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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/12/2024, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
_______________
Tribunale di Messina Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
3) dott. Simone Monforte Giudice,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3171/2024 R.V.G., promossa
D A
, c.fisc. Parte_1 C.F._1
E
, c.fisc. , Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MIRENZIO FABIO che li rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina
OGGETTO: Modifica delle condizioni della separazione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/09/2024, e Parte_1 Parte_2 esponevano che, con provvedimento del 29.11.2016, era stata omologata la separazione.
Precisavano che, essendo intervenute delle modifiche, era necessario procedere alla revisione di dette condizioni.
Pertanto, chiedevano che, a modifica delle condizioni vigenti, fosse così disposto:
“ripristinare il collocamento del figlio minore , nato a [...] il [...], Persona_1 presso la casa della di lui madre sig. , ut supra generalizzata, sita in Messina Parte_1 alla Via San Pancrazio Scala F, Pal. F, Int. 2, , secondo quanto regolamentato dal Parte_3 primigenio provvedimento di omologa della separazione personale dei coniugi nr. 22508/2016 emesso nell'ambito del Giudizio n. 5255/2016 R.G,”.
A seguito del deposito del ricorso, il Giudice delegato - non avendo le parti chiesto congiuntamente la fissazione della udienza e non essendo necessario richiedere chiarimenti - disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 4.11.2024.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di modifica.
Invero, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge né con l'interesse superiore della prole.
1 Inoltre ai sensi dell'art. 337 ter secondo comma c.c. il tribunale prende atto degli accordi dei genitori ove non siano contrari agli interessi degli stessi: nel caso di specie i nuovi accordi garantiscono il diritto alla bigenitorialità del minore e le sue esigenze materiali.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile a modifica delle condizioni della separazione, dispone come richiesto congiuntamente dalle parti in ricorso e riportato in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, addì
29/11/2024.
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga)
2
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
_______________
Tribunale di Messina Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
3) dott. Simone Monforte Giudice,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3171/2024 R.V.G., promossa
D A
, c.fisc. Parte_1 C.F._1
E
, c.fisc. , Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MIRENZIO FABIO che li rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina
OGGETTO: Modifica delle condizioni della separazione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/09/2024, e Parte_1 Parte_2 esponevano che, con provvedimento del 29.11.2016, era stata omologata la separazione.
Precisavano che, essendo intervenute delle modifiche, era necessario procedere alla revisione di dette condizioni.
Pertanto, chiedevano che, a modifica delle condizioni vigenti, fosse così disposto:
“ripristinare il collocamento del figlio minore , nato a [...] il [...], Persona_1 presso la casa della di lui madre sig. , ut supra generalizzata, sita in Messina Parte_1 alla Via San Pancrazio Scala F, Pal. F, Int. 2, , secondo quanto regolamentato dal Parte_3 primigenio provvedimento di omologa della separazione personale dei coniugi nr. 22508/2016 emesso nell'ambito del Giudizio n. 5255/2016 R.G,”.
A seguito del deposito del ricorso, il Giudice delegato - non avendo le parti chiesto congiuntamente la fissazione della udienza e non essendo necessario richiedere chiarimenti - disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 4.11.2024.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di modifica.
Invero, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge né con l'interesse superiore della prole.
1 Inoltre ai sensi dell'art. 337 ter secondo comma c.c. il tribunale prende atto degli accordi dei genitori ove non siano contrari agli interessi degli stessi: nel caso di specie i nuovi accordi garantiscono il diritto alla bigenitorialità del minore e le sue esigenze materiali.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile a modifica delle condizioni della separazione, dispone come richiesto congiuntamente dalle parti in ricorso e riportato in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, addì
29/11/2024.
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga)
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