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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/02/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 10094/2022 promossa da:
(Roma, 17/05/1972), con il patrocinio dell'Avv. GIULIA CHIESA Parte_1
Ricorrente
contro
Roma, 26/04/1968), con il patrocinio dell'Avv. LUCA DI GREGORIO CP_1
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
IN FATTO ED IN DIRITTO
con ricorso depositato in data 01.06.2022 ha chiesto di modificare le Parte_1 condizioni della sentenza di divorzio del Tribunale Ordinario di Roma n. 10616/2021 nella parte relativa all'assegno di mantenimento a favore della prole. La ricorrente, infatti, ha rappresentato di versare a favore dei tre figli, , e un Per_1 Per_2 Persona_3
importo di euro 300/00 a titolo di mantenimento e di essere tenuta al pagamento delle loro spese straordinarie nella misura del 30%. Tuttavia, tra la data di emissione della sentenza di divorzio e quella dell'atto introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha subito una contrazione delle proprie entrate tale da non poter far fronte al pagamento delle spese straordinarie nella misura decisa in sede di divorzio, molte delle quali sono parametrate all'
ISEE paterno, notevolmente più alto di quella della ricorrente e i figli e Per_1 Per_2
sono divenuti economicamente indipendenti. Il resistente, per contro, avrebbe visto aumentare le proprie sostanze grazie alla vendita di un appartamento acquistato diversi anni prima. Su tale scorta, ha chiesto di revocare l'assegno di mantenimento a favore dei figli maschi e di eliminare il contributo dovuto rispetto alle spese straordinarie. Inoltre, ha domandato che il Tribunale la autorizzi a versare i relativi importi direttamente nelle mani dei figli.
si è costituito domandando il rigetto della domanda. In primo luogo, ha CP_1
rappresentato come le proprie condizioni economiche non siano migliorate ma, per contro,
peggiorate: lo stesso, infatti, è stato costretto a cedere la propria quota di maggioranza della favore di e a rinunciare ai relativi incarichi di vertice;
inoltre, CP_2 CP_3
diversamente da quanto riportato dalla ricorrente, non avrebbe venduto alcun immobile,
essendo egli proprietario del solo appartamento in cui risiede con i figli. Ha confermato che il figlio primogenito è diventato autosufficiente dal punto di vista economico ma ha contestato lo sia anche il figlio;
questi, infatti, sarebbe attualmente iscritto alla Per_2
laurea magistrale di ingegneria energetica presso l'Università La Sapienza di Roma e, salvo aver svolto alcuni lavori saltuari da c.d. rider, non avrebbe intenzione di distrarre le proprie energie dal percorso di studi. Viceversa, i mutati bisogni di vita dei figli e Per_2 [...]
imporrebbero che la madre versasse comunque quanto stabilito dalla sentenza di Per_3
divorzio anche nel caso in cui il Tribunale espungesse la parte di contributo relativa a
. In terzo luogo, ha chiesto rigettarsi la domanda di versamento dell'assegno in Per_1 favore dei figli, in mancanza di domanda di questi ultimi. Su tale scorta, il sig. ha CP_1
domandato di confermare le condizioni di divorzio come stabilite da sentenza n. 10616/2021
del Tribunale Ordinario di Roma e, in subordine, ha chiesto di riponderare l'importo del mantenimento a carico della sig.ra nella misura di euro 200/00 mensili. Pt_1
*****
L'art. 316-bis cod. civ. prevede che i genitori concorrano al mantenimento dei figli. Tali
obblighi non cessano col conseguimento della maggiore età, ma perdurano fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica;
inoltre, entrambi i genitori devono concorrervi in proporzione ai rispettivi redditi e alla sostanza dei propri patrimoni.
Coerentemente, i mutamenti, migliorativi o peggiorativi, delle rispettive condizioni economiche, come i mutamenti di fatto delle condizioni di vita dei figli, aprono alla modifica della regolamentazione così come cristallizzata nella sentenza di divorzio.
In ordine all'autosufficienza economica dei figli si precisa, innanzitutto, che ambedue le parti convengono sulla situazione dei figli e Per_1 Persona_3
In riferimento al primo, i genitori hanno convenuto sul fatto che si è trasferito in Per_1
Lussemburgo per lavoro ed è economicamente autonomo;
tale circostanza è stata anche confermata dalle rispettive difese in sede di udienza di comparizione in data 17.11.2022.
