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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/06/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4515/2024 R.G.
TRA
, con Avv.ti Livia Di Cola e Peppino Russo Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con Dott.ssa , Dott. Gaetano Controparte_2
Bonofiglio, Dott.ssa Roberta Travia resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 20.3.2025 ritualmente notificato conveniva in Parte_2 giudizio il e, premesso di aver lavorato Controparte_1 come docente dall'anno scolastico 2017/2018 all'anno scolastico 2024/2025 in forza di plurimi contratti a termine, lamentava l'abusivo utilizzo della contrattazione a termine oltre il limite dei 36 mesi previsto dal D. Lgs. n.
165/2001 e, dopo aver argomentato in diritto, concludeva chiedendo “[..] 1)
Accertare e dichiarare che il , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, ha illegittimamente stipulato con la
Prof.ssa più contratti di lavoro a tempo determinato in successione Parte_1 tra loro, oltre 36 mesi, per esigenze chiaramente non transitorie della Pubblica
Amministrazione, che si appalesano illegittimi ai sensi del disposto di cui agli
1 artt. 1 e 5 del D. L.gs. 368/2001 per tutte le ragioni esposte in narrativa;
2) accertare e dichiarare la nullità della clausola di apposizione del termine ai sensi dell'art. 1419, 2° comma, c.c. per violazione dell'art. 1 D. Lvo 368/01 per mancanza dell'indicazione della ragione giustificatrice del termine;
3) accertare
e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno per tutte le motivazioni di cui in premessa;
4) condannare il
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al risarcimento del danno subito dalla parte ricorrente per l'illegittima apposizione del termine di durata al rapporto di lavoro, nella misura di 4
(quattro) mensilità della retribuzione globale di fatto o nella diversa somma ritenuta di giustizia dal dì del dovuto al saldo;
in ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge [..]”.
Il si costituiva in giudizio eccependo la Controparte_1 prescrizione del diritto e contestando nel merito il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Fissata l'udienza del 3.6.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – ed istruita documentalmente, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Com'è noto, la questione oggetto del presente giudizio è stata compiutamente esaminata dalla Corte Suprema (sentenze nn. 22552, 22553, 22554, 22555,
22556, 22557 del 7.11.2016).
In particolare la Corte ha osservato, per quel che qui rileva che:
- la disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D. Lgs. 297/1994, non è stata abrogata dal D. Lgs. n. 368 del
2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70 co. 8 del D. Lgs.
165/2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità;
- ai sensi dell'art. 4 della L. 124/1999 le supplenze si distinguono in tre categorie: a) le supplenze annuali (co. 1), cosiddette su “organico di diritto”, che riguardano posti disponibili e vacanti, con scadenza al termine dell'anno scolastico (31 agosto); b) le supplenze temporanee, cosiddette su “organico di
2 fatto” (co. 2), con scadenza al 30 giugno, cioè fino al termine dell'attività didattica, che coprono posti che non sono tecnicamente vacanti, ma si rendono di fatto disponibili, per varie ragioni;
c) le supplenze temporanee (co. 3), conferite per ogni altra necessità, destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui i contratti sono stati stipulati;
- per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 co. 1
e 11 della L. 124/1999 (sentenza della Corte Cost. n. 187/2016), è illegittima la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 11 della L. 124/1999, prima dell'entrata in vigore della L. 107/2015, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili, sempre che questi contratti abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a 36 mesi;
- la violazione non può comunque comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le pubbliche amministrazioni, essendo ciò precluso dall'art. 36 del D. Lgs. 165/2001;
- nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso;
fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze (prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima).
Nella fattispecie oggetto di scrutinio non risulta che i contratti a termine di lavoro dedotti siano stati stipulati su posti disponibili e vacanti.
Tale situazione non è, infatti, neppure allegata (avendo piuttosto parte ricorrente indicato nel prospetto contenuto a pag. 2 del ricorso che gli incarichi hanno avuto termine al 30 giugno di ogni anno scolastico qui di interesse, ad eccezione che per l'anno 2021/2022 che si è concluso il 31.8.2022) e la Cont documentazione prodotta dal comprova, appunto, che si tratta di contratti a termine stipulati fino al termine delle attività didattiche (ossia con scadenza al 30 giugno) sicché si tratta di supplenze temporanee, cosiddette su “organico di fatto”.
3 In tali ipotesi, in base ai principi sopra evidenziati, non è in sé configurabile alcun abuso.
Parte ricorrente, poi, non ha allegato (né, comunque, provato o chiesto di provare) specifiche circostanze di fatto tali da far ritenere, nella concreta attribuzione delle supplenze, il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, secondo i principi affermati dalla Corte Suprema (cfr. in particolare, per fattispecie analoghe, Cass. 22552/2016, 22554/2016), non essendo, a tal fine, sufficiente allegare che “[..] Se ne deve dedurre che tali incarichi, non accompagnati da allegazioni circa la concreta esigenza temporanea che li giustifica sino al 30 giugno, siano equivalenti agli incarichi annuali e, quindi, laddove ripetuti nel tempo, concorrano al superamento del limite del triennio appena sopra individuato [..]” (così alla pag. 18 del ricorso).
La domanda proposta in questa sede non può quindi che essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 1.600,00 oltre accessori ove dovuti come per legge.
