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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 9505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9505 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16725 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico SA, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile introdotta ex art. 281 decies c.p.c., promossa da:
, CF/PI: , con l'avv. Murru Giovanni Luca Email_1 C.F._1
-attore-
e nei confronti di
, non costituito Controparte_1
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per Controparte_2
Dichiarare la nullità e/o inefficacia del vincolo di inalienabilità decennale imposto alla parte ricorrente dalla de cuius (nata il [...] e deceduta il 09.10.2024), Controparte_2 Persona_1 mediante atto di ultime volontà pubblicato dal Notaio in data 4 novembre 2024, rep. n. Persona_2
10764, serie 1T, vincolo gravante sugli immobili siti in Milano, Via Primaticcio n. 9, e precisamente
- appartamento censito al Catasto Fabbricati del Comune di Milano, foglio467, particella 4, subalterno
11, cat. A/3;
- box censito al foglio 426, particella 169, subalterno 69; in quanto privo di finalità concrete, non sorretto da ragioni che ne giustifichino il mantenimento, irragionevole nella durata e pertanto contrario all'art. 1379 c.c.; per gli effetti, dichiarare altresì la nullità e/o inefficacia dell'obbligo di non alienare per dieci anni i predetti beni immobili, obbligo imposto al ricorrente dalla medesima de cuius con il citato atto di ultime volontà.
*
1 Per Pubblico Ministero
Non costituito
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa
Il ricorrente espone di essere divenuto proprietario di un immobile sito in Milano, via Primaticcio, n. 90, per effetto del testamento olografo della zia, sig.ra , deceduta il 9 ottobre 2024. Persona_1
Nel testamento, pubblicato il 4 novembre 2024, la de cuius lo ha nominato erede, apponendo tuttavia sul bene un vincolo di inalienabilità di durata decennale decorrente dalla propria morte, senza indicare -a dire del ricorrente- alcuna motivazione specifica né finalità meritevoli di tutela. La testatrice avrebbe inoltre disposto un legato di gioielli e orologi in favore delle Suore della Carità.
Il ricorrente deduce di non avere interesse ad abitare l'immobile ereditato, né a destinarlo alla locazione, non essendo in grado di sostenere le opere di ristrutturazione necessarie né gli oneri connessi a un rapporto locativo.
Evidenzia inoltre che il bene comporterebbe un carico fiscale significativo, nonché spese di adeguamento energetico tenuto conto della classe energetica E.
La vendita dell'immobile, inoltre, sarebbe urgente per consentire al ricorrente di monetizzare l'alienazione e di ottenere la necessaria liquidità per sostenere le spese straordinarie per il rifacimento della copertura dell'edificio di Nerviano in cui risiede, per oltre € 100.000,00.
Il ricorrente rappresenta di avere ricevuto una proposta irrevocabile di acquisto pari a € 485.000,00 da parte di un potenziale acquirente.
Tuttavia, l'istituto mutuante avrebbe rifiutato la concessione del finanziamento a causa della presenza del vincolo di inalienabilità, precludendo di fatto la conclusione della vendita.
Tale vincolo, pur non inficiando -a dire del ricorrente- la validità dell'atto di alienazione ai sensi dell'art. 1379 c.c., renderebbe impossibile la ricerca di acquirenti in grado di acquistare il bene senza ricorso al credito bancario.
Pertanto, il vincolo di inalienabilità ostacolerebbe gravemente ed ingiustamente l'alienazione dell'immobile, riducendo la platea dei possibili acquirenti a soggetti con disponibilità liquide superiori a
€ 500.000,00.
Il ricorrente richiama dunque l'art. 1379 c.c., ritenendo che il divieto di alienazione possa considerarsi valido solo nei limiti di un interesse apprezzabile e di una durata conveniente.
2 Menziona poi la giurisprudenza di legittimità secondo cui tali limitazioni incidono fortemente sul diritto di proprietà, anche quando imposte con testamento. Nel caso concreto, il vincolo decennale sarebbe privo di giustificazione, sproporzionato e non correlato ad alcun interesse concreto, tanto più considerando l'età del ricorrente e le sue attuali condizioni economiche.
