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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 07/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Werner Mussner
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 324/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. dott. FABLE ROBERTO e dall'avv. dott. DE PASCALIS MAURO
RICORRENTE
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. dott. BAUER CP_1 P.IVA_1
RAIMUND e dall'avv. dott. ORSINGHER LUCIA
pagina 1 di 9 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Di parte ricorrente in via preliminare, sollevare la questione di costituzionalità nei termini antescritti e di cui in narrativa o, nei termini che il giudicante riterrà più idonei.
in via principale:
accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità, con espressa pronuncia di annullamento/revoca del provvedimento di indicazione di indebito pensionistico di euro 24.552,59.- relativo al periodo 1/1/2021 – 31/12/2021, dapprima sospeso e successivamente riconfermato, con il quale l' ha richiesto CP_1
la restituzione della somma in questione e per l'effetto accertare e dichiarare non dovute le pretese dell' e questo per i motivi in fatto ed in diritto di cui in CP_2
narrativa, facendo quindi disporre all'Istituto una nuova riliquidazione della pensione VOS nr. 45013253 intestata al ricorrente che preveda quindi la restituzione delle somme già trattenute e l'interruzione del prelievo in atto.
in via subordinata nel merito rideterminare le somme eventualmente dovute dal ricorrente tenuto conto di quando esposto in narrativa e quindi prendendo come base di calcolo o l'importo effettivamente guadagnato dal ricorrente nel periodo ove ha prestato la pagina 2 di 9 sua opera professionale e quindi un totale di euro 899,30.- o quanto sarà accertato in causa anche tenuto conto delle valutazioni sul punto, oppure andando a CP_2
considerare indebito solo i redditi pensionistici cumulati nei mesi dove ha prodotto un reddito ulteriore distribuiti nel periodo 18/08/2021 – 19/12/2021, così come da documentato dalle dichiarazione in atti,
- in entrambi i casi disponendo una nuova riliquidazione della pensione VOS nr.
45013253 che tenga conto di quanto richiesto nella domanda subordinata e quindi di decurtazione della sola somma di euro 899,30.- oppure del rateo pensione relativo ai mesi effettivamente ove il ricorrente ha lavorato così come risultanti dal documento nr. 4 (ha lavorato solo agosto 2021).
- in tutti i casi con interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari e questo anche in caso di accoglimento della subordinata
Di parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respingere il ricorso in quanto infondato in diritto e non provato e per l'effetto rigettare tutte le domande formulate dalla parte ricorrente nei confronti dell' . Spese di causa rifuse. CP_1
pagina 3 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Sig. è titolare di pensione “Quota 100” cat. VOS n. Parte_1
45013253 con decorrenza agosto 2019 ai sensi del D.L. n. 4/2019.
Sul provvedimento di liquidazione della pensione del 06/02/2020 viene comunicato che il trattamento pensionistico è compatibile esclusivamente con i redditi derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale nel limite di lordi 5000 Euro annui. La comunicazione è avvenuta in forma bilingue come per legge, e nella parte tedesca il termine “lavoro autonomo occasionale” è tradotto con i termini
“Gelegenheitsarbeit” (cfr. doc. n. 1 ricorrente).
Il Sig. ha lavorato dal 18/8/2021 al 7/9/2021 come dipendente Parte_1
subordinato nell'ambito di un contratto di lavoro a chiamata percependo un reddito lordo di quasi € 900.
Al che l' con nota del 15/11/2022 ha provveduto alla riliquidazione della CP_1
pensione per indebito pensionistico di € 24.552,59 relativo all'anno 2021 per incumulabilità della pensione “Quota 100” con i redditi da lavoro dipendenti prevista dall'art. 14, comma 3 del D.L. n. 4/2019.
In altri termini, il ricorrente ha perso l'intera pensione relativa all'anno 2021, somma richiestagli dall' . CP_1
Denuncia non solo l'erronea ed ingannevole traduzione, ma anche la sproporzione della sanzione rispetto al periodo lavorato e compenso percepito. Eccepisce
l'illegittimità costituzionale della norma.
pagina 4 di 9 2. Si costituisce l' citando la sentenza della Corte Costituzionale che ha CP_1
lasciato invariato la norma in esame;
posto che la norma è chiara l' doveva CP_1
richiedere quanto indebitamente percepito.
3. Quanto alla legittimità costituzionale della norma si fa rinvio alla Sentenza Corte
Cost. n. 234/22:
“7.4.– In ragione della diversità delle situazioni lavorative poste a raffronto, si deve dunque escludere che sia costituzionalmente illegittimo il difforme trattamento riservato, ai fini del divieto di cumulo con la pensione anticipata a
“quota 100”, ai redditi da esse derivanti. L'assenza di omogeneità fra le prestazioni di lavoro qui esaminate porta alla conclusione che non è violato il principio di eguaglianza (ex plurimis, sentenze n. 127 del 2020, n. 32 del 2018 e n.
