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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 4981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4981 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso, a seguito di note depositate ex art.127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 15841/2024 avente ad OGGETTO: opposizione ad ATP, vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Annunziata Aldi e Roberto Caiazzo Parte_1
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto CP_1
Maisto
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 05.07.2024 la ricorrente in epigrafe indicata, premesso il vano esperimento in via amministrativa mediante domanda del 20.07.2022, deduceva di aver promosso giudizio per ATP, ex art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale l'ausiliare nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento. Ed invero, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, il riconoscimento del diritto al suddetto beneficio, lamentando una sottovalutazione del proprio complesso quadro clinico con particolare riguardo circa la vasculopatia cronica di cui soffre, nonché, della manifesta sintomatologia neuropsichiatrica. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' eccependo l'inammissibilità della domanda CP_1 per la genericità delle contestazioni e concludendo per il rigetto della stessa con ogni ulteriore conseguenza di legge. Non necessitando la causa di ulteriore attività istruttoria, lette e considerate le note depositate, è stata decisa. Il ricorso è infondato e va, dunque, rigettato per quanto di seguito illustrato. È necessario premettere che l'art. 445 bis c.p.c prevede, nella fase di opposizione ad ATP, che, a pena di inammissibilità, parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU con motivi specifici e, soprattutto, idonei a confutare le risultanze peritali: al riguardo, la specificità dei motivi, è richiesta sul modello di quanto previsto per il giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per uno specifico motivo che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), per un erroneo calcolo riduzionistico o, ancora, per altro analitico motivo appositamente argomentato in ricorso. È opinione di chi scrive che le conclusioni dell'ausiliare nominato nella pregressa fase meritino piena condivisione. Ed invero, il Dott. , in sede di accertamenti peritali ha riscontrato che la ricorrente risulta essere Per_1 affetto dalle seguenti patologie:
- Vasculopatia cerebrale con sindrome depressiva reattiva;
- Artrosi polidistrettuale in pz con stenosi del canale vertebrale lombare;
- Ipoacusia percettiva bilaterale;
- OSAS in trattamento co cPAP notturno;
- Ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico;
- IVC arti inferiori.
Considerato, quindi, complessivamente il caso in esame concludeva affermando che: “l'istante si trova nell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro;
ha la capacità di deambulare da sola con l'ausilio del deambulatore e di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
pertanto, si ritiene il suo grado di invalidità pari al 100% senza necessità di assistenza continua dall'epoca della domanda amministrativa di accompagnamento del 20/7/22 in poi. Si concorda pienamente con la valutazione della CM ASLNA1 in data 7/11/22”, ritenendo, in definitiva, che le patologie lamentate non determinavano un'invalidità tale da poter beneficiare della prestazione invocata.
Quanto, poi, alle doglianze formulate da parte ricorrente, l'ausiliare nominato è stato particolarmente chiaro nell'affermare che la patologia lamentata risulta essere tipica dei pazienti della medesima età della ricorrente e che, oltretutto, la stessa si manifesta clinicamente per la solo con Pt_1 sporadiche amnesie, per fatti recenti e non passati, e, soprattutto, senza determinare alcuna demenza senile come confermato tanto in sede di esame obiettivo quanto di visita di prima istanza. Ciò che al più rileva è solo un tono dell'umore depresso e polarizzato sulla patologia ortopedica sofferta, documentata, inoltre, da una sola visita ortopedica e, soprattutto, in assenza di esami strumentali quali TC e RM del tratto lombosacrale, che, tuttavia, in uno con le altre patologie lamentate, non determina in alcun modo la necessità di assistenza continua. Tali conclusioni sono state ribadite dal tecnico anche a seguito del supplemento di CTU richiesto per effetto della successiva certificazione medica prodotta. È pacifico, all'uopo, che la natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP non preclude, prescindendo dall'effettiva confutazione dell'originario esito CTU, la valutazione ex art. 149 disp.att. c.p.c. dell'aggravamento della malattia che, tuttavia, sebbene prospettato, non risulta essere debitamente provata nel caso di specie. Questo Giudice pur non ritenendo necessario richiedere chiarimenti al CTU nominato, avendo reputato l'elaborato esaustivo poiché specifico e puntuale anche su tutte le altre patologie lamentate dalla parte e, come tale, utilizzabile anche nella presente sede, non ha disposto il rinnovo delle operazioni peritali sussistendo, in tal senso, l'ipotesi del cd. mero dissenso diagnostico. Senza sottacere, poi, che l'utilizzo del deambulatore, la cui prescrizione non è certificata in atti, è uno strumento che per lo più permette un ritorno all'autosufficienza migliorando, quindi, significativamente la qualità della vita. Differentemente, è stato successivamente allegato dalla parte il solo utilizzo di CPAP, inteso quale ventilatore non invasivo, da utilizzare per le dispnee notturne che a nulla rileva circa le prospettazioni attoree. Si condivide, inoltre, la mancata considerazione dei test effettuati durante la visita geriatrica del 02.05.2022 in quanto fondata su riferimenti soggettivi che sono, di certo, superati dall'esame obiettivo e dall'anamnesi eseguita dal tecnico in sede di accesso. Concludendo, nel caso di specie, deve ritenersi che le censure mosse alla perizia non denuncino precise carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì, semplici difformità tra la valutazione del consulente, circa l'incidenza e l'entità del dato patologico, ed il diverso valore ad esso attribuito dalla parte. Quanto alle spese, nulla è dovuto ex art. 152 disp.att. c.p.c.
PQM
Così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla sulle spese. Si comunichi. Napoli, 19 giugno 2025. IL GIUDICE Dott.M.R.Lombardi