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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/05/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente
dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 847/2024 RGA
avverso la sentenza n.222/2024 del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G.n. 333/2022, pubblicata in data 25/06/2024
non notificata;
avente ad oggetto: infortunio sul lavoro – indennità; posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 22.05.2025; promossa da:
Parte_1
con sede in Roma, Via IV Novembre n.
[...]
144, (C. F. , in persona del suo Direttore Regionale pro tempore P.IVA_1 dell'Emilia-Romagna, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio, del 13.2.2019, in Bologna, n. 23467 del rep. not., Parte_2 dall'Avv. Gianluca Mancini e dall'Avv. Elisa Sarno anche disgiuntamente, ed elettivamente domiciliato presso il secondo, nella Avvocatura Regionale I.N.A.I.L.
di Bologna, Via Amendola;
pag. 1 di 9 - appellante contro
(C. F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._1
Iudica (CT) il 10/05/1972, residente a [...], rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Manuel
Carvello e nonché dall'Avv. Gianni Casadio entrambi del Foro di Ravenna, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Ravenna, via Ponte Marino, 43, giusta procura alle liti in atti;
e soc. (C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, con sede legale a Predappio (FC) fraz. Fiumana in Via
Partisani 33/E, c rappresentata e difesa dall'avv. Pier Giorgio Monti, del foro di
Forlì-Cesena, con studio a Forlì in Via A. Costa 19, presso il quale è domiciliato,
giusta procura alle liti in atti;
- appellati;
***
posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 22/05/2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, – già dipendente della Controparte_1 [...]
– agiva in I grado nei confronti del datore di lavoro per far dichiarare CP_2
l'illegittimità del licenziamento comminatogli il 14.1.2022 per superamento del periodo di comporto, con richiesta di tutela reale ed ogni altra forma di provvidenza anche economica in applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015
n. 23, e nei confronti di per ottenere la tutela indennitaria relativamente Pt_1 all'infortunio sul lavoro subito il 23.9.2020, previo accertamento che il periodo di
pag. 2 di 9 Inabilità Totale Assoluta dal 23.9.2020 al 14.1.2022 - o dei diversi periodi maggiori e/o minori risultanti in causa – fossero da riferirsi al detto infortunio e alle sue successive ricadute e che la percentuale di danno biologico a lui attribuibile conseguitogli fosse pari o superiore al 6%.
Il Giudice di primo grado, dato atto della rituale costituzione di Controparte_2
e di , istruita la causa anche con l'assunzione di prove orali e con
[...] Pt_1
l'espletamento di CTU medico-legale, definiva il giudizio con sentenza pubblicata all'udienza del 24/06/2024 di accoglimento integrale delle domande di parte ricorrente, previo accertamento della sussistenza dell'infortunio dedotto in causa, subito il 23/09/2020 dal ricorrente,1 fatto che cagionava al lavoratore - come accertato dal CTU dott. prof. - “un trauma distorsivo della spalla Persona_1
sx e una lesione parziale del tendine del sovraspinoso, con inabilità temporanea
assoluta ritenuta dal CTU di complessivi 292 (duecentonovantadue) giorni, decorrente dal 23/09/2020 all'11/07/2021, ovvero fino al primo intervento chirurgico e conseguente desutura, ritenendo altresì sussistenti postumi permanenti
da intendersi secondo la normativa di legge per la tutela come Pt_1 Pt_1 menomazione all'integrità psico-fisica, ovvero danno permanente biologico stimabile nella misura percentuale del 6% (sei)”.
Di talché, accertata la nullità del licenziamento, il Giudice di prime cure condannava il datore di lavoro alla reintegra nonché al pagamento di una indennità risarcitoria di
€ 1.510,37 per il periodo decorrente dal licenziamento alla effettiva reintegra nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
inoltre, condannava l' al pagamento delle relative provvidenze, oltre accessori di legge decorrenti Pt_1
dalla domanda amministrativa al saldo, oltre alla rifusione delle spese di lite.
pag. 3 di 9 2. Con atto di appello tempestivamente depositato, interponeva appello Pt_1
avverso la sentenza di cui in epigrafe con riguardo ai capi condannatori nei suoi confronti, formulando i seguenti motivi di appello:
I. erroneità della sentenza ove si ritiene accertato l'infortunio sulla base del mero richiamo delle prove orali;
si deduce che, invero, dalle deposizioni non emergerebbe nulla di rilevante ai fini della qualificazione dell'infortunio come tale, anzi piuttosto i testi avrebbero “descritto le operazioni come del tutto tranquille” e non richiedenti un “grave impegno fisico”.
