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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/02/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2280/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere dott.ssa Cristina Giannelli Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2280/2024 promossa da:
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. CASTELLI Parte_1 C.F._1
LUCIANO DUCCIO
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ) e
[...] P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ) rappresentate dal , in persona del ministro pro P.IVA_2 Controparte_3 tempore, con l'Avvocatura dello Stato
RESISTENTI
con l'intervento di
Procura generale presso la Corte di Appello di Milano
pagina 1 di 6 OGGETTO: Ricorso ex art. 42 dPR n. 223 del 1967 contro la decisione della Seconda
Sottocommissione elettorale circondariale del Comune di in data 10 maggio 2024, di esclusione CP_1
dagli elenchi degli elettori;
materia di: Diritti di elettorato attivo e passivo
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“si deposita sub All. C, unitamente alla presente nota, la pec del 7 novembre 2024 inviata dal Comune di Lentate sul Seveso, precisando che, stante l'avvenuta reiscrizione del sig. all'AIRE del Comune Pt_1 di competenza, è venuta meno la materia del contendere e, con essa, l'interesse a proseguire il presente giudizio da parte dell'odierno ricorrente. Si chiede, pertanto, che venga dichiarata l'estinzione del giudizio a spese compensate”
Per il : Controparte_3
“Respingere il ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle competenze difensive”
Per il Procuratore generale:
“esprime parere negativo all'accoglimento del reclamo”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 42 d.P.R. 223/1967, ritualmente notificato, ha impugnato la Parte_1
delibera in data 10 maggio 2024 (resagli nota mediante comunicazione e-mail del 26 giugno 2024) con cui la seconda Sottocommissione elettorale circondariale del Comune di , in sede di revisione CP_1
semestrale degli elenchi elettorali del Comune di Lentate sul Seveso ex artt. 29 e 30 d.P.R. 267/1967, aveva cancellato il suo nominativo dalle liste degli elettori, a causa della sua avvenuta cancellazione per irreperibilità presunta dal registro AIRE, dove era stato iscritto nel 2015 con residenza Nella
Circoscrizione consolare di Colombo all'indirizzo “Abadawfehi Magu – Jennin Residence Flat 201 –
20026 Malè – Maldive”.
Il ricorrente ha in particolare evidenziato:
- che la sua cancellazione dal registro AIRE era avvenuta a sua insaputa, senza gli fosse stato comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della l. 241/2000;
- che egli risiede ancora all'estero presso il diverso indirizzo: “H.Tree Lights – 20026 Malè –
Maldive”;
- di soggiornare per lunghi periodi in Tailandia, presso l'indirizzo: “150/16 Moo 1 Soi Khao Pra,
Bophut, Suratthani, 8432”.
pagina 2 di 6 Sulla base di tali premesse, il ricorrente ha chiesto di “dichiarare nulla e inefficace la decisione della
Sottocommissione Elettorale Circondariale del Comune di , assunta a norma degli artt. 29 e 30 CP_1
del T.U. 20 marzo 1967 n. 223, di cancellare il sig. dalle liste elettorali del Comune Parte_1
di Lentate sul Seveso in ragione della cancellazione dal registro AIRE per irreperibilità presunta ex art. 16 comma 4 DPR n. 223/1967, comunicata il 26 giugno 2024 con lettera datata 20 giugno 2024 del sindaco del Comune di Lentate sul Seveso, nonché di dichiarare nullo e inefficace tutti gli atti presupposti a tale decisione, compreso il provvedimento di cancellazione del sig. dal Parte_1 registro AIRE del Comune di Lentate sul Seveso” ed ha in ogni caso chiesto che questa Corte ordinasse al Sindaco del Comune di Lentate sul Seveso di adottare tutti i provvedimenti necessari per ripristinare la sua iscrizione nelle liste elettorali.
