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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/05/2025, n. 3894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3894 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41314/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura amato Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41314/2024 promossa da:
Parte_1
nata a [...] il [...]
Residente VIA TIZIANO N. 7 20024 GARBAGNATE MILANESE ITALIA codice fiscale C.F._1 con l'avv. CARAFA GIANLUCA come da procura in atti;
attrice
nei confronti di
Controparte_1
Nato a TO AR (VA) il 19/01/1974
Residente VIA MOLINELLI N. 11 21015 LONATE POZZOLO ITALIA codice fiscale C.F._2
convenuto contumace
Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazione in data 26 novembre 2024 oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI di parte ricorrente pagina 1 di 10
NEL MERITO
In via principale:
- in revisione del decreto del Tribunale di Milano del 23.01.2017 disposto nell'ambito della procedura
R.G. 917/2017, in ragione delle accresciute esigenze della figlia minore , accertato il Persona_1
reiterato mancato versamento del Sig. sia del contributo al mantenimento della figlia Controparte_1
sia delle spese straordinarie nella misura del 50%, accertato il disinteresse dello stesso Sig. Per_1
a vedere e sentire la figlia minore disporre l'affidamento esclusivo della figlia Controparte_1 Per_1
minore in favore della madre, con collocamento della stessa presso la madre Persona_1 nell'immobile in Garbagnate Milanese (MI), CAP 20024, Via Tiziano n. 7, di esclusiva proprietà della sorella dell'esponente, anche ai fini della residenza anagrafica;
- disporre a carico del genitore non collocatario Sig. il versamento di un assegno Controparte_1 mensile dell'importo di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore
[...]
, da corrispondersi in favore della Sig.ra in via anticipata il giorno 5 di ogni Per_1 Parte_1
mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate dal Protocollo del Tribunale di Milano del 14.11.2017 secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla pagina 2 di 10 scuola, g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) da luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo di assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail o whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
- disporre che i Servizi Sociali del Comune di Garbagnate Milanese predispongano, ove il Sig. CP_1
ne faccia richiesta, con modalità
[...]
protette ed osservate in spazio neutro, gli incontri tra la figlia minore ed il padre Sig. Per_1 CP_1
[...]
- disporre che l'assegno unico per la famiglia pari ad € 233,00 al mese, in ragione del benestare scritto del Sig. e dell'affidamento esclusivo richiesto, venga percepito in via esclusiva dalla Sig.ra CP_1
Parte_1
- disporre che la Sig.ra potrà espatriare con la figlia liberamente e così il Parte_1 Per_1
rinnovo e/o rilascio del passaporto della figlia potrà essere rilasciato liberamente alla madre.
- con vittoria di diritti, spese ed onorari di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 3 di 10 Con ricorso depositato in data 20 novembre 2024 2024, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Milano, a modifica del decreto del Tribunale di Milano del 23/1/17, di disporre l'affidamento esclusivo a sé della figlia minore nata il [...] dalla relazione con e Per_1 Controparte_1
riconosciuta da entrambi i genitori, con collocamento della stessa presso di sé, regolamentazione della frequentazione paterna e quantificazione in Euro 500,00 al mese del contributo paterno ordinario indiretto al mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza di prima comparizione personale delle parti del 8 maggio 2025, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza al convenuto non costituito, ne ha dichiarato la contumacia.
Ha sentito la parte ricorrente che ha dichiarato: ”Confermo il contenuto del ricorso. Il convenuto non vede e non sente la figlia da oltre un anno. Ricordo che in occasione del compleanno della bambina dell'anno scorso io gli avevo detto che non poteva tenerla con sé perché aveva organizzato la Per_1
festa di compleanno con i suoi amichetti. Da quel momento non si è più fatto sentire, dopo aver mandato alla figlia vocali dicendole che il papà per lei era morto. Lui dopo non si è più fatto sentire tranne qualche messaggio del nonno e della sua ex compagna. Attualmente non so dove vive;
io sapevo che era ospite a casa della sua compagna o ex compagna in quanto mi è giunta voce che non sono più insieme. non chiede del papà. Anche prima la frequentazione era discontinua;
veniva quando Per_1
voleva soprattutto in occasione di compleanni o festività. Lui non si è mai occupato nella quotidianità della bambina. Lui non si è mai interessato della figlia, a scuola non lo conoscono;
non l'ha mai portata dal pediatra;
è stato chiamato due-tre volte dalla Uonpia di Bollate;
è venuta una volta nel
2023; gli ultimi incontri non li ha fatti;
è in carico all'UONPIA di Bollate;
faceva incontri con Per_1
logopedista, la neuropsichiatra e con la psicologa;
ha il sostegno scolastico. Ho sempre difficoltà nel firmare la documentazione medica, scolastica. Io lavoro come barista presso AU e guadagno Euro
1300,00- 1400,00 al mese;
vivo in un immobile di proprietà di mia sorella. Il convenuto ha sempre lavorato come autotrasportatore;
lui ha una sua impresa;
nel doc. 21 che ho prodotto c'è un camion con il suo logo. Io non ho mai saputo quanto effettivamente guadagna”.
