Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 4317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4317 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
29.04.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al R. G. n. 1989/2024, avente ad oggetto: computo, ai fini dell'anzianità di servizio, del periodo di apprendistato;
differenze retributive;
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli al Corso Arnaldo Lucci n. 121, presso lo studio dell'avv. Felice Giuliano che lo rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
c.f.: ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dagli avv.ti Prof. Raffaele De Luca Tamajo e Giovanni Ronconi ed elettivamente domiciliata in Napoli al viale Gramsci n. 14;
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26.01.2024, esponeva di dipendente Parte_1 della (matricola n. 2944542) con inquadramento nel livello professionale B, Controparte_1 tecnici specializzati posizione retributiva B2, figura professionale capotreno/capo servizi treno, in servizio presso l'Area S027 Impianto I.A. di Napoli Campi Flegrei.
Aggiungeva di essere stato assunto in data 24.3.2016 con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi, con inquadramento nel livello C parametro C1 e successivamente nel livello B parametro B3, figura professionale capotreno/capo servizi treno.
Specificava di aver svolto le proprie mansioni presso il Compartimento di Napoli per l'intera durata del contratto di apprendistato, ossia fino al 24.03.2019; e che, conclusosi con esito positivo
1
Deduceva che il contratto a tempo indeterminato aveva previsto la decorrenza degli effetti giuridici dal 24.3.2016 e degli effetti economici solo a partire dal 24.3.2019 (ossia dalla formale assunzione a tempo indeterminato) e che non aveva ricevuto il tfr per il periodo dell'apprendistato, avendo la convenuta provveduto ad accantonare le relative quote.
Lamentava che, per effetto di tale provvedimento, aveva subito un pregiudizio economico non essendosi visto attribuire il primo scatto stipendiale (A.P.A.) dal 24.03.2018, decorsi cioè due anni dall'inizio effettivo dell'attività lavorativa, ma solo dal marzo 2019 (dopo 36 mesi) e da tale data è stato conteggiato il decorso del biennio, come da ruoli paga allegati.
Tanto premesso, conveniva in giudizio la innanzi al Tribunale di Napoli, in Controparte_1 funzione del Giudice del lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare
l'illegittimità ed invalidità della clausola di cui al contratto di apprendistato professionalizzante stipulato tra ricorrente e il 24.03.2016 che limita la decorrenza dell'anzianità di Controparte_1 servizio e di conseguenza gli importi maturati a titolo di scatti stipendiali A.P.A.; 2. accertare e dichiarare che la complessiva anzianità di servizio correlata al periodo di apprendistato professionalizzante deve essere considerata valida ed utile sia agli effetti giuridici che degli aumenti periodici di anzianità, che per il ricorrente decorre dall'inizio del rapporto del
24.03.2016; 3. ordinare alla convenuta di provvedere alla ricostruzione giuridica e retributiva del ricorrente;
4. accertare e dichiarare che al ricorrente spetta l'adeguamento degli aumenti periodici di anzianità A.P.A. [Anzianità Professionale Aziendale] e la somma indicata negli allegati conteggi per il periodo dal 24.03.2018 al 31.12.2023 pari ad €. 3.519,31 dovuta quanto ad €. 2.785,47 per sorta, €. 300,54 per rivalutazione ed €. 433,29 per interessi e/o la differente somma di Giustizia, oltre ulteriori accessori dal 01.01.2024 e per l'effetto 5. condannare in persona del legale rapp.te pro tempore con sede legale in Roma Piazza Controparte_1 della Croce Rossa n.1 alla ricostruzione del trattamento economico ed al pagamento in favore del ricorrente della somma di €. 3.519,31 dovuta quanto ad €. 2.785,47 per sorta, €. 300,54 per rivalutazione ed €. 433,29 per interessi e/o la differente somma di Giustizia il tutto oltre gli ulteriori accessori dal 01.01.2024 al saldo;
6. condannare la società convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la si costituiva tempestivamente Controparte_1 in giudizio, deducendo l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
In particolare, deduceva la legittimità della posizione stipendiale attribuita al ricorrente, richiamando l'art. 21, punto 2019 del CCNL 2016, nonché gli artt. 41 e 42 del D.lgs. n. 81.2015, in ordine alla disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante.