Si è costituito il (essendo, la commissione elettorale circondariale, così come le Controparte_3
sue sottocommissioni, organi dello Stato presieduti dal prefetto o da un suo delegato, in forza dell'art. 21 del d.P.R. 223/1967 come modificato dal d.lgs. n. 5119 del 1998) chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando che l'esclusione del ricorrente dalle liste elettorali fu un atto vincolato da parte della
Commissione elettorale, direttamente conseguente alla cancellazione del ricorrente dal registro AIRE per irreperibilità presunta ai sensi dell'art. 4 L. 470/1988, disposta dal Comune in data 7.2.2024 su richiesta dell'Ambasciata d'Italia a Colombo, e che non risultava che il ricorrente si fosse adoperato per ottenere il ripristino dell'iscrizione all'AIRE, comunicando il suo nuovo indirizzo di residenza all'estero.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere sfavorevole all'accoglimento del ricorso, sottolineando che il ricorrente non aveva dato prova di aver comunicato (come era suo obbligo ai sensi della legge 470/88) le variazioni della sua residenza all'estero.
In sede di precisazione delle conclusioni, così come all'udienza di discussione dinanzi al Collegio, il ricorrente ha dato atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, posto che in data
7.11.2024 egli era stato nuovamente iscritto nel registro AIRE dal Comune di Lentate sul Seveso, a seguito di “ricomparsa da irreperibilità AIRE”, con conseguente reinserimento del suo nominativo nelle liste elettorali. Ha peraltro insistito per la condanna di controparte alle spese di lite, ovvero, in subordine, per la loro integrale compensazione, in forza del principio della soccombenza virtuale.
Il ha domandato il rigetto del ricorso nel merito e, in ogni caso, la condanna del ricorrente CP_3
alla rifusione delle spese di lite in forza del principio della soccombenza virtuale.
pagina 3 di 6 *
Deve ritenersi cessata la materia del contendere: come espressamente dichiarato dal ricorrente in sede di note del 22.11.2024 contenenti la precisazione delle conclusioni e ribadito all'udienza collegiale del
6 febbraio 2025, “con pec del 7 novembre 2024, il Comune di Lentate sul Seveso notificava al sig. Pt_1
e all'Ambasciata d'Italia a Colombo la reiscrizione dell'odierno esponente nell'AIRE del suddetto
Comune “a seguito di ricomparsa da irreperibilità AIRE”, con la conseguente reiscrizione nelle relative liste elettorali”.
Ciò detto, in assenza di accordo delle parti in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, questa
Corte è tenuta a valutare la fondatezza o meno del ricorso ex art. 42 d.P.R. 267/1967 proposto da in base al principio della soccombenza virtuale. Parte_1
Ritiene la Corte che il ricorso era infondato e avrebbe dovuto essere respinto.
Come riconosce lo stesso ricorrente nella misura in cui espressamente afferma, in sede di conclusioni, che alla sua intervenuta reiscrizione nell'AIRE del Comune di Lentate sul Seveso in data 7.11.2024, automaticamente “consegue” la sua reiscrizione delle liste elettorali di detto Comune, la delibera impugnata, con cui la Sottocommissione elettorale circondariale escluse, in sede di revisione semestrale degli elenchi degli elettori, il nominativo del ricorrente da detti elenchi, era pienamente conforme a diritto: pacificamente e testualmente, infatti, detta esclusione “conseguì” automaticamente e vincolativamente al provvedimento di cancellazione di dall'AIRE per irreperibilità Parte_1 presunta, richiesto dall' da ultimo con nota del 6 agosto 2024 (doc. 2 Controparte_4
). CP_3
In particolare, così si legge nella predetta nota dell'Ambasciata indirizzata al Comune e mai contestata dal ricorrente: “ è da tempo irreperibile all'indirizzo Abadawfehi Magu - Jennin Parte_1
Residence Flat 201 - C/O New Mood Resort - 20026 Malè, che è l'ultimo recapito da lui indicato con dichiarazione datata 25/02/2020. Agli atti di questa Ambasciata non sono conservate richieste di variazione di tale indirizzo, né riscontri ai contatti riportati nella corrispondenza che si allega. La presunta irreperibilità, inoltre, era già stata segnalata al Comune Lentate sul Seveso, nella cui AIRE era iscritto il signor con nota di questa Ambasciata prot. N. 266 del 31/03/2021. Sulla base di Pt_1
tali elementi si è ritenuto di formalizzare la richiesta al Comune di Lentate sul Seveso di cancellazione dall'AIRE per irreperibilità presunta […]” (doc. 2 cit., enfasi della redattrice).
