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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 452/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ST ND, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 416/2025 depositato il 19/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Montebello Jonico
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230038797292000 TASI 2014 a seguito dell'esame col procedimento della camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7655/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
RICORRENTE: annullamento delle cartelle e rifusione delle spese del giudizio, con distrazione a favore del difensore. COMUNE RESISTENTE: rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi a favore del difensore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 21-12-2024 all'AdER e il 28-10-2025 al Comune di Montebello, a seguito di ordinanza di integrazione del contraddittorio, depositato il 19-1-2025, Ricorrente_1 ha proposto opposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), avverso la cartella di pagamento-in epigrafe meglio individuata e notificatagli il 28-11-2024- della somma di € 191,88 per mancato pagamento della TASI per l'anno 2014. Ha eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione triennale del tributo azionato e ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato e la rifusione delle spese del giudizio, di cui hanno chiesto la distrazione i suoi difensori. L'AdER, rilevata la violazione del contraddittorio, ha sostenuto la propria carenza di legittimazione passiva, anche con riferimento all'eccezione di prescrizione che sarebbe intervenuta prima della consegna del ruolo. Ha chiesto, nelle proprie conclusioni, oltre che la declaratoria relativa alla propria legittimazione passiva, la propria estromissione dal giudizio e il rigetto della domanda nei propri confrotni. Il tutto, con la vittoria delle spese di lite. Il Comune di Montebello, pur se regolarmente citato ad integrazione del contraddittorio, ha preferito non partecipare al giudizio. Dopo la costituzione del nuovo difensore del ricorrente, l'opposizione è stata decisa, in composizione monocratica, a seguito dell'esame col procedimento della camera di consiglio in data 17-12-2024, con deposito differito del dispositivo, ai sensi dell'art. 35, I comma, ult. inc., D. Lgs. n. 546 del 1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta. Ed invero non risulta agli atti che prima della notifica dell'atto impugnato ne siano stati notificati altri ad esso prodromici. Ne consegue, da un lato, che non risulta rispettato l'iter procedimentale secondo cui la cartella doveva essere preceduta dal necessario avviso di accertamento con conseguente sua nullità, dall'altro che, trattandosi di tributo locale (la TASI) dell'anno 2014, era intervenuta la prescrizione quinquennale alla data di notifica dell'atto qui in esame. Ne consegue che la TASI in contestazione non è dovuta e che la cartella deve essere annullata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo che segue secondo i nuovi parametri voluti dal D.M. n. 147 del 2022, emanato ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27. La revoca da parte del ricorrente del suo precedente difensore ha fatto venire meno il rapporto di mandato, a natura strettamente personale e fiduciaria, e non consente di procedere alla richiesta distrazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI REGGIO CALABRIA, SEZ. I: Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna le parti intimate alla rifusione, in solido tra di loro,delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 190,00, di cui € 30,00 per spese vive, oltre accessori se dovuti. REGGIO CALABRIA, 17-12-2025
IL GIUDICE
ND ST
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ST ND, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 416/2025 depositato il 19/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Montebello Jonico
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230038797292000 TASI 2014 a seguito dell'esame col procedimento della camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7655/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
RICORRENTE: annullamento delle cartelle e rifusione delle spese del giudizio, con distrazione a favore del difensore. COMUNE RESISTENTE: rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi a favore del difensore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 21-12-2024 all'AdER e il 28-10-2025 al Comune di Montebello, a seguito di ordinanza di integrazione del contraddittorio, depositato il 19-1-2025, Ricorrente_1 ha proposto opposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), avverso la cartella di pagamento-in epigrafe meglio individuata e notificatagli il 28-11-2024- della somma di € 191,88 per mancato pagamento della TASI per l'anno 2014. Ha eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione triennale del tributo azionato e ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato e la rifusione delle spese del giudizio, di cui hanno chiesto la distrazione i suoi difensori. L'AdER, rilevata la violazione del contraddittorio, ha sostenuto la propria carenza di legittimazione passiva, anche con riferimento all'eccezione di prescrizione che sarebbe intervenuta prima della consegna del ruolo. Ha chiesto, nelle proprie conclusioni, oltre che la declaratoria relativa alla propria legittimazione passiva, la propria estromissione dal giudizio e il rigetto della domanda nei propri confrotni. Il tutto, con la vittoria delle spese di lite. Il Comune di Montebello, pur se regolarmente citato ad integrazione del contraddittorio, ha preferito non partecipare al giudizio. Dopo la costituzione del nuovo difensore del ricorrente, l'opposizione è stata decisa, in composizione monocratica, a seguito dell'esame col procedimento della camera di consiglio in data 17-12-2024, con deposito differito del dispositivo, ai sensi dell'art. 35, I comma, ult. inc., D. Lgs. n. 546 del 1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta. Ed invero non risulta agli atti che prima della notifica dell'atto impugnato ne siano stati notificati altri ad esso prodromici. Ne consegue, da un lato, che non risulta rispettato l'iter procedimentale secondo cui la cartella doveva essere preceduta dal necessario avviso di accertamento con conseguente sua nullità, dall'altro che, trattandosi di tributo locale (la TASI) dell'anno 2014, era intervenuta la prescrizione quinquennale alla data di notifica dell'atto qui in esame. Ne consegue che la TASI in contestazione non è dovuta e che la cartella deve essere annullata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo che segue secondo i nuovi parametri voluti dal D.M. n. 147 del 2022, emanato ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27. La revoca da parte del ricorrente del suo precedente difensore ha fatto venire meno il rapporto di mandato, a natura strettamente personale e fiduciaria, e non consente di procedere alla richiesta distrazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI REGGIO CALABRIA, SEZ. I: Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna le parti intimate alla rifusione, in solido tra di loro,delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 190,00, di cui € 30,00 per spese vive, oltre accessori se dovuti. REGGIO CALABRIA, 17-12-2025
IL GIUDICE
ND ST