Versione
3 febbraio 1950
3 febbraio 1950
Art. 1.
I titolari di beni, diritti ed interessi italiani situati nel territorio ceduto alla Repubblica federale popolare jugoslava ai termini del Trattato di pace o nell'antico territorio jugoslavo e che sono stati sottoposti alla nazionalizzazione, alla riforma agraria o a qualsiasi altra misura di carattere generale e particolare concernente la proprieta' in Jugoslavia, sono tenuti a presentare denuncia di tali beni, diritti ed interessi al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro - Ispettorato rapporti finanziari con l'estero - entro il 15 dicembre 1949.
Sono esclusi i beni liquidati dai Governo jugoslavo in applicazione dell'art. 79 del Trattato di pace.
I titolari di beni, diritti ed interessi italiani situati nel territorio ceduto alla Repubblica federale popolare jugoslava ai termini del Trattato di pace o nell'antico territorio jugoslavo e che sono stati sottoposti alla nazionalizzazione, alla riforma agraria o a qualsiasi altra misura di carattere generale e particolare concernente la proprieta' in Jugoslavia, sono tenuti a presentare denuncia di tali beni, diritti ed interessi al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro - Ispettorato rapporti finanziari con l'estero - entro il 15 dicembre 1949.
Sono esclusi i beni liquidati dai Governo jugoslavo in applicazione dell'art. 79 del Trattato di pace.
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 28/08/2004, n. 17207Provvedimento: […] Conseguentemente, è certamente errato il riferimento, nell'impugnata sentenza, agli articoli 1 e 2 della legge n. 1064/1949: questa considera, effettivamente, anche i beni posseduti da cittadini italiani nell'antico territorio iugoslavo, ma alla esplicita condizione, enunciata nell'art. 1, che fossero stati sottoposti alla nazionalizzazione, alla riforma agraria o a qualsiasi altra misura di carattere generale e particolare concernente la proprietà. […]Leggi di più...
- azienda agricola·
- fondamento·
- successiva domanda di indennizzo per l'avviamento agricolo, ex art. 1 della legge n. 98 del 1994·
- richiesta di indennizzo ex legge n. 1064 del 1949·
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