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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/09/2025, n. 12561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12561 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora
Febbraro, all'esito dell'udienza del 10/09/2025, tenuta con trattazione scritta, lette le note conclusive e precisazioni delle conclusioni ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 45371 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra
Parte_1
, residente in [...], CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Meliadò, CF
, e Eleonora Meliadò CF , C.F._2 C.F._3 ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Meliadò alla Via
Giambattista Vico n. 1, Roma.
Opponente
e
, nato a [...], il [...], residente in CP_1
Roma, Via Tuscolana n. 1256 C.F. , elettivamente CodiceFiscale_4 domiciliato in Roma, Piazza Cavour 17 presso e nello Studio dell'Avv.
Stefano Scocchera (C.F. ) giusta procura alle liti CodiceFiscale_5 in calce al presente atto;
Opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo ed altro. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI come in atti.
1 2
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 127 TER C.P.C. – I. In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. II. Con ricorso ex art 633 c.p.c., il SI. ha chiesto innanzi al CP_1 Tribunale di Roma, l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della SI.ra per la “somma di € 12.300,00 Parte_1 nonché interessi e rivalutazione monetaria dalla data delle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo, unitamente alle spese, competenze ed onorari della presente procedura monitoria, fissando i termini ai soli fini dell'opposizione.”
A fondamento della pretesa, il ricorrente ha dedotto di vantare il complessivo menzionato credito in forza di una morosità asseritamente accumulata relativa all'immobile concesso in locazione in Roma, Via Urbana n. 82, piano 4°, identificato alla Agenzia del Territorio del Comune di Roma al foglio 493, particella 264, sub 11, Cat. A/2.
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo n. 11465/2023, emesso dal Giudice del Tribunale di Roma notificato il 09.08.2023, per la somma di
€ 12.300,00, oltre interessi rivalutazione monetaria e spese, la SI.ra ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Pt_1
<<…Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accertare che non è dovuto l'importo di € 12.300 per i motivi sopra detti e, quindi revocando il decreto opposto, ridurre ad € 4.700,00 oltre interessi, la pretesa di controparte, per un totale quindi di € 4.585,76.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze legali, ovvero, tenuto conto della natura dell'opposizione, con compensazione della stessa…>>
A tal fine ha esposto e dedotto che:
<<…INFONDATEZZA PARZIALE DEL CREDITO INGIUNTO
La pretesa del SI. è, parzialmente, infondata. CP_1
E difatti, controparte chiede il versamento di € 12.300,00 per le mensilità di aprile, maggio, giugno 2020, gennaio, febbraio, marzo, aprile 2021, e parzialmente per i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020, nonché maggio e giugno 2021.
Tale importo è solo in parte ancora dovuto.
La SI.ra aveva quale sua unica fonte di reddito un Pt_1 Bed&Breakfast che, a causa dell'ondata epidemica Covid-19, è rimasto inattivo e le ha comportato gravi perdite finanziarie, per le motivazioni
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ormai ben note, e, per questa ragione non è riuscita a versare puntualmente il canone dovuto al SI. , rilasciando poi l'immobile CP_1 locato in data 1.07.2022.
Nonostante le difficoltà, però, per saldare quanto ancora dovuto al locatore, in data13.08.2022, ovvero dopo il rilascio dell'appartamento e prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, effettuava in favore del SI. un bonifico di € 5.000,00 (Doc. 1), residuando, quindi, un CP_1 importo di € 7.300,00.
Oltre a ciò, al momento della stipula del contratto di locazione ad uso abitativo agevolato, in data 1.11.2018, la SI.ra versava € Pt_1
2.600,00, pari a due mensilità, quale deposito cauzionale (come indicato all'art 8), che veniva trattenuto dal proprietario al termine del contratto di locazione, senza che vi sia stata contestazione alcuna da parte del SI.
per danni rilevati sull'immobile locato ed attribuibili al conduttore CP_1 (Doc. 2).
