Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/04/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 88 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
nato a [...] l'[...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. GALLETTA CATERINA, come da C.F._1
procura in atti,
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. RIPA ANTONINO, come da procura C.F._2
in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
10/01/2025, i coniugi nato a [...] Parte_1
l'08/11/1965, e , nata a [...] il [...], Controparte_1
premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di FO il 13/02/1993, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 2, parte 1;
15/07/2002, ad oggi entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile.
In particolare, chiedevano omologarsi le seguenti condizioni:
“art. 1) I coniugi - vivranno separatamente e ciascuno potrà fissare la Parte_1 CP_1
propria residenza ove riterrà opportuno con il solo obbligo di comunicarla all'altro coniuge;
art. 2) Il sig. continuerà ad abitare nell'appartamento sito in via Umberto I 267, a Parte_1
SP (ME); art. 3) In relazione al mantenimento dei coniugi, questi ultimi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere a titolo di mantenimento l'uno dall'altra; art. 4) Al fine di disciplinare i loro rapporti di dare/avere il signor e la sig.ra dichiarano di non essere tenuti reciprocamente ad alcuna Parte_1 CP_1
prestazione di natura e contenuto economico e/o patrimoniale l'uno nei confronti dell'altra”.
All'udienza del 02/04/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 10/01/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nato a [...] l'[...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo CP_1
sottoscritto dalle parti stesse;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di FO (ME) di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il
13/02/1993, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 2, parte 1;
rimette le parti all'udienza del 12/11/2025 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio civile, disponendo che l'udienza anzidetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio, per il deposito delle note scritte, fino al giorno dell'udienza e richiedendo che, nelle note di trattazione scritta, le parti diano atto della rinuncia espressa dei coniugi a comparire all'udienza camerale, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e …..di non volersi riconciliare.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 03/04/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.