Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 3059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3059 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
RG 21283 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21283 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti TRUGLIO UMBERTO e SASSO C.F._1
MAURIZIO presso i quali elettivamente domicilia
ATTORE
E
nata in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. SCHIANO LOMORIELLO C.F._2
ROSARIO presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] (NA) C.F. , P_ C.F._3
rappresentata e difesa dall'avv. SCHIANO LOMORIELLO ROSARIO presso il quale elettivamente domicilia
CONVENUTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
1
Con ricorso depositato in data 14/10/2024 chiedeva pronunziarsi la modifica Parte_1
delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero della sentenza divorzile n°
4484/2017 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 18/04/2017, nel giudizio RG. 9854/2016.
Aggiungeva che dall'unione tra le parti sono nati il 06/08/1992 e il 17/01/1984, P_ Per_1
maggiorenni ed economicamente indipendenti.
La parte ricorrente ha chiesto: Parte_1
- la revoca del mantenimento in favore della figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
P_
- la revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra CP_1
per sopraggiunta autosufficienza economica di entrambe e per le mutate proprie condizioni economiche in pejus, con contestuale restituzione dell'immobile a lui;
- vittoria di spese.
Si costituivano, quale parte resistente, che chiedevano: Controparte_1 P_
- il rigetto delle avverse domande;
- l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta ovvero la revoca dell'assegno di mantenimento a proprio carico, stabilito in 300€ in favore del sig. ; Parte_1
- vittoria di spese con attribuzione.
Le parti comparivano all'udienza dell'11/02/2025, innanzi al Giudice relatore designato dal
Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 cpc e dichiaravano che erano in corso trattative di bonario componimento, pertanto, il giudice, rinviava all'udienza cartolare dell'11/03/2025.
Alla suddetta udienza cartolare, le parti, che rinunciavano alla comparizione personale giuste note d'udienza depositate in data 10/03/2025, depositavano, in allegato, accordo congiunto di modifica dei patti, sottoscritto, anche dai difensori che ne garantivano la provenienza.
Sulle conclusioni delle parti, la causa era rimessa al Collegio.
Le parti, in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio, hanno concordato:
la sig.ra e la sig.ra dichiarano di rinunciare al contributo di Parte_2 P_ mantenimento stabilito nella misura di €. 200,00 in favore della figlia , in quanto P_
maggiorenne e autosufficiente;
il sig. dichiara di rinunciare al contributo di mantenimento in suo favore Parte_1 posto a carico della sig.ra nella misura di €. 300,00 mensili per il venir meno dei Parte_2
presupposti di esso;
2 la sig.ra dichiara di rinunciare alla assegnazione del domicilio coniugale;
Parte_2
il sig. si obbliga a porre in vendita l'immobile sito in Napoli alla via Pietro Parte_1
Castellino 141 di sua proprietà esclusiva al prezzo corrente di mercato, pari ad € 650,000,00, ovvero in quella diversa maggiore o minore valutazione che verrà reperita dall'agenzia immobiliare dallo stesso incaricata;
la sig.ra , continuerà ad occupare l'immobile sito in Napoli alla via Pietro Parte_2
Castellino 141, obbligandosi a liberare lo stesso da cose e persone due giorni prima della data del rogito di cui alla vendita al punto c., onde consentire l'immissione nel possesso dello stesso dell'acquirente mediante consegna delle chiavi;
allo stesso tempo la sig.ra si impegna a CP_1
consentire le visite dei potenziali acquirenti che saranno predisposte dalla agenzia incaricata della vendita;
la signora avrà facoltà di reperire acquirenti da segnalare all'agenzia Parte_2
immobiliare;
il sig. , con la sottoscrizione del presente atto si obbliga sin d'ora all'esito Parte_1 della vendita dell'immobile sito in Napoli alla via Pietro Castellino, 141, a dividere il ricavato di essa, defalcati le spese di agenzia, nonché tutti gli oneri condominiali insoluti, ordinari e straordinari, e comunque di tutti gli oneri annessi e connessi ricadenti sull'immobile stesso, in n.4 parti uguali ovvero rispettivamente il 25% a favore dello stesso , 25% a favore della Parte_1
sig.ra , 25% a favore del figlio ed infine il 25% a favore di Parte_2 Persona_2 P_
, questi ultimi due figli nati dalla unione matrimoniale.
[...]
Il presente accordo congiunto per la modifica delle condizioni economiche di divorzio viene sottoscritto anche dalla figlia , nata a [...] il [...], CF: P_
a ratifica del dedotto raggiungimento della autosufficienza economica e C.F._3
della non più convivenza con la madre Gli arredi e la mobilia contenuta Parte_2 nell'immobile sono di proprietà della sig.ra che ne disporrà come vorrà. Controparte_1
Non sottoscrive il presente accordo il figlio , nato a [...] ol 17.01.1984 (CF Persona_2
), residente in [...], per essere già da prima C.F._4
della sentenza di divorzio economicamente indipendente e per aver già mutato la propria residenza anagrafica non convivendo più con la madre.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
3 Poiché, comunque, le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno di fatto trovato un accordo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, così provvede:
• dispone, alle condizioni proposte e concordate dalle parti e nei termini di cui alla motivazione, la parziale modifica della sentenza di divorzio n° 4484/2017 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 18/04/2017, nel giudizio RG. 9854/2016;
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 14/03/2025
Il Presidente estensore dr.ssa V. Rosetti
4