Concludeva per la vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta e concesso termine per il deposito di note conclusionali, l'udienza del 29.4.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c. 2 La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Il giudicante ritiene di condividere l'orientamento espresso da questa sezione del Tribunale di Napoli in analoghi giudizi, (sentenze nn. 198/2025, 758/2025, 1561/2025 e 2587/2025, allegate in atti), la cui motivazione si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Occorre, preliminarmente, esaminare le norme che disciplinano l'istituto dell'apprendistato professionalizzate in lite.
Ai sensi dell'art 42, co. 4, d.lgs. 81-2015, “[…] 4. Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
5. Salvo quanto disposto dai commi da 1 a 4, la disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti principi:
a) divieto di retribuzione a cottimo;
b) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto,
o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all'anzianità di servizio;
c) presenza di un tutore o referente aziendale;
d) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, anche attraverso accordi con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
e) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti nel percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualificazione professionale ai fini contrattuali
e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti;
f) registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276 del 2003;
g) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni;
h) possibilità di definire forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato”.
3 L'art 21, comma 9, del CCNL Attività Ferroviarie 16 dicembre 2016, di rinnovo del CCNL mobilità/Area AF del 20 luglio 2012, testualmente recita: “[…] 9. Al termine del contratto di apprendistato professionalizzante, in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro l'intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio, con esclusione dei primi 24 mesi ai soli fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità”.
Del medesimo tenore è il successivo art. 21, comma 9, del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale della mobilità/Attività ferroviarie del 22/03/2022.
In altre parole, le parti collettive hanno stabilito che, dei 36 mesi di durata complessiva dell'apprendistato professionalizzante, solo gli ultimi 12 mesi sarebbero stati computati ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità. E, dunque, il ricorrente, apprendista dal marzo 2018, per i primi 24 mesi di apprendistato, non ha avuto accesso agli aumenti periodici di anzianità («APA»), mentre a far data dal marzo 2020 si è attivato il “contatore” utile alla maturazione dei predetti aumenti. Ed infatti, come si evince dai cedolini paga allegati, il ricorrente ha maturato un primo APA da aprile 2022, alla maturazione del primo biennio utile.
In merito alla disciplina normativa più risalente, la suprema Corte, con ordinanza n.
38900/2021, ha affermato il principio secondo il quale al personale assunto con contratto di apprendistato professionalizzante vanno riconosciuti gli aumenti periodi di anzianità contrattuali sull'intero periodo di servizio svolto in regime di apprendistato.
Di analogo tenore sono state anche le pronunce della suprema Corte nn. 38901, 38902, 38903 del 2021 con riferimento alla società ; Cass. nn. 40410, 40411, 40412, Parte_2
40413 del 2021 con riguardo a e n. 36380/2022, che ha condotto alla declaratoria di CP_1 nullità dell'art. 18 (contratto di apprendistato), settimo comma (retribuzione base dell'apprendista) del CCNL 16 aprile 2003 e dell'art. 7, ultimo comma dell'accordo 10 marzo 2006 ("L'anzianità di servizio nel primo periodo della tabella al precedente punto 3 non è valida ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità"), per violazione dell'art. 19 L. 25/1955 (che ratione temporis recitava: "Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'articolo 2118 c.c., l'apprendista e' mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneita' ed il periodo di apprendistato e' considerato utile ai fini dell'anzianita' di servizio del lavoratore”).
Ha chiarito la Corte che il contratto di apprendistato, nel regime normativo previsto dalla L.