Ciò detto, era onere dell'odierno ricorrente, al fine di evitare di essere cancellato dal registro AIRE per pagina 4 di 6 irreperibilità presunta ai sensi dell'art. 4 l. 470/88, comunicare all'ufficio consolare, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della medesima legge, la variazione del proprio indirizzo di residenza. Ma il ricorrente ciò non ha fatto, come si desume indirettamente dal tenore del suo atto introduttivo, e in ogni caso non ha mai provato né offerto di provare di aver fatto.
Alla luce di quanto sopra, a nulla rileva quanto lamentato dal ricorrente circa l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento di cancellazione dall'AIRE per presunta irreperibilità: come si evince dalle comunicazioni dell' a Colombo, era -appunto- irreperibile, tanto che non Controparte_4 Pt_1 poterono essergli notificati atti giudiziari a lui diretti nel 2021. Dall'allegato c) alla nota dell'Ambasciata sopra citata (anch'esso mai contestato dal ricorrente) emerge, peraltro, che nel 2021
l'ufficio consolare, durante una conversazione telefonica nella quale aveva dichiarato di trovarsi in Pt_1
Thailandia ma di non avere intenzione di spostare la propria residenza, preavvisò l'odierno ricorrente che, in assenza di rientro presso la residenza dichiarata ovvero di comunicazione di variazione dell'indirizzo di residenza, in tempi brevi sarebbe stata avviata la procedura di cancellazione dall'AIRE per irreperibilità (cfr. doc.
2.c. ). CP_3
Peraltro, come pure si evince dalla citata nota dell'Ambasciata in data 6 agosto 2024, l'odierno ricorrente, dopo aver ricevuto notizia della sua cancellazione dalle liste elettorali aveva, in data 11 luglio 2024, contattato l'Ambasciata e, in quell'occasione, gli era stato espressamente riferito che poteva chiedere al Comune la reiscrizione all'AIRE semplicemente comunicando il suo nuovo indirizzo di residenza: “Si segnala inoltre che il signor ha contattato questa Ambasciata in data Pt_1
11 luglio u.s. dopo che gli era stata trasmesso il provvedimento di cancellazione dalle liste elettorali del Comune di Lentate sul Seveso, e in tale occasione gli è stato segnalato che può agevolmente richiedere la re iscrizione all'AIRE. Anche di tale corrispondenza si allega copia […]” (doc. 2 cit.).
Il ricorrente, per contro, invece di procedere agevolmente come gli aveva suggerito il personale dell'Ambasciata, chiedendo all'ufficio consolare o al Comune di Lentate la sua reiscrizione all'AIRE comunicando il suo nuovo indirizzo, ha preferito depositare, in data 29 luglio 2024, un ricorso infondato avverso un provvedimento del tutto legittimo e automaticamente discendente da altro provvedimento – la cancellazione dal registro AIRE per irreperibilità presunta- provocato dall'inerzia del medesimo ricorrente.
Le spese del presente procedimento – liquidate come in dispositivo- devono pertanto rimanere a carico del ricorrente.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
La Corte d'Appello, visto l'art. 42 dPR n. 223/1967 e l'art. 24 d.lgs. n. 150/2011, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso proposto da Parte_1
- condanna a rifondere al le spese del procedimento, che Parte_1 Controparte_3 liquida in € 2.300,00 per compenso professionale, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso spese generali al 15%.
Dispone che la Cancelleria comunichi la presente sentenza, ai sensi dell'art. 24, comma 7, d.lgs.
150/2011, al presidente della Seconda Sottocommissione elettorale circondariale del , Controparte_1
al presidente della Commissione elettorale circondariale di e al Sindaco del Comune di Lentate CP_2
sul Seveso.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 6 febbraio 2025.
