Ordinanza cautelare 9 novembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 12/12/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01042/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00461/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 461 del 2024, proposto da
Mahiul Islam, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Chiuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Macerata e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del decreto del Dirigente del SUI di Ancona emesso e notificato in data 23 luglio 2024, con il quale veniva comunicato all’odierno ricorrente la revoca del nulla osta rilasciato ai sensi del D.P.C.M. 27 settembre 2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Macerata e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2025 la dott.ssa MO De IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente richiedeva, in data 4 dicembre 2023, in qualità di datore di lavoro, il nulla osta all’ingresso in favore del lavoratore signor AI Md FA, che gli veniva rilasciato il 19 maggio 2024 ai sensi dell’art. 42, comma 2, del DL n. 73/2022, norma che prevede, per le istanze di cui al c.d. decreto flussi, che il nulla osta al lavoro subordinato venga rilasciato, nel termine indicato dal comma 1 della medesima disposizione, anche quando non siano state acquisite le informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 del decreto legislativo n. 286/1998.
A seguito di un successivo accertamento, l’Amministrazione riscontrava la sussistenza di un elemento ostativo; dunque, con il provvedimento impugnato, procedeva alla revoca del nulla osta, previo preavviso. In particolare, l’atto è così motivato: “ La documentazione depositata il 07/06/2024 in riscontro al preavviso di revoca del 28/05/2024 non è idonea a determinare l'accoglimento dell'istanza di nulla osta in premessa per i motivi di seguito specificati.
In data 30/05/2024 il datore di lavoro, seppur tardivamente, ha dichiarato di aver espletato la verifica di cui all’art. 22 c. 2 del D.Lgs. n. 286/98, affermando che l’indisponibilita' di lavoratori presenti sul Territorio Nazionale fosse stata accertata per “assenza di riscontro da parte del Centro per l'Impiego alla richiesta presentata, decorsi quindici giorni lavorativi dalla data della medesima”. Tale circostanza non può, concretamente, essersi verificata, considerato che la “scheda richiesta personale” è stata inviata al Centro per l’Impiego di Civitanova Marche (Mc) con PEC del 24/11/2023 e soltanto - dopo 7 giorni lavorativi - il 04/12/2023 ha provveduto all’inoltro telematico dell’istanza di nulla osta, senza attendere il decorso dei termini prescritti dalle lett. a) dell’art. 9 c. 5 del D.P.C.M. 27 settembre 2023 ”.
Di qui il presente ricorso, affidato ai seguenti motivi:
- erroneamente l’Amministrazione avrebbe revocato il nulla osta ritenendo perentorio il termine di 15 giorni prescritto dall’art. 9, comma 5, lettera a), del DPCM 27 settembre 2023, senza considerare che detto termine non può avere natura perentoria anche per il fatto che è previsto da una fonte secondaria; peraltro, la revoca sarebbe avvenuta in danno del lavoratore per una causa imputabile, tuttalpiù, al solo datore di lavoro;
- difetto di motivazione per l’impossibilità di ricostruire il percorso logico-giuridico che avrebbe portato all’atto impugnato.
Si è costituita in giudizio, per resistere, l’intimata Amministrazione.
Con ordinanza n. 216/2024, questa Sezione accoglieva l’istanza cautelare con la seguente motivazione:
“… - l’impugnato provvedimento di revoca del nulla osta è basato sull’unica ragione ostativa secondo cui l’indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale sarebbe stata accertata, ai sensi dell’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998, per “assenza di riscontro da parte del Centro per l'Impiego alla richiesta presentata”, sebbene il datore di lavoro non abbia atteso il termine di quindici giorni lavorativi dalla data dell’istanza, come prescritto dalla legge;
- il ricorrente ha allegato che il Centro per l’Impiego, a tutt’oggi, non ha ancora dato riscontro a detta istanza per la verifica di disponibilità di lavoratori sul territorio nazionale;
Ritenuto che la domanda cautelare debba essere accolta, sia in considerazione del fatto che il perdurante silenzio del Centro per l’Impiego sostanzialmente equivale a verifica di indisponibilità, essendo ormai decorsi ben oltre quindici giorni dalla richiesta, sia in considerazione del fatto che l’inadempimento (in tal caso solo formale) del datore di lavoro provocherebbe effetti oltremodo pregiudizievoli a carico del lavoratore incolpevole; …”.
A seguito di tale pronunciamento cautelare, come allegato e documentato in atti, il lavoratore:
- ha ottenuto un visto di ingresso per lavoro subordinato in Italia e un permesso di soggiorno non per lavoro bensì per attesa occupazione;
- si è iscritto all’anagrafe sanitaria, dispone di una sistemazione alloggiativa e ha stipulato un contratto di lavoro con l’odierno ricorrente riconducibile al nulla osta già in atti;
- ha presentato domanda per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro e non per attesa occupazione.
Alla pubblica udienza del 25 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, dovendosi confermare l’orientamento già espresso in sede cautelare.
Vale la pena di aggiungere che la disciplina in materia di immigrazione contiene un favor al rilascio del permesso di soggiorno, prevedendo che le irregolarità amministrative sanabili (quali appunto l’inosservanza di un termine come quello in questione) non siano preclusive in tal senso, non potendo l’Amministrazione ricavare la sussistenza di termini decadenziali non coerenti con l’impianto complessivo del sistema, che invece è in favore del rilascio del permesso di soggiorno qualora non si riscontrino ulteriori e più gravi elementi ostativi, nella specie non venuti in rilievo (art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, il quale richiede anche che siano presi in considerazione le circostanze sopravvenute).
Nel caso in esame, peraltro, come appunto evidenziato in sede cautelare, deve ribadirsi che il perdurante silenzio del Centro per l’Impiego sostanzialmente equivale a verifica di indisponibilità, essendo ormai decorsi ben oltre quindici giorni dalla richiesta, e che siffatta decadenza, dipendente da un inadempimento, per giunta formale, del datore di lavoro, si rifletterebbe in maniera pregiudizievole sul lavoratore incolpevole, tanto più che, come è stato dimostrato, quest’ultimo si è già proficuamente inserito nella locale realtà sociale e lavorativa.
Per tali ragioni, in accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato va annullato e, conseguentemente, al lavoratore andrà rilasciato il permesso di soggiorno per lavoro richiesto sulla base del nulla osta illegittimamente revocato, con validità dal 26 settembre 2025, ossia dal giorno successivo alla scadenza del permesso rilasciato in virtù del pronunciamento cautelare di questo TAR, tenuto anche conto delle circostanze sopravvenute, debitamente documentate.
3. Gli aspetti peculiari della vicenda giustificano la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata EM IG, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
MO De IA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MO De IA | Renata EM IG |
IL SEGRETARIO