Tanto più che la volontà della de cuius non sarebbe stata quella di arrecare un pregiudizio all'erede, ma al più quella di esprimere un'aspirazione affinché l'immobile rimanesse nella disponibilità familiare, senza tuttavia prevedere un divieto sorretto da finalità effettivamente meritevoli di tutela.
Il ricorrente riferisce inoltre di avere previamente proposto un ricorso in sede di volontaria giurisdizione per ottenere la declaratoria di inefficacia del vincolo ai sensi dell'art. 1379 c.c., ma l'ufficio competente non avrebbe accettato l'iscrizione, ritenendo la questione di competenza del contenzioso civile.
Il ricorrente ha così proposto un ricorso ex art. 281-decies c.p.c., pur in assenza di un vero e proprio contraddittorio e senza la presenza di controinteressati, essendo il ricorrente l'unico parente entro il sesto grado della de cuius.
Il ricorrente chiede dunque che sia dichiarata la nullità del vincolo di inalienabilità decennale apposto sul bene ereditato, in quanto privo di finalità concrete, non giustificato da esigenze che ne impongano la permanenza e contrario al disposto dell'art. 1379 c.c., con conseguente caducazione dell'obbligo testamentario imposto.
All'esito della prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha disposto ex art. 281 terdecies cpc, fissando udienza di discussione orale, in occasione della quale si è riservato il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
*
2. Sul vincolo decennale di inalienabilità indicato nel testamento
Nel testamento si legge: “Testamento. Io sottoscritta nomino mio erede il nipote Persona_1 [...]
nato Arese il 06 aprile 1958 mio nipote ha l'obligo di non vendere il mia appartamento con CP_2
cantina e BOX in Milano per 10 anni dal mio decesso. Il mio erede dovrà e i suoi discedenti dovranno occuparsi del mantenimento della mia Tomba di famiglia al cimitero monumentale. Lascia in legato tutti
i miei gioelli e orologi alle Suore missionare della carità via delle forze armate 379 Milano. Milano 22 giugno 2018 ”. Persona_1
3 Il sig. ha chiesto dichiararsi la nullità del vincolo di inalienabilità decennale gravante CP_2 sull'immobile sito in Milano, via Primaticcio, n. 90, disposto in suo favore per testamento olografo del
22 giugno 2018 dalla zia sig.ra , deceduta in Corsico il 9 ottobre 2024. Persona_1
Il ricorrente, unico erede della de cuius, lamenta che il vincolo di inalienabilità, non sorretto da un interesse apprezzabile e privo di motivazione esplicita, gli impedirebbe di alienare il bene e di reperire liquidità necessaria a fronteggiare spese personali e familiari.
Il sig. sostiene inoltre che la clausola testamentaria non sarebbe opponibile ai terzi, non CP_2
essendo trascrivibile nei registri immobiliari e che la sua presenza abbia tuttavia indotto l'istituto di credito a negare il finanziamento richiesto da un potenziale acquirente, rendendo di fatto impossibile la vendita.
Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell'art. 1379 c.c., il patto con il quale si limita la facoltà di alienare un bene è valido solo se contenuto entro convenienti limiti di tempo e se risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti.
Tale disposizione, benché riferita ai contratti, trova applicazione anche alle disposizioni testamentarie, dovendosi verificare, caso per caso, la temporaneità del vincolo e la meritevolezza dell'interesse perseguito dal testatore (cfr. Cass. sentenza n. 15240/2017, pagg. 6 e 7 parte motiva: “Questa Corte ha avuto modo di affermare che la disposizione dell'art. 1379 c.c. con riguardo alle condizioni di validità del divieto convenzionale di alienare (limite temporale di durata;
rispondenza ad apprezzabile interesse di una parte) si applica, essendo espressione di un principio di portata generale, anche a pattuizioni che come quelle contenenti un vincolo di destinazione, seppur non puntualmente riconducibili al paradigma del divieto di alienazione, comportino comunque limitazioni altrettanto incisive del diritto di proprietà
(Cass. nn. 12769/99 e 3082/90). Ne deriva che qualsiasi vincolo di inalienabilità ritraibile da una destinazione permanente del bene al soddisfacimento di un dato interesse si traduce nell'indiretta violazione della prefata norma, il cui carattere imperativo è iscritto negli stessi limiti entro cui essa consente il divieto di alienazione;
il quale è ammissibile alla duplice condizione che sia "contenuto entro convenienti limiti di tempo" e risponda "a un apprezzabile interesse di una delle parti"”).
