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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 31/07/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
SETTORE CIVILE
N. 236/2022 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Irene Colladet ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 236/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. PELLIZZAROLI DAVID (C.F. Parte_1 P.IVA_1 [...]
) giusta procura in atti;
C.F._1
attore contro
c.f. ), CP_1 C.F._2
convenuto contumace in punto: inadempimento transazione
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attore (cfr. note di trattazione scritta depositate in data 09/02/2024):
“L'On.le Tribunale adito:
I) accertato e dichiarato – per le ragioni esposte in atti – il grave inadempimento di alle obbligazioni Parte_2
assunte nell'accordo di conciliazione giudiziale dd. 20.02.2009, descritte in atti, Voglia condannare a Parte_2
manlevare ovvero risarcire le Regole d'Ampezzo:
pagina 1 di 25 a) di quanto riconosciuto in sede di mediazione e versato alla sorella del convenuto, IG.ra pari a euro CP_2
90.000,00 in linea capitale, quale corrispettivo della rinuncia di costei alla rivendica sui noti immobili;
b) dell'importo di euro 3.195,00, in linea capitale, versato a titolo di imposte e marche da bollo applicate all'accordo di mediazione;
c) dell'importo di euro 4.545,77, in linea capitale, a titolo di spese legali, sostenute e descritte in atti;
II) accertato e dichiarato che le hanno sostenuto i costi degli interventi necessari ed urgenti di Parte_1
riparazione e manutenzione straordinaria degli immobili di cui è causa, descritti in atti, Voglia condannare – per le causali esposte in citazione – a rimborsare alle l'importo capitale complessivo di Parte_2 Parte_1
euro 39.237,70, descritto in atti;
e così, complessivamente, Voglia condannare a corrispondere alle Regole d'Ampezzo – per i titoli Parte_2
suindicati - l'importo in linea capitale di euro 136.978,47 (I a + b + c + II), ovvero la diversa maggiore o minore somma accertata in corso di causa anche tramite esperenda CTU, ritenuta di Giustizia ovvero, in ulteriore subordine, determinata in via equitativa, oltre in ogni caso ad interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto, per ciascun importo versato, al saldo;
III) accertato e dichiarato che ha rivendicato la proprietà pro quota degli immobili di cui è causa entro CP_2
dieci anni dall'accordo giudiziale dd. 20.02.2009, Voglia l'On.le Tribunale adito, per le causali di cui in atti:
a) accertare e dichiarare la minore durata del diritto di proprietà superficiaria in capo a a venticinque Parte_2
anni - dal 20 febbraio 2009 al 20 febbraio 2034 - sulle unità immobiliari comprese nel fabbricato identificato nel
Libro Fondiario di Cortina D'Ampezzo alla P.T. 6027, p. ed. 1755, porzione “due”, nel C.F. di Cortina
D'Ampezzo, fg. 46 part. .1755, località “La Vera”, e quindi l'appartamento al secondo piano, compreso nella porzione tavolare “due”, corrispondente al subalterno catastale n. 4, composto di sette vani, corridoio, ripostiglio e poggiolo, con scale di accesso dal P.T., cui è aggregata per ½ la terrazza al primo piano, compresa nella porzione tavolare “due” e identificata con il sub cat. 9, nonché l'autorimessa e la centrale termica site al piano terra, comprese nella porzione tavolare “due” e identificate rispettivamente con i sub cat. 5 e 8; nonché ogni parte comune, relativa pertinenza ed accessorio dei suddetti immobili tutti;
pagina 2 di 25 b) condannare – ora per allora - a restituire alle – libere da cose e persone, a sue Parte_2 Parte_1
esclusive cura e spese – le unità immobiliari sopra descritte, consegnando presso la sede dell'Ente le chiavi di accesso e provvedendo al recesso/disdetta dei contratti di somministrazione nonché al trasferimento della residenza;
IV) accertato e dichiarato – per le ragioni esposte in atti – il grave inadempimento di alle obbligazioni Parte_2
assunte nel contratto di locazione dd. 20.02.2009, descritto in atti, Voglia l'On.le Tribunale:
a) dichiarare l'avvenuta risoluzione ovvero risolvere il contratto di locazione dd. 20.02.2009 avente ad oggetto le porzioni immobiliari così identificate: porzione di terreno di mq. 456 della p.f. 8127/1 in P.T. 3563 (ad uso giardino e zona verde); porzione di mq. 66 (mq. 132/2) della p.ed. 1755 in P.T. 3563 (ora P.T. 6027, ad uso terrazza, accesso alla rimessa e parcheggio), in comunione con l'inquilino del primo piano del fabbricato alla p. ed.
1755; porzione di terreno di mq. 6 della p. ed. 1755, di mq. 8 della p.ed. 2758 e di mq. 33 della p.f. 8127/1 in
P.T. 3563; area di complessivi mq. 47 (ad uso accesso pedonale e con veicoli a servizio di tutti i residenti negli immobili alle p. ed. 1755 e 2758), salva diversa e sopravvenuta identificazione tavolare di dette porzioni, nonché ogni altra porzione compresa nel detto contratto, con le relative pertinenze/accessori;
b) condannare a restituire alle Regole d'Ampezzo – con immediatezza ovvero, in subordine, in Parte_2
concedendo termine, libere da cose e persone, a sue esclusive cura e spese – le porzioni immobiliari sopra identificate, nonché ogni altra compresa nel detto contratto, con le relative pertinenze/accessori;
c) condannare a versare alle Regole d'Ampezzo i canoni/indennità di occupazione senza titolo di detti Parte_2
beni dal 2013 in poi, pari in linea capitale ad euro 3.415,13 (compreso l'anno 2024), oltre ad IVA se dovuta, oltre ai successivi maturandi in pari misura sino al rilascio, ovvero la diversa maggiore o minore somma accertata in corso di causa anche tramite esperenda CTU, ritenuta di Giustizia ovvero, in ulteriore subordine, determinata in via equitativa, nonché agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
d) in via subordinata, per la denegata ipotesi di rigetto della domanda di risoluzione, in conseguenza dell'accoglimento della domanda di declaratoria della minore durata della proprietà superficiaria, accertare e dichiarare – in ragione della pertinenzialità/accessorietà dei beni locati a quelli oggetto della proprietà superficiaria
(ex art. 3 contratto 20.02.2009, doc. 8) – la minore durata del rapporto di locazione al 20 febbraio 2034 e
pagina 3 di 25 condannare – ora per allora – a restituire alle Regole le porzioni immobiliari sopra identificate libere Parte_2
da cose e persone.