Pertanto ad oggi, la sig.ra risulta ancora debitrice della minor Pt_1 somma di € 4.700,00 dalla quale vanno ulteriormente detratti gli interessi maturati sul deposito cauzionale pari ad € 114,24.
E' evidente, quindi, che quanto richiesto da controparte risulta in gran parte non dovuto, non avendo tenuto conto del bonifico effettuato al termine del contratto di locazione e del deposito cauzionale versato e mai restituito…>>
Instauratosi il contraddittorio si è costituito in giudizio il SI. , CP_1 il quale ha impugnato e contestato l'avversa prospettazione dei fatti nei termini che seguono:
“
1.Sul credito vantato dal SI. CP_1
In merito, il SI. conferma la ricezione del bonifico di € 5.000,00 da CP_1 parte della SI.ra e, per tale ragione, limita la propria domanda Pt_1 alla somma di € 7.300,00.
L'originaria richiesta di € 12.300,00 è stata dovuta a una mera dimenticanza stante il notevole lasso di tempo trascorso tra il ricevimento del bonifico bancario e la presentazione del decreto ingiuntivo.
Tempo impiegato a cercare di trovare una soluzione bonaria della vicenda con la debitrice, senza, come è evidente, riuscirci.
2. Sul deposito cauzionale
In merito alla questione relativa al deposito cauzionale, pari a € 2.600,00, unica vera contestazione formulata dalla opponente si evidenzia come la stessa ben conscia della morosità e dei danni arrecati all'immobile non abbia mai richiesto la restituzione del deposito cauzionale prima del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo.
Inoltre, l'opponente nulla allega e prova in merito allo stato dell'immobile nel momento del suo rilascio.
3 4
Al contrario, parte opposta deposita n. 12 foto che esemplificano in maniera chiara e non discutibile lo stato dell'immobile nel momento in cui la SI.ra lo ha rimesso nella disponibilità della proprietà. Pt_1
Attrezzatura e arredo del terrazzo rotti, vasi con piante morte abbandonati sul terrazzo stesso, danni a porte e infissi, danni al box doccia.
È evidente che non si tratta del normale degrado dovuto all'utilizzo dell'immobile ma di veri e propri danni che, per legge e contratto, sono risarciti, quantomeno in parte, dal trattenimento del deposito cauzionale da parte del proprietario dell'immobile.
Sul punto, qualora l'Ill.mo Giudice adito lo ritenga necessario, si chiede l'ammissione della prova testimoniale, così come articolata nel prosieguo dell'atto, indicando a teste il SI. . Tes_1
3. Sul tenore confessorio dell'opposizione e sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
La scrivente difesa non può esimersi dal rilevare che l'opposizione presentata dalla SI.ra ha un tenore confessoria dal momento Pt_1 che la stessa si riconosce debitrice, quantomeno, della somma di € 4.700,00 (cfr. conclusioni ex adverso rassegnate).
Per questa ragione e poiché l'opposizione presentata non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c. chiede che l'Ill.mo Giudice adito dichiari la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di € 7.300,00.
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi che il Tribunale ritenga che l'opposizione presentata dalla SI.ra rientri nei canoni previsti Pt_1 dal citato articolo 648 c.p.c., dichiari la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di € 4.700,00 riconosciuta dalla opponente, ovvero limitatamente alla somma di € 4.585,76”.