In riferimento alla seconda, non è mai entrata nel thema decidendum del procedimento alcuna contestazione relativa alla non-autosufficienza economica di Persona_3
Pertanto, almeno sotto tale punto di vista, l'unico punto controverso che residua in questo giudizio è costituito dalla situazione del figlio . Per_2
Questi è stato ascoltato all'udienza del 06.02.2023. In tale sede a confermato Testimone_1
di essere iscritto alla facoltà di ingegneria energetica presso l'Università La Sapienza di
Roma e di non svolgere, , attualmente, attività remunerativa;
ha riportato di aver lavorato per un periodo in un bar romano, ma di aver lasciato tale impiego non riuscendo a coniugare la vita da lavoratore e quella da studente universitario.
Alla medesima udienza, il Giudice istruttore ha ammesso la prova testimoniale richiesta da parte ricorrente sul punto. Pertanto, in data 17.05.2023 è comparso innanzi al G.O.P., dr.ssa Cristina Albano, il sig. compagno della sig.ra Questi ha Parte_2 Pt_1
dichiarato di essere a conoscenza del fatto che sta proseguendo gli studi dopo la Per_2
laurea triennale e che ha svolto un'attività lavorativa presso il suddetto bar nell'estate del
2022; ha altresì affermato di non avere più contatti con lui da almeno un anno, parimenti alla madre.
Ebbene, sulla base delle evidenze prodotte in giudizio risulta evidente che Testimone_1
non sia ancora economicamente autosufficiente. Il suo ascolto, da un lato, la testimonianza in data 17.05.23, dall'altro, hanno confermato che lo stesso, pur avendo lavorato per un breve periodo di tempo, abbia perseguito con decisione la scelta di proseguire gli studi universitari. Ascoltato in udienza ha riferito che “non mi è possibile lavorare e al Per_2
contempo studiare perché gli studi universitari sono molto impegnativi”. In tal contesto, la prova testimoniale richiesta dalla sig.ra non ha fornito una versione alternativa della Pt_1
condizione del ragazzo e, anzi, ha avvalorato la ricostruzione del resistente. Inoltre, si registra come sia mancata una qualsivoglia evidenza in ordine al presunto lavoro di delivery effettuato dal ragazzo e allegato da parte ricorrente.
Pertanto, ad avviso del Collegio non è possibile registrare un mutamento delle condizioni di vita del figlio e, dunque, occorre confermare la contribuzione della a Per_2 Pt_1
titolo di mantenimento a favore dello stesso prevista dalla sentenza n. 10616/2021 del
Tribunale Ordinario di Roma. Tuttavia, deve disattendersi la richiesta del resistente di disporre il versamento del mantenimento ad opera della in egual misura rispetto a Pt_1
quanto previsto in sede di divorzio (300,00 euro) nonostante l'espunzione della quota a favore del figlio sul presupposto del mutamento delle esigenze di vita dei figli Per_1
e in relazione alla loro crescita;
infatti, la sentenza di divorzio Per_2 Persona_3
risale al maggio 2021, in un'epoca in cui i ragazzi già avevano raggiunto un'età post adolescenziale e maturato esigenze connesse alla crescita verosimilmente non dissimili da quelle attuali. È su tale scorta che il Tribunale ritiene di dover confermare la misura dell'assegno di mantenimento previsto dalla sentenza n. 10616/2021 del Tribunale Ordinario
di Roma decurtato dalla quota a favore del figlio , ormai maggiorenne e Per_1
autosufficiente economicamente. In assenza di domanda da parte dei figli maggiorenni, la madre non può pretendere di corrispondere la somma prevista a titolo di mantenimento direttamente nelle mani dei ragazzi. Come insegna la Suprema Corte, infatti, il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio,
di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante,
non avendo egli alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere”.
(v. Cass. n. 25300 del 11/11/2013 ed ancora, Cass. n.12391 del 17/5/2017).
In ordine alla modifica inerente alla ripartizione delle spese straordinarie il Collegio osserva che merita di essere confermato l'equilibrio delineato in sede di divorzio nella misura del
30% a carico della madre e del 70% a carico del padre secondo il protocollo in uso presso questo Ufficio giudiziario.