II. mancata dimostrazione delle lesioni: si censura la sentenza per aver riconosciuto alle lesioni lamentate da parte ricorrente origine lavorativa, attraverso un richiamo acritico alle conclusioni di cui alla relazione elaborata in corso di causa dal CTU dott. da ritenersi – secondo l'appellante - del tutto erronea sia Per_2 laddove riconosce l'origine lavorativa traumatica delle lesioni accertate, sia laddove quantifica l'entità delle relative conseguenze biologiche, tanto da richiederne la rinnovazione.
Si costituivano entrambi gli appellati – lavoratore e società datrice di lavoro, come indicati in epigrafe – che, seppur con distinti atti di costituzione,
condividevano le medesime difese, deducendo:
- l'inammissibilita' dell'appello, perché i due motivi posti a fondamento dello stesso sarebbero formulati in modo generico e senza riferimento alle norme asseritamente violate;
- l'infondatezza nel merito del gravame perché, da un lato, le prove orali avrebbero consentito di ricostruire il fatto così come dedotto dal lavoratore in sede di ricorso introduttivo così da poterlo ritenere qualificabile in termini di infortunio sul lavoro e, dall'altro, nulla potrebbe essere eccepito con riguardo alle inappuntabili conclusioni valutative del CTU, di talché non soccorrerebbero i presupposti applicativi di cui all'art. 196 c.p.c.
Tanto premesso, entrambi gli appellati instavano per il rigetto dell'istanza di rinnovazione della CTU, quanto agli aspetti istruttori, nonché dell'appello nel merito, col favore delle spese del grado di giudizio.
pag. 4 di 9 3. Preliminarmente si ritiene che l'eccezione d'inammissibilità del gravame, dedotta da parte appellata con riguardo all'attuale formulazione del disposto di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c., debba essere disattesa giacché si fonda su una lettura meramente formalistica della riforma del 2023 - volta invero a stimolare la puntualità, anche in ottica di sinteticità, nella proposizione dei motivi di gravame e delle relative argomentazioni - e non si confronta con quanto emergente dal tenore complessivo dell'atto d'appello in esame, che contiene quanto utile a veicolare le censure alle statuizioni impugnate, con argomentazioni sufficientemente specifiche.
4. Tanto premesso, la Corte ritiene che – in base agli atti e documenti già agli atti, dovendosi rigettare l'istanza istruttoria formulata da parte appellante perché del tutto superflua - l'appello sia infondato con riguardo ad entrambi i motivi di gravame, da trattarsi congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi.
Si ritiene, infatti, che il Giudice di prime cure, con apprezzabile sintesi, sia pervenuto a ritenere sussistente il dedotto infortunio sul lavoro nei termini dedotti dal lavoratore attraverso il corretto richiamo delle emergenze istruttorie orali;
ed invero – con ciò intendendosi integrare sul punto la motivazione della sentenza di I
grado - dalle testimonianze assunte nel corso del giudizio dai lavoratori che facevano parte della stessa squadra di (in particolare rese dai testi CP_1
e : cfr. verbale d'udienza del 10/10/20232) – hanno Testimone_1 Tes_2
confermato la dinamica dedotta da quest'ultimo ed in particolare che, pur nello
pag. 5 di 9 svolgimento di un'attività lavorativa ordinaria - per la quale tutti i lavoratori erano tati addestrati e che già avevano svolto in precedenza - si verificava un evento imprevisto e traumatico giacché nel reggere un cavo ed imprimendo una CP_1
certa resistenza al fine di tenerlo in tensione, intanto che altri della squadra lo srotolavano e muovevano la bobina, quest'ultima si bloccava improvvisamente: era in tale momento che subiva un forte contraccolpo alla spalla sinistra, CP_1 tant'è che abbandonava l'occupazione per il dolore intenso alla spalla recandosi al locale nosocomio per le cure del caso.
Da ciò emerge incontrovertibilmente l'origine traumatica delle lesioni poi accertate in capo al in quanto eziologicamente riconducibili al fatto - “trauma CP_1 distorsivo della spalla sx e una lesione parziale del tendine del sovraspinoso” – dovendosi, quindi, ritenere ricorrente nel caso specie la “causa violenta” dell'infortunio di cui all'art. 2 D.P.R. 1124/1965 secondo la definizione delineata dalla giurisprudenza di riferimento.