241 del 2016; ordinanza n. 346 del 2004).
7.5.– La scelta del legislatore, vòlta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi – come nella fattispecie oggetto del giudizio principale – fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta “quota 100” e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa.
Non si può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha
pagina 5 di 9 configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta “quota 100” dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.
Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato (come rilevato peraltro da questa Corte con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego – NASpI –, nella sentenza n. 194 del 2021), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale.
Anche in questa prospettiva, l'assenza di omogeneità fra le situazioni lavorative poste a raffronto dal rimettente risulta decisiva per escludere la fondatezza della questione.
Il lavoro autonomo occasionale, per la sua natura residuale, non incide in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali, né su quelle previdenziali e si differenzia per questo dal lavoro subordinato, sia pure nella modalità flessibile del lavoro intermittente.”
4. Rislta la questione della legittimità costituzionale, si passa alla disamina della questione linguistica. Orbene, è vero che la traduzione “Gelegenheitsarbeit” rispetto al termine “lavoro occasionale subordinato” è alquanto infelice. Il termine pagina 6 di 9 “Gelegenheitsarbeit” nel mondo giuridico tedesco non è un termine tecnico, e può essere tradotto, nel linguaggio comune, come “lavoro occasionale, di breve periodo, saltuario, lavoretto”, ma non implica un rapporto subordinato o di altro tipo. Sarebbe quindi stato opportuno spiegare meglio il termine.
Quanto all'uso della lingua tedesca in Alto Adige, l'art 4 del DPR 587/88 prevede:
1. A norma dell'ultimo comma dell'art. 100 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'uso congiunto delle lingue italiana e tedesca da parte degli organi, uffici e concessionari di cui all'art. 1, è prescritto per gli atti destinati alla generalità ((delle persone)), per gli atti individuali destinati ad uso pubblico e per gli atti destinati a pluralità di uffici.
2. A tal fine sono considerati:
a) atti destinati alla generalità ((delle persone)), quelli che siano diretti ad una pluralità indeterminata di destinatari e quelli per i quali è prescritta la pubblicazione da leggi e regolamenti;
b) atti individuali destinati ad uso pubblico, quelli per i quali è prescritto l'obbligo dell'esposizione al pubblico, o dell'affissione, le carte di identità e i documenti equipollenti nonché gli atti di abilitazione, di concessione e di autorizzazione per i quali è prescritta l'esibizione a richiesta di organi della pubblica amministrazione e che non contrastino con impegni internazionali dello Stato;
pagina 7 di 9 c) atti destinati ad una pluralità di uffici, quelli diretti a più uffici e organi della pubblica amministrazione situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale.
3. Per la redazione congiunta nelle due lingue degli atti di cui alla lettera b) del comma 2 non può essere posto a carico degli interessati alcun onere aggiuntivo di spese.
4. Negli atti scritti i due testi vengono riportati uno a fianco all'altro. Tali testi devono avere la stessa evidenza e lo stesso rilievo tipografico.”
L'art 7 prevede al terzo comma: “3. Per gli atti o i provvedimenti da emettere, comunicare o notificare a loro iniziativa, gli organi, gli uffici ed i concessionari di cui al comma 1, usano la lingua presunta del destinatario, adeguandosi, in ogni caso, nei rapporti orali, alla lingua usata dall'interlocutore.”
Ora, è chiaro ed implicito che l'obbligo di utilizzare la lingua tedesca nelle comunicazioni con il cittadino sig. implica e comporta la Parte_1
necessità di un utilizzo di una terminologia corretta e precisa, come peraltro è chiaro che ogni pubblica amministrazione, a prescindere dalla lingua utilizzata, deve esprimersi con la dovuta precisione e comprensibilità.
D'altronde, l'uso approssimativo di un termine tecnico che peraltro non conosce un equivalente nel mondo giuridico tedesco equivalente al 100%, non comporta la modifica della normativa applicabile, e quindi il regime pensionistico rimane pagina 8 di 9 invariato. Al massimo l'imprecisa traduzione potrebbe eventualmente dar vita a un diritto risarcitorio, ma non può mai incidere su una posizione regolata dalla legge.
E la legge è chiara laddove prevede la non cumulabilità della pensione anticipata maturata per aver raggiunto la cosiddetta “quota 100”.
Il ricorso viene quindi rigettato.
5. Le spese sono a carico della parte soccombente, e la semplicità delle questioni da affrontare consigliano l'applicazione dei minimi tabellari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte Parte_1 CP_1
le spese di lite, che si liquidano in € 2.697 per compenso, oltre accessori di legge.
