Articolo 3 della Legge 27 maggio 1999, n. 189
Articolo 2Articolo 4
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24 giugno 1999
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 710 milioni per l'anno 1998, in lire 687 milioni per l'anno 1999 ed in lire 710 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 24 giugno 1999