Il tutto ordinando ovvero autorizzando ogni conseguente variazione/rettifica/trascrizione/iscrizione tavolare, catastale e planimetrica necessaria, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 02/03/2022, le convenivano in giudizio il Parte_1
sig. , chiedendo al Tribunale di: Parte_2
- accertare il grave inadempimento di alle obbligazioni assunte nell'accordo di Parte_2
conciliazione giudiziale dd. 20/02/2009 e, per l'effetto, condannarlo a manlevare o risarcire le
Regole d'Ampezzo:
a) di quanto riconosciuto in sede di mediazione alla sorella IG.ra pari a euro CP_2
90.000,00, quale corrispettivo della rinuncia di costei alla rivendica sui noti immobili;
b) dell'importo di euro 3.195,00, versato a titolo di imposte e marche da bollo applicate all'accordo di mediazione;
c) dell'importo di euro 4.545,77 a titolo di spese legali, sostenute e descritte nelle premesse;
- accertare che le Regole d'Ampezzo hanno sostenuto le spese legali e i costi degli interventi necessari ed urgenti di riparazione e manutenzione straordinaria degli immobili di cui è causa e condannare, per l'effetto, a rimborsare alle l'importo capitale Parte_2 Parte_1
complessivo di euro 40.401,78, descritto in atti;
- accertare che ha rivendicato la proprietà pro quota degli immobili di cui è causa CP_2
entro dieci anni dall'accordo giudiziale dd. 20/02/2009 e, di conseguenza:
a) accertare la minore durata del diritto di proprietà superficiaria in capo a a Parte_2
venticinque anni - dal 20 febbraio 2009 al 20 febbraio 2034 - sulle unità immobiliari comprese nel pagina 4 di 25 fabbricato identificato nel Libro Fondiario di Cortina D'Ampezzo alla P.T. 6027, p. ed. 1755, porzione “due”, nel C.F. di Cortina D'Ampezzo, fg. 46 part. .1755, località “La Vera”, e quindi l'appartamento al secondo piano, compreso nella porzione tavolare “due”, corrispondente al sub catastale sub 4, composto di sette vani, corridoio, ripostiglio e poggiolo, con scale di accesso dal
P.T., cui è aggregata per ½ la terrazza al primo piano, compresa nella porzione tavolare “due” e identificata con il sub cat. 9, nonché l'autorimessa e la centrale termica site al piano terra, comprese nella porzione tavolare “due” e identificate rispettivamente con i sub cat. 5 e 8; nonché ogni parte comune, relativa pertinenza ed accessorio dei suddetti immobili tutti;
b) condannare a restituire alle Regole d'Ampezzo – libere da cose e persone, a sue Parte_2
esclusive cura e spese – le unità immobiliari sopra descritte, consegnando presso la sede dell'Ente le chiavi di accesso e provvedendo al recesso/disdetta dei contratti di somministrazione nonché al trasferimento della residenza;
- accertare il grave inadempimento di alle obbligazioni assunte nel contratto di Parte_2
locazione dd. 20/02/2009 e, per l'effetto:
a) dichiarare l'avvenuta risoluzione ovvero risolvere il contratto di locazione dd. 20/02/2009 avente ad oggetto le porzioni immobiliari così identificate: porzione di terreno di mq. 456 della p.f.
8127/1 in P.T. 3563 (ad uso giardino e zona verde); porzione di mq. 66 (mq. 132/2) della p.ed.
1755 in P.T. 3563 (ora P.T. 6027, ad uso terrazza, accesso alla rimessa e parcheggio), in comunione con l'inquilino del primo piano del fabbricato alla p. ed 1755; porzione di terreno di mq. 6 della p. ed 1755, di mq. 8 della p.ed 2758 e di mq. 33 della p.f. 8127/1 in P.T. 3563; area di complessivi mq. 47 (ad uso accesso pedonale e con veicoli a servizio di tutti i residenti negli immobili alle p. ed
1755 e 2758), salva diversa e sopravvenuta identificazione tavolare di dette porzioni, nonché ogni altra porzione compresa nel detto contratto, con le relative pertinenze/accessori;
pagina 5 di 25 b) condannare a restituire alle , libere da cose e persone, a sue Parte_2 Parte_1
esclusive cura e spese, le porzioni immobiliari sopra identificate, nonché ogni altra compresa nel detto contratto, con le relative pertinenze/accessori;
c) condannare a versare alle Regole d'Ampezzo i canoni/indennità di occupazione Parte_2
senza titolo di detti beni dal 2013 in poi, pari in attualità ad euro 2.816,19, oltre ad IVA se dovuta, in linea capitale, oltre ai successivi maturandi in pari misura sino al rilascio;
d) in via subordinata, per la denegata ipotesi di rigetto della domanda di risoluzione, in conseguenza dell'accoglimento della domanda di declaratoria della minore durata della proprietà superficiaria, accertare e dichiarare – in ragione della pertinenzialità/accessorietà dei beni locati a quelli oggetto della proprietà superficiaria (ex art. 3 contratto 20.02.2009, doc. 8) – la minore durata del rapporto di locazione al 20 febbraio 2034 e condannare a restituire alle Regole le Parte_2
porzioni immobiliari sopra identificate libere da cose e persone.
A fondamento delle proprie domande, le Regole D'Ampezzo allegavano:
a. in fatto:
- che nel 2002, ritenendo l'appartenenza all'antico patrimonio regoliero del fabbricato oggi identificato al libro fondiario del Comune di Cortina D'Ampezzo alla P.T. 6027, p. ed. 1755, composto di tre piani, così suddivisi (cfr. docc. 2, 3, 4 e 5):
-- al piano terra, appartamento identificato con la porzione tav. n. 1 in P.T. 6027 e sub cat. n. 1; piccola autorimessa ad ovest (sub cat. 6), aggregata al detto appartamento assieme alla corte (sub cat. 7); altra autorimessa, di maggiori dimensioni, con sovrastante terrazza, ad est, compresa nella porzione tavolare n. 2 in P.T. 6027 e identificata con il sub cat. 5; sempre ad est, centrale termica, compresa nella porzione tavolare n. 2 in P.T. 6027 e identificata con il sub cat. 8;
-- al primo piano, appartamento compreso nella porzione tavolare n. 2 in P.T. 6027 e identificato con il sub cat. 3; ad esso è aggregato ½ indiviso della terrazza ad est, compresa nella citata porzione tav. n. 2 e identificata con il sub 9;
pagina 6 di 25 -- al secondo (e ultimo) piano, appartamento compreso nella porzione tavolare n. 2 in P.T. 6027 e identificato con il sub cat. 4, composto di sette vani, corridoio, ripostiglio e poggiolo, con scale di accesso dal P.T., relative pertinenze ed accessori (tra cui, tratto di corte al PT lato sud, scale dal
PT); ad esso è aggregata l'altra metà indivisa della terrazza del primo piano ad est, compresa nella citata porzione tav. n. 2 e identificata con il sub cat. 9; convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Belluno, Sez. Dist. di Pieve di Cadore, il IG. Pt_2
per sentirlo condannare, previo accertamento dell'appartenenza del bene all'antico
[...]
patrimonio regoliero, al rilascio dell'unità occupata, cioè l'appartamento al secondo piano con gli accessori e pertinenze;
- il convenuto si costituiva contestando la rivendica e svolgendo domanda riconvenzionale di usucapione della proprietà superficiaria;
- in data 20/02/2009 veniva sottoscritto verbale di conciliazione giudiziale (cfr. doc. 7), con il quale:
* le Regole d'Ampezzo costituivano, senza corrispettivo, a favore di il diritto di Parte_2
proprietà superficiaria sull'appartamento al secondo piano del detto fabbricato (sub 4), sull'autorimessa al piano terra (sub 5) e sulla centrale termica (sub 8) ad uso del citato appartamento, nonchè sulla quota di ½ della terrazza a primo piano in quanto aggregata (anche) all'appartamento del secondo piano (sub 9), con le relative pertinenze-accessorie (art. 2); ciò per la durata di anni 25, rinnovabili alle condizioni previste nel successivo art. 6 della transazione;
* all'art. 9 veniva pattuita, tra le medesime parti, la stipulazione di contratto di locazione (cfr. doc.
