Articolo 21 della Legge 21 novembre 2000, n. 342
Articolo 20Articolo 22
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10 dicembre 2000
Art. 21. (Disposizioni attuative) 1. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva di cui agli articoli da 17 a 20, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione degli articoli da 17 a 20 della presente legge.
Nota all' art. 21 :
- Per l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , si veda le note dell'art. 16.
Entrata in vigore il 10 dicembre 2000
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