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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/12/2025, n. 5480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5480 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18099 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
In persona del Giudice Dott.ssa Monica Mastrandrea ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 18099 / 2024 promossa da:
, nata in [...] il [...]; , nato in [...] il Parte_1 Parte_2
24.2.1994; , nato in [...] il [...], Parte_3
rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Antonio Angelelli e dall'Avv. Arturo Salerni
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE
nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del ricorso,
- nel merito, attesa la natura documentale della controversia, in accoglimento del presente atto e con ogni pronunzia connessa, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare che
[...]
, nata a [...] - Provincia di Buenos Aires- il Parte_1
3/09/1966, residente in [...], , nato a [...]_2
PE - Provincia di Buenos Aires- il 24/02/1994, residente in
Argentina e , nato a [...] - Provincia Parte_3 di Buenos Aires- il 22/10/1998, residente in [...]sono cittadini italiani diretti discendenti di cittadino italiano - Parte_4
- che ha acquisito lo stato di cittadino italiano per averlo
[...] riacquistato, il 1 gennaio 1948 assieme al padre e poi trasmesso a sua figlia e da quest'ultima ai suoi due figli. Parte_1
Si chiede altresì, in conseguenza del richiesto riconoscimento, trattandosi di soggetto residente all'estero, di ordinare ai sensi dell'art.
6 del D.Lvo 71/2011, al Consolato italiano competente per il luogo di residenza degli stessi di inviare gli atti occorrenti per le trascrizioni al
Comune di origine dell'avo per il compimento dei necessari adempimenti.
Con vittoria di spese competenze ed onorari e con avvertimento che la costituzione oltre i termini che saranno indicati dal Tribunale nel decreto di fissazione dell'udienza implicheranno le decadenze previste dall'art. 167 3° Comma n. 7”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data
18.10.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il Controparte_1
chiedendo di accertare e dichiarare loro lo status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana nata il [...] a [...] Persona_1
OR (AT), come da certificato di nascita (cfr. doc. 1).
in data 1.10.1899 contraeva matrimonio in Italia con il sig. Persona_1 [...]
(cfr. doc. 2). Dalla loro unione nasceva in Argentina in data 7.9.1900 il sig. Controparte_2 Per_2 (cfr. doc. 3). Inoltre, l'ava italiana non si naturalizzava cittadina argentina come attestato
[...]
dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille – al pari di tutti i certificati esteri ivi depositati – nel quale si legge quanto segue: “che nel registro
Nazionale degli Elettori, dove sono iscritti tutti i cittadini argentini, per nascita e per opzione al di sopra dei 16 anni di età, e i naturalizzati argentini a partire dai 18 anni di età, non è registrato fino ad oggi NOVELLI o , o o , nata il Parte_5 Persona_1 Pt_6 Per_1
06/02/1877 a NA OR, Asti, ITALIA. -Deceduta.” (cfr. doc. 4)
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1
all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, con decreto depositato in data 18.6.2025, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava udienza di comparizione al 3.12.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
L'udienza veniva successivamente sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio;
verificata la regolarità delle Controparte_1
notifiche, se ne dichiara la contumacia.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di
Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il
Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del
17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'ava è nata a
NA OR (AT), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il
Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. In questi casi è possibile adire direttamente il
Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del
. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve Parte_7
conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che Parte_8
contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana del richiedente.
4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma
1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n.
91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni
Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadina italiana, emigrata in Argentina. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'ava cittadina italiana, è nata il [...] a [...] Persona_1
(AT) (cfr. doc. 1) e ha contratto matrimonio in Italia in data 1.10.1899 con il sig.
[...]
(cfr. doc. 2); Controparte_2
- che la sig.ra non si è mai naturalizzata cittadina argentina come da Persona_1 certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità argentine competenti (cfr. doc. 4);
- che dall'unione tra la sig.ra e il sig. Persona_1 Controparte_2 nasceva in Argentina in data 7.9.1900 il sig. (cfr. doc. 3); Persona_2
- che dall'unione avvenuta in Argentina in data 24.11.1928 tra il sig. e la Persona_2 sig.ra (cfr. doc. 6) nasceva in Argentina in data 30.8.1931 il sig. Persona_3
(cfr. doc. 7); Parte_4 - che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 13.9.1961 tra il sig. Parte_4
e la sig.ra (cfr. doc. 8) nasceva in Argentina in data 3.9.1966
[...] Persona_4 la sig.ra (cfr. doc. 9), odierna ricorrente;
Parte_1
- che dall'unione avvenuta in Argentina in data 7.2.1992 tra la sig.ra e il Parte_1 sig. (cfr. doc. 10) nascevano in Argentina in data 24.2.1994 il sig. Persona_5 [...]
(cfr. doc. 11) e il sig. (cfr. doc. 12), odierni ricorrenti. Persona_6 Parte_3
5.1 Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché
l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia).
L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto del richiedente ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta. Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
6. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: - accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti , nata in Parte_1
Argentina il 3.9.1966; , nato in [...] il [...]; Parte_2 [...]