Nel caso di specie, il divieto di alienazione imposto dalla testatrice ha durata limitata nel tempo -dieci anni dalla morte della disponente- e risulta sorretto da un interesse meritevole di tutela, rinvenibile nella complessiva struttura del testamento.
4 Infatti, accanto al vincolo in esame, la testatrice ha disposto che l'erede e i suoi discendenti si prendano cura del mantenimento della Tomba di famiglia al Cimitero Monumentale di Milano.
L'esame congiunto delle disposizioni testamentarie evidenzia la volontà della de cuius di preservare la memoria familiare e assicurare continuità affettiva attraverso la permanenza dell'immobile in capo al ramo familiare per un congruo periodo successivo alla sua morte.
L'intento della testatrice appare quello di assicurare la cura della memoria familiare nel tempo.
La rappresenta un elemento di identità e continuità della famiglia e il vincolo Pt_1 Per_1
patrimoniale serve a garantire che l'erede (parente) mantenga un legame materiale e morale con il nucleo originario.
In tal senso, dunque, la disposizione testamentaria, nel suo complesso considerata, realizza un equilibrio tra dimensione patrimoniale e spirituale, al fine di garantire una continuità simbolica della famiglia di origine e con lo scopo di evitare che la memoria della de cuius e della famiglia si dissolva con la morte fisica.
Tali finalità, per volere della de cuius, vanno garantite evitando una immediata alienazione del bene, simbolicamente legato alla vita e alla memoria della testatrice.
E' dunque evidente l'interesse della sig.ra a mantenere viva la memoria di sé e della Persona_1
propria famiglia evitando la cessione dell'appartamento a terzi estranei e mediante il “mantenimento della mia Tomba di famiglia”.
Si ravvisa dunque una forte sensibilità in capo alla de cuius in merito alla propria famiglia ed al mantenimento del suo ricordo per un periodo apprezzabile, così mirando a garantire, nella sua prospettiva, il ricordo di sé e della propria famiglia.
Si badi che, non a caso, nel testamento la parola è scritta con l'iniziale maiuscola, volendo così Pt_1
evidenziare il particolare valore per la de cuius della memoria familiare.
Ebbene, un interesse siffatto è certamente meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c. e smentisce l'assunto del ricorrente secondo cui il vincolo sarebbe privo di giustificazione o irragionevolmente gravoso.
Inoltre, la durata decennale non appare eccessiva né sproporzionata rispetto allo scopo perseguito, mentre le difficoltà economiche personali dell'erede non incidono sulla validità del vincolo, il quale resta conforme ai limiti posti dall'art. 1379 c.c. e non comporta un'incisiva compromissione del diritto di proprietà, non “essendone sostanzialmente sterilizzati sine die i connessi poteri dispositivi” (cfr. a
5 contrario Cass. sentenza n. 15240/2017, pag. 7 parte motiva, in cui viene dichiarata la invalidità di una attribuzione patrimoniale gratuita di un bene sottoposto senza limiti di tempo ad un dato vincolo di destinazione).
Deve dunque ritenersi valido e congruo il vincolo decennale di inalienabilità stabilito dalla de cuius sig.ra
, in conformità alla giurisprudenza pacifica, secondo la quale “L'attribuzione patrimoniale Persona_1
testamentaria di un bene con vincolo perpetuo di destinazione imposto dal disponente con clausola modale, è nulla per violazione dell'art. 1379 c.c., risultando eccessivamente compromesso il diritto di proprietà dell'onerato, i cui poteri dispositivi sul bene - destinato a circolare, a pena di inadempimento, con il medesimo vincolo - risultano sostanzialmente sterilizzati "sine die". (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto valido, perché predeterminato nel tempo, il vincolo di attribuzione testamentaria della proprietà di un immobile in favore di un Comune, alla condizione di mantenimento per almeno sessanta anni della destinazione del complesso immobiliare ad uso di piscina e di palestra per la collettività)”
(cfr. Cass. ordinanza n. 23616/2023).