8) avente ad oggetto le seguenti porzioni immobiliari, pertinenziali/accessorie alle unità immobiliari suindicate: porzione di terreno di mq. 456 della p.f. 8127/1 in P.T. 3563 (ad uso giardino e zona verde); porzione di mq. 66 (mq. 132/2) della p.ed. 1755 in P.T. 3563 (ora P.T.6027, ad uso terrazza, accesso alla rimessa e parcheggio), in comunione con l'inquilino del primo piano del fabbricato alla p. ed. 1755; porzione di terreno di mq. 6 della p. ed. 1755, di mq. 8 della p.ed 2758 e pagina 7 di 25 di mq. 33 della p.f. 8127/1 in P.T. 3563; area di complessivi mq. 47 (ad uso accesso pedonale e con veicoli a servizio di tutti i residenti negli immobili alle p. ed. 1755 e 2758); il canone di locazione annuale veniva pattuito, in misura forfetaria ed agevolata, in euro 0,50 netti al mq, per un totale complessivo di euro 266,88 al netto dell'IVA, oltre all'adeguamento ISTAT, da corrispondersi in unica rata;
* che il canone di cui al punto precedente non veniva mai corrisposto dal sig. Pt_2
* che l'art. 6 della conciliazione giudiziale prevedeva che “Il IG. dichiara che la IGnora Parte_2
nata il [...], sua sorella, è pienamente a conoscenza del presente accordo e garantisce, ad CP_2
ogni effetto, che con il medesimo accordo viene integralmente soddisfatto ogni diritto e ogni beneficio di cui tanto egli stesso quanto la sorella signora possano essere titolari relativamente all'edificio p. ed. 1755 e CP_2
pertinenze, anche nella loro qualità di eredi della defunta signora Garantisce pertanto che la Persona_1
signora rinuncia, nei confronti delle Regole, ad ogni pretesa o rivendicazione sullo stesso immobile e CP_2
sulle relative pertinenze. Garantisce infine che, da qualsiasi eventuale rapporto liquidatorio di diritti o spettanze sull'immobile di cui alla p. ed. 1755 fra i fratelli e non potrà sorgere obbligazione alcuna nei CP_2 Parte_2
confronti delle Regole”. “Decorsi dieci anni dalla data di sottoscrizione del presente atto senza che la signora CP_2
abbia prodotto azioni di rivendica della propria quota dell'eredità sui beni citati in questo accordo, le parti
[...]
concordano che la durata del diritto di superficie riconosciuto a sui beni specificati all'art. 2 verrà Parte_2
prorogata di altri 25 (venticinque) anni, per la durata complessiva di 50 (cinquanta) anni.”;
- che nel 2018 la sig.ra promuoveva azione di rivendica della pretesa quota di eredità CP_2
sul fabbricato in questione (part. ed. 1775, fg. 57 in C.F., in P.T. 6027) mediante domanda di mediazione dinanzi la Curia Mercatorum di Belluno, convenendo le Regole d'Ampezzo (med. n.
173/18B R.G. cfr. doc. 9);
- che le Regole aderivano alla mediazione chiedendo ed ottenendo la chiamata del IG. Pt_2
il quale veniva ritualmente convocato con l'atto notificatogli il 14-23/8/2018 (cfr. doc. 9);
[...]
pagina 8 di 25 - che il IG. compariva personalmente all'incontro di mediazione del 04/10/2018, Parte_2
dichiarando di aderire alla procedura e depositando il modulo di partecipazione (cfr. doc. 10);
- che il sig. non compariva ai successivi incontri (cfr. doc. 11); Parte_2
- che la procedura di mediazione esitava nell'accordo sottoscritto tra le Regole e (cfr. CP_2
doc. 12), con cui quest'ultima rinunciava alla rivendica a qualsivoglia titolo della proprietà e di ogni altro diritto sul fabbricato sopra indicato e sui terreni contermini contro il riconoscimento da parte delle Regole della complessiva somma di euro 90.000,00 (di cui euro 50 mila già corrisposti e quietanzati al momento della sottoscrizione ed euro 40 mila al rilascio delle unità occupate da ovvero entro tre anni dalla promozione della causa verso costui – artt. 1 e 3); veniva Parte_2
infine pattuito che tutte le spese inerenti e conseguenti all'accordo fossero a carico delle Regole per l'intero;
- che le Regole, con domanda notificata il 23-24/01/2019 (cfr. doc. 13), convocavano dinanzi all'Organismo di Mediazione Forense di Belluno, il sig. che non compariva Parte_2
all'incontro, con conseguente esito negativo della procedura (cfr. doc. da 14 a 18);
b. in diritto:
- che a fronte della rivendicazione della proprietà pro quota a titolo ereditario formulata dalla IG.ra sugli immobili de quibus nei confronti delle Regole d'Ampezzo con la domanda di CP_2
mediazione notificata nel luglio 2018, in forza della clausola n. 6 dell'accordo dd. 20.02.2009, si configurava il grave inadempimento dell'odierno convenuto nei confronti delle Regole d'Ampezzo alla ridetta transazione;
- che dal ridetto inadempimento derivava in capo a l'obbligazione di manlevare o Parte_2
risarcire le Pt_3
1) di quanto riconosciuto in sede di mediazione alla sorella IG.ra pari a euro CP_2
90.000,00 in linea capitale, quale corrispettivo della rinuncia di costei alla rivendica sui noti immobili (cfr. doc. 12);
pagina 9 di 25 2) dell'importo di euro 80,00 a titolo di marche da bollo applicate all'accordo di mediazione (cfr. doc. 12), nonché dell'importo di complessivi euro 3.115,00 versati a titolo di imposta di registro e accessori applicati all'accordo di mediazione (cfr. doc. 19), per il complessivo importo di euro
3.195,00;
3) dell'importo di euro 3.828,17 a titolo di spese legali per l'assistenza alla mediazione promossa da dinanzi alla Curia Mercatorum di Belluno e per la promozione della mediazione nei CP_2
confronti di dinanzi all'O.M.F. di Belluno, nel gennaio 2019 (doc. 13), versate dalle Parte_2
Regole all'Avv. David Pellizzaroli (cfr. docc. 20-21), nonché dell'importo di euro 717,60 a titolo di spese legali per la promozione dell'ulteriore mediazione da parte delle Regole nei confronti del IG. dinanzi alla Curia Mercatorum di Belluno nell'ottobre-novembre 2019, sempre versate Per_2
dalle Regole all'Avv. D Pellizzaroli (cfr. doc. 22), per complessivi euro 4.545,77 in linea capitale, il cui rimborso è dovuto ex art. 91 c.p.c. trattandosi di spese legali per domande vertenti in materie nelle quali la mediazione è obbligatoria (cfr. Trib. Modena 09.3.2012 e Trib. Massa 09.11.2016 n.