n. 25 del 1955, si configura come rapporto di lavoro a tempo indeterminato a struttura bifasica, nel quale la prima fase è contraddistinta da una causa mista (aggiungendosi al normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione l'elemento specializzante costituito da quello tra attività lavorativa e formazione professionale), mentre la seconda, soltanto residuale, perché condizionata al mancato recesso ai sensi dell'art. 2118 c.c., consiste nella trasformazione del rapporto in uno tipico di lavoro subordinato: con la conseguenza che, in caso di licenziamento intervenuto nel corso del periodo di formazione, è inapplicabile la disciplina relativa al licenziamento ante tempus nel rapporto di lavoro a tempo determinato (Cass. 3 febbraio 2020, n. 2365, in riferimento ad un'assunzione del 22 marzo 2005, con contratto di apprendistato della durata di trenta mesi;
nel
4 solco di Cass. 14 agosto 2017, n. 20103, p.ti da 5.1. a 5.3. in motivazione;
Cass. 19 settembre
2016, n. 18309); tale modulazione bifasica è stata ritenuta compatibile con il contratto di apprendistato professionalizzante stipulato ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 276/2003 (Cass. 3 agosto
2020, n. 16595), con quello di formazione e lavoro (Cass. 26 gennaio 2015, n. 1324) e con quello di inserimento (Cass. 25 settembre 2018, n. 22687; Cass. 4 marzo 2020, n. 6094, p.to 12. in motivazione).
La "delega" conferita alle parti sociali dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 49, è stata specificamente limitata alla "durata" del contratto di apprendistato professionalizzante (comma 3)
e, "fino all'approvazione della legge regionale prevista" allo scopo, alla "regolamentazione dei profili formativi" rimessi alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano (comma 5 e quinto-bis), la contrattazione collettiva (investita di una funzione precariamente sostitutiva del legislatore regionale) non poteva esorbitare dal perimetro ad esso devoluto, di regolamentazione dei profili formativi del contratto di apprendistato, considerato sia il riparto di materie dettato dall'art. 117 Cost., comma 2, (che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la disciplina del rapporto di lavoro, compresa nelle materie di “ordinamento civile”, e alla potestà concorrente di Stato e Regioni la materia della “istruzione”) sia – a contrario – la diversa ed inequivoca delega
(concernente “La disciplina del contratto di apprendistato”) affidata alle parti sociali dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 167 del 2011.
La Corte di Cassazione ha già sottolineato (Cass. 14 agosto 2017, n. 20103, p.to 5.1. motivazione) “che lo stesso D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 47, comma 3 ha previsto che in attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato restasse in vigore la disciplina dell'apprendistato dettata dalla L. n. 25 del 1955 come modificata dalla L. n. 196 del 1997” e, riferendosi alle plurime norme che hanno fatto salva la computabilità di certi periodi nell'anzianità di servizio (compresa la L. 19 gennaio 1955, n. 25, art. 19), ha già chiarito che l'equiparazione posta dalla legge (periodo di formazione e lavoro = periodo di lavoro ordinario), in quanto formulata in termini generali ed assoluti, non è derogabile dalla contrattazione collettiva, sicché i contratti collettivi, ove prevedano l'istituto degli scatti di anzianità (istituto rimesso interamente alla sua regolamentazione), non possono escludere dal computo dell'anzianità di servizio il pregresso periodo di formazione e lavoro (Cass. S.U. n. 20074 del 2010).
Una diversa interpretazione integrerebbe una discriminazione vietata (come può desumersi dalle pronunce della Corte di giustizia del 18 giugno 2009, n. C-88/08, del 28 gennaio 2015, n. C-
417/13, del 14 marzo 2018, C482/16).
I Giudici di legittimità hanno, altresì, evidenziato come il principio in discussione deve ormai ritenersi di sistema, compreso il comparto del lavoro pubblico, posto che la clausola 4 dell'Accordo
Quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato nella medesima misura prevista per il dipendente assunto ab origine a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di
5 trattamento (Cass. 16 luglio 2020, n. 15231; Cass. 19 agosto 2020, n. 17314).
Ebbene, seppur la L 25/1955, fra cui l'art 19, sia stata abrogata dalla riforma introdotta mediante il D.Lgs. n. 167 del 2011 ed - in particolare - dall'art. 7, comma 6, di tale testo normativo, si rinvengono plurime ragioni per ritenere che debba tenersi conto dell'intera anzianità di servizio anche per i contratti stipulati nel periodo successivo.
In primis, i principi comunitari inducono a ritenere discriminatorio un computo dell'anzianità di servizio solo per un periodo limitato temporale sulla base della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato, che impone al datore di lavoro di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato nella medesima misura prevista per il dipendente assunto ab origine a tempo indeterminato.