, nato in [...] il [...], il diritto al riconoscimento della Parte_3 cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Torino, 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Monica Mastrandrea
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
In persona del Giudice Dott.ssa Monica Mastrandrea ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 18099 / 2024 promossa da:
, nata in [...] il [...]; , nato in [...] il Parte_1 Parte_2
24.2.1994; , nato in [...] il [...], Parte_3
rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Antonio Angelelli e dall'Avv. Arturo Salerni
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE
nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del ricorso,
- nel merito, attesa la natura documentale della controversia, in accoglimento del presente atto e con ogni pronunzia connessa, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare che
[...]
, nata a [...] - Provincia di Buenos Aires- il Parte_1
3/09/1966, residente in [...], , nato a [...]_2
PE - Provincia di Buenos Aires- il 24/02/1994, residente in
Argentina e , nato a [...] - Provincia Parte_3 di Buenos Aires- il 22/10/1998, residente in [...]sono cittadini italiani diretti discendenti di cittadino italiano - Parte_4
- che ha acquisito lo stato di cittadino italiano per averlo
[...] riacquistato, il 1 gennaio 1948 assieme al padre e poi trasmesso a sua figlia e da quest'ultima ai suoi due figli. Parte_1
Si chiede altresì, in conseguenza del richiesto riconoscimento, trattandosi di soggetto residente all'estero, di ordinare ai sensi dell'art.
6 del D.Lvo 71/2011, al Consolato italiano competente per il luogo di residenza degli stessi di inviare gli atti occorrenti per le trascrizioni al
Comune di origine dell'avo per il compimento dei necessari adempimenti.
Con vittoria di spese competenze ed onorari e con avvertimento che la costituzione oltre i termini che saranno indicati dal Tribunale nel decreto di fissazione dell'udienza implicheranno le decadenze previste dall'art. 167 3° Comma n. 7”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data
18.10.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il Controparte_1
chiedendo di accertare e dichiarare loro lo status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana nata il [...] a [...] Persona_1
OR (AT), come da certificato di nascita (cfr. doc. 1).
in data 1.10.1899 contraeva matrimonio in Italia con il sig. Persona_1 [...]
(cfr. doc. 2). Dalla loro unione nasceva in Argentina in data 7.9.1900 il sig. Controparte_2 Per_2 (cfr. doc. 3). Inoltre, l'ava italiana non si naturalizzava cittadina argentina come attestato
[...]
dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille – al pari di tutti i certificati esteri ivi depositati – nel quale si legge quanto segue: “che nel registro
Nazionale degli Elettori, dove sono iscritti tutti i cittadini argentini, per nascita e per opzione al di sopra dei 16 anni di età, e i naturalizzati argentini a partire dai 18 anni di età, non è registrato fino ad oggi NOVELLI o , o o , nata il Parte_5 Persona_1 Pt_6 Per_1
06/02/1877 a NA OR, Asti, ITALIA. -Deceduta.” (cfr. doc. 4)
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1
all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, con decreto depositato in data 18.6.2025, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava udienza di comparizione al 3.12.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
L'udienza veniva successivamente sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio;
verificata la regolarità delle Controparte_1
notifiche, se ne dichiara la contumacia.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di
Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il
Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del
17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'ava è nata a
NA OR (AT), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il
Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. In questi casi è possibile adire direttamente il
Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del
. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve Parte_7
conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che Parte_8
contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana del richiedente.
4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma
1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n.
91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni
Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadina italiana, emigrata in Argentina. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'ava cittadina italiana, è nata il [...] a [...] Persona_1
(AT) (cfr. doc. 1) e ha contratto matrimonio in Italia in data 1.10.1899 con il sig.
[...]
(cfr. doc. 2); Controparte_2
- che la sig.ra non si è mai naturalizzata cittadina argentina come da Persona_1 certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità argentine competenti (cfr. doc. 4);
- che dall'unione tra la sig.ra e il sig. Persona_1 Controparte_2 nasceva in Argentina in data 7.9.1900 il sig. (cfr. doc. 3); Persona_2
- che dall'unione avvenuta in Argentina in data 24.11.1928 tra il sig. e la Persona_2 sig.ra (cfr. doc. 6) nasceva in Argentina in data 30.8.1931 il sig. Persona_3
(cfr. doc. 7); Parte_4 - che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 13.9.1961 tra il sig. Parte_4
e la sig.ra (cfr. doc. 8) nasceva in Argentina in data 3.9.1966
[...] Persona_4 la sig.ra (cfr. doc. 9), odierna ricorrente;
Parte_1
- che dall'unione avvenuta in Argentina in data 7.2.1992 tra la sig.ra e il Parte_1 sig. (cfr. doc. 10) nascevano in Argentina in data 24.2.1994 il sig. Persona_5 [...]
(cfr. doc. 11) e il sig. (cfr. doc. 12), odierni ricorrenti. Persona_6 Parte_3
5.1 Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché
l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia).
L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto del richiedente ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta. Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
6. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: - accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti , nata in Parte_1
Argentina il 3.9.1966; , nato in [...] il [...]; Parte_2 [...]
, nato in [...] il [...], il diritto al riconoscimento della Parte_3 cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Torino, 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Monica Mastrandrea