Segnatamente la Suprema Corte di Cassazione ha ormai da tempo chiarito che l'infortunio da “causa violenta” ricorre quando derivi da un'azione rapida e concentrata nel tempo – come senz'altro accaduto nel caso di specie come sopra rilevato in ragione delle convergenti risultanze istruttorie - tale da vincere la resistenza dell'organismo, provocando una lesione e ciò a prescindere dall'abitualità
o meno delle mansioni abituali;
è stato, quindi evidenziato, come le caratteristiche tipiche della causa violenta siano la “repentinità” e “l'immediatezza” della successione cronologica tra il fattore causale - lo sforzo intenso - e della conseguenziale lesione, nonché l'efficienza del fattore casuale ossia tale da produrre da solo – anche, eventualmente, in concorso con altri elementi - le lesioni prodottesi subito dopo (Cfr. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 23894 del 03/09/2021 secondo cui:
“…al riguardo, va premesso che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui l'azione violenta che, ex art. 2, T.U. n. 1124/1965, può determinare una patologia riconducibile all'infortunio protetto deve operare come
causa esterna, che agisca con rapidità e intensità, in un brevissimo arco temporale,
o comunque in una minima misura temporale, non potendo ritenersi indennizzabili
come infortuni sul lavoro tutte le patologie che trovino concausa nell'affaticamento
pag. 6 di 9 che costituisce normale conseguenza del lavoro (così Cass. nn. 14119 del 2006,
17649 del 2010)”; Cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 17649 del 28/07/2010; Cass. Sez.
L, Sentenza n. 14119 del 2006).
Peraltro, si ritiene che altrettanto correttamente il giudice di prime cure, al fine di accertare le lesioni subite dal lavoratore e la loro entità, abbia aderito alle valutazioni medico legali del CTU nominato nel corso del giudizio di I grado nella persona del dott. prof. Per_1
Si ritiene infatti – con ciò integrando la motivazione della sentenza gravata –
che le considerazioni medico-legali di cui all'articolato elaborato tecnico presente in atti – secondo cui, in termini di estrema sintesi, si è ritenuto che l'infortunio accertato “abbia determinato un trauma distorsivo della spalla sx e una lesione parziale del tendine del sovraspinoso, con inabilità temporanea assoluta ritenuta
dal CTU di complessivi 292 (duecentonovantadue) giorni, decorrente dal
23/09/2020 all'11/07/2021, ovvero fino al primo intervento chirurgico e conseguente desutura, ritenendo altresì sussistenti postumi permanenti da Pt_1
intendersi secondo la normativa di legge per la tutela come menomazione Pt_1 all'integrità psico-fisica, ovvero danno permanente biologico stimabile nella misura percentuale del 6% (sei)”3 – debbano ritenersi pienamente affidabili e condivisibili, sia in ragione della indubitabile caratura professionale del professionista nominato in corso di giudizio di I grado, sia in ragione della approfondita e scrupolosa disamina degli atti e dei documenti di causa, metodica che garantisce la piena coerenza delle valutazioni con i dati fattuali di riferimento4. Vi è peraltro da porre in rilievo - al fine di corroborare ulteriormente la piena affidabilità delle conclusioni del CTU - come egli abbia rigorosamente rispettato il principio del contraddittorio tecnico nel corso delle operazioni peritali5, anche con riferimento all'aspetto afferente allo svolgimento di approfondimento specialistico radiologico previa nomina di proprio ausiliario, come da autorizzazione giudiziale.
pag. 7 di 9 Tale piena garanzia del contraddittorio tecnico è risultata rispettata anche al termine delle operazioni peritali, giacché il CTU, prima del deposito definitivo, ha inviato la bozza contenente l'esposizione delle proprie considerazioni medico-legali, ai
CC.TT.PP. nominati dalle parti, consentendo loro di prendervi posizione.
Invero, emerge che solo il CTP nominato dalla parte datoriale presentava osservazioni con particolare riguardo all'aspetto specialistico della diagnostica per immagini;
osservazioni rispetto alle quali il dott. prof. prendeva posizione, Per_1
ribadendo le conclusioni cui era già giunto ma solo dopo avere nuovamente interpellato il proprio ausiliario radiologo - a conferma dell'apprezzabile ed inappuntabile metodica tecnica utilizzata dal CTU - peraltro ponendo in rilievo come le stesse questioni fossero già state oggetto di discussione nel corso della disamina del caso e non avessero fatto emergere elementi di novità.
