Accoglimento
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/04/2026, n. 3177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3177 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03177/2026REG.PROV.COLL.
N. 00378/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 378 del 2025, proposto da
TE - Associazione di Promozione sociale - APS - Rete associativa Ets, IS Renewables S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Emanuela Beacco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Paratico, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lombardia, non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura, Soprintendenza archeologia, belle Arti e paesaggio per le province di Bergamo e Brescia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
One Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Tarcisio Grechi e Andrea Manzi, con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Manzi in Roma, via Alberico II n.33;
Cesar Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Cecchinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Wear It S.r.l., Emmegross Group S.r.l., Provincia di Brescia, non costituiti in giudizio;
per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2613/2024, resa tra le parti.
chiarimenti, ai sensi dell’art. 114 comma 7 c.p.a., di ottemperanza - sentenza n. 5620 del 27 giugno 2025 in sede di ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2613 del 2024
Vista la sentenza n. 5620 del 27 giugno 2025 in sede di ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2613 del 2024
Vista la richiesta di chiarimenti presentata dal Prefetto di Brescia il 6 marzo 2026;
Vista la memoria presentata il 30 marzo 2026 da TE - Associazione di Promozione sociale - APS - Rete associativa Ets e IS Renewables S.r.l.;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Vista la comunicazione alle parti della fissazione della camera di consiglio del 21 aprile 2026;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 il Cons. EC LT e uditi il vice prefetto aggiunto Gabriele Giovannetti Melchiorri, su delega del prefetto Andrea Polichetti, e l’avvocato Emanuela Beacco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
Con la sentenza n. 5620 del 27 giugno 2025 la Sezione ha accolto il ricorso per ottemperanza alla sentenza n. 2613 del 2024, assegnando al Comune di Paratico il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza “ per disporre la demolizione delle opere realizzate in forza del titolo edilizio annullato dalla sentenza n. 2613 del 2024 ”, relativamente all’immobile realizzato in via Mazzini. Ha inoltre nominato, “ in caso di inerzia ”, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Brescia, con facoltà di delega ad un funzionario del proprio ufficio, “ che procederà, entro l’ulteriore termine di trenta giorni, ad emanare l’ordine di demolizione e, in caso di inottemperanza, le attività giuridiche (acquisizione dell’area) e materiali (demolizione d’ufficio) conseguenti, secondo quanti indicato dall’art. 31 del D.P.R. 380 del 2001, anche utilizzando a tali fini le risorse finanziarie del Comune di Paratico, salvo rivalsa come per legge” .
La sentenza risulta comunicata alle parti il 27 giugno 2025 e notificata il 1° luglio 2025.
Con ordinanza del 2 settembre 2025 la responsabile dell’area tecnica del Comune di Paratico ha ordinato la demolizione delle opere abusive, assegnando il termine di 90 giorni per l’esecuzione della demolizione, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (tale ordinanza è stata impugnata dalla società One Italy con ricorso al TAR Lombardia, sezione di Brescia, che si è dichiarato incompetente con ordinanza n. 1086 del 27 novembre 2025, indicando la competenza del Consiglio di Stato, davanti al quale il giudizio non è stato riassunto). Il 29 gennaio 2026 tecnici del Comune hanno eseguito un sopralluogo accertando l’inottemperanza all’ordine di demolizione del 2 settembre 2025. L’11 febbraio 2026 la responsabile dell’area tecnica del Comune e il Comandante della Polizia locale hanno integrato il verbale di accertamento dell’inottemperanza rispetto alle particelle catastali interessate.
Con provvedimento n. 6 dell’11 febbraio 2026 è stata disposta l’acquisizione delle opere abusive e delle aree di sedime al patrimonio comunale.
Con nota del 20 febbraio 2026 il Sindaco ha comunicato al Prefetto di Brescia l’avvenuta emanazione di tali provvedimenti e la pendenza del procedimento di trascrizione dell’acquisizione.
Con delibera della Giunta comunale n. 29 del 23 febbraio 2026 è stato avviato il procedimento per le valutazioni del Consiglio comunale in ordine all’eventuale utilizzo del bene a fini pubblici, ai sensi dell’art. 31 comma 5 del D.P.R. 380 del 2001.
Con nota del 27 febbraio 2026 il Sindaco di Paratico ha ulteriormente aggiornato il Prefetto sull’adozione di tali atti.