Tutto ciò considerato, il SI. ha rassegnato le seguenti CP_1 conclusioni:
<….chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione,
- in via preliminare dichiari la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 11465/2023, rgn 26741/2023, limitatamente alla somma di € 7.300,00; - in via preliminare subordinata: dichiari la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 11465/2023, rgn 26741/2023, limitatamente alla somma di € 4.700,00;
- in via preliminare ulteriormente gradata: dichiari la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 11465/2023, rgn 26741/2023, limitatamente alla somma di € 4.586,76;
- nel merito, per i motivi di cui in premessa, accerti e dichiari infondata in fatto e diritto e non provata l'opposizione presentata dalla SI.ra , Pt_1 per l'effetto, confermi il decreto ingiuntivo n. 11465/2023, rgn 26741/2023, limitatamente alla somma di € 7.300,00 oltre interessi al tasso legale dalla
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scadenza delle singole mensilità all'effettivo soddisfo, ovvero, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, condannare per il mancato pagamento delle mensilità di locazione indicata nel procedimento monitorio e per i danni arrecati all'immobile sito in Roma, Via Urbana n. 82, piano 4, la SI.ra
[...]
al pagamento in favore del SI. Parte_1 CP_1 della somma di € 7.300,00 oltre interessi dalla scadenza delle singole mensilità di locazione all'effettivo soddisfo. In ogni caso con vittoria di spese e onorari legali anche della fase monitoria…>>
La causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
III. Rilevato che all'udienza tenutasi in data odierna, parte ricorrente e parte resistente, a mezzo dei propri procuratori speciali, hanno dichiarato nelle note scritte di rinunziare reciprocamente agli atti del presente giudizio monitorio e di opposizione con compensazione integrale delle spese di lite e revoca del decreto ingiuntivo emesso nel fase ex art. 633 c.p.c., secondo quanto di seguito trascritto. La reciproca rinunzia/accettazione agli atti del giudizio è regolare in quanto proveniente dalle parti costituite personalmente e/o dai relativi procuratori speciali avuto riguardo alla fase monitoria ed al giudizio di opposizione. In particolare la parte opposta non ha manifestato alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, in termini di risultato utile e giuridicamente apprezzabile, atteso che non ha formulato alcuna domanda riconvenzionale, a fronte di quella principale a cui ha rinunziato espressamente (sul punto, v. Cass. Civ. Sentenza n. 1168 del 01/02/1995 secondo cui: “Al fine della declaratoria di estinzione del processo a norma dell'art. 306 cod. proc. civ., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta soltanto nel caso in cui la parte nei cui confronti la rinuncia è fatta abbia interesse alla prosecuzione del processo. Tale interesse - che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile - sussiste allorché il convenuto abbia chiesto una pronuncia nel merito o abbia, a sua volta, proposto una domanda riconvenzionale”; v. Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 15631 del 03/07/2006; v. Cass. Civ., sezione prima, sent. n. 9066 del 21/06/2002 secondo cui: “L'estinzione del processo conseguente alla rinuncia agli atti del giudizio - ex art. 306 cod. proc. civ. - esige l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta;
ma essa può essere dichiarata d'ufficio, anche in difetto di accettazione, quando la parte menzionata non abbia interesse alla prosecuzione del processo;
quando, cioè, essa non abbia la possibilità di conseguire una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo. Peraltro, in ogni caso, le spese del giudizio, ai sensi dell'art. 306, quarto comma, cit., devono essere poste a carico del rinunciante, senza che rilevi - a questi fini - la fondatezza o meno dell'opposizione all'estinzione proposta dalla parte nei cui confronti è fatta la rinuncia, essendo sufficiente il dato oggettivo della declaratoria di estinzione del giudizio”). L'estinzione va disposta con sentenza (v. sul punto, Tribunale di Torino, Sezione I Civile, Sentenza 12 febbraio 2016, n. 904; v. espressamente,
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Cass. Civ. n. 22917/2010; Cass. Civ. 2837/2016) atteso che nelle controversie trattate dinanzi al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.; l'art. 178, 2° comma, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”; nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello;
il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 in Giust. civ. Mass. 2007, 3; Cass. civile , sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Cass. civile , sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092 in Giust. civ. Mass. 2004, 4; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733 in Foro it. 2004 I,1418; Cass. civile , sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889 in Giust. civ. Mass. 2002, 1829). I commi 3 e 4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma 7, cost. (cfr. in tal senso, espressamente, Cass. civile, sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707 in Giust. civ. Mass. 2006, 10). Il titolo va, pertanto, revocato come da dispositivo.