In riferimento alle finanze di , non risulta raggiunta la prova relativa alla Parte_1
flessione negativa dei propri introiti dovuta all'emergenza pandemica;
inoltre, il costante decremento delle finanze allegato in giudizio sembra restituire una curva in decrescita già
nota alla ricorrente e al Tribunale, in sede di divorzio. Difatti, è agli atti che la complessiva situazione finanziaria della ricorrente risulti sostanzialmente invariata rispetto al quadro delineato in seno al precedente giudizio.
In riferimento alle finanze di pur essendo stata prodotta una documentazione CP_1
che registra una flessione dei compensi tra il 2019 e il 2022, il divario che ancora oggi caratterizza le due situazioni economiche non giustifica un ripensamento delle misure di contribuzione alle spese straordinarie dei figli (la sig.ra a mero titolo Pt_1
esemplificativo, ha un conto corrente con saldo negativo al 30.06.22 di euro meno 958,
mentre il sig. ha un conto corrente con saldo al 31.12.2021 di euro 53.000). Si precisa, CP_1
inoltre, come anche in riferimento all'asserita vendita di un immobile da parte del on CP_1
è stata raggiunta la prova in giudizio.
È su tale scorta che, come anticipato, il Tribunale rigetta la domanda di parte ricorrente e conferma l'assetto perequativo cristallizzato dalla sentenza di divorzio relativamente alle spese straordinarie. L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa
• Con decorrenza dalla data della domanda, revoca l'obbligo di di Parte_1
corrispondere l'assegno di mensile e ogni altra forma di contribuzione a titolo di mantenimento per il figlio;
Per_1
• Rigetta le domande di rideterminazione del contributo al mantenimento per i figli e di reciprocamente svolte dalle parti e, per l'effetto, determina nella Per_3 Per_2
misura di euro 200,00 mensili oltre Istat l'assegno a carico di da Parte_1
versare a per il mantenimento dei figli e , con conferma CP_1 Per_3 Per_2
delle vigenti condizioni in ordine alla ripartizione tra le parti delle spese straordinarie per i figli.
• Spese compensate.
Roma, 12 febbraio 2025
IL PRESIDENTE dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 10094/2022 promossa da:
(Roma, 17/05/1972), con il patrocinio dell'Avv. GIULIA CHIESA Parte_1
Ricorrente
contro
Roma, 26/04/1968), con il patrocinio dell'Avv. LUCA DI GREGORIO CP_1
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
IN FATTO ED IN DIRITTO
con ricorso depositato in data 01.06.2022 ha chiesto di modificare le Parte_1 condizioni della sentenza di divorzio del Tribunale Ordinario di Roma n. 10616/2021 nella parte relativa all'assegno di mantenimento a favore della prole. La ricorrente, infatti, ha rappresentato di versare a favore dei tre figli, , e un Per_1 Per_2 Persona_3
importo di euro 300/00 a titolo di mantenimento e di essere tenuta al pagamento delle loro spese straordinarie nella misura del 30%. Tuttavia, tra la data di emissione della sentenza di divorzio e quella dell'atto introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha subito una contrazione delle proprie entrate tale da non poter far fronte al pagamento delle spese straordinarie nella misura decisa in sede di divorzio, molte delle quali sono parametrate all'
ISEE paterno, notevolmente più alto di quella della ricorrente e i figli e Per_1 Per_2
sono divenuti economicamente indipendenti. Il resistente, per contro, avrebbe visto aumentare le proprie sostanze grazie alla vendita di un appartamento acquistato diversi anni prima. Su tale scorta, ha chiesto di revocare l'assegno di mantenimento a favore dei figli maschi e di eliminare il contributo dovuto rispetto alle spese straordinarie. Inoltre, ha domandato che il Tribunale la autorizzi a versare i relativi importi direttamente nelle mani dei figli.