Inoltre, in base alla disciplina sovranazionale della materia, come interpretata dalla CGUE, va osservato che la direttiva 2000/78 – volta a “stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento” (art. 1) – preclude qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno di tali motivi, fra cui l'età.
Secondo quanto stabilito dall'art. 2 di tale direttiva “a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;
b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di un particolare handicap, le persone di una particolare età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari (...)”.
Secondo la giurisprudenza costante della Corte Europea, tanto dal titolo e dal preambolo quanto dal contenuto e dalla ratio della citata direttiva, emerge che essa intende sancire in via generale il principio di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, offrendo una tutela effettiva nei confronti delle discriminazioni fondate su uno dei motivi di cui al suo articolo 1, tra i quali figura l'età (v. sent. 10 novembre 2016, C-548/15, Per_1
EU:C:2016:850, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).
La medesima Corte, con sentenza del 14 marzo 2018, Causa C-482/16 – nell'escludere il contrasto con la citata direttiva della disciplina nazionale che preveda il computo integrale dell'anzianità maturata prima del 18°anno di età limitatamente all'esperienza acquisita presso imprese che operano nel medesimo settore economico (c.d. “esperienza pertinente”) – ha tuttavia affermato che “ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, ai fini di quest'ultima, il principio della parità di trattamento dev'essere inteso come l'assenza di qualsiasi
6 discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all'articolo 1 della medesima direttiva”: detto principio osta, pertanto, all'esclusione del computo dell'anzianità maturata in una determinata fascia di età, se non basato sul concorrente criterio dell'uniforme esperienza lavorativa.
In tale ottica, risulta compatibile con le esigenze di tutela poste dal principio di parità di trattamento sancito dalla normativa sovranazionale il pieno computo dell'anzianità maturata nel periodo iniziale del rapporto di apprendistato, per sua natura riservato prevalentemente alle fasce più giovani dei lavoratori (cfr. Sentenza Corte di Appello di Milano n. 804/2019).
Per altro aspetto, va rilevato che la Corte di Cassazione Civile a sezioni unite n. 20074/10 ha tracciato un parallelismo fra la norma posta a tutela dell'anzianità nel rapporto di formazione e lavoro ed una serie di “altre fattispecie in cui il legislatore pari menti ha posto l'equiparazione con l'ordinaria anzianità di servizio”, fra cui figura il contratto di apprendistato, regolato sotto l'aspetto in questione dall'art. 19 l. n. 25/55.
L'esame di tali disposizioni (quali ad es. gli artt. 6 e 7 l. n. 1204/71 sulla tutela delle lavoratrici madri con riguardo ai periodi di astensione obbligatoria dal lavoro;
gli artt. 22 co. III e
48 co. I d. lgs. n. 151/2001 con riguardo ai periodi di congedo per maternità e per malattia del figlio;
l'art. 20 l. n. 958/1986 sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) ha indotto il Supremo Collegio ad affermare l'inderogabilità – ad opera della contrattazione collettiva
– delle norme che equiparano in termini generali l'anzianità maturata durante determinati periodi del rapporto di lavoro con l'ordinaria anzianità di servizio.
Così hanno statuito al riguardo le Sezioni Unite, a commento di una serie di norme fra le quali il citato art. 19, rilevante ai fini della presente decisione: “quando il legislatore ha inteso escludere la rilevanza dell'equiparazione agli effetti di qualche istituto, anche contrattuale, lo ha espressamente previsto come eccezione alla regola. Quando invece l'equiparazione è formulata in termini generali, senza eccezioni, da essa può ricavarsi anche una prescrizione di inderogabilità della equiparazione stessa”.
Su tali presupposti, la Corte di Cassazione ha così concluso: “allora è vero che gli scatti di anzianità costituiscono un istituto giuridico di fonte esclusivamente contrattuale collettiva;
ma
l'equiparazione posta dalla legge (periodo di formazione e lavoro = periodo di lavoro ordinario), in quanto formulata in termini generali ed assoluti, non è derogabile dalla contrattazione collettiva”.
Il richiamo alla pronuncia di legittimità appena esaminata risulta, pertanto, giustificato dall'espresso parallelismo – sotto il profilo oggetto di causa – fra la disciplina in materia di contratto di formazione e lavoro e quella concernente l'apprendistato, accomunate da analoghe finalità di tutela e da pari inderogabilità ad opera dell'autonomia collettiva.
