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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 15/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
N.R.G. 2488/2022
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario Valeria Caminada, ha pronunciato e pubblicato all'esito dell'udienza del 14.01.2025 fissata ex art 127 ter cpc la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
2488/2022 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. IANNIELLO ANNA Parte_1
RICORRENTE
E
con l'avv. NASSO MARIA TERESA CP_1
RESISTENTE
E
con l'avv. Controparte_2
LOREDANA DONATIELLO
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente depositato il ricorrente proponeva opposizione all'intimazione di pagamento numero 05720229004136653/000, deducendo di non avere mai avuto effettiva conoscenza degli avvisi di addebito sottostanti, poiché notificati in luogo diverso dalla residenza anagrafica.
A fondamento della domanda depositava certificato storico di residenza.
si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda, CP_1
deducendo che gli avvisi di addebito inseriti nell'intimazione di pagamento erano stati correttamente notificati nel luogo di residenza e ricevuti dall'opponente.
si costituiva in giudizio ed eccepiva la Controparte_2
tardività dell'opposizione (iscritta oltre i 40 giorni di cui all'art 24 D.Lgvo
46/99), l'incompetenza del giudice adito e l'infondatezza nel merito.
La causa è stata istruita dalla dottoressa La Ricca con l'acquisizione dei documenti offerti in comunicazione dalle parti, assegnata a questo giudice a settembre 2024 e decisa, all'esito della trattazione scritta.
L'azione proposta è qualificabile come opposizione alla esecuzione ex art
615 c.p.c., poiché si contesta il diritto a procedere esecutivamente.
L'intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine di giorni 40, a pena di decadenza, dall'art 24 D. Lgs. N. 49/99 non preclude affatto la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc eventuali fatti estintivi del credito (prescrizione) formatisi successivamente tale momento.
Nel caso in esame, risulta dal certificato storico anagrafico prodotto dalla ricorrente che la stessa dal 07.06.2010 al 16.12.2020 è stata residente a
Pag. 2 di 4 Formia Via dello Stradone n. 210 e che nello stesso luogo di residenza siano stati notificati i seguenti avvisi:
in data 18.12.2019 avviso n. 357 2019 00002770619000
in data 15.07.2019 avviso n. 357 2019 0000741906000
in data 07.02.1019 avviso n. 357 2018 0003439024000
I suddetti avvisi sono stati quindi correttamente notificati nel luogo di residenza di come da avvisi di ricevimento in atti. Parte_1
L'avviso n. 357 2018 0001254837000 è stato notificato in data 13.01.2018 in luogo diverso dalla residenza risultante dal certificato anagrafico ovvero in Formia Via Ausente, e ritirato da . Parte_2
Sul punto, la Suprema Corte con sentenza del 24.12.2024 n. 34265 ha cosi statuito: “Va preliminarmente osservato che questa Corte (vedi Cass. n.
10107/2014; vedi anche Cass. n, 15200/2005) ha più volte affermato che
"al fine di dimostrare la sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione. Nell'ipotesi in cui la notifica venga eseguita, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova". Va, altresì, osservato che questa Corte ha precisato (vedi Cass. n. 11228/2021; Cass.
n. 18716/2018) il principio di diritto - cui questo Collegio intende dare
Pag. 3 di 4 continuità - secondo cui "la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139, comma 2, c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, "iuris tantum", che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto
l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo".
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate
Cassino 14.01.2025
Il Giudice Onorario
Valeria Caminada
Pag. 4 di 4
Sezione Lavoro
N.R.G. 2488/2022
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario Valeria Caminada, ha pronunciato e pubblicato all'esito dell'udienza del 14.01.2025 fissata ex art 127 ter cpc la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
2488/2022 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. IANNIELLO ANNA Parte_1
RICORRENTE
E
con l'avv. NASSO MARIA TERESA CP_1
RESISTENTE
E
con l'avv. Controparte_2
LOREDANA DONATIELLO
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente depositato il ricorrente proponeva opposizione all'intimazione di pagamento numero 05720229004136653/000, deducendo di non avere mai avuto effettiva conoscenza degli avvisi di addebito sottostanti, poiché notificati in luogo diverso dalla residenza anagrafica.
A fondamento della domanda depositava certificato storico di residenza.
si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda, CP_1
deducendo che gli avvisi di addebito inseriti nell'intimazione di pagamento erano stati correttamente notificati nel luogo di residenza e ricevuti dall'opponente.
si costituiva in giudizio ed eccepiva la Controparte_2
tardività dell'opposizione (iscritta oltre i 40 giorni di cui all'art 24 D.Lgvo
46/99), l'incompetenza del giudice adito e l'infondatezza nel merito.
La causa è stata istruita dalla dottoressa La Ricca con l'acquisizione dei documenti offerti in comunicazione dalle parti, assegnata a questo giudice a settembre 2024 e decisa, all'esito della trattazione scritta.
L'azione proposta è qualificabile come opposizione alla esecuzione ex art
615 c.p.c., poiché si contesta il diritto a procedere esecutivamente.
L'intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine di giorni 40, a pena di decadenza, dall'art 24 D. Lgs. N. 49/99 non preclude affatto la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc eventuali fatti estintivi del credito (prescrizione) formatisi successivamente tale momento.
Nel caso in esame, risulta dal certificato storico anagrafico prodotto dalla ricorrente che la stessa dal 07.06.2010 al 16.12.2020 è stata residente a
Pag. 2 di 4 Formia Via dello Stradone n. 210 e che nello stesso luogo di residenza siano stati notificati i seguenti avvisi:
in data 18.12.2019 avviso n. 357 2019 00002770619000
in data 15.07.2019 avviso n. 357 2019 0000741906000
in data 07.02.1019 avviso n. 357 2018 0003439024000
I suddetti avvisi sono stati quindi correttamente notificati nel luogo di residenza di come da avvisi di ricevimento in atti. Parte_1
L'avviso n. 357 2018 0001254837000 è stato notificato in data 13.01.2018 in luogo diverso dalla residenza risultante dal certificato anagrafico ovvero in Formia Via Ausente, e ritirato da . Parte_2
Sul punto, la Suprema Corte con sentenza del 24.12.2024 n. 34265 ha cosi statuito: “Va preliminarmente osservato che questa Corte (vedi Cass. n.
10107/2014; vedi anche Cass. n, 15200/2005) ha più volte affermato che
"al fine di dimostrare la sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione. Nell'ipotesi in cui la notifica venga eseguita, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova". Va, altresì, osservato che questa Corte ha precisato (vedi Cass. n. 11228/2021; Cass.
n. 18716/2018) il principio di diritto - cui questo Collegio intende dare
Pag. 3 di 4 continuità - secondo cui "la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139, comma 2, c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, "iuris tantum", che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto
l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo".
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate
Cassino 14.01.2025
Il Giudice Onorario
Valeria Caminada
Pag. 4 di 4