Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00232/2026REG.PROV.COLL.
N. 01194/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1194 del 2023, proposto da
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Processo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa e le memorie depositate dalle parti;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. NO Lo ST e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A). La presente controversia ha a oggetto l'appello proposto dal Ministero della Giustizia avverso la sentenza n. -OMISSIS-, con cui il T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha accolto il ricorso del Sig. -OMISSIS-, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, e ha annullato il decreto del 12 luglio 2021 che ne disponeva la destituzione dal servizio.
La sanzione espulsiva era stata irrogata all'esito di un procedimento disciplinare avviato in conseguenza di una condanna penale, divenuta irrevocabile, per il reato di furto d'acqua (artt. 624 e 625 c.p.), a seguito di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) a 6 mesi di reclusione e 200 euro di multa. L'Amministrazione aveva ritenuto tale condotta una grave mancanza lesiva del senso dell'onore e della morale, incompatibile con la permanenza in servizio.
B). Il Sig. -OMISSIS- impugnava il provvedimento di destituzione dinanzi al T.A.R. etneo, deducendo plurimi vizi, tra cui la violazione dei termini di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, la violazione del principio di proporzionalità e la disparità di trattamento rispetto a casi analoghi o più gravi sanzionati in modo conservativo.
C). Il giudice di primo grado, con la sentenza qui impugnata, rigettava il motivo relativo alla tardività del procedimento, ritenendo che il dies a quo dovesse farsi decorrere dalla conoscenza integrale e legalmente certa della sentenza penale da parte dell'ufficio competente, in linea con i principi espressi dall'Adunanza Plenaria (sent. n. 14/2022). Accoglieva, invece, il ricorso sotto i profili del difetto di motivazione, della violazione del principio di proporzionalità e della disparità di trattamento, valorizzando la documentazione prodotta dal ricorrente attestante l'applicazione di sanzioni conservative in fattispecie analoghe o più gravi da parte della medesima Amministrazione.
D). Avverso tale pronuncia, il Ministero della Giustizia ha interposto appello principale, affidato ai seguenti motivi:
- erroneità della sentenza per violazione del principio di proporzionalità, stante l'ampia discrezionalità dell'Amministrazione nella graduazione della sanzione e la gravità oggettiva del reato di furto, tale da ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario e l'immagine del Corpo.
- natura sostanzialmente vincolata della sanzione espulsiva ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 449/1992 per reati come il furto.
- insussistenza della disparità di trattamento, data l'autonomia di ogni procedimento disciplinare e l'assenza di un obbligo di motivazione comparativa.
L'Amministrazione ha altresì richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
E). Si è costituito in giudizio il Sig. -OMISSIS-, resistendo all'appello principale e proponendo, a sua volta, appello incidentale.
Con l'appello incidentale ha lamentato:
a) In via principale, l'omessa pronuncia del T.A.R. sulla domanda di condanna dell'Amministrazione alla ricostruzione integrale della carriera ai fini giuridici ed economici, quale effetto consequenziale dell'annullamento della destituzione.
b) In via subordinata, ha riproposto i motivi assorbiti in primo grado, relativi alla decadenza dal potere sanzionatorio per violazione dei termini di avvio e conclusione del procedimento disciplinare e all'eccesso di potere per carenza di attualità della sanzione.
F). In prossimità dell’udienza, l'Amministrazione appellante depositava una nota con cui rappresentava una potenziale carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, avendo un successivo provvedimento disciplinare per i medesimi fatti (anch'esso annullato in via definitiva) sostituito quello oggetto della presente causa.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) In via preliminare, il Collegio deve esaminare l'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, prospettata dalla stessa Amministrazione appellante con nota del 7 gennaio 2026.
Tale prospettazione non può essere accolta e non esime il Collegio dal dovere di decidere la controversia nel merito.
L'interesse dell'Amministrazione alla coltivazione dell'appello, infatti, permane intatto.
L'eventuale accoglimento del gravame comporterebbe la reviviscenza del provvedimento di destituzione originario, con la conseguente risoluzione retroattiva del rapporto di lavoro. La circostanza che un successivo e distinto procedimento disciplinare, avviato per i medesimi fatti, si sia concluso con un provvedimento parimenti annullato, non cancella l'interesse a veder definita la legittimità del primo atto espulsivo, i cui effetti giuridici sono autonomi e verrebbero ripristinati in caso di riforma della sentenza di primo grado.
Né può ravvisarsi una forma di acquiescenza nel fatto che l'Amministrazione abbia dato esecuzione alla sentenza del T.A.R., reintegrando in servizio il dipendente. L'esecuzione di una pronuncia giurisdizionale provvisoriamente esecutiva costituisce un atto dovuto e non una libera e volontaria manifestazione di volontà di accettare la statuizione del giudice, la quale è invece contraddetta dalla proposizione stessa dell'appello.
Pertanto, il giudizio deve essere deciso nel merito.
2) L'appello principale proposto dal Ministero della Giustizia è infondato e deve essere respinto.
2.1. L'Amministrazione appellante lamenta un'indebita ingerenza del giudice di primo grado nella sfera di discrezionalità a essa riservata in materia disciplinare. Sostiene che, una volta accertati i fatti, la valutazione sulla loro gravità e sulla proporzionalità della sanzione sarebbe insindacabile.
