR 30 aprile 1970 n.
639 nonché la prescrizione estintiva annuale dell'indennità pretesa e ha domandato il rigetto del proposto ricorso per infondatezza, non avendo il medico in occasione della visita di controllo rinvenuto il domicilio della parte ricorrente.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione documentale;
già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in data 11.2.2025, in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 50 decreto n. 2 del 28.1.2025.
1
Occorre precisare che il termine di decadenza deve essere calcolato dalla data di comunicazione della decisione del ricorso amministrativo, nelle ipotesi di adozione del provvedimento nei termini avverso ricorso amministrativo tempestivo e dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione, nei casi di silenzio rifiuto a seguito di ricorso amministrativo proposto nei termini.
In tutti gli altri casi – in cui vi sia formazione del silenzio rifiuto, o ricorsi proposti oltre il termine fissato ovvero provvedimenti amministrativi di rigetto sopravvenuti alla formazione del silenzio rifiuto - il termine di decadenza deve invece essere calcolato dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione (data della domanda + 120 + 90 + 90
- 300 giorni), configurandosi tale disposizione come norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica.
L'intervento normativo del 2011 (art. 38 del decreto-legge n. 98/2011 conv. in legge n.
111/2011), sul punto, ha posto fine alla lunga querelle sulla applicazione dei termini decadenziali alle domande giudiziarie finalizzate ad ottenere la riliquidazione di una prestazione già riconosciuta, che aveva dato prima luogo ad una importante pronuncia delle sezioni unite della Corte di Cassazione, che aveva statuito per la non applicazione, e che poi era sfociata – proprio nel 2011 - nella nuova trasmissione degli atti alle sezioni unite per la composizione del perdurante contrasto. Con l'aggiunta, all'art. 47 del d.p.r. 30 aprile 1970, n.
639, del comma 6 che estende la decadenza alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, viene quindi stabilito che nel caso di adempimento parziale o anche integrale ma senza gli accessori, il richiedente dovrà comunque agire per la parte residua nei termini di decadenza, e non più solo di prescrizione.
Nell'estendere l'applicazione della decadenza alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito il legislatore del 2011 ha anche fissato i due nuovi dies a quibus, rispettivamente dal riconoscimento parziale della prestazione e dal pagamento della sorte capitale.
Nel caso di specie il pagamento parziale è avvenuto il 7.6.2017 (v. allegato n. 5 doc. parte ricorrente) e, pertanto, all'atto del deposito del ricorso (7.6.2018) il termine annuale non era decorso.
2 3. Va, inoltre, affermata l'infondatezza della sollevata eccezione di prescrizione annuale della prestazione contesa se si considera che l'invio telematico dei certificati medico attestanti la malattia risalgono al 20.1.2017, al 23.2.2017 e al 15.3.2017, in data 5.1.2018 è stato proposto ricorso amministrativo (doc. 8) e in data 7.6.2018 è stata promossa la presente azione giudiziale
(Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 12/10/2017, n. 24031: “In tema di prestazioni di previdenza e assistenza, la prescrizione è sospesa, oltre che durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta all'istituto assicuratore ex art. 7 l. n. 533 del 1973, anche durante il tempo di formazione del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo condizionante la procedibilità della domanda giudiziale ex art. 443 c.p.c., essendo ancora valido il principio di settore, enucleabile dall'art. 97 del r.d.l. n. 1827 del 1935 e conforme ai principi costituzionali di equità del processo ed effettività della tutela giurisdizionale, secondo il quale il decorso del termine di prescrizione
è sospeso durante il tempo di attesa incolpevole dell'assicurato. Ne consegue che la prescrizione del diritto all'indennità di maternità, soggetta al termine annuale ai sensi degli artt. 6 l. n. 138 del 1943 e 15 l. n. 1204 del 1971, è sospesa per i centoventi giorni di formazione del silenzio rifiuto di cui all'art. 7 l. n. 533 del 1973 e per i centottanta giorni di formazione del silenzio rigetto previsto dall'art. 46 l. n. 88 del 1989”).