Ebbene - alla luce di quanto esposto e così avendo inteso integrare la motivazione della sentenza gravata per quanto di ragione - deve concludersi per la correttezza della decisione adottata in primo grado, coerentemente fondata sulle emergenze probatorie orali nonché sugli esiti di cui all'elaborato del CTU nominato nel corso del giudizio di I grado, elaborato definito dal giudice di prime cure
“imponente” in ragione del consistente numero di pagine dello stesso, a significare l'estrema precisione, accuratezza ed esaustività del metodo seguito dal Dott. Prof. per giungere alle sue incontestabili conclusioni. Per_1
Alla luce di quanto esposto, si perviene pertanto al rigetto dell'appello, con assorbimento di ogni altra deduzione od argomentazione in quanto ritenuta ultronea.
5. Stante l'esito del giudizio, le spese di lite del presente grado di giudizio –
così come liquidate in parte dispositiva in favore di entrambi gli appellati, alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come mod. dal D.M. 147/2022 – sono poste a carico di parte appellante ex art. 92 c.p.c., tenuta altresì al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dell'impugnazione – se dovuto
– stante la sussistenza, allo stato, dei presupposti applicativi dell'innovato disposto di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
pag. 8 di 9
P.Q.M.
ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta,
definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite liquidate, in
€.1.500,00, oltre al rimborso del 15% per spese generali, IVA, C.P.A., come per legge per ciascuna delle parti appellate, da distrarsi in favore dei rispettivi procuratori ex art. 93 c.p.c.;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R.
n.115/2002, se dovuto.
Così deciso a Bologna, il 22/05/2025.
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
pag. 9 di 9
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il lavoratore, quanto modalità di accadimento, deduceva in sede in ricorso ex art. 414 c.p.c. che: “[…] insieme ad una squadra di altri sette dipendenti stava svolgendo un lavoro particolarmente faticoso e pericoloso: ad una altezza di c/a venti metri, sopra un carro ponte, la squadra doveva completare lo srotolamento da una bobina di un cavo di acciaio del diametro di 4 cm. In particolare CP_1 doveva reggere il cavo con entrambe le mani facendo una certa resistenza per tenerlo in tensione mentre altri srotolavano e muovevano la bobina. A causa del blocco improvviso della bobina ed essedo lui l'addetto che reggeva con ambedue le mani il cavo che si stava srotolando, subiva un forte contraccolpo alla spalla sinistra e doveva abbandonare la occupazione per il dolore intenso alla spalla”. 2 Il teste , sentito sulla dinamica del fatto, riferiva: “…sono stato dipendente di Testimone_1 [...]
, 3 anni fa, ero in squadra con;
CP_3 CP_1
lei ha assistito ad un infortunio occorso al ricorrente ? sì, ero accanto a lui;
CP_4 A.D.R.: come è successo e dove ? eravamo su un carroponte, alla DOCK'S CEREALI, al porto, dovevamo riavvolgere una bobina manualmente;
aumentata la velocità della bobina, io e un altro collega abbiamo allentato la presa e il ricorrente che era anche impegnato nell'operazione ha ricevuto uno strappo dalla bobina;
tutti noi stavamo reggendo il rullo della bobina;
nella bobina era avvolto un cavo;
stavamo riavvolgendo il cavo, che si era attorcigliato;
lo tenevamo stretto in 3; ha ricevuto un tirone, un contraccolpo, pesante perché la bobina era molto pesante;
era la procedura corretta, io l'avevo già fatto un paio di volte, anche con perché in squadra ero con lui;
CP_1 A.D.R.: il si lamentò del dolore nell'occasione ? sì, era evidente che si era fatto male” CP_1 Dalla testimonianza di , anch'egli ex dipendente di , che al momento del fatto per cui Tes_2 CP_2 è causa era in squadra con , con riguardo specifico al momento traumatico, affermava: CP_1
“ doveva tenere stretta la bobina in modo che non girasse troppo in fretta, che non CP_1 prendesse velocità; A.D.R.: e quanti tiravate questa corda ? 5 o sei tiravamo;
A.D.R.: e a un certo punto avete tirato troppo forte e a lui è arrivato un tirone al braccio ? sì, questi cavi sono unti e appiccicosi, quando usi i guanti fai fatica a staccarli e infatti dopo il lavoro li buttiamo subito” 3 Cfr. pag. 92 della relazione a firma del dott. prof. Per_2 4 Ibidem, pag. da 11 a 33, quanto alla disamina della corposa documentazione sanitaria, 5 Ib. pagg. 33-45, quanto all'inizio ed allo sviluppo delle operazioni peritali nel rispetto del contraddittorio con i CC.TT.PP. nominati nei seguenti professionisti: Dott. per il Persona_3 lavoratore;
Dott. per parte datoriale;
Dott. per . Persona_4 Persona_5 Pt_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente
dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 847/2024 RGA
avverso la sentenza n.222/2024 del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G.n. 333/2022, pubblicata in data 25/06/2024
non notificata;
avente ad oggetto: infortunio sul lavoro – indennità; posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 22.05.2025; promossa da:
Parte_1
con sede in Roma, Via IV Novembre n.