Il difensore di parte ricorrente, alla luce delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, ha chiesto al Tribunale di valutare un affido c.d. super esclusivo ritenuto maggiormente tutelante per la minore;
ha, poi, insistito nelle ulteriori domande;
ha rinunciato alle istanze istruttorie e ha chiesto che la causa sia rimessa al Collegio.
Ha discusso oralmente riportandosi agli atti.
Il Giudice delegato ha così provveduto:
“Letto il ricorso introduttivo del giudizio;
pagina 4 di 10 viste le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'odierna udienza;
rilevato che, nonostante la rituale notificazione del ricorso introduttivo, la parte resistente non ha inteso costituirsi in giudizio e nemmeno è comparsa all'udienza fissata davanti al Giudice delegato;
rilevato che secondo quanto emerso dalle precise dichiarazioni della parte ricorrente, il padre non si è mai interessato concretamente alla figlia minore, non hai partecipato in modo fattivo alle sue scelte di vita, non ha instaurato con la figlia un rapporto stabile e continuativo e non ha provveduto al suo mantenimento;
ritenuto, dunque, che anche con il comportamento processuale assunto, la parte resistente abbia manifestato completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale;
ritenuto che
la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, non avendo più contatti da tempo con il figlio minore, rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di provvedere al mantenimento dello stesso, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017, Cass.
26587/09; Cass. 16593/08); ritenuto, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo della figlia alla madre vada accolta per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità; ritenuto, altresì, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto in ricorso da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma
c.c., anche in assenza di una diversa prospettazione della parte resistente;
considerato che
il Giudice non dispone di elementi certi ed attuali circa le effettive ed attuali capacità reddituali del resistente, dovendo comunque quest'ultimo contribuire al mantenimento della prole essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) e dovendo altresì ritenersi, sulla base delle risultanze disponibili, che lo stesso, abbia integra capacità
pagina 5 di 10 lavorativa, non essendo altresì emersi elementi da cui desumere una sua mancanza o limitazione della capacità lavorativa;
rilevato, tuttavia, che secondo quanto riferito dalla ricorrente il convenuto, ancora di giovane età ed integra capacità lavorativa in assenza di elementi di segno contrario, ha sempre svolto attività di autotrasportatore con impresa individuale e, considerata, pertanto, la capacità reddituale del convenuto medesimo;
considerate le condizioni reddituale della ricorrente che ha una retribuzione di Euro 1300,00- 1400,00 al mese e provvede in via esclusiva alla cura materiale ed affettiva della figlia, con assenza di oneri di mantenimento diretto a carico del padre;
ritenuto, in ragione di quanto sopra nonché delle esigenze di vita e formazione della figlia minore, di quantificare il contributo al mantenimento indiretto della minore medesima a carico del padre nella misura di € 500,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda (mensilità novembre 2024), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee
Guida della Corte di Appello di Milano del 14/11/17 che si richiamano integralmente;
visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.;
a modifica del decreto del Tribunale di Milano del 23/1/17 adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1) la figlia minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà Pt_2 Persona_1 collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Garbagnate Milanese via Tiziano
n. 7 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) Dispone che la frequentazione padre-figlia avvenga previo accordo con la madre nel rispetto della volontà della minore;
3) PONE a carico della parte convenuta l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2024, la somma di € 500,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14/11/17 che si richiamano integralmente;
4) Assegno unico integralmente a favore della ricorrente;
”.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha ordina la discussione orale della causa.
pagina 6 di 10 Il difensore ha discusso oralmente riportandosi al ricorso.
All'esito della discussione, ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
Sulla responsabilità genitoriale
Reputa il Collegio di confermare il regime di responsabilità genitoriale disposto dal Giudice delegato nei provvedimenti temporanei ed urgenti sopra richiamati.
