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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/12/2025, n. 2156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2156 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19518/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Rel
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19518/2025 v.g. promossa da:
e entrambi elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliati presso lo studio dell'avv. PELLEGRIN ROBERTA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Parte_2 matrimonio con rito concordatario in POSITANO il 19/07/2018.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 213 parte II serie B del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 07.07.2016 ed Persona_1 Persona_2
il 02.05.2019.
[...]
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 23.07.2024.
Con ricorso depositato il 09/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione Parte_1 Parte_2 nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POSITANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 Per_2 principale presso la madre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
DISPONE che il padre possa vedere i figli minori e tenerli con sé ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore tenuto conto del fatto che il predetto ha un orario lavorativo che ruota su due turni, a settimane alterne, secondo il seguente orario: dalle 06.30 alle 14.30 il primo turno e dalle 14.30 alle 22.30 il secondo turno e, comunque sia, secondo il seguente calendario di visita:
a) durante l'anno scolastico, allorquando il padre avrà il turno lavorativo 06.30-14.30, per tre pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita da scuola dei bambini sino alle 18.30, ovvero, durante l'anno scolastico, allorquando il padre avrà il turno lavorativo 14.30-22.30, per tre mattine infrasettimanali li prenderà a casa e li accompagnerà a scuola ed a weekend alterni dal sabato mattina sino alla domenica alle ore 18.30;
b) durante il periodo estivo, fino ad un massimo di dieci giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro la fine del mese di maggio;
c) sette giorni anche non consecutivi durante le festività natalizie prevedendo ad anni alternati il periodo di Natale o il periodo del Capodanno e sempre ad anni alterni le festività di Pasqua e Pasquetta. Ciascun genitore comunicherà all'altro la località di soggiorno e i recapiti telefonici quando terrà con sé i figli minori consentendo all'altro genitore un colloquio telefonico giornaliero con i minori. Per quanto riguarda eventuali soggiorni all'estero, gli stessi dovranno essere previamente concordati con l'altro genitore;
DÀ ATTO che nel caso in cui i genitori intendano trascorrere anche solo parzialmente le vacanze e/o i pernotti dei bambini con il nuovo compagno/a provvederanno a darsene tempestiva comunicazione;
DISPONE a carico del sig. un contributo al mantenimento Parte_2 dei figli minori e , sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di Per_1 Per_2 ciascuno di essi, versando alla sig.ra quale genitore collocatario, a mezzo bonifico Parte_1 bancario in via anticipata entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese, l'importo complessivo mensile di Euro 400,00 (quattrocentocinquanta/00) da rivalutarsi annualmente al 100% secondo gli indici Istat;
DISPONE, quanto alle spese mediche non coperte dal S.S.N., le spese mediche parzialmente coperte dal S.S.N., specialistiche, scolastiche, sportive e ricreative, previamente concordate o necessitate e documentate che vengano poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, nel rispetto del Protocollo d'Intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/11/2025.
Il Presidente Il Giudice Rel.
Dott. Alberto Tetamo Dott. Annalisa Falconi
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Rel
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19518/2025 v.g. promossa da:
e entrambi elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliati presso lo studio dell'avv. PELLEGRIN ROBERTA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Parte_2 matrimonio con rito concordatario in POSITANO il 19/07/2018.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 213 parte II serie B del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 07.07.2016 ed Persona_1 Persona_2
il 02.05.2019.
[...]
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 23.07.2024.
Con ricorso depositato il 09/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione Parte_1 Parte_2 nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POSITANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 Per_2 principale presso la madre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
DISPONE che il padre possa vedere i figli minori e tenerli con sé ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore tenuto conto del fatto che il predetto ha un orario lavorativo che ruota su due turni, a settimane alterne, secondo il seguente orario: dalle 06.30 alle 14.30 il primo turno e dalle 14.30 alle 22.30 il secondo turno e, comunque sia, secondo il seguente calendario di visita:
a) durante l'anno scolastico, allorquando il padre avrà il turno lavorativo 06.30-14.30, per tre pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita da scuola dei bambini sino alle 18.30, ovvero, durante l'anno scolastico, allorquando il padre avrà il turno lavorativo 14.30-22.30, per tre mattine infrasettimanali li prenderà a casa e li accompagnerà a scuola ed a weekend alterni dal sabato mattina sino alla domenica alle ore 18.30;
b) durante il periodo estivo, fino ad un massimo di dieci giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro la fine del mese di maggio;
c) sette giorni anche non consecutivi durante le festività natalizie prevedendo ad anni alternati il periodo di Natale o il periodo del Capodanno e sempre ad anni alterni le festività di Pasqua e Pasquetta. Ciascun genitore comunicherà all'altro la località di soggiorno e i recapiti telefonici quando terrà con sé i figli minori consentendo all'altro genitore un colloquio telefonico giornaliero con i minori. Per quanto riguarda eventuali soggiorni all'estero, gli stessi dovranno essere previamente concordati con l'altro genitore;
DÀ ATTO che nel caso in cui i genitori intendano trascorrere anche solo parzialmente le vacanze e/o i pernotti dei bambini con il nuovo compagno/a provvederanno a darsene tempestiva comunicazione;
DISPONE a carico del sig. un contributo al mantenimento Parte_2 dei figli minori e , sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di Per_1 Per_2 ciascuno di essi, versando alla sig.ra quale genitore collocatario, a mezzo bonifico Parte_1 bancario in via anticipata entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese, l'importo complessivo mensile di Euro 400,00 (quattrocentocinquanta/00) da rivalutarsi annualmente al 100% secondo gli indici Istat;
DISPONE, quanto alle spese mediche non coperte dal S.S.N., le spese mediche parzialmente coperte dal S.S.N., specialistiche, scolastiche, sportive e ricreative, previamente concordate o necessitate e documentate che vengano poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, nel rispetto del Protocollo d'Intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/11/2025.
Il Presidente Il Giudice Rel.
Dott. Alberto Tetamo Dott. Annalisa Falconi
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.