Sulla scorta dei principi poc'anzi richiamati, dunque, è invalida soltanto l'attribuzione patrimoniale testamentaria gravata da un vincolo perpetuo, mentre è valido e legittimo il divieto di alienare:
- se predeterminato nel tempo;
- se sorretto da un interesse meritevole di tutela.
E' dunque valido un vincolo volto a mantenere per un congruo periodo la destinazione del bene secondo la volontà del disponente per ragioni meritevoli di tutela.
Nella specie, il vincolo decennale rispetta tali condizioni: è temporaneo, in quanto limitato a dieci anni;
è giustificato da un interesse morale e familiare;
non comprime il diritto di proprietà e non sterilizza i connessi poteri dispositivi, ma ne limita solo temporaneamente l'esercizio, consentendo all'erede comunque di godere del bene e, trascorso il termine, di disporne liberamente.
In conclusione, la clausola testamentaria di inalienabilità non può essere dichiarata nulla, risultando pienamente conforme ai limiti di legge e coerente con la volontà della de cuius, portatrice di un interesse meritevole di tutela.
Per contro, appaiono inconferenti le considerazioni del ricorrente in ordine alla asserita impossibilità di ottenere un mutuo ovvero di alienare il bene, trattandosi di circostanze estranee al giudizio di meritevolezza previsto dall'art. 1379 c.c. e che, in quanto tali, non incidono sulla validità giuridica del vincolo.
6 Da ultimo, è appena il caso di osservare che, se per davvero il lascito testamentario disposto in favore del sig. rappresentasse solo una fonte di spese insormontabili, il chiamato alla eredità ben CP_2
avrebbe potuto evitarne l'accettazione.
Per contro, il nipote, accettando l'eredità, non solo riceve un patrimonio, ma assume anche un ruolo di custode del ricordo e dei valori della zia, per dieci anni e non sine die.
*
3. Conclusioni
Il ricorso va rigettato.
Nulla sulle spese in assenza di convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Milano il 10 dicembre 2025
Il giudice
(Federico SA)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico SA, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile introdotta ex art. 281 decies c.p.c., promossa da:
, CF/PI: , con l'avv. Murru Giovanni Luca Email_1 C.F._1
-attore-
e nei confronti di
, non costituito Controparte_1
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per Controparte_2
Dichiarare la nullità e/o inefficacia del vincolo di inalienabilità decennale imposto alla parte ricorrente dalla de cuius (nata il [...] e deceduta il 09.10.2024), Controparte_2 Persona_1 mediante atto di ultime volontà pubblicato dal Notaio in data 4 novembre 2024, rep. n. Persona_2
10764, serie 1T, vincolo gravante sugli immobili siti in Milano, Via Primaticcio n. 9, e precisamente
- appartamento censito al Catasto Fabbricati del Comune di Milano, foglio467, particella 4, subalterno
11, cat. A/3;
- box censito al foglio 426, particella 169, subalterno 69; in quanto privo di finalità concrete, non sorretto da ragioni che ne giustifichino il mantenimento, irragionevole nella durata e pertanto contrario all'art. 1379 c.c.; per gli effetti, dichiarare altresì la nullità e/o inefficacia dell'obbligo di non alienare per dieci anni i predetti beni immobili, obbligo imposto al ricorrente dalla medesima de cuius con il citato atto di ultime volontà.
*
1 Per Pubblico Ministero
Non costituito
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa
Il ricorrente espone di essere divenuto proprietario di un immobile sito in Milano, via Primaticcio, n. 90, per effetto del testamento olografo della zia, sig.ra , deceduta il 9 ottobre 2024. Persona_1
Nel testamento, pubblicato il 4 novembre 2024, la de cuius lo ha nominato erede, apponendo tuttavia sul bene un vincolo di inalienabilità di durata decennale decorrente dalla propria morte, senza indicare -a dire del ricorrente- alcuna motivazione specifica né finalità meritevoli di tutela. La testatrice avrebbe inoltre disposto un legato di gioielli e orologi in favore delle Suore della Carità.