Dalle risultanze del giudizio emerge la piena adeguatezza genitoriale della madre che si occupa nella quotidianità della cura e gestione della figlia minore.
Il padre, al contrario, è risultato del tutto inadeguato all'assunzione di un serio e consapevole ruolo genitoriale.
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è, infatti, derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
In applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e considerate le circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo alla madre va accolta per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, anche alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupato della prole con continuità e responsabilità.
Le condizioni sopra indicate giustificano una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo al padre come richiesto in ricorso da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per le minori, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c..
Quanto alla frequentazione paterna, reputa il Tribunale di integralmente confermare il provvedimento assunto dal Giudice delegato rispondente all'interesse della figlia minore e tutelante per il medesimo.
Sul contributo al mantenimento della prole
Va, parimenti, confermato, in assenza di elementi di novità, il contributo materno al mantenimento del minore così come determinato dal Giudice delegato, in considerazione delle condizioni complessive del pagina 7 di 10 ricorrente e delle esigenze di crescita e formazione del minore medesimo delle quali si occupa in via esclusiva la madre, in assenza di qualsivoglia forma di contribuzione diretta a carico del padre.
L'obbligo di contribuzione deve farsi decorrere dalla data della domanda, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno del ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano al momento introduttivo del giudizio.
L'assegno unico deve essere integralmente percepito dalla madre, affidatario esclusivo del figlio minore.
Sulle spese di lite
Attesa la mancata costituzione della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, in modifica del decreto del Tribunale di Milano del 23/1/17, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) AFFIDA la figlia minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocata, Persona_1 anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Garbagnate Milanese via Tiziano n. 7 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) Dispone che la frequentazione padre-figlia avvenga previo accordo con la madre nel rispetto della volontà della minore;
3) PONE a carico della parte convenuta l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2024, la somma di € 500,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di
Appello di Milano del 14/11/17 di seguito riportate:
pagina 8 di 10 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. pagina 9 di 10 Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
4) Assegno unico integralmente a favore della ricorrente;
5) spese di lite irripetibili.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Si comunichi
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, in data 14 maggio 2025
Il Giudice relatore dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura amato Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41314/2024 promossa da:
Parte_1
nata a [...] il [...]
Residente VIA TIZIANO N. 7 20024 GARBAGNATE MILANESE ITALIA codice fiscale C.F._1 con l'avv. CARAFA GIANLUCA come da procura in atti;
attrice
nei confronti di
Controparte_1
Nato a TO AR (VA) il 19/01/1974
Residente VIA MOLINELLI N. 11 21015 LONATE POZZOLO ITALIA codice fiscale C.F._2
convenuto contumace
Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazione in data 26 novembre 2024 oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI di parte ricorrente pagina 1 di 10
NEL MERITO
In via principale:
- in revisione del decreto del Tribunale di Milano del 23.01.2017 disposto nell'ambito della procedura
R.G. 917/2017, in ragione delle accresciute esigenze della figlia minore , accertato il Persona_1
reiterato mancato versamento del Sig. sia del contributo al mantenimento della figlia Controparte_1
sia delle spese straordinarie nella misura del 50%, accertato il disinteresse dello stesso Sig. Per_1
a vedere e sentire la figlia minore disporre l'affidamento esclusivo della figlia Controparte_1 Per_1
minore in favore della madre, con collocamento della stessa presso la madre Persona_1 nell'immobile in Garbagnate Milanese (MI), CAP 20024, Via Tiziano n. 7, di esclusiva proprietà della sorella dell'esponente, anche ai fini della residenza anagrafica;
- disporre a carico del genitore non collocatario Sig. il versamento di un assegno Controparte_1 mensile dell'importo di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore
[...]
, da corrispondersi in favore della Sig.ra in via anticipata il giorno 5 di ogni Per_1 Parte_1
mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate dal Protocollo del Tribunale di Milano del 14.11.2017 secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla pagina 2 di 10 scuola, g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) da luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo di assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail o whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
- disporre che i Servizi Sociali del Comune di Garbagnate Milanese predispongano, ove il Sig. CP_1
ne faccia richiesta, con modalità
[...]
protette ed osservate in spazio neutro, gli incontri tra la figlia minore ed il padre Sig. Per_1 CP_1
[...]