si è costituito domandando il rigetto della domanda. In primo luogo, ha CP_1
rappresentato come le proprie condizioni economiche non siano migliorate ma, per contro,
peggiorate: lo stesso, infatti, è stato costretto a cedere la propria quota di maggioranza della favore di e a rinunciare ai relativi incarichi di vertice;
inoltre, CP_2 CP_3
diversamente da quanto riportato dalla ricorrente, non avrebbe venduto alcun immobile,
essendo egli proprietario del solo appartamento in cui risiede con i figli. Ha confermato che il figlio primogenito è diventato autosufficiente dal punto di vista economico ma ha contestato lo sia anche il figlio;
questi, infatti, sarebbe attualmente iscritto alla Per_2
laurea magistrale di ingegneria energetica presso l'Università La Sapienza di Roma e, salvo aver svolto alcuni lavori saltuari da c.d. rider, non avrebbe intenzione di distrarre le proprie energie dal percorso di studi. Viceversa, i mutati bisogni di vita dei figli e Per_2 [...]
imporrebbero che la madre versasse comunque quanto stabilito dalla sentenza di Per_3
divorzio anche nel caso in cui il Tribunale espungesse la parte di contributo relativa a
. In terzo luogo, ha chiesto rigettarsi la domanda di versamento dell'assegno in Per_1 favore dei figli, in mancanza di domanda di questi ultimi. Su tale scorta, il sig. ha CP_1
domandato di confermare le condizioni di divorzio come stabilite da sentenza n. 10616/2021
del Tribunale Ordinario di Roma e, in subordine, ha chiesto di riponderare l'importo del mantenimento a carico della sig.ra nella misura di euro 200/00 mensili. Pt_1
*****
L'art. 316-bis cod. civ. prevede che i genitori concorrano al mantenimento dei figli. Tali
obblighi non cessano col conseguimento della maggiore età, ma perdurano fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica;
inoltre, entrambi i genitori devono concorrervi in proporzione ai rispettivi redditi e alla sostanza dei propri patrimoni.
Coerentemente, i mutamenti, migliorativi o peggiorativi, delle rispettive condizioni economiche, come i mutamenti di fatto delle condizioni di vita dei figli, aprono alla modifica della regolamentazione così come cristallizzata nella sentenza di divorzio.
In ordine all'autosufficienza economica dei figli si precisa, innanzitutto, che ambedue le parti convengono sulla situazione dei figli e Per_1 Persona_3
In riferimento al primo, i genitori hanno convenuto sul fatto che si è trasferito in Per_1
Lussemburgo per lavoro ed è economicamente autonomo;
tale circostanza è stata anche confermata dalle rispettive difese in sede di udienza di comparizione in data 17.11.2022.
In riferimento alla seconda, non è mai entrata nel thema decidendum del procedimento alcuna contestazione relativa alla non-autosufficienza economica di Persona_3
Pertanto, almeno sotto tale punto di vista, l'unico punto controverso che residua in questo giudizio è costituito dalla situazione del figlio . Per_2
Questi è stato ascoltato all'udienza del 06.02.2023. In tale sede a confermato Testimone_1
di essere iscritto alla facoltà di ingegneria energetica presso l'Università La Sapienza di
Roma e di non svolgere, , attualmente, attività remunerativa;
ha riportato di aver lavorato per un periodo in un bar romano, ma di aver lasciato tale impiego non riuscendo a coniugare la vita da lavoratore e quella da studente universitario.
Alla medesima udienza, il Giudice istruttore ha ammesso la prova testimoniale richiesta da parte ricorrente sul punto. Pertanto, in data 17.05.2023 è comparso innanzi al G.O.P., dr.ssa Cristina Albano, il sig. compagno della sig.ra Questi ha Parte_2 Pt_1
dichiarato di essere a conoscenza del fatto che sta proseguendo gli studi dopo la Per_2
laurea triennale e che ha svolto un'attività lavorativa presso il suddetto bar nell'estate del
2022; ha altresì affermato di non avere più contatti con lui da almeno un anno, parimenti alla madre.
Ebbene, sulla base delle evidenze prodotte in giudizio risulta evidente che Testimone_1
non sia ancora economicamente autosufficiente. Il suo ascolto, da un lato, la testimonianza in data 17.05.23, dall'altro, hanno confermato che lo stesso, pur avendo lavorato per un breve periodo di tempo, abbia perseguito con decisione la scelta di proseguire gli studi universitari. Ascoltato in udienza ha riferito che “non mi è possibile lavorare e al Per_2
contempo studiare perché gli studi universitari sono molto impegnativi”. In tal contesto, la prova testimoniale richiesta dalla sig.ra non ha fornito una versione alternativa della Pt_1
condizione del ragazzo e, anzi, ha avvalorato la ricostruzione del resistente. Inoltre, si registra come sia mancata una qualsivoglia evidenza in ordine al presunto lavoro di delivery effettuato dal ragazzo e allegato da parte ricorrente.