Il ricorrente deduce di non avere interesse ad abitare l'immobile ereditato, né a destinarlo alla locazione, non essendo in grado di sostenere le opere di ristrutturazione necessarie né gli oneri connessi a un rapporto locativo.
Evidenzia inoltre che il bene comporterebbe un carico fiscale significativo, nonché spese di adeguamento energetico tenuto conto della classe energetica E.
La vendita dell'immobile, inoltre, sarebbe urgente per consentire al ricorrente di monetizzare l'alienazione e di ottenere la necessaria liquidità per sostenere le spese straordinarie per il rifacimento della copertura dell'edificio di Nerviano in cui risiede, per oltre € 100.000,00.
Il ricorrente rappresenta di avere ricevuto una proposta irrevocabile di acquisto pari a € 485.000,00 da parte di un potenziale acquirente.
Tuttavia, l'istituto mutuante avrebbe rifiutato la concessione del finanziamento a causa della presenza del vincolo di inalienabilità, precludendo di fatto la conclusione della vendita.
Tale vincolo, pur non inficiando -a dire del ricorrente- la validità dell'atto di alienazione ai sensi dell'art. 1379 c.c., renderebbe impossibile la ricerca di acquirenti in grado di acquistare il bene senza ricorso al credito bancario.
Pertanto, il vincolo di inalienabilità ostacolerebbe gravemente ed ingiustamente l'alienazione dell'immobile, riducendo la platea dei possibili acquirenti a soggetti con disponibilità liquide superiori a
€ 500.000,00.
Il ricorrente richiama dunque l'art. 1379 c.c., ritenendo che il divieto di alienazione possa considerarsi valido solo nei limiti di un interesse apprezzabile e di una durata conveniente.
2 Menziona poi la giurisprudenza di legittimità secondo cui tali limitazioni incidono fortemente sul diritto di proprietà, anche quando imposte con testamento. Nel caso concreto, il vincolo decennale sarebbe privo di giustificazione, sproporzionato e non correlato ad alcun interesse concreto, tanto più considerando l'età del ricorrente e le sue attuali condizioni economiche.
Tanto più che la volontà della de cuius non sarebbe stata quella di arrecare un pregiudizio all'erede, ma al più quella di esprimere un'aspirazione affinché l'immobile rimanesse nella disponibilità familiare, senza tuttavia prevedere un divieto sorretto da finalità effettivamente meritevoli di tutela.
Il ricorrente riferisce inoltre di avere previamente proposto un ricorso in sede di volontaria giurisdizione per ottenere la declaratoria di inefficacia del vincolo ai sensi dell'art. 1379 c.c., ma l'ufficio competente non avrebbe accettato l'iscrizione, ritenendo la questione di competenza del contenzioso civile.
Il ricorrente ha così proposto un ricorso ex art. 281-decies c.p.c., pur in assenza di un vero e proprio contraddittorio e senza la presenza di controinteressati, essendo il ricorrente l'unico parente entro il sesto grado della de cuius.
Il ricorrente chiede dunque che sia dichiarata la nullità del vincolo di inalienabilità decennale apposto sul bene ereditato, in quanto privo di finalità concrete, non giustificato da esigenze che ne impongano la permanenza e contrario al disposto dell'art. 1379 c.c., con conseguente caducazione dell'obbligo testamentario imposto.
All'esito della prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha disposto ex art. 281 terdecies cpc, fissando udienza di discussione orale, in occasione della quale si è riservato il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
*
2. Sul vincolo decennale di inalienabilità indicato nel testamento
Nel testamento si legge: “Testamento. Io sottoscritta nomino mio erede il nipote Persona_1 [...]
nato Arese il 06 aprile 1958 mio nipote ha l'obligo di non vendere il mia appartamento con CP_2
cantina e BOX in Milano per 10 anni dal mio decesso. Il mio erede dovrà e i suoi discedenti dovranno occuparsi del mantenimento della mia Tomba di famiglia al cimitero monumentale. Lascia in legato tutti
i miei gioelli e orologi alle Suore missionare della carità via delle forze armate 379 Milano. Milano 22 giugno 2018 ”. Persona_1
3 Il sig. ha chiesto dichiararsi la nullità del vincolo di inalienabilità decennale gravante CP_2 sull'immobile sito in Milano, via Primaticcio, n. 90, disposto in suo favore per testamento olografo del
22 giugno 2018 dalla zia sig.ra , deceduta in Corsico il 9 ottobre 2024. Persona_1
Il ricorrente, unico erede della de cuius, lamenta che il vincolo di inalienabilità, non sorretto da un interesse apprezzabile e privo di motivazione esplicita, gli impedirebbe di alienare il bene e di reperire liquidità necessaria a fronteggiare spese personali e familiari.