7 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Werner Mussner
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Werner Mussner
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 324/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. dott. FABLE ROBERTO e dall'avv. dott. DE PASCALIS MAURO
RICORRENTE
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. dott. BAUER CP_1 P.IVA_1
RAIMUND e dall'avv. dott. ORSINGHER LUCIA
pagina 1 di 9 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Di parte ricorrente in via preliminare, sollevare la questione di costituzionalità nei termini antescritti e di cui in narrativa o, nei termini che il giudicante riterrà più idonei.
in via principale:
accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità, con espressa pronuncia di annullamento/revoca del provvedimento di indicazione di indebito pensionistico di euro 24.552,59.- relativo al periodo 1/1/2021 – 31/12/2021, dapprima sospeso e successivamente riconfermato, con il quale l' ha richiesto CP_1
la restituzione della somma in questione e per l'effetto accertare e dichiarare non dovute le pretese dell' e questo per i motivi in fatto ed in diritto di cui in CP_2
narrativa, facendo quindi disporre all'Istituto una nuova riliquidazione della pensione VOS nr. 45013253 intestata al ricorrente che preveda quindi la restituzione delle somme già trattenute e l'interruzione del prelievo in atto.
in via subordinata nel merito rideterminare le somme eventualmente dovute dal ricorrente tenuto conto di quando esposto in narrativa e quindi prendendo come base di calcolo o l'importo effettivamente guadagnato dal ricorrente nel periodo ove ha prestato la pagina 2 di 9 sua opera professionale e quindi un totale di euro 899,30.- o quanto sarà accertato in causa anche tenuto conto delle valutazioni sul punto, oppure andando a CP_2
considerare indebito solo i redditi pensionistici cumulati nei mesi dove ha prodotto un reddito ulteriore distribuiti nel periodo 18/08/2021 – 19/12/2021, così come da documentato dalle dichiarazione in atti,
- in entrambi i casi disponendo una nuova riliquidazione della pensione VOS nr.
45013253 che tenga conto di quanto richiesto nella domanda subordinata e quindi di decurtazione della sola somma di euro 899,30.- oppure del rateo pensione relativo ai mesi effettivamente ove il ricorrente ha lavorato così come risultanti dal documento nr. 4 (ha lavorato solo agosto 2021).
- in tutti i casi con interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari e questo anche in caso di accoglimento della subordinata
Di parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respingere il ricorso in quanto infondato in diritto e non provato e per l'effetto rigettare tutte le domande formulate dalla parte ricorrente nei confronti dell' . Spese di causa rifuse. CP_1
pagina 3 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Sig. è titolare di pensione “Quota 100” cat. VOS n. Parte_1
45013253 con decorrenza agosto 2019 ai sensi del D.L. n. 4/2019.
Sul provvedimento di liquidazione della pensione del 06/02/2020 viene comunicato che il trattamento pensionistico è compatibile esclusivamente con i redditi derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale nel limite di lordi 5000 Euro annui. La comunicazione è avvenuta in forma bilingue come per legge, e nella parte tedesca il termine “lavoro autonomo occasionale” è tradotto con i termini
“Gelegenheitsarbeit” (cfr. doc. n. 1 ricorrente).
Il Sig. ha lavorato dal 18/8/2021 al 7/9/2021 come dipendente Parte_1
subordinato nell'ambito di un contratto di lavoro a chiamata percependo un reddito lordo di quasi € 900.
Al che l' con nota del 15/11/2022 ha provveduto alla riliquidazione della CP_1
pensione per indebito pensionistico di € 24.552,59 relativo all'anno 2021 per incumulabilità della pensione “Quota 100” con i redditi da lavoro dipendenti prevista dall'art. 14, comma 3 del D.L. n. 4/2019.
In altri termini, il ricorrente ha perso l'intera pensione relativa all'anno 2021, somma richiestagli dall' . CP_1
Denuncia non solo l'erronea ed ingannevole traduzione, ma anche la sproporzione della sanzione rispetto al periodo lavorato e compenso percepito. Eccepisce
l'illegittimità costituzionale della norma.
pagina 4 di 9 2. Si costituisce l' citando la sentenza della Corte Costituzionale che ha CP_1
lasciato invariato la norma in esame;
posto che la norma è chiara l' doveva CP_1
richiedere quanto indebitamente percepito.
3. Quanto alla legittimità costituzionale della norma si fa rinvio alla Sentenza Corte
Cost. n. 234/22:
“7.4.– In ragione della diversità delle situazioni lavorative poste a raffronto, si deve dunque escludere che sia costituzionalmente illegittimo il difforme trattamento riservato, ai fini del divieto di cumulo con la pensione anticipata a
“quota 100”, ai redditi da esse derivanti. L'assenza di omogeneità fra le prestazioni di lavoro qui esaminate porta alla conclusione che non è violato il principio di eguaglianza (ex plurimis, sentenze n. 127 del 2020, n. 32 del 2018 e n.
