Art. 6.
Il Comitato dei delegati ha le seguenti funzioni:
a) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi;
b) elegge, tra gli iscritti alla Cassa, otto membri del Consiglio di amministrazione e due membri effettivi ed un membro supplente del Collegio dei sindaci;
c) approva i bilanci preventivo e consuntivo;
d) esercita tutte le attribuzione previste dalla legge.
Il Comitato dei delegati dura in carica quattro anni.
Il Comitato dei delegati ha le seguenti funzioni:
a) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi;
b) elegge, tra gli iscritti alla Cassa, otto membri del Consiglio di amministrazione e due membri effettivi ed un membro supplente del Collegio dei sindaci;
c) approva i bilanci preventivo e consuntivo;
d) esercita tutte le attribuzione previste dalla legge.
Il Comitato dei delegati dura in carica quattro anni.