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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 31/05/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 741/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est. dott.ssa Martina R. Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 741/2024 R.G. promossa da:
C.F. nata a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._1
Sempione 115, rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Mallone, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
C.F. , nato al Cairo Controparte_2 C.F._2
(Egitto), il 21.11.1994, ultima residenza nota in Cantù, Via Sempione 115;
RESISTENTE - contumace
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
1 Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e CP_1 CP_2
;
[...] Controparte_2
matrimonio celebrato con rito concordatario in data 3/7/2020, con atto trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Cantù al n. 13, P. 1 anno 2020. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Cantù perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Con condanna della parte resistente alle spese del processo.
In via istruttoria si chiede di essere ammessi a prova per testi sui seguenti capitoli di prova :
1)vero che il resistente ha cessato di coabitare con la ricorrente nel gennaio 2021 e si è disinteressato del proprio matrimonio e della vita di coppia..”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Collegio, a seguito della camera di consiglio del 30.5.2025, premesso che:
- A dispetto della prospettazione attorea, in cui è esposto la contrazione di un matrimonio concordatario, le parti contraevano matrimonio con rito civile in data 3.7.2020 in Cantù (CO), iscritto nei registri di Stato Civile del Comune di Cantù (CO), al numero 13, parte I, serie A,
Anno 2020;
- dall'unione coniugale non nascevano figli;
- radicato il procedimento di separazione personale, all'udienza del 13.1.2022, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati ed, all'esito del procedimento, con sentenza n.
1320/2022 del 09.12.2022, il Tribunale di Como pronunciava la separazione personale dei coniugi;
- da allora i coniugi hanno vissuto sempre separati;
- con ricorso in data 4.3.2024, la moglie chiedeva che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio (da intendersi quale domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi);
- il marito è rimasto contumace, nonostante la regolare notifica, effettuata ai sensi dell'art. 143
c.p.c., all'esito dello svolgimento negativo delle ricerche consolari, già documentate anche nella fase di separazione;
Considerato che:
- sussistono le condizioni di legge per lo scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Como, a seguito di ricorso per separazione, e che la separazione tra i coniugi prosegue tuttora, dal momento che gli stessi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso
2 neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento dello scioglimento del matrimonio;
- la ricorrente non ha proposto altre domande accessorie, chiedendo unicamente la pronuncia sullo status, in quanto la domanda di conferma delle condizioni di cui alla separazione omologata è già coperta da giudicato, non essendone richiesta alcuna modificazione;
- la natura necessaria del procedimento e la mancanza di contestazioni in ordine alle domande proposte giustificano la compensazione integrale delle spese di lite, irrilevanti essendo – a tali fini – le fatiche esposte dalla ricorrente innanzi al G.R. circa il recupero delle somme dovute a titolo di mantenimento stabilito nella sentenza di separazione;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 3.7.2020 in Cantù (CO), tra e iscritto nei Registri di Stato CP_1 Controparte_2
Civile del Comune di Comune di Cantù (CO), al numero 13, parte I, serie A, Anno 2020;
1) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cantù (CO), per l'annotazione e le ulteriori incombenze;
2) COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in camera di consiglio in Como del 30.5.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est. dott.ssa Martina R. Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 741/2024 R.G. promossa da:
C.F. nata a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._1
Sempione 115, rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Mallone, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
C.F. , nato al Cairo Controparte_2 C.F._2
(Egitto), il 21.11.1994, ultima residenza nota in Cantù, Via Sempione 115;
RESISTENTE - contumace
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
1 Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e CP_1 CP_2
;
[...] Controparte_2
matrimonio celebrato con rito concordatario in data 3/7/2020, con atto trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Cantù al n. 13, P. 1 anno 2020. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Cantù perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Con condanna della parte resistente alle spese del processo.
In via istruttoria si chiede di essere ammessi a prova per testi sui seguenti capitoli di prova :
1)vero che il resistente ha cessato di coabitare con la ricorrente nel gennaio 2021 e si è disinteressato del proprio matrimonio e della vita di coppia..”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Collegio, a seguito della camera di consiglio del 30.5.2025, premesso che:
- A dispetto della prospettazione attorea, in cui è esposto la contrazione di un matrimonio concordatario, le parti contraevano matrimonio con rito civile in data 3.7.2020 in Cantù (CO), iscritto nei registri di Stato Civile del Comune di Cantù (CO), al numero 13, parte I, serie A,
Anno 2020;
- dall'unione coniugale non nascevano figli;
- radicato il procedimento di separazione personale, all'udienza del 13.1.2022, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati ed, all'esito del procedimento, con sentenza n.
1320/2022 del 09.12.2022, il Tribunale di Como pronunciava la separazione personale dei coniugi;
- da allora i coniugi hanno vissuto sempre separati;
- con ricorso in data 4.3.2024, la moglie chiedeva che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio (da intendersi quale domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi);
- il marito è rimasto contumace, nonostante la regolare notifica, effettuata ai sensi dell'art. 143
c.p.c., all'esito dello svolgimento negativo delle ricerche consolari, già documentate anche nella fase di separazione;
Considerato che:
- sussistono le condizioni di legge per lo scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Como, a seguito di ricorso per separazione, e che la separazione tra i coniugi prosegue tuttora, dal momento che gli stessi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso
2 neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento dello scioglimento del matrimonio;
- la ricorrente non ha proposto altre domande accessorie, chiedendo unicamente la pronuncia sullo status, in quanto la domanda di conferma delle condizioni di cui alla separazione omologata è già coperta da giudicato, non essendone richiesta alcuna modificazione;
- la natura necessaria del procedimento e la mancanza di contestazioni in ordine alle domande proposte giustificano la compensazione integrale delle spese di lite, irrilevanti essendo – a tali fini – le fatiche esposte dalla ricorrente innanzi al G.R. circa il recupero delle somme dovute a titolo di mantenimento stabilito nella sentenza di separazione;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 3.7.2020 in Cantù (CO), tra e iscritto nei Registri di Stato CP_1 Controparte_2
Civile del Comune di Comune di Cantù (CO), al numero 13, parte I, serie A, Anno 2020;
1) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cantù (CO), per l'annotazione e le ulteriori incombenze;
2) COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in camera di consiglio in Como del 30.5.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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