Il Cons. rel. est. Il Presidente
Cristina Giannelli Alberto Massimo Vigorelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere dott.ssa Cristina Giannelli Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2280/2024 promossa da:
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. CASTELLI Parte_1 C.F._1
LUCIANO DUCCIO
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ) e
[...] P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ) rappresentate dal , in persona del ministro pro P.IVA_2 Controparte_3 tempore, con l'Avvocatura dello Stato
RESISTENTI
con l'intervento di
Procura generale presso la Corte di Appello di Milano
pagina 1 di 6 OGGETTO: Ricorso ex art. 42 dPR n. 223 del 1967 contro la decisione della Seconda
Sottocommissione elettorale circondariale del Comune di in data 10 maggio 2024, di esclusione CP_1
dagli elenchi degli elettori;
materia di: Diritti di elettorato attivo e passivo
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“si deposita sub All. C, unitamente alla presente nota, la pec del 7 novembre 2024 inviata dal Comune di Lentate sul Seveso, precisando che, stante l'avvenuta reiscrizione del sig. all'AIRE del Comune Pt_1 di competenza, è venuta meno la materia del contendere e, con essa, l'interesse a proseguire il presente giudizio da parte dell'odierno ricorrente. Si chiede, pertanto, che venga dichiarata l'estinzione del giudizio a spese compensate”
Per il : Controparte_3
“Respingere il ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle competenze difensive”
Per il Procuratore generale:
“esprime parere negativo all'accoglimento del reclamo”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 42 d.P.R. 223/1967, ritualmente notificato, ha impugnato la Parte_1
delibera in data 10 maggio 2024 (resagli nota mediante comunicazione e-mail del 26 giugno 2024) con cui la seconda Sottocommissione elettorale circondariale del Comune di , in sede di revisione CP_1
semestrale degli elenchi elettorali del Comune di Lentate sul Seveso ex artt. 29 e 30 d.P.R. 267/1967, aveva cancellato il suo nominativo dalle liste degli elettori, a causa della sua avvenuta cancellazione per irreperibilità presunta dal registro AIRE, dove era stato iscritto nel 2015 con residenza Nella
Circoscrizione consolare di Colombo all'indirizzo “Abadawfehi Magu – Jennin Residence Flat 201 –
20026 Malè – Maldive”.
Il ricorrente ha in particolare evidenziato:
- che la sua cancellazione dal registro AIRE era avvenuta a sua insaputa, senza gli fosse stato comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della l. 241/2000;
- che egli risiede ancora all'estero presso il diverso indirizzo: “H.Tree Lights – 20026 Malè –
Maldive”;
- di soggiornare per lunghi periodi in Tailandia, presso l'indirizzo: “150/16 Moo 1 Soi Khao Pra,
Bophut, Suratthani, 8432”.
pagina 2 di 6 Sulla base di tali premesse, il ricorrente ha chiesto di “dichiarare nulla e inefficace la decisione della
Sottocommissione Elettorale Circondariale del Comune di , assunta a norma degli artt. 29 e 30 CP_1
del T.U. 20 marzo 1967 n. 223, di cancellare il sig. dalle liste elettorali del Comune Parte_1
di Lentate sul Seveso in ragione della cancellazione dal registro AIRE per irreperibilità presunta ex art. 16 comma 4 DPR n. 223/1967, comunicata il 26 giugno 2024 con lettera datata 20 giugno 2024 del sindaco del Comune di Lentate sul Seveso, nonché di dichiarare nullo e inefficace tutti gli atti presupposti a tale decisione, compreso il provvedimento di cancellazione del sig. dal Parte_1 registro AIRE del Comune di Lentate sul Seveso” ed ha in ogni caso chiesto che questa Corte ordinasse al Sindaco del Comune di Lentate sul Seveso di adottare tutti i provvedimenti necessari per ripristinare la sua iscrizione nelle liste elettorali.
