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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/12/2025, n. 1822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1822 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 18.12.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, all'esito del deposito delle note scritte, il 18.12.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 991 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da
1. nato a [...], il [...], residente ad Assemini, Parte_1
via Ustica n. 1, elettivamente domiciliato in Oristano, via Carducci n. 44, presso lo studio dell'Avv. Silvana CITRONI, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso l'Ufficio di
Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo SPIGA e dall'Avv.
Roberto DI TUCCI in forza di procura generale, rogito Notaio del Per_1
05.04.2016;
pagina 1 resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“- accertare e dichiarare come il ricorrente, a causa e in conseguenza della
malattia oggetto della presente causa, nello specifico deficit statico dinamico del
rachide lombo sacrale con sofferenza radicolare, già riconosciuta dall CP_2
come di origine professionale e rubricata al n. 5141142762, abbia subito una
menomazione della propria integrità psicofisica pari o superiore al 166%, il tutto
a far data dal momento di presentazione della rispettiva domanda amministrativa
o, a far data dal momento che sarà ritenuto di giustizia all'esito del giudizio;
- Condannare l' convenuto al pagamento in favore del ricorrente delle CP_3
corrispondenti prestazioni economiche, così come previste dall'art. 13 D.lgs 38
del 2000, in conto capitale o in rendita secondo la percentuale di menomazione
accertata per la patologia oggetto di causa, il tutto secondo i termini, gli importi
e le modalità imposte dalla normativa di riferimento;
- Condannare l' al pagamento dei compensi professionali del presente CP_2
giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, il tutto con sentenza
munita di clausola e secondo quanto dal Giudice stesso ritenuto più congruo,
tenuto conto della difficoltà della causa, dei parametri di legge e dell'entità e
natura della prestazione dedotta in giudizio”.
Nell'interesse del resistente:
“l'adito Giudice, ogni altra istanza disattesa, voglia rigettare la domanda. Spese
come per legge”.
pagina 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' Controparte_1
, al fine di domandare la condanna al
[...]
pagamento di un maggior indennizzo per malattia professionale.
In particolare, egli ha esposto:
− di avere lavorato e di lavorare come autista di autobus e pullman sin dai primi anni del 1980 e, dal 2012 e sino all'attualità, alle dipendenze dell'A.R.S.T.
Azienda Regionale Sarda Trasporti;
− che a causa e in conseguenza delle sopra descritte lavorazioni, svolte in modo non occasionale e ininterrottamente per lunghissimo periodo e comportanti una continua e gravosa sollecitazione della colonna vertebrale, gli era stato riscontrato, in via amministrativa, un deficit statico dinamico del rachide lombo sacrale con sofferenza radicolare, (domanda n. 5141142762 del 16.02. CP_2
2015), con riconoscimento di un grado di menomazione del 12%;
− di avere presentato il 13.09.2021, domanda di aggravamento in seguito alla quale era stato sottoposto a nuovi accertamenti da parte dell' e che CP_2
l'Ente aveva riconosciuto un peggioramento delle sue condizioni di salute,
portando il grado di menomazione al 14%;
− di avere presentato opposizione il 30.05.2023 al grado riconosciuto nel sopradescritto provvedimento senza esito alcuno;
− di essere interessato, infatti, come si può evincere dalla certificazione medica da un'accentuazione delle algie alla schiena in regione lombare con frequenti episodi di sciatalgia bilaterale, dolori e rigidità del rachide con
pagina 3 limitazione funzionale che comportano una menomazione della propria integrità
psico-fisica pari o superiore al 16%.
2. L' ha resistito in giudizio. CP_3
3. La causa è stata istruita con consulenza tecnica e produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. La domanda è fondata e deve essere accolta.
Tenendo conto dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente e delle produzioni documentali, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare e valutare il danno biologico e l'incidenza sulla capacità lavorativa in conseguenza dell'asserita malattia professionale.
Nella propria relazione, depositata il 29.10.2025, il Consulente dell'Ufficio ha rilevato che “il danno biologico in capo al ricorrente riferito all'epoca della
revisione passiva nella misura del 16% (con riferimento e le dovute proporzioni
alla voce tabellare 204 Anchilosi del tratto lombare con risentimento trofico-
sensitivo, a seconda dei disturbi motori-Fino a 25), dovendosi quindi ritenere
insufficiente la valutazione dell'aggravamento formulata dall ”. CP_2
Le conclusioni del C.T.U., accompagnate dall'attento studio della documentazione sanitaria in atti e di accurati ed esaustivi esami medici, devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene, pertanto, il Giudice che abbia diritto di percepire Parte_1
l'indennizzo in rendita commisurato a un danno biologico complessivo nella misura del 16%, con la precisazione che la decorrenza, come per legge (art. 84.
T.U. n. 1124/1965), dell'aggravamento è rappresentata dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda, ossia dal 01.10.2021, che è la medesima dalla quale ha avuto decorrenza la valutazione di revisione impugnata nella specie e reputata insufficiente. pagina 4 In ragione del principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' CP_2
deve essere condannato a rifondere delle spese del presente Parte_1
giudizio, che si liquidano in dispositivo, ai sensi del D.M. 10.03.2014, n. 55,
tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del Difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
Devono essere definitivamente poste a carico dell' resistente le spese di CP_3
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in rendita Parte_1
commisurato a un danno biologico complessivo in misura del 16% dalla data del
01.10.2021, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto;
2. condanna l' Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, alla
[...]
costituzione dell'indennizzo in rendita in favore di in misura Parte_1
corrispondente al danno biologico accertato nella misura sopra indicata, con gli interessi legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge, con le decorrenze indicate;
3. condanna l'
[...]
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, a rifondere delle spese del giudizio, che Parte_1
liquida in euro 1.312,00 per compensi professionali di Avvocato, oltre spese
pagina 5 generali al 15% ed oltre accessori di legge, da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Silvana CITRONI, dichiaratasi antistataria;
4. pone definitivamente a carico dell'
[...]
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in separato decreto.
Cagliari, 18.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 6