Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 452
CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Omessa notifica degli atti prodromici

    La Corte ha riscontrato la mancanza di atti prodromici alla notifica della cartella, ritenendo che ciò ne comportasse la nullità per violazione dell'iter procedimentale.

  • Accolto
    Prescrizione del tributo

    La Corte ha ritenuto che, trattandosi di tributo locale dell'anno 2014, fosse intervenuta la prescrizione quinquennale alla data di notifica dell'atto impugnato.

  • Accolto
    Spese legali

    Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore del ricorrente, ma la richiesta di distrazione a favore del difensore viene meno a causa della revoca del mandato da parte del ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 452
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 452
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo