Art. 3.
L'assegno complementare previsto dal primo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1965, n. 488 , a favore degli invalidi di 1ª categoria con o senza assegni di superinvalidita', e' stabilito nella misura unica di lire 444.000 annue. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 26 aprile 1974, n. 168 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'assegno complementare previsto dall' art. 3 della legge 25 febbraio 1971, n. 95 , e' elevato da L. 444.000 a L. 540.000 annue".
L'assegno complementare previsto dal primo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1965, n. 488 , a favore degli invalidi di 1ª categoria con o senza assegni di superinvalidita', e' stabilito nella misura unica di lire 444.000 annue. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 26 aprile 1974, n. 168 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'assegno complementare previsto dall' art. 3 della legge 25 febbraio 1971, n. 95 , e' elevato da L. 444.000 a L. 540.000 annue".