Il Collegio non condivide.
La giurisprudenza di questo Consiglio è consolidata nell'affermare che il sindacato del giudice sulla discrezionalità amministrativa in materia disciplinare, sebbene non possa tradursi in una sostituzione della valutazione dell'organo competente, è pieno ed effettivo. Esso si estrinseca nella verifica della sussistenza dei presupposti di fatto, della logicità e ragionevolezza della motivazione, nonché della coerenza e proporzionalità tra la sanzione irrogata e la gravità dell'infrazione contestata .
2.2. Nel merito di tale sindacato, la sentenza del T.A.R. merita piena condivisione.
Il giudice di prime cure ha correttamente ravvisato nel provvedimento di destituzione i vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, violazione del principio di proporzionalità e disparità di trattamento.
L'argomento del Ministero, secondo cui la destituzione sarebbe una sanzione di natura "vincolata" per il reato di furto, è in palese contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento. La Corte Costituzionale (sent. n. 268/2016) ha da tempo sancito l'illegittimità costituzionale di ogni forma di destituzione automatica o di diritto conseguente a condanna penale, ribadendo la necessità di un autonomo procedimento disciplinare in cui l'Amministrazione effettui una valutazione concreta e specifica della condotta, alla luce di tutti gli elementi del caso.
Siffatto assunto smentisce in radice la tesi di parte appellante, circa la “vincolatività” della destituzione in caso di commissione del reato di furto da parte del dipendente, quand’anche militare.
Nel caso di specie, l'Amministrazione ha omesso di compiere quella valutazione complessiva che le era richiesta; e rispetto alla quale, comunque, è sempre ammissibile il sindacato del giudice amministrativo per eccesso di potere, anche in relazione alla proporzionalità della sanzione rispetto alla entità dei fatti da sanzionare.
Nella specie, l’amministrazione ha applicato la sanzione massima senza ponderare adeguatamente elementi decisivi quali la natura del fatto (commesso al di fuori del servizio), la sua oggettiva tenuità (furto d'acqua), l'assenza di un danno diretto per l'Amministrazione e la specchiata carriera pregressa del dipendente
Soprattutto, come correttamente rilevato dal T.A.R., l'Amministrazione non ha fornito alcuna motivazione circa la ragione per cui, nel caso del Sig -OMISSIS-, ha ritenuto di discostarsi dalla prassi, ampiamente documentata in atti, di irrogare sanzioni conservative (sospensione dal servizio) in casi analoghi o persino più gravi, quali peculato, truffa o furti commessi in servizio.
Sebbene non esista un vincolo di stretta coerenza con i precedenti, una così marcata e immotivata difformità di trattamento costituisce una chiara figura sintomatica dell'eccesso di potere per irragionevolezza e violazione del principio di parità di trattamento, inteso come obbligo di trattare situazioni uguali in modo uguale.
La sanzione della destituzione appare, pertanto, manifestamente sproporzionata e illegittima, come correttamente statuito dal primo giudice.
3) L'appello incidentale proposto dal Sig. -OMISSIS- deve essere, invece, dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
3.1. Con il motivo principale dell'appello incidentale, l'appellato lamenta l'omessa pronuncia del T.A.R. sulla domanda di condanna dell'Amministrazione alla ricostruzione integrale della carriera.
La doglianza è improcedibile. L'annullamento giurisdizionale di un provvedimento di destituzione ha ex se effetto pienamente ripristinatorio. Esso comporta, quale conseguenza diretta e automatica, la restitutio in integrum del rapporto di lavoro, che si considera come mai interrotto. Ne consegue l'obbligo per l'Amministrazione, discendente direttamente dal giudicato di annullamento, di ricostruire la carriera del dipendente sotto ogni profilo, giuridico ed economico, con effetto ex tunc , fatti salvi unicamente gli effetti dell’ aliunde perceptum , ove fosse dimostrato.
La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la ricostruzione della carriera sia un " mero effetto" della sentenza di annullamento (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 17.1.2014, n. 164).
Non è dunque necessaria una specifica statuizione di condanna in tal senso, essendo essa già insita nell'ordine, contenuto in ogni sentenza di annullamento, di esecuzione da parte dell'autorità amministrativa.
L'interesse ad agire per ottenere una pronuncia di condanna sorge solo in un momento successivo, ovvero qualora l'Amministrazione, in sede di ottemperanza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 17.1.2014, n. 164), non dia corretta e integrale esecuzione al giudicato. Una domanda di condanna proposta in via preventiva, come nel caso di specie, è ormai priva di interesse attuale e concreto e, come tale, improcedibile.
3.2. L'improcedibilità del motivo principale dell'appello incidentale comporta l'assorbimento dei motivi proposti in via subordinata, relativi alla decadenza dal potere sanzionatorio, essendo venuto meno l'interesse al loro esame.
In conclusione, l'appello principale deve essere respinto e l'appello incidentale dichiarato improcedibile.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'Amministrazione appellante e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l'appello principale.
Dichiara improcedibile l'appello incidentale.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore del Sig. -OMISSIS-, che liquida in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00), oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare la parte privata.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN de CO, Presidente
Michele Pizzi, Consigliere
Anna Bottiglieri, Consigliere
NO Lo ST, Consigliere, Estensore
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO Lo ST | AN de CO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.