1030);
4) dell'importo capitale complessivo di euro 40.401,78, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, di cui euro 37.400,00 versati all'appaltatore (cfr. docc. 30-31), euro
1.837,70 al Geom. per la perizia tecnica, la D.L. e il coordinamento della sicurezza (cfr. Parte_4
doc. 32), euro 1.164,08 (€ 800,00 + 4% CPA + 332,08 di spese) a titolo di spese legali liquidate nell'ordinanza resa in esito all'accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso per accedere al garage assegnato al (cfr. doc. 28), tutti esborsi sostenuti dalle Regole per porre rimedio ai Pt_2
danni causati all'immobile dall'inadempimento agli obblighi di custodia e manutenzione gravanti sul convenuto, che causavano infiltrazioni d'acqua dalla terrazza al primo piano - assegnata al
(sub cat. 9), Pt_2
- che in forza della clausola 6 seconda parte (cfr. doc. 7), la proprietà superficiaria sugli immobili oggetto dell'accordo è ridotta a venticinque anni, vale a dire dalla data dalla stipula della transazione pagina 10 di 25 (20.02.2009) al 20 febbraio 2034, con conseguente richiesta di condanna del convenuto a rilasciare gli immobili (e relative pertinenze) liberi da cose e persone (formulata in via subordinata per l'ipotesi di rigetto della successiva domanda di risoluzione per mancato pagamento del canone);
- che alla luce del mancato pagamento del canone di locazione, si verificava il grave inadempimento di cui consegue: a) la risoluzione del contratto di locazione dd. Parte_2
20.02.2009; b) la condanna del convenuto a: b.1) rilasciare i beni a suo tempo locati, liberi da persone e cose;
b.2) versare alle Regole i canoni/indennità di occupazione senza titolo di detti beni dal 2013 in poi (avendo le Regole messo in mora il conduttore con la domanda di mediazione notificatagli il 14.8.2018 - doc. 9 – pari ad euro 266,88 all'anno dal 2013 al 2016, pari a euro
1.067,52, oltre a euro 286,42 per l'anno 2017 a seguito di aggiornamento ISTAT, , oltre agli anni dal 2018 al 2022 con l'aggiornamento ISTAT calcolato ogni anno, pari a euro 1.462,25), oltre ad
IVA se dovuta, nonchè ai successivi maturandi in pari misura sino al rilascio, nonché gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria.
non si costituiva nonostante la regolarità della notifica ricevuta in data Parte_2
08/03/2022 dal destinatario stesso e all'udienza dell'08/09/2022 ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita solo documentalmente.
All'udienza del 20/02/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., venivano precisate le conclusioni.
Con ordinanza in data 28/06/2024, la causa veniva rimessa sul ruolo invitando parte attrice
(unica costituita) a dedurre sulla presunta nullità dell'art. 6 della transazione, con termine fino all'11/04/2025, fissando per la precisazione delle conclusioni l'udienza del giorno 15/07/2025.
Parte attrice depositava nota in data 09/04/2025, prendendo posizione sulla questione di nullità e deducendo in particolare:
- che la clausola di cui all'art. 6 è qualificabile quale negozio atipico (e misto) di garanzia autonoma;
pagina 11 di 25 - che oggetto della garanzia sono le conseguenze economiche della promozione da parte della sorella dell'azione di rivendicazione della proprietà pro quota sul fabbricato de quo CP_2
verso le Regole e/o di pretese liquidatorie verso lo stesso e, di conseguenza, il Parte_2
contenuto ed il quantum sono determinati;
- che la giurisprudenza citata nell'ordinanza di rimessione richiederebbe la previsione dell'importo massimo garantito, a pena di nullità, solo per le obbligazioni future, mentre nel caso di specie l'azione di rivendicazione da parte della sorella era già esperibile;
- che, in ogni caso, il quantum della garanzia sarebbe comunque determinato, in quanto ricavabile
“per relationem” dall'art. 2 ultimo comma dello stesso accordo 20.02.2009, nel quale veniva indicato il valore della proprietà superficiaria costituita a titolo transattivo per euro 188.467,02;
- che, qualora la clausola dovesse essere ritenuta comunque nulla, dovrebbe essere soggetta a conversione ex art. 1424 c.c. in accollo interno, valido ed efficace in quanto ne ricorrono i requisiti di forma e sostanza (in particolare, quantificazione ex art. 2 dell'esposizione debitoria massima delle Regole verso ciascuno dei fratelli esposizione che l'accollante-Dario si è assunto allo Pt_2
scopo - esplicitato e condiviso dalla sua controparte negoziale - di rilevare l'accollato-Regole verso l'accollataria in caso di rivendicazione della proprietà su quel fabbricato per lo stesso titolo CP_2
ereditario e per una identica quota).
All'udienza del 15/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., venivano precisate le conclusioni e, poichè parte attrice rinunciava all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con provvedimento in data 22/07/2025, la causa veniva trattenuta a sentenza senza l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Nel presente giudizio le Regole D'Ampezzo formulano una serie di domande nei confronti di che, per razionalità espositiva, verranno esaminate separatamente, seguendo Parte_2
l'ordine proposto da parte attrice.
pagina 12 di 25
1. Sulla domanda di manleva o risarcimento fondata sull'art. 6 dell'accordo di conciliazione giudiziale in data 20/02/2009
Come anticipato, secondo la ricostruzione attorea, il convenuto in forza Parte_2
dell'art. 6 della conciliazione giudiziale in data 20/02/2009, è tenuto a manlevare o risarcire le
Regole d' a) di quanto riconosciuto in sede di mediazione alla sorella IG.ra Pt_1 CP_2
pari a euro 90.000,00, quale corrispettivo della rinuncia di costei alla rivendica sui noti immobili;
b) dell'importo di euro 3.195,00, versato a titolo di imposte e marche da bollo applicate all'accordo di mediazione;
c) dell'importo di euro 4.545,77 a titolo di spese legali, sostenute e descritte nelle premesse.