[...]
144, (C. F. , in persona del suo Direttore Regionale pro tempore P.IVA_1 dell'Emilia-Romagna, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio, del 13.2.2019, in Bologna, n. 23467 del rep. not., Parte_2 dall'Avv. Gianluca Mancini e dall'Avv. Elisa Sarno anche disgiuntamente, ed elettivamente domiciliato presso il secondo, nella Avvocatura Regionale I.N.A.I.L.
di Bologna, Via Amendola;
pag. 1 di 9 - appellante contro
(C. F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._1
Iudica (CT) il 10/05/1972, residente a [...], rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Manuel
Carvello e nonché dall'Avv. Gianni Casadio entrambi del Foro di Ravenna, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Ravenna, via Ponte Marino, 43, giusta procura alle liti in atti;
e soc. (C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, con sede legale a Predappio (FC) fraz. Fiumana in Via
Partisani 33/E, c rappresentata e difesa dall'avv. Pier Giorgio Monti, del foro di
Forlì-Cesena, con studio a Forlì in Via A. Costa 19, presso il quale è domiciliato,
giusta procura alle liti in atti;
- appellati;
***
posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 22/05/2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, – già dipendente della Controparte_1 [...]
– agiva in I grado nei confronti del datore di lavoro per far dichiarare CP_2
l'illegittimità del licenziamento comminatogli il 14.1.2022 per superamento del periodo di comporto, con richiesta di tutela reale ed ogni altra forma di provvidenza anche economica in applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015
n. 23, e nei confronti di per ottenere la tutela indennitaria relativamente Pt_1 all'infortunio sul lavoro subito il 23.9.2020, previo accertamento che il periodo di
pag. 2 di 9 Inabilità Totale Assoluta dal 23.9.2020 al 14.1.2022 - o dei diversi periodi maggiori e/o minori risultanti in causa – fossero da riferirsi al detto infortunio e alle sue successive ricadute e che la percentuale di danno biologico a lui attribuibile conseguitogli fosse pari o superiore al 6%.
Il Giudice di primo grado, dato atto della rituale costituzione di Controparte_2
e di , istruita la causa anche con l'assunzione di prove orali e con
[...] Pt_1
l'espletamento di CTU medico-legale, definiva il giudizio con sentenza pubblicata all'udienza del 24/06/2024 di accoglimento integrale delle domande di parte ricorrente, previo accertamento della sussistenza dell'infortunio dedotto in causa, subito il 23/09/2020 dal ricorrente,1 fatto che cagionava al lavoratore - come accertato dal CTU dott. prof. - “un trauma distorsivo della spalla Persona_1
sx e una lesione parziale del tendine del sovraspinoso, con inabilità temporanea
assoluta ritenuta dal CTU di complessivi 292 (duecentonovantadue) giorni, decorrente dal 23/09/2020 all'11/07/2021, ovvero fino al primo intervento chirurgico e conseguente desutura, ritenendo altresì sussistenti postumi permanenti
da intendersi secondo la normativa di legge per la tutela come Pt_1 Pt_1 menomazione all'integrità psico-fisica, ovvero danno permanente biologico stimabile nella misura percentuale del 6% (sei)”.
Di talché, accertata la nullità del licenziamento, il Giudice di prime cure condannava il datore di lavoro alla reintegra nonché al pagamento di una indennità risarcitoria di
€ 1.510,37 per il periodo decorrente dal licenziamento alla effettiva reintegra nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
inoltre, condannava l' al pagamento delle relative provvidenze, oltre accessori di legge decorrenti Pt_1
dalla domanda amministrativa al saldo, oltre alla rifusione delle spese di lite.
pag. 3 di 9 2. Con atto di appello tempestivamente depositato, interponeva appello Pt_1
avverso la sentenza di cui in epigrafe con riguardo ai capi condannatori nei suoi confronti, formulando i seguenti motivi di appello:
I. erroneità della sentenza ove si ritiene accertato l'infortunio sulla base del mero richiamo delle prove orali;
si deduce che, invero, dalle deposizioni non emergerebbe nulla di rilevante ai fini della qualificazione dell'infortunio come tale, anzi piuttosto i testi avrebbero “descritto le operazioni come del tutto tranquille” e non richiedenti un “grave impegno fisico”.