- disporre che l'assegno unico per la famiglia pari ad € 233,00 al mese, in ragione del benestare scritto del Sig. e dell'affidamento esclusivo richiesto, venga percepito in via esclusiva dalla Sig.ra CP_1
Parte_1
- disporre che la Sig.ra potrà espatriare con la figlia liberamente e così il Parte_1 Per_1
rinnovo e/o rilascio del passaporto della figlia potrà essere rilasciato liberamente alla madre.
- con vittoria di diritti, spese ed onorari di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 3 di 10 Con ricorso depositato in data 20 novembre 2024 2024, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Milano, a modifica del decreto del Tribunale di Milano del 23/1/17, di disporre l'affidamento esclusivo a sé della figlia minore nata il [...] dalla relazione con e Per_1 Controparte_1
riconosciuta da entrambi i genitori, con collocamento della stessa presso di sé, regolamentazione della frequentazione paterna e quantificazione in Euro 500,00 al mese del contributo paterno ordinario indiretto al mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza di prima comparizione personale delle parti del 8 maggio 2025, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza al convenuto non costituito, ne ha dichiarato la contumacia.
Ha sentito la parte ricorrente che ha dichiarato: ”Confermo il contenuto del ricorso. Il convenuto non vede e non sente la figlia da oltre un anno. Ricordo che in occasione del compleanno della bambina dell'anno scorso io gli avevo detto che non poteva tenerla con sé perché aveva organizzato la Per_1
festa di compleanno con i suoi amichetti. Da quel momento non si è più fatto sentire, dopo aver mandato alla figlia vocali dicendole che il papà per lei era morto. Lui dopo non si è più fatto sentire tranne qualche messaggio del nonno e della sua ex compagna. Attualmente non so dove vive;
io sapevo che era ospite a casa della sua compagna o ex compagna in quanto mi è giunta voce che non sono più insieme. non chiede del papà. Anche prima la frequentazione era discontinua;
veniva quando Per_1
voleva soprattutto in occasione di compleanni o festività. Lui non si è mai occupato nella quotidianità della bambina. Lui non si è mai interessato della figlia, a scuola non lo conoscono;
non l'ha mai portata dal pediatra;
è stato chiamato due-tre volte dalla Uonpia di Bollate;
è venuta una volta nel
2023; gli ultimi incontri non li ha fatti;
è in carico all'UONPIA di Bollate;
faceva incontri con Per_1
logopedista, la neuropsichiatra e con la psicologa;
ha il sostegno scolastico. Ho sempre difficoltà nel firmare la documentazione medica, scolastica. Io lavoro come barista presso AU e guadagno Euro
1300,00- 1400,00 al mese;
vivo in un immobile di proprietà di mia sorella. Il convenuto ha sempre lavorato come autotrasportatore;
lui ha una sua impresa;
nel doc. 21 che ho prodotto c'è un camion con il suo logo. Io non ho mai saputo quanto effettivamente guadagna”.
Il difensore di parte ricorrente, alla luce delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, ha chiesto al Tribunale di valutare un affido c.d. super esclusivo ritenuto maggiormente tutelante per la minore;
ha, poi, insistito nelle ulteriori domande;
ha rinunciato alle istanze istruttorie e ha chiesto che la causa sia rimessa al Collegio.
Ha discusso oralmente riportandosi agli atti.
Il Giudice delegato ha così provveduto:
“Letto il ricorso introduttivo del giudizio;
pagina 4 di 10 viste le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'odierna udienza;
rilevato che, nonostante la rituale notificazione del ricorso introduttivo, la parte resistente non ha inteso costituirsi in giudizio e nemmeno è comparsa all'udienza fissata davanti al Giudice delegato;
rilevato che secondo quanto emerso dalle precise dichiarazioni della parte ricorrente, il padre non si è mai interessato concretamente alla figlia minore, non hai partecipato in modo fattivo alle sue scelte di vita, non ha instaurato con la figlia un rapporto stabile e continuativo e non ha provveduto al suo mantenimento;
ritenuto, dunque, che anche con il comportamento processuale assunto, la parte resistente abbia manifestato completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale;
ritenuto che
la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, non avendo più contatti da tempo con il figlio minore, rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di provvedere al mantenimento dello stesso, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017, Cass.