IV. Rilevato, in ordine al governo delle spese processuali, che a mente dell'art. 306, ultimo comma, c.p.c., “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”. In caso di mancato accordo, il giudice, nel dichiarare l'estinzione, deve limitarsi a liquidare le spese senza poter esorbitare da ciò, con esclusione di qualunque potere di totale o parziale compensazione (pena l'esperimento dell'actio nullitatis o dell'appello avverso il provvedimento assunto, v. Cass. Civ., sent. n. 5250 del 06/03/2018). L'art. 306, quarto comma, secondo periodo, cod. proc. civ. attribuisce, infatti, al giudice - in conseguenza della dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di
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rituale rinuncia agli atti dello stesso ed in deroga alla previsione contenuta nell'art. 91, primo comma, del medesimo codice di rito - la sola funzione di "liquidazione" delle spese, non anche quella che è prevista dal primo periodo della stessa disposizione normativa, che contempla la "condanna" al rimborso delle spese, ovvero che individua la parte da considerare soccombente e alla quale farne carico, e neppure gli attribuisce le distinte funzioni previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ., che regolamentano la facoltà, rispettivamente, di ridurre o compensare le spese con valutazione discrezionale dell'utilità delle stesse e del livello della responsabilità del soccombente nel promuovere il giudizio o nel resistervi. In sostanza, l'oggetto della pronunzia sulle spese ex art. 306 cod. proc. civ. è analogo a quello dell'ordinanza di cui all'art. 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794, anch'essa dichiarata "ex lege" inimpugnabile e, quindi, solo ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., sempreché con essa il giudice si sia limitato alla "liquidazione" dei diritti e degli onorari pretesi dal professionista ed il giudizio non sia stato, per alcun verso, esteso, in ragione dell'opposizione eventualmente proposta dal cliente, al merito del rapporto (v. espressamente, Cass. Civ., Sez. 2, ord. n. 21707 del 10/10/2006). Rilevato che, nella fattispecie de qua agitur, nondimeno, le parti abbiano raggiunto un accordo anche sulle spese legali, prevedente l'integrale compensazione giudiziale delle spese e delle competenze relative ad entrambe le fasi del procedimento monitorio e del susseguente giudizio di merito. V. Rilevato che la presente sentenza di puro rito e non recante trasferimento, condanna od accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, non dovrebbe essere soggetta a registrazione ai sensi degli articoli 37 e 8 della Tariffa, parte I, del Dpr 131/1986allegata al DPR 131/86 e ss. (v. Circolare del 22/01/1986, n. 8 del Ministero delle Finanze e Circolare del 9/5/2001, n. 45 dell'Agenzia delle Entrate in base alla quale sono da sottoporre alla formalità della registrazione esclusivamente gli atti giudiziari che rivelino un contenuto definitorio analogo a quello riferibile alle fattispecie elencate all'articolo 8 del citato d.p.r. '86; Risoluzione Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale, Normativa e Contenzioso, ministeriale 263/E del 21 settembre 2007; Risoluzione ministeriale 408/E del 30 ottobre 2008, secondo cui non sono soggetti a registrazione i provvedimenti che dichiarano l'estinzione del giudizio per inattività delle parti o rinuncia agli atti del giudizio, ex art. 306 c.p.c., anche se vi sia liquidazione delle spese processuali)
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, sezione sesta civile, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte in narrativa, ogni diversa domanda, istanza, deduzione, eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara l'estinzione del processo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c.;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 11465/2023- R.G. 26741/2023- emesso dal Tribunale di Roma- pubblicato in data 04/07/2023 e notificato alla SI.ra in data 09.08.2023; Pt_1
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3) dichiara l'integrale compensazione delle spese del giudizio monitorio e di opposizione a decreto ingiuntivo. Roma lì, 10/09/2025 ex art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
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Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora
Febbraro, all'esito dell'udienza del 10/09/2025, tenuta con trattazione scritta, lette le note conclusive e precisazioni delle conclusioni ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 45371 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra
Parte_1
, residente in [...], CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Meliadò, CF
, e Eleonora Meliadò CF , C.F._2 C.F._3 ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Meliadò alla Via
Giambattista Vico n. 1, Roma.