II. mancata dimostrazione delle lesioni: si censura la sentenza per aver riconosciuto alle lesioni lamentate da parte ricorrente origine lavorativa, attraverso un richiamo acritico alle conclusioni di cui alla relazione elaborata in corso di causa dal CTU dott. da ritenersi – secondo l'appellante - del tutto erronea sia Per_2 laddove riconosce l'origine lavorativa traumatica delle lesioni accertate, sia laddove quantifica l'entità delle relative conseguenze biologiche, tanto da richiederne la rinnovazione.
Si costituivano entrambi gli appellati – lavoratore e società datrice di lavoro, come indicati in epigrafe – che, seppur con distinti atti di costituzione,
condividevano le medesime difese, deducendo:
- l'inammissibilita' dell'appello, perché i due motivi posti a fondamento dello stesso sarebbero formulati in modo generico e senza riferimento alle norme asseritamente violate;
- l'infondatezza nel merito del gravame perché, da un lato, le prove orali avrebbero consentito di ricostruire il fatto così come dedotto dal lavoratore in sede di ricorso introduttivo così da poterlo ritenere qualificabile in termini di infortunio sul lavoro e, dall'altro, nulla potrebbe essere eccepito con riguardo alle inappuntabili conclusioni valutative del CTU, di talché non soccorrerebbero i presupposti applicativi di cui all'art. 196 c.p.c.
Tanto premesso, entrambi gli appellati instavano per il rigetto dell'istanza di rinnovazione della CTU, quanto agli aspetti istruttori, nonché dell'appello nel merito, col favore delle spese del grado di giudizio.
pag. 4 di 9 3. Preliminarmente si ritiene che l'eccezione d'inammissibilità del gravame, dedotta da parte appellata con riguardo all'attuale formulazione del disposto di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c., debba essere disattesa giacché si fonda su una lettura meramente formalistica della riforma del 2023 - volta invero a stimolare la puntualità, anche in ottica di sinteticità, nella proposizione dei motivi di gravame e delle relative argomentazioni - e non si confronta con quanto emergente dal tenore complessivo dell'atto d'appello in esame, che contiene quanto utile a veicolare le censure alle statuizioni impugnate, con argomentazioni sufficientemente specifiche.
4. Tanto premesso, la Corte ritiene che – in base agli atti e documenti già agli atti, dovendosi rigettare l'istanza istruttoria formulata da parte appellante perché del tutto superflua - l'appello sia infondato con riguardo ad entrambi i motivi di gravame, da trattarsi congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi.
Si ritiene, infatti, che il Giudice di prime cure, con apprezzabile sintesi, sia pervenuto a ritenere sussistente il dedotto infortunio sul lavoro nei termini dedotti dal lavoratore attraverso il corretto richiamo delle emergenze istruttorie orali;
ed invero – con ciò intendendosi integrare sul punto la motivazione della sentenza di I
grado - dalle testimonianze assunte nel corso del giudizio dai lavoratori che facevano parte della stessa squadra di (in particolare rese dai testi CP_1
e : cfr. verbale d'udienza del 10/10/20232) – hanno Testimone_1 Tes_2
confermato la dinamica dedotta da quest'ultimo ed in particolare che, pur nello
pag. 5 di 9 svolgimento di un'attività lavorativa ordinaria - per la quale tutti i lavoratori erano tati addestrati e che già avevano svolto in precedenza - si verificava un evento imprevisto e traumatico giacché nel reggere un cavo ed imprimendo una CP_1
certa resistenza al fine di tenerlo in tensione, intanto che altri della squadra lo srotolavano e muovevano la bobina, quest'ultima si bloccava improvvisamente: era in tale momento che subiva un forte contraccolpo alla spalla sinistra, CP_1 tant'è che abbandonava l'occupazione per il dolore intenso alla spalla recandosi al locale nosocomio per le cure del caso.
Da ciò emerge incontrovertibilmente l'origine traumatica delle lesioni poi accertate in capo al in quanto eziologicamente riconducibili al fatto - “trauma CP_1 distorsivo della spalla sx e una lesione parziale del tendine del sovraspinoso” – dovendosi, quindi, ritenere ricorrente nel caso specie la “causa violenta” dell'infortunio di cui all'art. 2 D.P.R. 1124/1965 secondo la definizione delineata dalla giurisprudenza di riferimento.
