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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/03/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati: Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel.\est.) Dr. ssa Claudia De Santi Giudice Dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RGC 886/2024 riservata in decisione a seguito di trattazione sostitutiva dal 12.3.2025 avente ad oggetto: separazione
TRA
(c.f. ), con l'avv. Nicola Pistininzi – giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti;
E
(c.f. ), con l'avv. Giuseppe Calzone - giusta CP_1 C.F._2 procura in atti;
Nonché
PM – sede intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 14.6.2024 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente in Marocco in data 3.4.2000, trascritto anche nei registri del Comune di Vibo Valentia;
unione dalla quale sono nate due figlie gemelle, e n. il 21.1.2007, Per_1 Per_2 chiedeva, per i motivi di cui al ricorso introduttivo, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Designato il Giudice relatore e fissata l'udienza dell'11.2.2025 ex art. 473 bis n. 14 c.p.c. - comunicata al PM –si costituiva il resistente, contestando la ricostruzione attorea ed instando per una diversa regolamentazione dei reciproci rapporti personali ed economici con le figlie ancora minori
Alla fissata udienza, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente;
indi, dopo ampia interlocuzione, raggiungevano l'accordo raccolto a verbale di udienza.
Pag. 1 di 2 Le difese chiedevano termine per produrre il certificato di trascrizione del matrimonio e la causa all'uopo differita in trattazione sostituiva;
con note sostitutive, le difese integravano la citata documentazione e concludevano conformemente all'accordo già in atti .
Nel merito Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le parti hanno concordemente evidenziato il venir meno, ormai da tempo, di ogni forma di comunione materiale e spirituale ed espresso la volontà di non riconciliarsi.
Sulle statuizioni accessorie le parti hanno raggiunto l'accordo nei termini che pedissequamente si riportano:
“il sig si obbliga a corrispondere alla moglie, a titolo di mantenimento ordinario CP_1 delle due figlie e , maggiorenni ma non autonome, euro 350,00 mensili ( € 175,00 ciascuna) Per_2 Per_1 entro il giorno cinque di ogni mese con ricarica Postepay intestata alla moglie;
oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente protocollo Tribunale \ COA di VV;
la signora rinuncia alla domanda di mantenimento per sé; Parte_1
le parti concordano che il presente accordo ha decorrenza dal mese di febbraio 2025”;
Non apparendo in contrasto con norme imperative e agli interessi della prole, il Tribunale ritiene di poter porre tale accordo a base della presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, nella controversia civile come innanzi proposta fra le parti, così provvede:
A. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. la separazione personale dei coniugi CP_1
e – smg - alle condizioni concordate;
[...] Parte_1
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vibo Valentia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) (R.A.M. anno 2025, parte II Serie C, n. 8);
C. spese compensate
Così deciso nella Camera di Consiglio da remoto del 12.3.2025
La Presidente dott.ssa Gabriella Lupoli
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