Il sig. sostiene inoltre che la clausola testamentaria non sarebbe opponibile ai terzi, non CP_2
essendo trascrivibile nei registri immobiliari e che la sua presenza abbia tuttavia indotto l'istituto di credito a negare il finanziamento richiesto da un potenziale acquirente, rendendo di fatto impossibile la vendita.
Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell'art. 1379 c.c., il patto con il quale si limita la facoltà di alienare un bene è valido solo se contenuto entro convenienti limiti di tempo e se risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti.
Tale disposizione, benché riferita ai contratti, trova applicazione anche alle disposizioni testamentarie, dovendosi verificare, caso per caso, la temporaneità del vincolo e la meritevolezza dell'interesse perseguito dal testatore (cfr. Cass. sentenza n. 15240/2017, pagg. 6 e 7 parte motiva: “Questa Corte ha avuto modo di affermare che la disposizione dell'art. 1379 c.c. con riguardo alle condizioni di validità del divieto convenzionale di alienare (limite temporale di durata;
rispondenza ad apprezzabile interesse di una parte) si applica, essendo espressione di un principio di portata generale, anche a pattuizioni che come quelle contenenti un vincolo di destinazione, seppur non puntualmente riconducibili al paradigma del divieto di alienazione, comportino comunque limitazioni altrettanto incisive del diritto di proprietà
(Cass. nn. 12769/99 e 3082/90). Ne deriva che qualsiasi vincolo di inalienabilità ritraibile da una destinazione permanente del bene al soddisfacimento di un dato interesse si traduce nell'indiretta violazione della prefata norma, il cui carattere imperativo è iscritto negli stessi limiti entro cui essa consente il divieto di alienazione;
il quale è ammissibile alla duplice condizione che sia "contenuto entro convenienti limiti di tempo" e risponda "a un apprezzabile interesse di una delle parti"”).
Nel caso di specie, il divieto di alienazione imposto dalla testatrice ha durata limitata nel tempo -dieci anni dalla morte della disponente- e risulta sorretto da un interesse meritevole di tutela, rinvenibile nella complessiva struttura del testamento.
4 Infatti, accanto al vincolo in esame, la testatrice ha disposto che l'erede e i suoi discendenti si prendano cura del mantenimento della Tomba di famiglia al Cimitero Monumentale di Milano.
L'esame congiunto delle disposizioni testamentarie evidenzia la volontà della de cuius di preservare la memoria familiare e assicurare continuità affettiva attraverso la permanenza dell'immobile in capo al ramo familiare per un congruo periodo successivo alla sua morte.
L'intento della testatrice appare quello di assicurare la cura della memoria familiare nel tempo.
La rappresenta un elemento di identità e continuità della famiglia e il vincolo Pt_1 Per_1
patrimoniale serve a garantire che l'erede (parente) mantenga un legame materiale e morale con il nucleo originario.
In tal senso, dunque, la disposizione testamentaria, nel suo complesso considerata, realizza un equilibrio tra dimensione patrimoniale e spirituale, al fine di garantire una continuità simbolica della famiglia di origine e con lo scopo di evitare che la memoria della de cuius e della famiglia si dissolva con la morte fisica.
Tali finalità, per volere della de cuius, vanno garantite evitando una immediata alienazione del bene, simbolicamente legato alla vita e alla memoria della testatrice.
E' dunque evidente l'interesse della sig.ra a mantenere viva la memoria di sé e della Persona_1
propria famiglia evitando la cessione dell'appartamento a terzi estranei e mediante il “mantenimento della mia Tomba di famiglia”.