Va poi osservato che gli scatti di anzianità sono un istituto premiale previsto dalla contrattazione collettiva per valorizzare la fedeltà e la professionalità acquisita nel corso del tempo dal lavoratore;
escludere la maturazione degli scatti durante il periodo di apprendistato professionalizzante costituisce una scelta non conforme a tale ratio, posto che la formazione è
7 strettamente collegata alla mansione per lo svolgimento della quale l'apprendista viene assunto con la fisiologica prospettiva di una continuazione del rapporto, in cui il lavoratore (pienamente formato) può destinare tutte le sue competenze acquisite durante la formazione alla piena produttività nel ciclo aziendale (cfr. Corte d'Appello Genova Sezione L Sentenza 10 luglio 2020
n. 139).
Se le Sezioni Unite hanno riconosciuto la computabilità del periodo di formazione e lavoro, nel caso di prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato, a maggior ragione il medesimo principio deve valere per l'apprendistato professionalizzante, che già nasce a tempo indeterminato, essendo necessaria una disdetta da parte del datore di lavoro nel termine del preavviso per risolverlo.
Pare evidente, infatti, che l'apprendista professionalizzante, essendo un lavoratore a tempo indeterminato a tutti gli effetti, entra immediatamente in un'ottica di stabile inserimento nella compagine aziendale e comunque con aspettative più solide rispetto a quelle del lavoratore a termine che viene assunto per fare una prima esperienza nel mondo del lavoro di regola precaria e limitata al periodo di formazione e lavoro.
Se si riconosce valenza al periodo di formazione e lavoro non si vede come si possa escluderla al periodo di apprendistato professionalizzante in cui da subito il lavoratore viene ad essere stabilmente inserito nella produzione aziendale.
Non solo, la disparità di trattamento diventa ancora più evidente se il trattamento di maggior favore fosse applicabile esclusivamente nel caso di apprendistato assoggettato alla disciplina previgente.
Escludere anche solo parzialmente il periodo di apprendistato professionalizzante ai fini della maturazione degli scatti di anzianità nell'ambito di un sistema in cui vigeva la regola opposta costituisce una ingiustificata disparità di trattamento tra categorie di lavoratori che deve essere sanzionata a pena di nullità della disciplina introdotta dalla contrattazione collettiva (cfr. Corte
d'Appello Genova Sezione L Sentenza 10 luglio 2020 n. 139).
Conclusivamente, la società convenuta ha errato nel non riconoscere gli aumenti di retribuzione correlati all'anzianità di servizio maturata sin dal contratto di apprendistato.
Deve, pertanto, dichiararsi il diritto di al riconoscimento della complessiva Parte_1 anzianità di servizio correlata al periodo di apprendistato sia agli effetti giuridici che degli aumenti periodici di anzianità, ossia a decorre dall'inizio del rapporto in data 24.03.2016.
Va, altresì, dichiarato il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di anzianità professionale aziendale, per il periodo dal 24.03.2018 al 31.12.2023, pari a € 3.519,31, come da corretti conteggi attorei, nemmeno specificamente contestati, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle scadenze mensili al saldo, con condanna della convenuta società al relativo pagamento.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, in misura minima tenuto conto della serialità della controversia e dell'attività svolta, con attribuzione in favore dell'avv. Felice Giuliano dichiaratosi antistatario. 8
P.Q.M.
Il dott. Giuseppe Gambardella, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• in accoglimento della domanda, dichiara il diritto di al riconoscimento Parte_1 della complessiva anzianità di servizio di servizio correlata al periodo di apprendistato sia agli effetti giuridici che degli aumenti periodici di anzianità;
• dichiara, pertanto, il diritto del ricorrente alla corresponsione, a cura della parte convenuta, delle differenze retributive maturate a titolo di anzianità professionale aziendale, per il periodo dal
24.03.2018 al 31.12.2023, pari a € 3.519,31, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, con conseguente condanna della in persona del legale rapp.te p.t, al relativo Controparte_1 pagamento;
• condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di Controparte_1 lite che liquida in € 1.100,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 29.05.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Gambardella
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