4. Nel merito il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.
Nel caso in esame, infatti, la parte ricorrente ha agito per ottenere il pagamento integrale di una prestazione temporanea domandata in sede amministrativa.
Ebbene, la prestazione previdenziale è stata parzialmente negata per impossibilità di reperire l'abitazione della parte ricorrente all'indirizzo indicato sul certificato medico inviato telematicamente.
A ben vedere la negligenza è imputabile esclusivamente all'attività superficialmente compiuta in sede di controllo.
Ed infatti, dal certificato di malattia telematico prodotto si evince chiaramente l'indicazione dell'indirizzo di residenza o domicilio della ricorrente.
Si tratta del medesimo indirizzo di residenza della parte ricorrente per come attestato nel certificato di residenza versato in atti.
Secondo la Suprema Corte, “Ai fini della maturazione del diritto all'indennità di malattia posta
a carico dell'INPS, il lavoratore, nell'inviare a questo Istituto il certificato medico, ha l'onere
- in adempimento dell'art. 2, d.l. n. 663 del 1979 - di verificare se risulta il proprio indirizzo, affinché sia possibile procedere alla visita di controllo, e in difetto, di indicare egli stesso il proprio domicilio durante la malattia;
tuttavia, poiché l'inosservanza di tale onere non è assimilabile al mancato invio del certificato, essendo idoneo il certificato senza indirizzo a
3 determinare - anche a norma dell'art. 6, lett. b), della legge n. 241 del 1990 - l'obbligo dell'amministrazione di esperire le opportune indagini, la perdita del diritto all'indennità si determina solo per il periodo in cui l' non è stato in grado, pur usando l'ordinaria CP_1
diligenza, di esercitare il potere di controllo sull'esistenza dello stato di malattia, restando a carico del lavoratore provare che il mancato controllo è dovuto a comportamento negligente dell , il quale non può essere presunto in base a considerazioni astratte, avulse dalla CP_1
specifica situazione, ne' può desumersi da altra comunicazione da parte dell'INPS in epoca temporalmente diversa da quella della malattia” (Sez. L, Sentenza n. 11286 del 18/07/2003 ).
Appare evidente la condotta superficiale perpetrata in sede di controllo.
Il mancato ritrovamento di un'abitazione all'indirizzo di residenza non potrebbe legittimamente giustificare la mancata erogazione di una prestazione previdenziale in danno dell'avente diritto per una condotta a questi non imputabile.
Pertanto, alcuna decadenza potrebbe essere eccepita nel caso di specie, atteso che il mancato rinvenimento dell'abitazione della parte ricorrente è imputabile esclusivamente alla condotta del medico in occasione della visita di controllo.
Alcuna decadenza dalla prestazione di malattia qui pretesa, pertanto, potrebbe ritenersi legittimamente maturata.
Si consideri, infatti, quanto chiaramente disposto dall'art. 5, comma 14 D.L. n. 463/1983 convertito, con modificazioni, in L. n. 638/1983 che si riporta:
<< Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo.>>.
Orbene, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte in materia, perché possa operare detta disciplina è sufficiente l'assenza ingiustificata del lavoratore alla visita domiciliare, gravando sul lavoratore l'onere di rendersi reperibile presso la propria abitazione durante le fasce orarie di effettuazione del particolare controllo (cfr. Cass. 28.01.2008, n. 1809).
Nel caso di specie non ricorre alcuna ipotesi di assenza ingiustificata.
Ciò posto, incontestati gli altri elementi costitutivi della prestazione previdenziale pretesa, va condannata l'Inps al pagamento in favore della parte ricorrente dell'indennità di malattia qui domandata oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione del credito dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo.
5. Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
4
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Margherita Sitongia - in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente all'indennità di malattia ordinaria qui pretesa e, per l'effetto, condanna l'Inps al pagamento della prestazione previdenziale contesa oltre al maggior importo tra interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
- condanna l'Inps in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 500,00 a titolo di compenso professionale oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Castrovillari, 5.3.2025
La Giudice del Lavoro
(dott.ssa Margherita Sitongia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa
Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
5