Sentenza 20 settembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/09/2002, n. 13760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13760 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN-NOME DEL POPOLO ITALIANO - LA CORT, SUPRERA1 1 3 7 6 0 / 0 2 ONE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19615/98 Dott. Giovanni OLLA - Presidente - Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere Cron. 31569 ConsigliereDott. Giuseppe Maria BERRUTI Rep.3625 Dott. Aldo د Consigliere CECCHERINI جيب CORTE SUPREMA DORE SPIRITO Rel. Consigliere- Dott. Angelo UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copla ORE SOLE dal Sig. SENTENZA ASS per dirity ANGE 2002 sul ricorso proposto da: il DE ED US, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONZAMBANO 5, presso l'avvocato SORDI ALBERTO, che CANCELLERIA lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
M ricorrente
contro
CANCELLERIA COMUNE DI GUARCINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F.S. NITTI 5, presso l'Avvocato CERRONI PIERO, rappresentato e difeso dall'Avvocato ANGELO PICA, giusta mandato in calce al 2002 controricorso;
1078 controricorrente avverso la sentenza n. 2762/97 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 22/09/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/2002 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato SORDI, che ha chisto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 2 R.G. 19615/98 Svolgimento del processo Il sig. De CI convenne in giudizio il Comune di Guarcino per ottenerne la con- danna al risarcimento dei danni derivati dall'occupazione acquisitiva di un suo terre- no utilizzato per la costruzione di un parcheggio pubblico. Il Tribunale di Frosinone respinse la domanda e la Corte d'appello di Roma dichiarò inammissibile l'impugnazione proposta dal De CI. In particolare, il giudice del gravame diede atto che il primo giudice aveva respinto la domanda poiché l'indenni- tà per l'espropriazione era stata determinata e depositata nel biennio successivo al- l'occupazione, sicché il privato poteva proporre non l'azione di risarcimento del dan- no, bensì solo l'opposizione all'effettuata stima;
il De CI, lungi dal contestare l'e- sattezza delle ragioni in base alle quali la domanda era stata rigettata (ossia l'insussi- stenza dei presupposti a fondamento dell'azione risarcitoria), aveva chiesto in appello 5 il risarcimento del danno subito a causa della perdita del bene senza l'osservanza del- le norme che regolano il procedimento di espropriazione;
pertanto, il gravame anda- va dichiarato inammissibile per mancata confutazione delle argomentazioni contenu- te nella sentenza impugnata;
comunque, il De CI aveva formulato una domanda non proposta in primo grado. Quest'ultimo propone ora ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'ap- pello di Roma, articolando un unico motivo. Il Comune di Guarcino si difende in giudizio a mezzo di controricorso. Cons. Spirito est. 1 R.G. 19615/98 Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso il De CI, nel lamentare l'inesistenza della moti- vazione su un punto decisivo della controversia, nonché la violazione dell'art. 345 c.p.c., sostiene di non aver proposto una domanda nuova in appello, posto che in primo grado era stato chiesto il risarcimento del danno (causato dal "comportamento illecito da parte del soggetto che aveva proceduto alla occupazione del suolo, dap- prima in via di urgenza e successivamente in via definitiva, senza che a tale occupa- zione seguisse un provvedimento definitivo di espropriazione o qualsiasi altro alto valido a renderla definitiva") e la stessa pretesa era stata reiterata in appello. Il ricorso va dichiarato inammissibile. E' fermo nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui nel ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra S loro distinte ed autonome, e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa, specifica impugnazione di tutte le rationes decidendi rende i- nammissibili, per difetto di interesse, le censure relative alle singole ragioni esplici- tamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre non impugnate, all'annullamento della decisione stessa (tra le più recenti, cfr. Cass. 18 luglio 2000, n. 9449; 9 settem- bre 1997, n. 8798). Nella specie, la sentenza impugnata, come s'è visto in precedenza, fonda la statui- zione dell'inammissibilità dell'appello su due diverse ragioni: l'omessa confutazione delle argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado (la quale aveva affer- mato la mancanza dei presupposti per l'azione risarcitoria in concreto espletata); la Cons. Spirito est. 2 R.G. 19615/98 novità della domanda in appello. Delle due ragioni, entrambe singolarmente idonee a sorreggere la decisione, il ricorrente impugna soltanto la seconda. Egli resta, dunque, privo di interesse all'eventuale accoglimento della censura da lui articolata, posto che comunque rimarrebbe valida la prima argomentazione utilizzata dal giudice. Le spese, che seguono la soccombenza, vanno liquidate nella misura di cui al di- spositivo.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rivalere la con- troparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 1577, 47 , di cui € 1.500 (millecinquecento) per onorari. AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 7. MAG 2007 Serie 4 510 Così deciso in Roma, il 9 maggio 2002. versate . 44 ain.. (euro Presidente p. Il Dirigente Area Servizi Destensore Il Responsable Serybo Ad Gludiziar Dr. Maurb RICCICHINI IL CANCELLIERE anchi Andre 20 SET. 2002 129, 11 109 T 10, 33 4565 139.44 Ровт 12,00 Cons. Spirito est. 154,44