Il 6 marzo 2026 il Prefetto di Brescia ha depositato una richiesta di chiarimenti, ai sensi dell’art. 114 comma 7 c.p.a, in ordine “ al momento di insorgenza e all’estensione del potere commissariale… se la nomina del Commissario ad acta fosse destinata ad operare esclusivamente nell’ipotesi di mancata adozione dell’ordine di demolizione entro il termine assegnato dal giudice ” o se “ debba essere intesa come riferita all’effettivo obbligo di demolire, comprendendo anche l’eventuale inadempienza nella fase materiale della demolizione, pur a fronte dell’avvenuta tempestiva emanazione dell’ordine da parte del Comune ”; inoltre se il potere esercitabile dal Comune ai sensi dell’art.31 comma 5 del D.P.R. 380 del 2001 “ possa ritenersi compatibile con il contenuto conformativo della sentenza di ottemperanza, ovvero se l’obbligo di demolizione affermato dal giudice debba intendersi come vincolante in modo tale da non consentire soluzioni alternative”.
Hanno presentato memoria la Associazione TE e la società IS Renewables S.r.l. sostenendo che la delibera della Giunta comunale del 23 febbraio 2026 sarebbe un atto nullo, in quanto elusivo del giudicato della sentenza n. 5620 del 2025.
Alla camera di consiglio del 21 aprile 2026 il Collegio ha assunto in decisione l’istanza di chiarimenti presentata dal Prefetto di Brescia.
Come risulta dalla sequenza fattuale sopra evidenziata, il Comune di Brescia ha adempiuto l’obbligo derivante dalla sentenza n. 5620 del 2025 di disporre la demolizione nel termine assegnato dalla pronuncia. Non si è dunque verificata l’inerzia comunale quale necessario presupposto per l’attribuzione dei poteri “sostitutivi” al Commissario ad acta, nominato dalla sentenza “ in caso di inerzia” ovvero il Prefetto di Brescia. Non risulta, infatti, che il Prefetto di Brescia si sia insediato quale Commissario ad acta, mentre il procedimento di repressione dell’abuso edilizio è proseguito presso l’Amministrazione comunale secondo le cadenze temporali previste dall’art. 31 del D.P.R. 380 del 2001.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 31, “ se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune ”. In base al comma 4, “ l'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente ”.
Il Comune, quindi, in base a tale scansione temporale ha adempiuto al giudicato senza alcun radicamento di competenza in capo al Prefetto di Brescia, pur se il Sindaco del Comune ha proceduto ad aggiornare il Prefetto sullo stato dei procedimenti, in un’ottica di leale collaborazione. Ne deriva che la Sezione non deve provvedere sulla istanza di chiarimenti presentata dal Prefetto di Brescia, in quanto mai subentrato alle ordinarie competenze del Comune. Ne deriva altresì l’irrilevanza rispetto all’adempimento al giudicato della ulteriore attività procedimentale posta in essere dal Comune - peraltro allo stato non ancora conclusa - relativa alla destinazione degli immobili successiva all’acquisizione, trattandosi di un potere autonomamente esercitato dal Comune sulla base del comma 5 dell’art.31 (la cui eventuale illegittimità potrà essere fatta valere con autonoma impugnazione in primo grado).
Come è noto, il comma 5 dell’art.31 del D.P.R. 380 del 2001, nel testo vigente, dispone: “ L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nei casi in cui l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico, il comune, previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990, può, altresì, provvedere all'alienazione del bene e dell'area di sedime determinata ai sensi del comma 3, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione delle opere abusive da parte dell'acquirente. E' preclusa la partecipazione del responsabile dell'abuso alla procedura di alienazione. Il valore venale dell'immobile è determinato dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive” .
Ai sensi del successivo comma 6, “ per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune”.
In conclusione, deve essere dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta di chiarimenti presentata dal Prefetto di Brescia, il quale non ha mai assunto i poteri del Commissario ad acta nella presente vicenda.
Le spese eventualmente sostenute dalle parti possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), dispone il non luogo a provvedere sulla istanza di chiarimenti presentata dal Prefetto di Brescia.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI MI TA, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Frigida, Consigliere
EC LT, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Consigliere
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| EC LT | GI MI TA |
IL SEGRETARIO