Si ravvisa dunque una forte sensibilità in capo alla de cuius in merito alla propria famiglia ed al mantenimento del suo ricordo per un periodo apprezzabile, così mirando a garantire, nella sua prospettiva, il ricordo di sé e della propria famiglia.
Si badi che, non a caso, nel testamento la parola è scritta con l'iniziale maiuscola, volendo così Pt_1
evidenziare il particolare valore per la de cuius della memoria familiare.
Ebbene, un interesse siffatto è certamente meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c. e smentisce l'assunto del ricorrente secondo cui il vincolo sarebbe privo di giustificazione o irragionevolmente gravoso.
Inoltre, la durata decennale non appare eccessiva né sproporzionata rispetto allo scopo perseguito, mentre le difficoltà economiche personali dell'erede non incidono sulla validità del vincolo, il quale resta conforme ai limiti posti dall'art. 1379 c.c. e non comporta un'incisiva compromissione del diritto di proprietà, non “essendone sostanzialmente sterilizzati sine die i connessi poteri dispositivi” (cfr. a
5 contrario Cass. sentenza n. 15240/2017, pag. 7 parte motiva, in cui viene dichiarata la invalidità di una attribuzione patrimoniale gratuita di un bene sottoposto senza limiti di tempo ad un dato vincolo di destinazione).
Deve dunque ritenersi valido e congruo il vincolo decennale di inalienabilità stabilito dalla de cuius sig.ra
, in conformità alla giurisprudenza pacifica, secondo la quale “L'attribuzione patrimoniale Persona_1
testamentaria di un bene con vincolo perpetuo di destinazione imposto dal disponente con clausola modale, è nulla per violazione dell'art. 1379 c.c., risultando eccessivamente compromesso il diritto di proprietà dell'onerato, i cui poteri dispositivi sul bene - destinato a circolare, a pena di inadempimento, con il medesimo vincolo - risultano sostanzialmente sterilizzati "sine die". (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto valido, perché predeterminato nel tempo, il vincolo di attribuzione testamentaria della proprietà di un immobile in favore di un Comune, alla condizione di mantenimento per almeno sessanta anni della destinazione del complesso immobiliare ad uso di piscina e di palestra per la collettività)”
(cfr. Cass. ordinanza n. 23616/2023).
Sulla scorta dei principi poc'anzi richiamati, dunque, è invalida soltanto l'attribuzione patrimoniale testamentaria gravata da un vincolo perpetuo, mentre è valido e legittimo il divieto di alienare:
- se predeterminato nel tempo;
- se sorretto da un interesse meritevole di tutela.
E' dunque valido un vincolo volto a mantenere per un congruo periodo la destinazione del bene secondo la volontà del disponente per ragioni meritevoli di tutela.
Nella specie, il vincolo decennale rispetta tali condizioni: è temporaneo, in quanto limitato a dieci anni;
è giustificato da un interesse morale e familiare;
non comprime il diritto di proprietà e non sterilizza i connessi poteri dispositivi, ma ne limita solo temporaneamente l'esercizio, consentendo all'erede comunque di godere del bene e, trascorso il termine, di disporne liberamente.
In conclusione, la clausola testamentaria di inalienabilità non può essere dichiarata nulla, risultando pienamente conforme ai limiti di legge e coerente con la volontà della de cuius, portatrice di un interesse meritevole di tutela.
Per contro, appaiono inconferenti le considerazioni del ricorrente in ordine alla asserita impossibilità di ottenere un mutuo ovvero di alienare il bene, trattandosi di circostanze estranee al giudizio di meritevolezza previsto dall'art. 1379 c.c. e che, in quanto tali, non incidono sulla validità giuridica del vincolo.
6 Da ultimo, è appena il caso di osservare che, se per davvero il lascito testamentario disposto in favore del sig. rappresentasse solo una fonte di spese insormontabili, il chiamato alla eredità ben CP_2
avrebbe potuto evitarne l'accettazione.
Per contro, il nipote, accettando l'eredità, non solo riceve un patrimonio, ma assume anche un ruolo di custode del ricordo e dei valori della zia, per dieci anni e non sine die.
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3. Conclusioni
Il ricorso va rigettato.
Nulla sulle spese in assenza di convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Milano il 10 dicembre 2025
Il giudice
(Federico SA)
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