26587/09; Cass. 16593/08); ritenuto, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo della figlia alla madre vada accolta per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità; ritenuto, altresì, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto in ricorso da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma
c.c., anche in assenza di una diversa prospettazione della parte resistente;
considerato che
il Giudice non dispone di elementi certi ed attuali circa le effettive ed attuali capacità reddituali del resistente, dovendo comunque quest'ultimo contribuire al mantenimento della prole essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) e dovendo altresì ritenersi, sulla base delle risultanze disponibili, che lo stesso, abbia integra capacità
pagina 5 di 10 lavorativa, non essendo altresì emersi elementi da cui desumere una sua mancanza o limitazione della capacità lavorativa;
rilevato, tuttavia, che secondo quanto riferito dalla ricorrente il convenuto, ancora di giovane età ed integra capacità lavorativa in assenza di elementi di segno contrario, ha sempre svolto attività di autotrasportatore con impresa individuale e, considerata, pertanto, la capacità reddituale del convenuto medesimo;
considerate le condizioni reddituale della ricorrente che ha una retribuzione di Euro 1300,00- 1400,00 al mese e provvede in via esclusiva alla cura materiale ed affettiva della figlia, con assenza di oneri di mantenimento diretto a carico del padre;
ritenuto, in ragione di quanto sopra nonché delle esigenze di vita e formazione della figlia minore, di quantificare il contributo al mantenimento indiretto della minore medesima a carico del padre nella misura di € 500,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda (mensilità novembre 2024), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee
Guida della Corte di Appello di Milano del 14/11/17 che si richiamano integralmente;
visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.;
a modifica del decreto del Tribunale di Milano del 23/1/17 adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1) la figlia minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà Pt_2 Persona_1 collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Garbagnate Milanese via Tiziano
n. 7 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) Dispone che la frequentazione padre-figlia avvenga previo accordo con la madre nel rispetto della volontà della minore;
3) PONE a carico della parte convenuta l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2024, la somma di € 500,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14/11/17 che si richiamano integralmente;
4) Assegno unico integralmente a favore della ricorrente;
”.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha ordina la discussione orale della causa.
pagina 6 di 10 Il difensore ha discusso oralmente riportandosi al ricorso.
All'esito della discussione, ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
Sulla responsabilità genitoriale
Reputa il Collegio di confermare il regime di responsabilità genitoriale disposto dal Giudice delegato nei provvedimenti temporanei ed urgenti sopra richiamati.
Dalle risultanze del giudizio emerge la piena adeguatezza genitoriale della madre che si occupa nella quotidianità della cura e gestione della figlia minore.
Il padre, al contrario, è risultato del tutto inadeguato all'assunzione di un serio e consapevole ruolo genitoriale.
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è, infatti, derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
In applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e considerate le circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo alla madre va accolta per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, anche alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupato della prole con continuità e responsabilità.
Le condizioni sopra indicate giustificano una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo al padre come richiesto in ricorso da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per le minori, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c..
Quanto alla frequentazione paterna, reputa il Tribunale di integralmente confermare il provvedimento assunto dal Giudice delegato rispondente all'interesse della figlia minore e tutelante per il medesimo.
Sul contributo al mantenimento della prole
Va, parimenti, confermato, in assenza di elementi di novità, il contributo materno al mantenimento del minore così come determinato dal Giudice delegato, in considerazione delle condizioni complessive del pagina 7 di 10 ricorrente e delle esigenze di crescita e formazione del minore medesimo delle quali si occupa in via esclusiva la madre, in assenza di qualsivoglia forma di contribuzione diretta a carico del padre.
L'obbligo di contribuzione deve farsi decorrere dalla data della domanda, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno del ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano al momento introduttivo del giudizio.
L'assegno unico deve essere integralmente percepito dalla madre, affidatario esclusivo del figlio minore.
Sulle spese di lite
Attesa la mancata costituzione della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, in modifica del decreto del Tribunale di Milano del 23/1/17, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) AFFIDA la figlia minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocata, Persona_1 anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Garbagnate Milanese via Tiziano n. 7 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) Dispone che la frequentazione padre-figlia avvenga previo accordo con la madre nel rispetto della volontà della minore;
3) PONE a carico della parte convenuta l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2024, la somma di € 500,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di
Appello di Milano del 14/11/17 di seguito riportate:
pagina 8 di 10 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. pagina 9 di 10 Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
4) Assegno unico integralmente a favore della ricorrente;
5) spese di lite irripetibili.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Si comunichi
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, in data 14 maggio 2025
Il Giudice relatore dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato
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