Opponente
e
, nato a [...], il [...], residente in CP_1
Roma, Via Tuscolana n. 1256 C.F. , elettivamente CodiceFiscale_4 domiciliato in Roma, Piazza Cavour 17 presso e nello Studio dell'Avv.
Stefano Scocchera (C.F. ) giusta procura alle liti CodiceFiscale_5 in calce al presente atto;
Opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo ed altro. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI come in atti.
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 127 TER C.P.C. – I. In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. II. Con ricorso ex art 633 c.p.c., il SI. ha chiesto innanzi al CP_1 Tribunale di Roma, l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della SI.ra per la “somma di € 12.300,00 Parte_1 nonché interessi e rivalutazione monetaria dalla data delle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo, unitamente alle spese, competenze ed onorari della presente procedura monitoria, fissando i termini ai soli fini dell'opposizione.”
A fondamento della pretesa, il ricorrente ha dedotto di vantare il complessivo menzionato credito in forza di una morosità asseritamente accumulata relativa all'immobile concesso in locazione in Roma, Via Urbana n. 82, piano 4°, identificato alla Agenzia del Territorio del Comune di Roma al foglio 493, particella 264, sub 11, Cat. A/2.
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo n. 11465/2023, emesso dal Giudice del Tribunale di Roma notificato il 09.08.2023, per la somma di
€ 12.300,00, oltre interessi rivalutazione monetaria e spese, la SI.ra ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Pt_1
<<…Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accertare che non è dovuto l'importo di € 12.300 per i motivi sopra detti e, quindi revocando il decreto opposto, ridurre ad € 4.700,00 oltre interessi, la pretesa di controparte, per un totale quindi di € 4.585,76.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze legali, ovvero, tenuto conto della natura dell'opposizione, con compensazione della stessa…>>
A tal fine ha esposto e dedotto che:
<<…INFONDATEZZA PARZIALE DEL CREDITO INGIUNTO
La pretesa del SI. è, parzialmente, infondata. CP_1
E difatti, controparte chiede il versamento di € 12.300,00 per le mensilità di aprile, maggio, giugno 2020, gennaio, febbraio, marzo, aprile 2021, e parzialmente per i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020, nonché maggio e giugno 2021.
Tale importo è solo in parte ancora dovuto.
La SI.ra aveva quale sua unica fonte di reddito un Pt_1 Bed&Breakfast che, a causa dell'ondata epidemica Covid-19, è rimasto inattivo e le ha comportato gravi perdite finanziarie, per le motivazioni
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ormai ben note, e, per questa ragione non è riuscita a versare puntualmente il canone dovuto al SI. , rilasciando poi l'immobile CP_1 locato in data 1.07.2022.
Nonostante le difficoltà, però, per saldare quanto ancora dovuto al locatore, in data13.08.2022, ovvero dopo il rilascio dell'appartamento e prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, effettuava in favore del SI. un bonifico di € 5.000,00 (Doc. 1), residuando, quindi, un CP_1 importo di € 7.300,00.
Oltre a ciò, al momento della stipula del contratto di locazione ad uso abitativo agevolato, in data 1.11.2018, la SI.ra versava € Pt_1
2.600,00, pari a due mensilità, quale deposito cauzionale (come indicato all'art 8), che veniva trattenuto dal proprietario al termine del contratto di locazione, senza che vi sia stata contestazione alcuna da parte del SI.
per danni rilevati sull'immobile locato ed attribuibili al conduttore CP_1 (Doc. 2).