Pertanto, ad avviso del Collegio non è possibile registrare un mutamento delle condizioni di vita del figlio e, dunque, occorre confermare la contribuzione della a Per_2 Pt_1
titolo di mantenimento a favore dello stesso prevista dalla sentenza n. 10616/2021 del
Tribunale Ordinario di Roma. Tuttavia, deve disattendersi la richiesta del resistente di disporre il versamento del mantenimento ad opera della in egual misura rispetto a Pt_1
quanto previsto in sede di divorzio (300,00 euro) nonostante l'espunzione della quota a favore del figlio sul presupposto del mutamento delle esigenze di vita dei figli Per_1
e in relazione alla loro crescita;
infatti, la sentenza di divorzio Per_2 Persona_3
risale al maggio 2021, in un'epoca in cui i ragazzi già avevano raggiunto un'età post adolescenziale e maturato esigenze connesse alla crescita verosimilmente non dissimili da quelle attuali. È su tale scorta che il Tribunale ritiene di dover confermare la misura dell'assegno di mantenimento previsto dalla sentenza n. 10616/2021 del Tribunale Ordinario
di Roma decurtato dalla quota a favore del figlio , ormai maggiorenne e Per_1
autosufficiente economicamente. In assenza di domanda da parte dei figli maggiorenni, la madre non può pretendere di corrispondere la somma prevista a titolo di mantenimento direttamente nelle mani dei ragazzi. Come insegna la Suprema Corte, infatti, il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio,
di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante,
non avendo egli alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere”.
(v. Cass. n. 25300 del 11/11/2013 ed ancora, Cass. n.12391 del 17/5/2017).
In ordine alla modifica inerente alla ripartizione delle spese straordinarie il Collegio osserva che merita di essere confermato l'equilibrio delineato in sede di divorzio nella misura del
30% a carico della madre e del 70% a carico del padre secondo il protocollo in uso presso questo Ufficio giudiziario.
In riferimento alle finanze di , non risulta raggiunta la prova relativa alla Parte_1
flessione negativa dei propri introiti dovuta all'emergenza pandemica;
inoltre, il costante decremento delle finanze allegato in giudizio sembra restituire una curva in decrescita già
nota alla ricorrente e al Tribunale, in sede di divorzio. Difatti, è agli atti che la complessiva situazione finanziaria della ricorrente risulti sostanzialmente invariata rispetto al quadro delineato in seno al precedente giudizio.
In riferimento alle finanze di pur essendo stata prodotta una documentazione CP_1
che registra una flessione dei compensi tra il 2019 e il 2022, il divario che ancora oggi caratterizza le due situazioni economiche non giustifica un ripensamento delle misure di contribuzione alle spese straordinarie dei figli (la sig.ra a mero titolo Pt_1
esemplificativo, ha un conto corrente con saldo negativo al 30.06.22 di euro meno 958,
mentre il sig. ha un conto corrente con saldo al 31.12.2021 di euro 53.000). Si precisa, CP_1
inoltre, come anche in riferimento all'asserita vendita di un immobile da parte del on CP_1
è stata raggiunta la prova in giudizio.
È su tale scorta che, come anticipato, il Tribunale rigetta la domanda di parte ricorrente e conferma l'assetto perequativo cristallizzato dalla sentenza di divorzio relativamente alle spese straordinarie. L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa
• Con decorrenza dalla data della domanda, revoca l'obbligo di di Parte_1
corrispondere l'assegno di mensile e ogni altra forma di contribuzione a titolo di mantenimento per il figlio;
Per_1
• Rigetta le domande di rideterminazione del contributo al mantenimento per i figli e di reciprocamente svolte dalle parti e, per l'effetto, determina nella Per_3 Per_2
misura di euro 200,00 mensili oltre Istat l'assegno a carico di da Parte_1
versare a per il mantenimento dei figli e , con conferma CP_1 Per_3 Per_2
delle vigenti condizioni in ordine alla ripartizione tra le parti delle spese straordinarie per i figli.
• Spese compensate.
Roma, 12 febbraio 2025
IL PRESIDENTE dott.ssa Marta Ienzi