Si è costituito il (essendo, la commissione elettorale circondariale, così come le Controparte_3
sue sottocommissioni, organi dello Stato presieduti dal prefetto o da un suo delegato, in forza dell'art. 21 del d.P.R. 223/1967 come modificato dal d.lgs. n. 5119 del 1998) chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando che l'esclusione del ricorrente dalle liste elettorali fu un atto vincolato da parte della
Commissione elettorale, direttamente conseguente alla cancellazione del ricorrente dal registro AIRE per irreperibilità presunta ai sensi dell'art. 4 L. 470/1988, disposta dal Comune in data 7.2.2024 su richiesta dell'Ambasciata d'Italia a Colombo, e che non risultava che il ricorrente si fosse adoperato per ottenere il ripristino dell'iscrizione all'AIRE, comunicando il suo nuovo indirizzo di residenza all'estero.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere sfavorevole all'accoglimento del ricorso, sottolineando che il ricorrente non aveva dato prova di aver comunicato (come era suo obbligo ai sensi della legge 470/88) le variazioni della sua residenza all'estero.
In sede di precisazione delle conclusioni, così come all'udienza di discussione dinanzi al Collegio, il ricorrente ha dato atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, posto che in data
7.11.2024 egli era stato nuovamente iscritto nel registro AIRE dal Comune di Lentate sul Seveso, a seguito di “ricomparsa da irreperibilità AIRE”, con conseguente reinserimento del suo nominativo nelle liste elettorali. Ha peraltro insistito per la condanna di controparte alle spese di lite, ovvero, in subordine, per la loro integrale compensazione, in forza del principio della soccombenza virtuale.
Il ha domandato il rigetto del ricorso nel merito e, in ogni caso, la condanna del ricorrente CP_3
alla rifusione delle spese di lite in forza del principio della soccombenza virtuale.
pagina 3 di 6 *
Deve ritenersi cessata la materia del contendere: come espressamente dichiarato dal ricorrente in sede di note del 22.11.2024 contenenti la precisazione delle conclusioni e ribadito all'udienza collegiale del
6 febbraio 2025, “con pec del 7 novembre 2024, il Comune di Lentate sul Seveso notificava al sig. Pt_1
e all'Ambasciata d'Italia a Colombo la reiscrizione dell'odierno esponente nell'AIRE del suddetto
Comune “a seguito di ricomparsa da irreperibilità AIRE”, con la conseguente reiscrizione nelle relative liste elettorali”.
Ciò detto, in assenza di accordo delle parti in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, questa
Corte è tenuta a valutare la fondatezza o meno del ricorso ex art. 42 d.P.R. 267/1967 proposto da in base al principio della soccombenza virtuale. Parte_1
Ritiene la Corte che il ricorso era infondato e avrebbe dovuto essere respinto.
Come riconosce lo stesso ricorrente nella misura in cui espressamente afferma, in sede di conclusioni, che alla sua intervenuta reiscrizione nell'AIRE del Comune di Lentate sul Seveso in data 7.11.2024, automaticamente “consegue” la sua reiscrizione delle liste elettorali di detto Comune, la delibera impugnata, con cui la Sottocommissione elettorale circondariale escluse, in sede di revisione semestrale degli elenchi degli elettori, il nominativo del ricorrente da detti elenchi, era pienamente conforme a diritto: pacificamente e testualmente, infatti, detta esclusione “conseguì” automaticamente e vincolativamente al provvedimento di cancellazione di dall'AIRE per irreperibilità Parte_1 presunta, richiesto dall' da ultimo con nota del 6 agosto 2024 (doc. 2 Controparte_4
). CP_3
In particolare, così si legge nella predetta nota dell'Ambasciata indirizzata al Comune e mai contestata dal ricorrente: “ è da tempo irreperibile all'indirizzo Abadawfehi Magu - Jennin Parte_1
Residence Flat 201 - C/O New Mood Resort - 20026 Malè, che è l'ultimo recapito da lui indicato con dichiarazione datata 25/02/2020. Agli atti di questa Ambasciata non sono conservate richieste di variazione di tale indirizzo, né riscontri ai contatti riportati nella corrispondenza che si allega. La presunta irreperibilità, inoltre, era già stata segnalata al Comune Lentate sul Seveso, nella cui AIRE era iscritto il signor con nota di questa Ambasciata prot. N. 266 del 31/03/2021. Sulla base di Pt_1
tali elementi si è ritenuto di formalizzare la richiesta al Comune di Lentate sul Seveso di cancellazione dall'AIRE per irreperibilità presunta […]” (doc. 2 cit., enfasi della redattrice).