In particolare, l'art. 6 della conciliazione giudiziale in data 20/02/2009 statuiva, per quanto qui interessa, che “Il IG. dichiara che la IGnora nata il [...], sua Parte_2 CP_2
sorella, è pienamente a conoscenza del presente accordo e garantisce, ad ogni effetto, che con il medesimo accordo viene integralmente soddisfatto ogni diritto e ogni beneficio di cui tanto egli stesso quanto la sorella signora CP_2
possano essere titolari relativamente all'edificio p. ed. 1755 e pertinenze, anche nella loro qualità di eredi della defunta signora Garantisce pertanto che la signora rinuncia, nei confronti delle Persona_1 CP_2
Regole, ad ogni pretesa o rivendicazione sullo stesso immobile e sulle relative pertinenze. Garantisce infine che, da qualsiasi eventuale rapporto liquidatorio di diritti o spettanze sull'immobile di cui alla p. ed. 1755 fra i fratelli
e non potrà sorgere obbligazione alcuna nei confronti delle Regole”. “Decorsi dieci anni dalla CP_2 Parte_2
data di sottoscrizione del presente atto senza che la signora abbia prodotto azioni di rivendica della CP_2
propria quota dell'eredità sui beni citati in questo accordo, le parti concordano che la durata del diritto di superficie riconosciuto a sui beni specificati all'art. 2 verrà prorogata di altri 25 (venticinque) anni, per la durata Parte_2
complessiva di 50 (cinquanta) anni.”.
Anzitutto, tale clausola contiene due diverse statuizioni:
- con la prima il convenuto “Garantisce (…) che la signora rinuncia, nei confronti delle Regole, CP_2
ad ogni pretesa o rivendicazione sullo stesso immobile e sulle relative pertinenze”;
pagina 13 di 25 - con la seconda il convenuto “Garantisce infine che, da qualsiasi eventuale rapporto liquidatorio di diritti o spettanze sull'immobile di cui alla p. ed. 1755 fra i fratelli e non potrà sorgere obbligazione CP_2 Parte_2
alcuna nei confronti delle Regole”.
Iniziando la disamina da tale ultima clausola, secondo la ricostruzione attorea, il convenuto avrebbe assunto un obbligo di manleva o risarcitorio per “qualsiasi eventuale rapporto liquidatorio di diritti o spettanze sull'immobile di cui alla p. ed. 1755 fra i fratelli e non potrà sorgere CP_2 Parte_2
obbligazione alcuna nei confronti delle Regole”.
La previsione tuttavia non è chiara né nell'individuare gli obblighi assunti dal né Pt_2
nello specificare le conseguenze riconducibili alla loro violazione e la stessa parte attrice formula alternativamente domanda di manleva o di risarcimento del danno, che presuppongono la sussistenza di elementi in punto di fatto e di diritto non sovrapponibili.
Iniziando la disamina dalla domanda di manleva, qualora si dovesse qualificare la ridetta clausola “di garanzia”, in assenza di una disciplina contrattuale di tale obbligo, occorre fare riferimento alle norme del codice civile.
In particolare, richiamando la giurisprudenza secondo cui “Non esiste, infatti, una garanzia personale che possa essere assunta senza l'espressa volontà di chi la presta, ossia in violazione dell'art. 1937 c.c., che
è norma di generale applicazione” (cfr. Corte di Appello di Venezia sent. 387/2025), occorre partire dall'art. 1937 c.c., che statuisce che “la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa”.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che “per provare l'esistenza d'una fideiussione è necessario provare l'esistenza d'un atto attraverso il quale la parte manifesti in modo inequivocabile la volontà di prestare la garanzia e quando le espressioni usate non siano esse stesse in tal senso è necessario che il diverso comportamento preso in considerazione possa solo essere interpretato come espressivo della volontà di garantire
l'obbligazione altrui” (cfr. ex multis Cass. 8471/1994). E, a tal fine, “per costante giurisprudenza di questa
S.C., il citato art. 1937 c.c. non pone limiti all'ammissibilità dei mezzi di prova diretti a dimostrare la sussistenza
pagina 14 di 25 della fideiussione, sicché sono ammissibili sia la prova per testi (v., per tutte, sent. n. 1262/81), sia quella per presunzioni (v., per tutte, sent. n.2369/84)” (cfr. Cass. 8922/1998).
Nel caso di specie, il sig. si è limitato a “garantire” “che, da qualsiasi eventuale rapporto Pt_2
liquidatorio di diritti o spettanze sull'immobile di cui alla p. ed. 1755 fra i fratelli e non CP_2 Parte_2
potrà sorgere obbligazione alcuna nei confronti delle Regole”, senza usare espressioni tali da manifestare in modo inequivocabile la volontà di assumere l'obbligo di tenere indenni e manlevate le Regole
d'Ampezzo nel caso in cui fossero sorte obbligazioni in capo alle medesime nei confronti della sorella CP_2
Nel corso del giudizio non sono neppure state articolate prove dirette a dimostrare l'inequivocabile volontà del sig. di prestare la ridetta garanzia, né tale volontà è ricavabile Pt_2
presuntivamente in base agli atti ed ai documenti depositati.
Ne consegue che, in difetto di un'espressa manifestazione di volontà in tal senso, la clausola in questione deve ritenersi nulla nella parte in cui “Garantisce infine che, da qualsiasi eventuale rapporto liquidatorio di diritti o spettanze sull'immobile di cui alla p. ed. 1755 fra i fratelli e non CP_2 Parte_2
potrà sorgere obbligazione alcuna nei confronti delle Regole”.
Quanto alla sussunzione, come proposto da parte attrice con nota in data 09/04/2025, della ridetta clausola nello schema dell'accollo, deve ribadirsi anzitutto che manca un'espressa manifestazione di volontà, da parte del di assumersi l'obbligazione di pagare quanto dovuto, Pt_2
eventualmente ed in futuro, dalle d'Ampezzo alla sorella. Pt_1
In secondo luogo, se anche si volesse prescindere da tale rilievo già di per sé dirimente, difetta il requisito della determinazione o determinabilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c..
Le obbligazioni alle quali l'art. 6 fa riferimento sono rapporti liquidatori che, al momento della stipulazione della clausola, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, non erano per nulla definiti, o, se anche lo fossero stati, non venivano in alcun modo specificati nell'atto in questione.
pagina 15 di 25 Deve pertanto ritenersi che nel caso di specie non sia stato validamente stipulato neppure un accollo.
Con riferimento poi alla previsione “Garantisce pertanto che la signora rinuncia, nei CP_2
confronti delle Regole, ad ogni pretesa o rivendicazione sullo stesso immobile e sulle relative pertinenze”, alla luce della domanda risarcitoria formulata e delle argomentazioni depositate con nota in data
09/04/2025 dalla difesa di parte attrice, occorre chiedersi se la clausola così formulata debba essere qualificata come promessa del (non) fatto del terzo di cui all'art. 1381 c.c..
