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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/11/2025, n. 3796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3796 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3499 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. DEL BENE SALVATORE presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in Controparte_1 C.F._2 atti, dall'avv. ARGENZIANO GAETANO presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11.06.2025 la ricorrente chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CURTI (CE) il 18.09.2015 con il resistente, dal quale non sono nati figli. A sostegno della domanda deduceva che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, con accordo di negoziazione assistista, erano stati autorizzati in data
27.09.2024 dal Pm a vivere separatamente. Perdurando lo stato di separazione, concludeva per la pronuncia di divorzio.
1 In data 23.11.2025 si costituiva il resistente senza opporsi all'accoglimento della domanda avanzata da parte ricorrente.
Con note di trattazione scritta del 24.11.2025 le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo nei seguenti termini:
- Dare atto dell'assenza di figli e di obblighi economici reciproci tra le parti;
- Spese legali compensate
All'udienza cartolare del 25.11.2025 il Giudice, lette le note e visto l'accordo raggiunto dalle parti, riservava la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda di divorzio e dell'intesa raggiunta dalle parti.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi con accordo la negoziazione assistita e autorizzata in data 27.09.2024 dal Pm. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970,
n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
L'accordo, non essendo in contrasto con norme imperative, può essere recepito dal Tribunale ed essere posto alla base della decisione.
Stante l'accordo raggiunto e l'assenza di un'effettiva soccombenza le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara, alle condizioni concordate tra le parti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CURTI (CE) in data 18.09.2015 da , nata il [...] a [...] Parte_1
(CE), e nato il [...] a [...]; Controparte_1
2) ordina che la presente sentenza, passata in giudicato, sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CURTI (CE) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 152septies disp. att. c.p.c., 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 9, parte II, serie A, anno
2015);
3) dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 25.11.2025
Il Presidente est.
2 dott. Giovanni D'Onofrio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3499 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. DEL BENE SALVATORE presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in Controparte_1 C.F._2 atti, dall'avv. ARGENZIANO GAETANO presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11.06.2025 la ricorrente chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CURTI (CE) il 18.09.2015 con il resistente, dal quale non sono nati figli. A sostegno della domanda deduceva che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, con accordo di negoziazione assistista, erano stati autorizzati in data
27.09.2024 dal Pm a vivere separatamente. Perdurando lo stato di separazione, concludeva per la pronuncia di divorzio.
1 In data 23.11.2025 si costituiva il resistente senza opporsi all'accoglimento della domanda avanzata da parte ricorrente.
Con note di trattazione scritta del 24.11.2025 le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo nei seguenti termini:
- Dare atto dell'assenza di figli e di obblighi economici reciproci tra le parti;
- Spese legali compensate
All'udienza cartolare del 25.11.2025 il Giudice, lette le note e visto l'accordo raggiunto dalle parti, riservava la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda di divorzio e dell'intesa raggiunta dalle parti.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi con accordo la negoziazione assistita e autorizzata in data 27.09.2024 dal Pm. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970,
n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
L'accordo, non essendo in contrasto con norme imperative, può essere recepito dal Tribunale ed essere posto alla base della decisione.
Stante l'accordo raggiunto e l'assenza di un'effettiva soccombenza le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara, alle condizioni concordate tra le parti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CURTI (CE) in data 18.09.2015 da , nata il [...] a [...] Parte_1
(CE), e nato il [...] a [...]; Controparte_1
2) ordina che la presente sentenza, passata in giudicato, sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CURTI (CE) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 152septies disp. att. c.p.c., 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 9, parte II, serie A, anno
2015);
3) dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 25.11.2025
Il Presidente est.
2 dott. Giovanni D'Onofrio
3