Segnatamente la Suprema Corte di Cassazione ha ormai da tempo chiarito che l'infortunio da “causa violenta” ricorre quando derivi da un'azione rapida e concentrata nel tempo – come senz'altro accaduto nel caso di specie come sopra rilevato in ragione delle convergenti risultanze istruttorie - tale da vincere la resistenza dell'organismo, provocando una lesione e ciò a prescindere dall'abitualità
o meno delle mansioni abituali;
è stato, quindi evidenziato, come le caratteristiche tipiche della causa violenta siano la “repentinità” e “l'immediatezza” della successione cronologica tra il fattore causale - lo sforzo intenso - e della conseguenziale lesione, nonché l'efficienza del fattore casuale ossia tale da produrre da solo – anche, eventualmente, in concorso con altri elementi - le lesioni prodottesi subito dopo (Cfr. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 23894 del 03/09/2021 secondo cui:
“…al riguardo, va premesso che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui l'azione violenta che, ex art. 2, T.U. n. 1124/1965, può determinare una patologia riconducibile all'infortunio protetto deve operare come
causa esterna, che agisca con rapidità e intensità, in un brevissimo arco temporale,
o comunque in una minima misura temporale, non potendo ritenersi indennizzabili
come infortuni sul lavoro tutte le patologie che trovino concausa nell'affaticamento
pag. 6 di 9 che costituisce normale conseguenza del lavoro (così Cass. nn. 14119 del 2006,
17649 del 2010)”; Cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 17649 del 28/07/2010; Cass. Sez.
L, Sentenza n. 14119 del 2006).
Peraltro, si ritiene che altrettanto correttamente il giudice di prime cure, al fine di accertare le lesioni subite dal lavoratore e la loro entità, abbia aderito alle valutazioni medico legali del CTU nominato nel corso del giudizio di I grado nella persona del dott. prof. Per_1
Si ritiene infatti – con ciò integrando la motivazione della sentenza gravata –
che le considerazioni medico-legali di cui all'articolato elaborato tecnico presente in atti – secondo cui, in termini di estrema sintesi, si è ritenuto che l'infortunio accertato “abbia determinato un trauma distorsivo della spalla sx e una lesione parziale del tendine del sovraspinoso, con inabilità temporanea assoluta ritenuta
dal CTU di complessivi 292 (duecentonovantadue) giorni, decorrente dal
23/09/2020 all'11/07/2021, ovvero fino al primo intervento chirurgico e conseguente desutura, ritenendo altresì sussistenti postumi permanenti da Pt_1
intendersi secondo la normativa di legge per la tutela come menomazione Pt_1 all'integrità psico-fisica, ovvero danno permanente biologico stimabile nella misura percentuale del 6% (sei)”3 – debbano ritenersi pienamente affidabili e condivisibili, sia in ragione della indubitabile caratura professionale del professionista nominato in corso di giudizio di I grado, sia in ragione della approfondita e scrupolosa disamina degli atti e dei documenti di causa, metodica che garantisce la piena coerenza delle valutazioni con i dati fattuali di riferimento4. Vi è peraltro da porre in rilievo - al fine di corroborare ulteriormente la piena affidabilità delle conclusioni del CTU - come egli abbia rigorosamente rispettato il principio del contraddittorio tecnico nel corso delle operazioni peritali5, anche con riferimento all'aspetto afferente allo svolgimento di approfondimento specialistico radiologico previa nomina di proprio ausiliario, come da autorizzazione giudiziale.
pag. 7 di 9 Tale piena garanzia del contraddittorio tecnico è risultata rispettata anche al termine delle operazioni peritali, giacché il CTU, prima del deposito definitivo, ha inviato la bozza contenente l'esposizione delle proprie considerazioni medico-legali, ai
CC.TT.PP. nominati dalle parti, consentendo loro di prendervi posizione.
Invero, emerge che solo il CTP nominato dalla parte datoriale presentava osservazioni con particolare riguardo all'aspetto specialistico della diagnostica per immagini;
osservazioni rispetto alle quali il dott. prof. prendeva posizione, Per_1
ribadendo le conclusioni cui era già giunto ma solo dopo avere nuovamente interpellato il proprio ausiliario radiologo - a conferma dell'apprezzabile ed inappuntabile metodica tecnica utilizzata dal CTU - peraltro ponendo in rilievo come le stesse questioni fossero già state oggetto di discussione nel corso della disamina del caso e non avessero fatto emergere elementi di novità.