Com'è noto, tale fattispecie prevede che il promittente assuma un'obbligazione di facere, consistente nell'adoperarsi affinchè il terzo tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l'interesse del promissario, ed un'obbligazione di dare, cioè di corrispondere l'indennizzo nel caso in cui, nonostante si sia adoperato, il terzo si rifiuti di impegnarsi. “Con la conseguenza che, sempre secondo questa prospettiva, qualora l'obbligazione di facere non venga adempiuta e l'inesecuzione sia imputabile al promittente, ovvero venga eseguita in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, il promissario avrà a disposizione gli ordinari rimedi contro l'inadempimento, quali la risoluzione del contratto, l'eccezione di inadempimento, l'azione di adempimento e, qualora sussista il nesso di causalità tra inadempimento ed evento dannoso, il risarcimento del danno;
qualora, invece, il promittente abbia adempiuto a tale obbligazione di facere e, ciononostante, il promissario non ottenga il risultato sperato a causa del rifiuto del terzo, diverrà attuale l'altra obbligazione di dare, in virtù della quale il promittente sarà tenuto a corrispondere l'indennizzo”. (cfr. Cass.
13105/2004).
Nelle note sopra menzionate parte attrice specificava che oggetto della clausola “consiste nella manleva/risarcimento alle Regole di quanto debba essere riconosciuto alla (e solo a costei) in caso di CP_2
rivendicazione della proprietà sul fabbricato alla p. ed. 1755 (per identico titolo e per una quota pari a quella del fratello), a dispetto della assicurazione fornita da di avvenuto soddisfacimento del diritto della sorella e Parte_2
di conseguente rinuncia di costei alla specifica e suindicata azione (nonché di esclusione dell'insorgenza di un'obbligazione in capo alle Regole in caso di ripartizione liquidatoria tra i fratelli).”
pagina 16 di 25 In altre parole, pare che l'attore sostenga che con la ridetta clausola assicurava Parte_2
da una parte il soddisfacimento della sorella (obbligazione di dare), nonché prestava garanzia che le eventuali future pretese della sorella non sarebbero gravate sulle Regole d'Ampezzo (obbligazione di indennizzo).
Seguendo tale ricostruzione, tuttavia, difettano sia allegazioni, sia elementi probatori importanti.
Anzitutto, non viene specificata l'obbligazione di facere assunta dal nei confronti della Pt_2
sorella.
Di conseguenza, non viene allegato né provato se egli abbia in qualche modo adempiuto a tale obbligazione, rendendo impossibile determinare se in tale ipotesi sia configurabile il diritto all'indennizzo (peraltro non richiesto) o al risarcimento del danno (il quale presuppone la prova anche della colpa e della sussistenza del nesso di causalità).
Deve quindi concludersi che, anche a voler sussumere la clausola de qua nello schema della promessa del (non) fatto del terzo, difetta la prova della sussistenza dei requisiti per riconoscere il risarcimento del danno.
Da ultimo, poiché la domanda di risarcimento è collegata alla violazione di clausole dichiarate nulle, la stessa è da ritenersi assorbita.
Per tutti questi motivi, la prima domanda formulata dall'attore non può trovare accoglimento.
2. Sul ristoro a favore delle Regole d'Ampezzo delle spese legali e degli esborsi sostenuti per gli interventi urgenti di riparazione e manutenzione straordinaria degli immobili per l'importo capitale complessivo di euro
40.401,78.
Nei propri atti parte attrice non specifica a quale titolo formulasse la domanda di rimborso degli esborsi sostenuti per gli interventi urgenti di riparazione e manutenzione straordinaria degli immobili per l'importo capitale complessivo di euro 40.401,78.
pagina 17 di 25 Dalle allegazioni è dato sapere che, oltre alla transazione, tra le Regole d'Ampezzo ed il convenuto risulta stipulato anche un contratto di locazione in data 20/02/2009 (cfr. doc. 8) avente ad oggetto esclusivamente i terreni a prato e a giardino circostanti gli immobili, nonché la terrazza, interessata dagli interventi in questione.
In particolare, l'art. 8 statuisce che “La parte conduttrice è tenuta a risarcire i danni che potranno derivare a terzi, al bene in concessione e al soprassuolo, sollevando al tempo stesso le regole da ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa”; l'art. 9) “È fatto obbligo a parte conduttrice di mantenere ordine e decoro sui beni concessi, e di provvedere all'immediato ripristino delle aree eventualmente smosse”; l'art. 10 comma secondo: “A parte conduttrice è fin d'ora autorizzata a provvedere alla manutenzione, ristrutturazione, restauro ovvero sostituzione (…) degli attuali manufatti esistenti sul terreno e dal locatario utilizzati (…)”.
Com'è evidente, non sono specificati gli obblighi manutentivi in capo al conduttore e, pertanto, ancor una volta occorre fare riferimento al codice civile.
L'art. 1576 c.c. impone al locatore di “eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore”.
In particolare, rientrano tra le riparazioni il cui onere grava sul conduttore quelle finalizzate ad evitare il degrado edilizio del bene.
Nel caso di specie, nella relazione del tecnico incaricato dalle Regole si legge: “La terrazza est al primo piano ad oggi risulta interessata da fenomeni di deterioramento, fra i quali il principale risulta essere la rottura (per vetustà ed usura) delle guaine bituminose che dovrebbero proteggere dalle infiltrazioni di acqua il solaio che la sostiene, le pareti perimetrali ed i sottostanti garage e centrale termica. (…) Risulta comune a molti edifici realizzati a Cortina in quella epoca il problema della rottura delle guaine impermeabilizzanti (trascorsi 40/50 anni). Questo fenomeno comporta delle problematiche al solaio che sostiene la terrazza, il quale è soggetto a continuo degrado dovuto a fenomeni fisici e chimici che lentamente ma inesorabilmente intaccano la struttura dei travetti e delle pignatte in laterizio, lo stesso vale per le pareti perimetrali. (…) La stessa unità abitativa al piano terra risulta anche investita dalle acque che si raccolgono sulla scaletta esterna che porta alla terrazza in quanto purtroppo gli
pagina 18 di 25 scalini sono leggermente inclinati verso l'interno. Le unità al piano terra e primo, inoltre sono anche soggette ad un fenomeno di ponte termico (…). Questo comporta continue condense e successive muffe anche in assenza di infiltrazioni di acqua. (…)
Si ritiene che risulti necessario e con la massima urgenza un intervento di manutenzione straordinaria alla terrazza in oggetto, prima che lo stato di degrado comporti danni maggiori a tutta la parte inferiore dell'edificio (…).
Risultati degli interventi: (…) comporterà anche l'interruzione del degrado della struttura (solaio e pareti perimetrali) che non saranno più soggette alle dannose infiltrazioni di acqua. Inoltre l'adeguata posa di spessore isolante sopra il solaio e per una lunghezza limitata al di sotto dello stesso permetterà di eliminare gli effetti negativi del ponte termico, eliminando lo scambio di calore in prossimità dei locali abitati e conseguente formazione di condensa e muffe.
Conclusioni (…) Questo fermerà il degrado a cui è soggetto attualmente il fabbricato ed inoltre permetterà in seguito di intervenire al meglio sull'unità abitativa al piano terra in condizioni di massima salubrità” (cfr. doc. 26).