Così deciso in Cosenza, 4 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
4
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4515/2024 R.G.
TRA
, con Avv.ti Livia Di Cola e Peppino Russo Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con Dott.ssa , Dott. Gaetano Controparte_2
Bonofiglio, Dott.ssa Roberta Travia resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 20.3.2025 ritualmente notificato conveniva in Parte_2 giudizio il e, premesso di aver lavorato Controparte_1 come docente dall'anno scolastico 2017/2018 all'anno scolastico 2024/2025 in forza di plurimi contratti a termine, lamentava l'abusivo utilizzo della contrattazione a termine oltre il limite dei 36 mesi previsto dal D. Lgs. n.
165/2001 e, dopo aver argomentato in diritto, concludeva chiedendo “[..] 1)
Accertare e dichiarare che il , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, ha illegittimamente stipulato con la
Prof.ssa più contratti di lavoro a tempo determinato in successione Parte_1 tra loro, oltre 36 mesi, per esigenze chiaramente non transitorie della Pubblica
Amministrazione, che si appalesano illegittimi ai sensi del disposto di cui agli
1 artt. 1 e 5 del D. L.gs. 368/2001 per tutte le ragioni esposte in narrativa;
2) accertare e dichiarare la nullità della clausola di apposizione del termine ai sensi dell'art. 1419, 2° comma, c.c. per violazione dell'art. 1 D. Lvo 368/01 per mancanza dell'indicazione della ragione giustificatrice del termine;
3) accertare
e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno per tutte le motivazioni di cui in premessa;
4) condannare il
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al risarcimento del danno subito dalla parte ricorrente per l'illegittima apposizione del termine di durata al rapporto di lavoro, nella misura di 4
(quattro) mensilità della retribuzione globale di fatto o nella diversa somma ritenuta di giustizia dal dì del dovuto al saldo;
in ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge [..]”.
Il si costituiva in giudizio eccependo la Controparte_1 prescrizione del diritto e contestando nel merito il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Fissata l'udienza del 3.6.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – ed istruita documentalmente, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Com'è noto, la questione oggetto del presente giudizio è stata compiutamente esaminata dalla Corte Suprema (sentenze nn. 22552, 22553, 22554, 22555,
22556, 22557 del 7.11.2016).
In particolare la Corte ha osservato, per quel che qui rileva che:
- la disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D. Lgs. 297/1994, non è stata abrogata dal D. Lgs. n. 368 del
2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70 co. 8 del D. Lgs.
165/2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità;
- ai sensi dell'art. 4 della L. 124/1999 le supplenze si distinguono in tre categorie: a) le supplenze annuali (co. 1), cosiddette su “organico di diritto”, che riguardano posti disponibili e vacanti, con scadenza al termine dell'anno scolastico (31 agosto); b) le supplenze temporanee, cosiddette su “organico di
2 fatto” (co. 2), con scadenza al 30 giugno, cioè fino al termine dell'attività didattica, che coprono posti che non sono tecnicamente vacanti, ma si rendono di fatto disponibili, per varie ragioni;
c) le supplenze temporanee (co. 3), conferite per ogni altra necessità, destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui i contratti sono stati stipulati;
- per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 co. 1
e 11 della L. 124/1999 (sentenza della Corte Cost. n. 187/2016), è illegittima la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 11 della L. 124/1999, prima dell'entrata in vigore della L. 107/2015, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili, sempre che questi contratti abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a 36 mesi;
- la violazione non può comunque comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le pubbliche amministrazioni, essendo ciò precluso dall'art. 36 del D. Lgs. 165/2001;
- nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso;
fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze (prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima).
Nella fattispecie oggetto di scrutinio non risulta che i contratti a termine di lavoro dedotti siano stati stipulati su posti disponibili e vacanti.
Tale situazione non è, infatti, neppure allegata (avendo piuttosto parte ricorrente indicato nel prospetto contenuto a pag. 2 del ricorso che gli incarichi hanno avuto termine al 30 giugno di ogni anno scolastico qui di interesse, ad eccezione che per l'anno 2021/2022 che si è concluso il 31.8.2022) e la Cont documentazione prodotta dal comprova, appunto, che si tratta di contratti a termine stipulati fino al termine delle attività didattiche (ossia con scadenza al 30 giugno) sicché si tratta di supplenze temporanee, cosiddette su “organico di fatto”.
3 In tali ipotesi, in base ai principi sopra evidenziati, non è in sé configurabile alcun abuso.
Parte ricorrente, poi, non ha allegato (né, comunque, provato o chiesto di provare) specifiche circostanze di fatto tali da far ritenere, nella concreta attribuzione delle supplenze, il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, secondo i principi affermati dalla Corte Suprema (cfr. in particolare, per fattispecie analoghe, Cass. 22552/2016, 22554/2016), non essendo, a tal fine, sufficiente allegare che “[..] Se ne deve dedurre che tali incarichi, non accompagnati da allegazioni circa la concreta esigenza temporanea che li giustifica sino al 30 giugno, siano equivalenti agli incarichi annuali e, quindi, laddove ripetuti nel tempo, concorrano al superamento del limite del triennio appena sopra individuato [..]” (così alla pag. 18 del ricorso).
La domanda proposta in questa sede non può quindi che essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 1.600,00 oltre accessori ove dovuti come per legge.
Così deciso in Cosenza, 4 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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