241 del 2016; ordinanza n. 346 del 2004).
7.5.– La scelta del legislatore, vòlta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi – come nella fattispecie oggetto del giudizio principale – fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta “quota 100” e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa.
Non si può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha
pagina 5 di 9 configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta “quota 100” dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.
Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato (come rilevato peraltro da questa Corte con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego – NASpI –, nella sentenza n. 194 del 2021), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale.
Anche in questa prospettiva, l'assenza di omogeneità fra le situazioni lavorative poste a raffronto dal rimettente risulta decisiva per escludere la fondatezza della questione.
Il lavoro autonomo occasionale, per la sua natura residuale, non incide in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali, né su quelle previdenziali e si differenzia per questo dal lavoro subordinato, sia pure nella modalità flessibile del lavoro intermittente.”
4. Rislta la questione della legittimità costituzionale, si passa alla disamina della questione linguistica. Orbene, è vero che la traduzione “Gelegenheitsarbeit” rispetto al termine “lavoro occasionale subordinato” è alquanto infelice. Il termine pagina 6 di 9 “Gelegenheitsarbeit” nel mondo giuridico tedesco non è un termine tecnico, e può essere tradotto, nel linguaggio comune, come “lavoro occasionale, di breve periodo, saltuario, lavoretto”, ma non implica un rapporto subordinato o di altro tipo. Sarebbe quindi stato opportuno spiegare meglio il termine.
Quanto all'uso della lingua tedesca in Alto Adige, l'art 4 del DPR 587/88 prevede:
1. A norma dell'ultimo comma dell'art. 100 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'uso congiunto delle lingue italiana e tedesca da parte degli organi, uffici e concessionari di cui all'art. 1, è prescritto per gli atti destinati alla generalità ((delle persone)), per gli atti individuali destinati ad uso pubblico e per gli atti destinati a pluralità di uffici.
2. A tal fine sono considerati:
a) atti destinati alla generalità ((delle persone)), quelli che siano diretti ad una pluralità indeterminata di destinatari e quelli per i quali è prescritta la pubblicazione da leggi e regolamenti;
b) atti individuali destinati ad uso pubblico, quelli per i quali è prescritto l'obbligo dell'esposizione al pubblico, o dell'affissione, le carte di identità e i documenti equipollenti nonché gli atti di abilitazione, di concessione e di autorizzazione per i quali è prescritta l'esibizione a richiesta di organi della pubblica amministrazione e che non contrastino con impegni internazionali dello Stato;
pagina 7 di 9 c) atti destinati ad una pluralità di uffici, quelli diretti a più uffici e organi della pubblica amministrazione situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale.
3. Per la redazione congiunta nelle due lingue degli atti di cui alla lettera b) del comma 2 non può essere posto a carico degli interessati alcun onere aggiuntivo di spese.
4. Negli atti scritti i due testi vengono riportati uno a fianco all'altro. Tali testi devono avere la stessa evidenza e lo stesso rilievo tipografico.”
L'art 7 prevede al terzo comma: “3. Per gli atti o i provvedimenti da emettere, comunicare o notificare a loro iniziativa, gli organi, gli uffici ed i concessionari di cui al comma 1, usano la lingua presunta del destinatario, adeguandosi, in ogni caso, nei rapporti orali, alla lingua usata dall'interlocutore.”
Ora, è chiaro ed implicito che l'obbligo di utilizzare la lingua tedesca nelle comunicazioni con il cittadino sig. implica e comporta la Parte_1
necessità di un utilizzo di una terminologia corretta e precisa, come peraltro è chiaro che ogni pubblica amministrazione, a prescindere dalla lingua utilizzata, deve esprimersi con la dovuta precisione e comprensibilità.
D'altronde, l'uso approssimativo di un termine tecnico che peraltro non conosce un equivalente nel mondo giuridico tedesco equivalente al 100%, non comporta la modifica della normativa applicabile, e quindi il regime pensionistico rimane pagina 8 di 9 invariato. Al massimo l'imprecisa traduzione potrebbe eventualmente dar vita a un diritto risarcitorio, ma non può mai incidere su una posizione regolata dalla legge.
E la legge è chiara laddove prevede la non cumulabilità della pensione anticipata maturata per aver raggiunto la cosiddetta “quota 100”.
Il ricorso viene quindi rigettato.
5. Le spese sono a carico della parte soccombente, e la semplicità delle questioni da affrontare consigliano l'applicazione dei minimi tabellari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte Parte_1 CP_1
le spese di lite, che si liquidano in € 2.697 per compenso, oltre accessori di legge.
7 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Werner Mussner
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