In altre parole, secondo il tecnico incaricato dalle stesse Regole D'Ampezzo, i fenomeni di infiltrazione erano riconducibili da una parte alla vetustà delle guaine bituminose di protezione, dall'altra alle caratteristiche strutturali proprie dell'edificio ed erano di gravità tale da poter intaccare
(in assenza di idonee opere di manutenzione straordinaria) la struttura e la salubrità del fabbricato.
Sulla base di tali elementi deve anzitutto escludersi, a differenza di quanto sostenuto da parte attrice, che sussistano i presupposti per ricondurre la necessità di tali interventi alla condotta del convenuto.
In secondo luogo, trattandosi di intervento necessario ad evitare il degrado del bene (come in più punti sottolineato dal tecnico incaricato dalle Regole d'Ampezzo), il medesimo non può che essere ricondotto nell'alveo di operatività del primo comma di cui all'art. 1576 c.c. e pertanto deve rimanere a carico delle Regole d'Ampezzo.
Ne consegue, pertanto, che la domanda deve essere rigettata, seppur con la seguente precisazione.
pagina 19 di 25 Con riferimento alla richiesta di ristoro delle spese legali per il procedimento cautelare, le stesse risultano già liquidate con l'ordinanza che ha accolto il ricorso (cfr. doc. 28). Ne consegue che le Regole d'Ampezzo hanno già un titolo in forza del quale agire nei confronti del convenuto per ottenere il ristoro delle spese legali ivi liquidate e non riceverebbero alcun ulteriore vantaggio dall'ottenimento di una seconda condanna nei confronti del per il pagamento delle spese Pt_2
legali già portate da un titolo, con conseguente difetto di interesse.
Deve pertanto rigettarsi anche la seconda domanda di rimborso/risarcitoria.
3. Sulla domanda di accertamento dell'azione di rivendica esperita da sulla minore durata CP_2
del diritto di proprietà superficiaria riconosciuto a sulla condanna di a restituire alle Parte_2 Parte_2
Regole d'Ampezzo – libere da cose e persone, a sue esclusive cura e spese – le unità immobiliari sopra descritte,
Al fine di provare l'esperimento dell'azione di rivendica da parte di parte CP_2
attrice ha depositato la domanda di mediazione con cui conveniva dinanzi la CP_2 [...]
d'Ampezzo (med. n. 173/18B R.G.) nel 2018, esperendo l'azione Controparte_3
di rivendica avente ad oggetto la pretesa quota di eredità sul fabbricato in questione (part. ed. 1775, fg. 57 in C.F., in P.T. 6027 – cfr. doc. 9).
Dalla ridetta documentazione emerge chiaramente il tenore dell'azione intentata nell'agosto
2018 dalla sig.ra nei confronti delle Regole d'Ampezzo, nonché le domande formulate da Pt_2
queste ultime nei confronti del sig. Parte_2
A tal fine, si richiama la previsione dell'art. 6, ultimo periodo della transazione in data
20/02/2009: “Decorsi dieci anni dalla data di sottoscrizione del presente atto senza che la signora CP_2
abbia prodotto azioni di rivendica della propria quota dell'eredità sui beni citati in questo accordo, le parti concordano che la durata del diritto di superficie riconosciuto a sui beni specificati all'art. 2 verrà Parte_2
prorogata di altri 25 (venticinque) anni, per la durata complessiva di 50 (cinquanta) anni.”
Ne consegue, che, a fronte della domanda di rivendica esperita da nell'agosto CP_2
2018, prima che fossero decorsi dieci anni dalla stipulazione della transazione stipulata dalle Regole
pagina 20 di 25 con in data 20/02/2009, deve concludersi che il diritto di superficie Parte_1 Parte_2
costituito in capo al sig. durerà 25 anni, terminando il 20/02/2034, senza possibilità di Parte_2
un'ulteriore proroga per ulteriori 25 anni e, per l'effetto, dovrà restituire alle Parte_2 [...]
libere da cose e persone, a sue esclusive cura e spese, le unità immobiliari comprese Parte_1
nel fabbricato identificato nel Libro Fondiario di Cortina D'Ampezzo alla P.T. 6027, p. ed. 1755, porzione “due”, nel C.F. di Cortina D'Ampezzo, fg. 46 part. .1755, località “La Vera”, e quindi l'appartamento al secondo piano, compreso nella porzione tavolare “due”, corrispondente al subalterno catastale n. 4, composto di sette vani, corridoio, ripostiglio e poggiolo, con scale di accesso dal P.T., cui è aggregata per ½ la terrazza al primo piano, compresa nella porzione tavolare
“due” e identificata con il sub cat. 9, nonché l'autorimessa e la centrale termica site al piano terra, comprese nella porzione tavolare “due” e identificate rispettivamente con i sub cat. 5 e 8; nonché ogni parte comune, relativa pertinenza ed accessorio dei suddetti immobili tutti.
4. Sul grave inadempimento di alle obbligazioni assunte nel contratto di locazione dd. Parte_2
20/02/2009 e sulla conseguente intervenuta risoluzione/risoluzione del contratto di locazione;
obbligo di restituzione degli immobili liberi da cose e/o persone, nonché sulla condanna al pagamento dell'indennità di occupazione
L'art. 4 del contratto di locazione dei terreni prevede la corresponsione di un canone, calcolato in misura forfetaria e agevolata, pari ad euro 0,50 al metro quadro, per un importo complessivo di euro 266,88 netti, da corrispondersi in una singola rata annuale, entro il 31 gennaio, soggetto, a partire dal 2010, ad un aumento percentuale pari al 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per operai e impiegati pubblicato dall'Istat.
Il successivo art. 13 statuisce che “L'inadempimento, ove grave, da parte del conduttore anche di uno solo degli obblighi qui assunti produrrà, ipso jure, l'immediata risoluzione del contratto, fatta salva la riserva da parte locatrice del risarcimento di eventuali danni”.
pagina 21 di 25 In atti risultano depositate le fatture relative alle annualità dal 2017 al 2022 (cfr. docc. 33 e
34), pertanto deve ritenersi sufficientemente provato che sia debitore dei relativi Parte_2
importi.