Pertanto ad oggi, la sig.ra risulta ancora debitrice della minor Pt_1 somma di € 4.700,00 dalla quale vanno ulteriormente detratti gli interessi maturati sul deposito cauzionale pari ad € 114,24.
E' evidente, quindi, che quanto richiesto da controparte risulta in gran parte non dovuto, non avendo tenuto conto del bonifico effettuato al termine del contratto di locazione e del deposito cauzionale versato e mai restituito…>>
Instauratosi il contraddittorio si è costituito in giudizio il SI. , CP_1 il quale ha impugnato e contestato l'avversa prospettazione dei fatti nei termini che seguono:
“
1.Sul credito vantato dal SI. CP_1
In merito, il SI. conferma la ricezione del bonifico di € 5.000,00 da CP_1 parte della SI.ra e, per tale ragione, limita la propria domanda Pt_1 alla somma di € 7.300,00.
L'originaria richiesta di € 12.300,00 è stata dovuta a una mera dimenticanza stante il notevole lasso di tempo trascorso tra il ricevimento del bonifico bancario e la presentazione del decreto ingiuntivo.
Tempo impiegato a cercare di trovare una soluzione bonaria della vicenda con la debitrice, senza, come è evidente, riuscirci.
2. Sul deposito cauzionale
In merito alla questione relativa al deposito cauzionale, pari a € 2.600,00, unica vera contestazione formulata dalla opponente si evidenzia come la stessa ben conscia della morosità e dei danni arrecati all'immobile non abbia mai richiesto la restituzione del deposito cauzionale prima del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo.
Inoltre, l'opponente nulla allega e prova in merito allo stato dell'immobile nel momento del suo rilascio.
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Al contrario, parte opposta deposita n. 12 foto che esemplificano in maniera chiara e non discutibile lo stato dell'immobile nel momento in cui la SI.ra lo ha rimesso nella disponibilità della proprietà. Pt_1
Attrezzatura e arredo del terrazzo rotti, vasi con piante morte abbandonati sul terrazzo stesso, danni a porte e infissi, danni al box doccia.
È evidente che non si tratta del normale degrado dovuto all'utilizzo dell'immobile ma di veri e propri danni che, per legge e contratto, sono risarciti, quantomeno in parte, dal trattenimento del deposito cauzionale da parte del proprietario dell'immobile.
Sul punto, qualora l'Ill.mo Giudice adito lo ritenga necessario, si chiede l'ammissione della prova testimoniale, così come articolata nel prosieguo dell'atto, indicando a teste il SI. . Tes_1
3. Sul tenore confessorio dell'opposizione e sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
La scrivente difesa non può esimersi dal rilevare che l'opposizione presentata dalla SI.ra ha un tenore confessoria dal momento Pt_1 che la stessa si riconosce debitrice, quantomeno, della somma di € 4.700,00 (cfr. conclusioni ex adverso rassegnate).
Per questa ragione e poiché l'opposizione presentata non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c. chiede che l'Ill.mo Giudice adito dichiari la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di € 7.300,00.
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi che il Tribunale ritenga che l'opposizione presentata dalla SI.ra rientri nei canoni previsti Pt_1 dal citato articolo 648 c.p.c., dichiari la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di € 4.700,00 riconosciuta dalla opponente, ovvero limitatamente alla somma di € 4.585,76”.
Tutto ciò considerato, il SI. ha rassegnato le seguenti CP_1 conclusioni:
<….chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione,
- in via preliminare dichiari la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 11465/2023, rgn 26741/2023, limitatamente alla somma di € 7.300,00; - in via preliminare subordinata: dichiari la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 11465/2023, rgn 26741/2023, limitatamente alla somma di € 4.700,00;
- in via preliminare ulteriormente gradata: dichiari la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 11465/2023, rgn 26741/2023, limitatamente alla somma di € 4.586,76;
- nel merito, per i motivi di cui in premessa, accerti e dichiari infondata in fatto e diritto e non provata l'opposizione presentata dalla SI.ra , Pt_1 per l'effetto, confermi il decreto ingiuntivo n. 11465/2023, rgn 26741/2023, limitatamente alla somma di € 7.300,00 oltre interessi al tasso legale dalla
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scadenza delle singole mensilità all'effettivo soddisfo, ovvero, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, condannare per il mancato pagamento delle mensilità di locazione indicata nel procedimento monitorio e per i danni arrecati all'immobile sito in Roma, Via Urbana n. 82, piano 4, la SI.ra
[...]