Ebbene - alla luce di quanto esposto e così avendo inteso integrare la motivazione della sentenza gravata per quanto di ragione - deve concludersi per la correttezza della decisione adottata in primo grado, coerentemente fondata sulle emergenze probatorie orali nonché sugli esiti di cui all'elaborato del CTU nominato nel corso del giudizio di I grado, elaborato definito dal giudice di prime cure
“imponente” in ragione del consistente numero di pagine dello stesso, a significare l'estrema precisione, accuratezza ed esaustività del metodo seguito dal Dott. Prof. per giungere alle sue incontestabili conclusioni. Per_1
Alla luce di quanto esposto, si perviene pertanto al rigetto dell'appello, con assorbimento di ogni altra deduzione od argomentazione in quanto ritenuta ultronea.
5. Stante l'esito del giudizio, le spese di lite del presente grado di giudizio –
così come liquidate in parte dispositiva in favore di entrambi gli appellati, alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come mod. dal D.M. 147/2022 – sono poste a carico di parte appellante ex art. 92 c.p.c., tenuta altresì al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dell'impugnazione – se dovuto
– stante la sussistenza, allo stato, dei presupposti applicativi dell'innovato disposto di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
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P.Q.M.
ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta,
definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite liquidate, in
€.1.500,00, oltre al rimborso del 15% per spese generali, IVA, C.P.A., come per legge per ciascuna delle parti appellate, da distrarsi in favore dei rispettivi procuratori ex art. 93 c.p.c.;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R.
n.115/2002, se dovuto.
Così deciso a Bologna, il 22/05/2025.
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il lavoratore, quanto modalità di accadimento, deduceva in sede in ricorso ex art. 414 c.p.c. che: “[…] insieme ad una squadra di altri sette dipendenti stava svolgendo un lavoro particolarmente faticoso e pericoloso: ad una altezza di c/a venti metri, sopra un carro ponte, la squadra doveva completare lo srotolamento da una bobina di un cavo di acciaio del diametro di 4 cm. In particolare CP_1 doveva reggere il cavo con entrambe le mani facendo una certa resistenza per tenerlo in tensione mentre altri srotolavano e muovevano la bobina. A causa del blocco improvviso della bobina ed essedo lui l'addetto che reggeva con ambedue le mani il cavo che si stava srotolando, subiva un forte contraccolpo alla spalla sinistra e doveva abbandonare la occupazione per il dolore intenso alla spalla”. 2 Il teste , sentito sulla dinamica del fatto, riferiva: “…sono stato dipendente di Testimone_1 [...]
, 3 anni fa, ero in squadra con;
CP_3 CP_1
lei ha assistito ad un infortunio occorso al ricorrente ? sì, ero accanto a lui;
CP_4 A.D.R.: come è successo e dove ? eravamo su un carroponte, alla DOCK'S CEREALI, al porto, dovevamo riavvolgere una bobina manualmente;
aumentata la velocità della bobina, io e un altro collega abbiamo allentato la presa e il ricorrente che era anche impegnato nell'operazione ha ricevuto uno strappo dalla bobina;
tutti noi stavamo reggendo il rullo della bobina;
nella bobina era avvolto un cavo;
stavamo riavvolgendo il cavo, che si era attorcigliato;
lo tenevamo stretto in 3; ha ricevuto un tirone, un contraccolpo, pesante perché la bobina era molto pesante;
era la procedura corretta, io l'avevo già fatto un paio di volte, anche con perché in squadra ero con lui;
CP_1 A.D.R.: il si lamentò del dolore nell'occasione ? sì, era evidente che si era fatto male” CP_1 Dalla testimonianza di , anch'egli ex dipendente di , che al momento del fatto per cui Tes_2 CP_2 è causa era in squadra con , con riguardo specifico al momento traumatico, affermava: CP_1
“ doveva tenere stretta la bobina in modo che non girasse troppo in fretta, che non CP_1 prendesse velocità; A.D.R.: e quanti tiravate questa corda ? 5 o sei tiravamo;
A.D.R.: e a un certo punto avete tirato troppo forte e a lui è arrivato un tirone al braccio ? sì, questi cavi sono unti e appiccicosi, quando usi i guanti fai fatica a staccarli e infatti dopo il lavoro li buttiamo subito” 3 Cfr. pag. 92 della relazione a firma del dott. prof. Per_2 4 Ibidem, pag. da 11 a 33, quanto alla disamina della corposa documentazione sanitaria, 5 Ib. pagg. 33-45, quanto all'inizio ed allo sviluppo delle operazioni peritali nel rispetto del contraddittorio con i CC.TT.PP. nominati nei seguenti professionisti: Dott. per il Persona_3 lavoratore;
Dott. per parte datoriale;
Dott. per . Persona_4 Persona_5 Pt_1