Sul punto si ritiene che l'omessa corresponsione di 6 annualità, unitamente al fatto che il canone pattuito veniva fissato in misura agevolata, costituisce grave inadempimento da parte del agli obblighi su di lui incombenti e previsti dal ridetto contratto. Pt_2
Di conseguenza, sussistono i presupposti per:
a) risolvere il contratto di locazione dd. 20/02/2009 avente ad oggetto le porzioni immobiliari così identificate: porzione di terreno di mq. 456 della p.f. 8127/1 in P.T. 3563 (ad uso giardino e zona verde); porzione di mq. 66 (mq. 132/2) della p.ed. 1755 in P.T. 3563 (ora P.T. 6027, ad uso terrazza, accesso alla rimessa e parcheggio), in comunione con l'inquilino del primo piano del fabbricato alla p. ed 1755; porzione di terreno di mq. 6 della p. ed 1755, di mq. 8 della p.ed 2758 e di mq. 33 della p.f. 8127/1 in P.T. 3563; area di complessivi mq. 47 (ad uso accesso pedonale e con veicoli a servizio di tutti i residenti negli immobili alle p. ed 1755 e 2758);
b) condannare a restituire alle Regole d'Ampezzo, libere da cose e persone, a sue Parte_2
esclusive cura e spese, le porzioni immobiliari sopra identificate, con le relative pertinenze/accessori;
c) condannare a versare alle d'Ampezzo i canoni dal 2017 alla data di deposito Parte_2 Pt_1
dell'atto di citazione, nonché l'indennità di occupazione senza titolo dal deposito dell'atto di citazione sino al rilascio, specificandosi che l'indennità annuale da corrispondere a titolo di occupazione è pari al canone di locazione, aumentato percentualmente del 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per operai e impiegati pubblicato dall'Istat.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza ma il valore della controversia deve essere riquantificato come indeterminabile, di complessità media e, stante l'omessa costituzione del pagina 22 di 25 convenuto e la limitata attività istruttoria, si liquidano secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 236/2022 R.G. promossa da
[...]
(c.f. ), contro c.f. ), ogni Parte_1 P.IVA_1 CP_1 C.F._2
altra diversa domanda ed eccezione respinta e/o assorbita:
I. ACCERTATO che ha rivendicato la proprietà pro quota degli immobili di cui è CP_2
causa entro dieci anni dall'accordo giudiziale dd. 20.02.2009, ACCERTA la durata del diritto di proprietà superficiaria in capo a sino al 20 febbraio 2034 sulle unità immobiliari Parte_2
comprese nel fabbricato identificato nel Libro Fondiario di Cortina D'Ampezzo alla P.T. 6027, p. ed. 1755, porzione “due”, nel C.F. di Cortina D'Ampezzo, fg. 46 part. .1755, località “La Vera”, e quindi l'appartamento al secondo piano, compreso nella porzione tavolare “due”, corrispondente al subalterno catastale n. 4, composto di sette vani, corridoio, ripostiglio e poggiolo, con scale di accesso dal P.T., cui è aggregata per ½ la terrazza al primo piano, compresa nella porzione tavolare
“due” e identificata con il sub cat. 9, nonché l'autorimessa e la centrale termica site al piano terra, comprese nella porzione tavolare “due” e identificate rispettivamente con i sub cat. 5 e 8; nonché ogni parte comune, relativa pertinenza ed accessorio dei suddetti immobili tutti;
II. CO a restituire a far data dal 21 febbraio 2034, alle , Parte_2 Parte_1
libere da cose e persone, a sue esclusive cura e spese, le unità immobiliari di cui al precedente capo
I, consegnando presso la sede dell'Ente le chiavi di accesso e provvedendo al recesso/disdetta dei contratti di somministrazione nonché al trasferimento della residenza;
III. ACCERTATO il grave inadempimento di alle obbligazioni assunte nel contratto Parte_2
di locazione dd. 20.02.2009, DICHIARA la RISOLUZIONE del contratto di locazione dd.
20.02.2009 registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Pieve di Cadore in data 17/03/2009 serie 3 al n. 406, avente ad oggetto le unità immobiliari così identificate: porzione di terreno di mq.
pagina 23 di 25 456 della p.f. 8127/1 in P.T. 3563 (ad uso giardino e zona verde); porzione di mq. 66 (mq. 132/2) della p.ed. 1755 in P.T. 3563 (ora P.T. 6027, ad uso terrazza, accesso alla rimessa e parcheggio), in comunione con l'inquilino del primo piano del fabbricato alla p. ed. 1755; porzione di terreno di mq. 6 della p. ed. 1755, di mq. 8 della p.ed. 2758 e di mq. 33 della p.f. 8127/1 in P.T. 3563; area di complessivi mq. 47 (ad uso accesso pedonale e con veicoli a servizio di tutti i residenti negli immobili alle p. ed. 1755 e 2758), con le relative pertinenze e/o accessori;
IV. CO a restituire immediatamente alle Regole d'Ampezzo, libere da cose Parte_2
e persone, a sue esclusive cura e spese, le porzioni immobiliari di cui al precedente capo III;
V. CO a pagare alle Regole d'Ampezzo i canoni di locazione dal 2017 al Parte_2
2022 (data della domanda giudiziale) ed i canoni di occupazione dal 2023 fino all'effettivo rilascio come quantificati in parte motiva, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria;
VI. ORDINA, ove necessario, rispettivamente al competente Conservatore dei RR.II. e dell'Ufficio Tavolare ed al Direttore del competente Ufficio del Catasto, a far data dal 20/02/2034 di cancellare il diritto di superficie intavolato a favore di sulle unità immobiliari Parte_2
comprese nel fabbricato identificato nel Libro Fondiario di Cortina D'Ampezzo alla P.T. 6027, p. ed. 1755, porzione “due”, nel C.F. di Cortina D'Ampezzo, fg. 46 part. .1755, località “La Vera”, e quindi l'appartamento al secondo piano, compreso nella porzione tavolare “due”, corrispondente al subalterno catastale n. 4, composto di sette vani, corridoio, ripostiglio e poggiolo, con scale di accesso dal P.T., cui è aggregata per ½ la terrazza al primo piano, compresa nella porzione tavolare
“due” e identificata con il sub cat. 9, nonché l'autorimessa e la centrale termica site al piano terra, comprese nella porzione tavolare “due” e identificate rispettivamente con i sub cat. 5 e 8; nonché ogni parte comune, relativa pertinenza ed accessorio e di procedere alle volture;
VII. ORDINA rispettivamente al competente Conservatore dei RR.II. e dell'Ufficio Tavolare ed al
Direttore del competente Ufficio del Catasto di cancellare l'annotazione del contratto di locazione dd. 20.02.2009 registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Pieve di Cadore in data pagina 24 di 25 17/03/2009 serie 3 al n. 406, avente ad oggetto le unità immobiliari così identificate: porzione di terreno di mq. 456 della p.f. 8127/1 in P.T. 3563 (ad uso giardino e zona verde); porzione di mq.
66 (mq. 132/2) della p.ed. 1755 in P.T. 3563 (ora P.T. 6027, ad uso terrazza, accesso alla rimessa e parcheggio), in comunione con l'inquilino del primo piano del fabbricato alla p. ed. 1755; porzione di terreno di mq. 6 della p. ed. 1755, di mq. 8 della p.ed. 2758 e di mq. 33 della p.f. 8127/1 in P.T.
3563; area di complessivi mq. 47 (ad uso accesso pedonale e con veicoli a servizio di tutti i residenti negli immobili alle p. ed. 1755 e 2758), con le relative pertinenze e/o accessori e di procedere alle volture;
VIII. CO c.f. ) a rimborsare alle CP_1 C.F._2 [...]
(c.f. le spese di lite, che si liquidano in € 5.431,00 per compensi, € Parte_1 P.IVA_1
786,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Belluno, 31/07/2025
Il Giudice dott. Irene Colladet
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