al pagamento in favore del SI. Parte_1 CP_1 della somma di € 7.300,00 oltre interessi dalla scadenza delle singole mensilità di locazione all'effettivo soddisfo. In ogni caso con vittoria di spese e onorari legali anche della fase monitoria…>>
La causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
III. Rilevato che all'udienza tenutasi in data odierna, parte ricorrente e parte resistente, a mezzo dei propri procuratori speciali, hanno dichiarato nelle note scritte di rinunziare reciprocamente agli atti del presente giudizio monitorio e di opposizione con compensazione integrale delle spese di lite e revoca del decreto ingiuntivo emesso nel fase ex art. 633 c.p.c., secondo quanto di seguito trascritto. La reciproca rinunzia/accettazione agli atti del giudizio è regolare in quanto proveniente dalle parti costituite personalmente e/o dai relativi procuratori speciali avuto riguardo alla fase monitoria ed al giudizio di opposizione. In particolare la parte opposta non ha manifestato alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, in termini di risultato utile e giuridicamente apprezzabile, atteso che non ha formulato alcuna domanda riconvenzionale, a fronte di quella principale a cui ha rinunziato espressamente (sul punto, v. Cass. Civ. Sentenza n. 1168 del 01/02/1995 secondo cui: “Al fine della declaratoria di estinzione del processo a norma dell'art. 306 cod. proc. civ., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta soltanto nel caso in cui la parte nei cui confronti la rinuncia è fatta abbia interesse alla prosecuzione del processo. Tale interesse - che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile - sussiste allorché il convenuto abbia chiesto una pronuncia nel merito o abbia, a sua volta, proposto una domanda riconvenzionale”; v. Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 15631 del 03/07/2006; v. Cass. Civ., sezione prima, sent. n. 9066 del 21/06/2002 secondo cui: “L'estinzione del processo conseguente alla rinuncia agli atti del giudizio - ex art. 306 cod. proc. civ. - esige l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta;
ma essa può essere dichiarata d'ufficio, anche in difetto di accettazione, quando la parte menzionata non abbia interesse alla prosecuzione del processo;
quando, cioè, essa non abbia la possibilità di conseguire una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo. Peraltro, in ogni caso, le spese del giudizio, ai sensi dell'art. 306, quarto comma, cit., devono essere poste a carico del rinunciante, senza che rilevi - a questi fini - la fondatezza o meno dell'opposizione all'estinzione proposta dalla parte nei cui confronti è fatta la rinuncia, essendo sufficiente il dato oggettivo della declaratoria di estinzione del giudizio”). L'estinzione va disposta con sentenza (v. sul punto, Tribunale di Torino, Sezione I Civile, Sentenza 12 febbraio 2016, n. 904; v. espressamente,
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Cass. Civ. n. 22917/2010; Cass. Civ. 2837/2016) atteso che nelle controversie trattate dinanzi al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.; l'art. 178, 2° comma, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”; nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello;
il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 in Giust. civ. Mass. 2007, 3; Cass. civile , sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Cass. civile , sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092 in Giust. civ. Mass. 2004, 4; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733 in Foro it. 2004 I,1418; Cass. civile , sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889 in Giust. civ. Mass. 2002, 1829). I commi 3 e 4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma 7, cost. (cfr. in tal senso, espressamente, Cass. civile, sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707 in Giust. civ. Mass. 2006, 10). Il titolo va, pertanto, revocato come da dispositivo.