Ciò detto, era onere dell'odierno ricorrente, al fine di evitare di essere cancellato dal registro AIRE per pagina 4 di 6 irreperibilità presunta ai sensi dell'art. 4 l. 470/88, comunicare all'ufficio consolare, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della medesima legge, la variazione del proprio indirizzo di residenza. Ma il ricorrente ciò non ha fatto, come si desume indirettamente dal tenore del suo atto introduttivo, e in ogni caso non ha mai provato né offerto di provare di aver fatto.
Alla luce di quanto sopra, a nulla rileva quanto lamentato dal ricorrente circa l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento di cancellazione dall'AIRE per presunta irreperibilità: come si evince dalle comunicazioni dell' a Colombo, era -appunto- irreperibile, tanto che non Controparte_4 Pt_1 poterono essergli notificati atti giudiziari a lui diretti nel 2021. Dall'allegato c) alla nota dell'Ambasciata sopra citata (anch'esso mai contestato dal ricorrente) emerge, peraltro, che nel 2021
l'ufficio consolare, durante una conversazione telefonica nella quale aveva dichiarato di trovarsi in Pt_1
Thailandia ma di non avere intenzione di spostare la propria residenza, preavvisò l'odierno ricorrente che, in assenza di rientro presso la residenza dichiarata ovvero di comunicazione di variazione dell'indirizzo di residenza, in tempi brevi sarebbe stata avviata la procedura di cancellazione dall'AIRE per irreperibilità (cfr. doc.
2.c. ). CP_3
Peraltro, come pure si evince dalla citata nota dell'Ambasciata in data 6 agosto 2024, l'odierno ricorrente, dopo aver ricevuto notizia della sua cancellazione dalle liste elettorali aveva, in data 11 luglio 2024, contattato l'Ambasciata e, in quell'occasione, gli era stato espressamente riferito che poteva chiedere al Comune la reiscrizione all'AIRE semplicemente comunicando il suo nuovo indirizzo di residenza: “Si segnala inoltre che il signor ha contattato questa Ambasciata in data Pt_1
11 luglio u.s. dopo che gli era stata trasmesso il provvedimento di cancellazione dalle liste elettorali del Comune di Lentate sul Seveso, e in tale occasione gli è stato segnalato che può agevolmente richiedere la re iscrizione all'AIRE. Anche di tale corrispondenza si allega copia […]” (doc. 2 cit.).
Il ricorrente, per contro, invece di procedere agevolmente come gli aveva suggerito il personale dell'Ambasciata, chiedendo all'ufficio consolare o al Comune di Lentate la sua reiscrizione all'AIRE comunicando il suo nuovo indirizzo, ha preferito depositare, in data 29 luglio 2024, un ricorso infondato avverso un provvedimento del tutto legittimo e automaticamente discendente da altro provvedimento – la cancellazione dal registro AIRE per irreperibilità presunta- provocato dall'inerzia del medesimo ricorrente.
Le spese del presente procedimento – liquidate come in dispositivo- devono pertanto rimanere a carico del ricorrente.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
La Corte d'Appello, visto l'art. 42 dPR n. 223/1967 e l'art. 24 d.lgs. n. 150/2011, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso proposto da Parte_1
- condanna a rifondere al le spese del procedimento, che Parte_1 Controparte_3 liquida in € 2.300,00 per compenso professionale, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso spese generali al 15%.
Dispone che la Cancelleria comunichi la presente sentenza, ai sensi dell'art. 24, comma 7, d.lgs.
150/2011, al presidente della Seconda Sottocommissione elettorale circondariale del , Controparte_1
al presidente della Commissione elettorale circondariale di e al Sindaco del Comune di Lentate CP_2
sul Seveso.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 6 febbraio 2025.
Il Cons. rel. est. Il Presidente
Cristina Giannelli Alberto Massimo Vigorelli
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