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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 05/12/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
S E N T E N Z A
N°________________
Fasc. N°_____________
REPUBBLICA ITALIANA Cron. N°____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rep. N°____________
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica in persona del giudice applicato PNRR dott.ssa Lorena Canaparo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.379 \ 2025 promossa da:
Parte_1
-PARTE APPELLANTE-
AVV. CAROTENUTO ANTONIO
contro
:
CP_1
-PARTE APPELLATA contumace–
avente per oggetto: appello sentenza Giudice di Pace
*****
Udienza trattazione scritta ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. in data 05.12.2025.
Assunta in decisione in tale data.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto:
L'odierno appellato proponeva opposizione in primo grado avverso l'intimazione di pagamento 03020229001165587000 notificata il giorno
10.05.2023 e sottostante cartella esattoriale 03020190013674253000 portanti somme a debito per contravvenzioni del C.D.S. deducendo la prescrizione del diritto dell'ente impositore e della agenzia di riscossione, la mancata notifica
1 delle cartelle di pagamento, la prescrizione e la decadenza, la non debenza delle somme iscritte a ruolo.
L'opposizione proposta in primo grado da qualificare quale opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. doveva essere dichiarata improcedibile per mancato rispetto dei termini decadenziali
Il Giudice di Pace non ha ritenuto valida la notifica della cartella di pagamento presupposta alla intimazione di pagamento opposta per il solo fatto che l'opponente avesse formalmente provveduto al disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla relata di notifica. Nel caso di notifica di cartella esattoriale effettuata tramite la raccomandata a.r. il contribuente per contestare la attribuibilità della firma apposta sull'avviso di ricevimento deve intraprendere l'azione di querela di falso, non bastando il semplice disconoscimento. L'avviso di ricevimento ( come pure la relata di notifica) in quanto proveniente da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni costituisce un atto pubblico
La suprema Corte ha chiarito che la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione della cartella di pagamento è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e\o dell'avviso di ricevimento, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa. La cartella esattoriale consiste, infatti, nella stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, il titolo esecutivo è costituito dal ruolo. L'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento se impegna la parte contro la quale lo stesso è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa. La contestazione della conformità della copia fotostatica all'originale va operata in modo chiaro e circonstanziato attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
PQM
Definitivamente pronunciando;
contrariis reiectis;
in riforma della sentenza n 668\2024 del Giudice di pace di Lamezia Terme depositata in data 26.06.2024
2 dichiara improcedibile l'opposizione proposta ex art 617 cpc da per CP_1 tardività dichiara validamente notificata la cartella di cartella esattoriale 03020190013674253000 presupposta alla intimazione di pagamento 03020229001165587000 condanna a rimborsare all'avvocato distrattario Antonio Carotenuto CP_1
le spese di lite che liquida, per Controparte_2 entrambi i gradi del giudizio, in euro 903,00 per compensi oltre oneri previdenziali e fiscali previsti ex lege oltre rimborso spese generali nella misura del 15%.
addì 05.12.2025
IL GIUDICE applicato PNRR
Dott. ssa Lorena Canaparo
3
N°________________
Fasc. N°_____________
REPUBBLICA ITALIANA Cron. N°____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rep. N°____________
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica in persona del giudice applicato PNRR dott.ssa Lorena Canaparo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.379 \ 2025 promossa da:
Parte_1
-PARTE APPELLANTE-
AVV. CAROTENUTO ANTONIO
contro
:
CP_1
-PARTE APPELLATA contumace–
avente per oggetto: appello sentenza Giudice di Pace
*****
Udienza trattazione scritta ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. in data 05.12.2025.
Assunta in decisione in tale data.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto:
L'odierno appellato proponeva opposizione in primo grado avverso l'intimazione di pagamento 03020229001165587000 notificata il giorno
10.05.2023 e sottostante cartella esattoriale 03020190013674253000 portanti somme a debito per contravvenzioni del C.D.S. deducendo la prescrizione del diritto dell'ente impositore e della agenzia di riscossione, la mancata notifica
1 delle cartelle di pagamento, la prescrizione e la decadenza, la non debenza delle somme iscritte a ruolo.
L'opposizione proposta in primo grado da qualificare quale opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. doveva essere dichiarata improcedibile per mancato rispetto dei termini decadenziali
Il Giudice di Pace non ha ritenuto valida la notifica della cartella di pagamento presupposta alla intimazione di pagamento opposta per il solo fatto che l'opponente avesse formalmente provveduto al disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla relata di notifica. Nel caso di notifica di cartella esattoriale effettuata tramite la raccomandata a.r. il contribuente per contestare la attribuibilità della firma apposta sull'avviso di ricevimento deve intraprendere l'azione di querela di falso, non bastando il semplice disconoscimento. L'avviso di ricevimento ( come pure la relata di notifica) in quanto proveniente da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni costituisce un atto pubblico
La suprema Corte ha chiarito che la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione della cartella di pagamento è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e\o dell'avviso di ricevimento, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa. La cartella esattoriale consiste, infatti, nella stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, il titolo esecutivo è costituito dal ruolo. L'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento se impegna la parte contro la quale lo stesso è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa. La contestazione della conformità della copia fotostatica all'originale va operata in modo chiaro e circonstanziato attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
PQM
Definitivamente pronunciando;
contrariis reiectis;
in riforma della sentenza n 668\2024 del Giudice di pace di Lamezia Terme depositata in data 26.06.2024
2 dichiara improcedibile l'opposizione proposta ex art 617 cpc da per CP_1 tardività dichiara validamente notificata la cartella di cartella esattoriale 03020190013674253000 presupposta alla intimazione di pagamento 03020229001165587000 condanna a rimborsare all'avvocato distrattario Antonio Carotenuto CP_1
le spese di lite che liquida, per Controparte_2 entrambi i gradi del giudizio, in euro 903,00 per compensi oltre oneri previdenziali e fiscali previsti ex lege oltre rimborso spese generali nella misura del 15%.
addì 05.12.2025
IL GIUDICE applicato PNRR
Dott. ssa Lorena Canaparo
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