IV. Rilevato, in ordine al governo delle spese processuali, che a mente dell'art. 306, ultimo comma, c.p.c., “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”. In caso di mancato accordo, il giudice, nel dichiarare l'estinzione, deve limitarsi a liquidare le spese senza poter esorbitare da ciò, con esclusione di qualunque potere di totale o parziale compensazione (pena l'esperimento dell'actio nullitatis o dell'appello avverso il provvedimento assunto, v. Cass. Civ., sent. n. 5250 del 06/03/2018). L'art. 306, quarto comma, secondo periodo, cod. proc. civ. attribuisce, infatti, al giudice - in conseguenza della dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di
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rituale rinuncia agli atti dello stesso ed in deroga alla previsione contenuta nell'art. 91, primo comma, del medesimo codice di rito - la sola funzione di "liquidazione" delle spese, non anche quella che è prevista dal primo periodo della stessa disposizione normativa, che contempla la "condanna" al rimborso delle spese, ovvero che individua la parte da considerare soccombente e alla quale farne carico, e neppure gli attribuisce le distinte funzioni previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ., che regolamentano la facoltà, rispettivamente, di ridurre o compensare le spese con valutazione discrezionale dell'utilità delle stesse e del livello della responsabilità del soccombente nel promuovere il giudizio o nel resistervi. In sostanza, l'oggetto della pronunzia sulle spese ex art. 306 cod. proc. civ. è analogo a quello dell'ordinanza di cui all'art. 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794, anch'essa dichiarata "ex lege" inimpugnabile e, quindi, solo ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., sempreché con essa il giudice si sia limitato alla "liquidazione" dei diritti e degli onorari pretesi dal professionista ed il giudizio non sia stato, per alcun verso, esteso, in ragione dell'opposizione eventualmente proposta dal cliente, al merito del rapporto (v. espressamente, Cass. Civ., Sez. 2, ord. n. 21707 del 10/10/2006). Rilevato che, nella fattispecie de qua agitur, nondimeno, le parti abbiano raggiunto un accordo anche sulle spese legali, prevedente l'integrale compensazione giudiziale delle spese e delle competenze relative ad entrambe le fasi del procedimento monitorio e del susseguente giudizio di merito. V. Rilevato che la presente sentenza di puro rito e non recante trasferimento, condanna od accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, non dovrebbe essere soggetta a registrazione ai sensi degli articoli 37 e 8 della Tariffa, parte I, del Dpr 131/1986allegata al DPR 131/86 e ss. (v. Circolare del 22/01/1986, n. 8 del Ministero delle Finanze e Circolare del 9/5/2001, n. 45 dell'Agenzia delle Entrate in base alla quale sono da sottoporre alla formalità della registrazione esclusivamente gli atti giudiziari che rivelino un contenuto definitorio analogo a quello riferibile alle fattispecie elencate all'articolo 8 del citato d.p.r. '86; Risoluzione Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale, Normativa e Contenzioso, ministeriale 263/E del 21 settembre 2007; Risoluzione ministeriale 408/E del 30 ottobre 2008, secondo cui non sono soggetti a registrazione i provvedimenti che dichiarano l'estinzione del giudizio per inattività delle parti o rinuncia agli atti del giudizio, ex art. 306 c.p.c., anche se vi sia liquidazione delle spese processuali)
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, sezione sesta civile, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte in narrativa, ogni diversa domanda, istanza, deduzione, eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara l'estinzione del processo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c.;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 11465/2023- R.G. 26741/2023- emesso dal Tribunale di Roma- pubblicato in data 04/07/2023 e notificato alla SI.ra in data 09.08.2023; Pt_1
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3) dichiara l'integrale compensazione delle spese del giudizio monitorio e di opposizione a decreto ingiuntivo. Roma lì, 10/09/2025 ex art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
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