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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 10304 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) con l'Avv. PALOTTI Parte_1 C.F._1
ROBERTA
- RICORRENTE -
contro
(C.F. con l'Avv. MARTUCCI Controparte_1 P.IVA_1
ANDREA MARIO
- RESISTENTE -
Oggetto: trasferimento
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) accerta l'illegittimità del trasferimento disposto da Controparte_1 nei confronti del ricorrente;
[...]
2) ordina a di riassegnare il ricorrente nella Controparte_1 precedente sede di lavoro presso lo stabilimento A2A sito in Milano (MI), Via
Olgettina n. 35 alle medesime condizioni di lavoro vigenti prima del trasferimento;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A, 15% spese generali e contributo unificato da distrarsi a favore del procuratore antistatario
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Milano, 8.1.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) con l'Avv. PALOTTI Parte_1 C.F._1
ROBERTA
- RICORRENTE -
contro
(C.F. con l'Avv. MARTUCCI Controparte_1 P.IVA_1
ANDREA MARIO
- RESISTENTE -
Oggetto: trasferimento
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) accerta l'illegittimità del trasferimento disposto da Controparte_1 nei confronti del ricorrente;
[...]
2) ordina a di riassegnare il ricorrente nella Controparte_1 precedente sede di lavoro presso lo stabilimento A2A sito in Milano (MI), Via
Olgettina n. 35 alle medesime condizioni di lavoro vigenti prima del trasferimento;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A, 15% spese generali e contributo unificato da distrarsi a favore del procuratore antistatario
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Milano, 8.1.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani