Art. 1.
I titolari di beni, diritti ed interessi italiani situati nel territorio ceduto alla Repubblica federale popolare jugoslava ai termini del Trattato di pace o nell'antico territorio jugoslavo e che sono stati sottoposti alla nazionalizzazione, alla riforma agraria o a qualsiasi altra misura di carattere generale e particolare concernente la proprieta' in Jugoslavia, sono tenuti a presentare denuncia di tali beni, diritti ed interessi al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro - Ispettorato rapporti finanziari con l'estero - entro il 15 dicembre 1949.
Sono esclusi i beni liquidati dai Governo jugoslavo in applicazione dell'art. 79 del Trattato di pace.
I titolari di beni, diritti ed interessi italiani situati nel territorio ceduto alla Repubblica federale popolare jugoslava ai termini del Trattato di pace o nell'antico territorio jugoslavo e che sono stati sottoposti alla nazionalizzazione, alla riforma agraria o a qualsiasi altra misura di carattere generale e particolare concernente la proprieta' in Jugoslavia, sono tenuti a presentare denuncia di tali beni, diritti ed interessi al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro - Ispettorato rapporti finanziari con l'estero - entro il 15 dicembre 1949.
Sono esclusi i beni liquidati dai Governo jugoslavo in applicazione dell'art. 79 del Trattato di pace.