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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/03/2025, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
D.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr. PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.2455/2019 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.9821/2018 resa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 12 novembre 2018 e non notificata, vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]
( ), nato a [...] l'[...] e residente Parte_2 CodiceFiscale_2
in NA OC (NA) alla via Massa n. 61 rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Di Perna (C.F. ), in virtù di C.F._3 procura in calce all'atto di appello, presso il cui studio elettivamente domiciliano in
Sant'Anastasia alla via A.D'Auria n.189
APPELLANTI
E
(C.F. ) con sede in Roma alla via Piemonte n. 38, Controparte_1 P.IVA_1
cessionaria del credito della in virtù del contratto quadro del 10.12.2018, CP_2
e per essa, in qualità di mandataria, la , rappresentata e difesa Controparte_3 dall'avv.Donato Palmieri (C.F. ), in virtù di procura in calce alla C.F._4
comparsa di risposta, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via
Chiatamone n.53/C
APPELLATA
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro tempore, (P.IVA e numero di Controparte_2
iscrizione al Registro delle Imprese di VE e NO , nella sua qualità di P.IVA_2 mandataria di con sede in NO, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle CP_2
Imprese di NO , P.Iva: – quale conferitaria di NC P.IVA_3 P.IVA_4
PO di NO Scarl, in virtù dell'atto di conferimento di ramo di azienda del 13/12/2016
a favore di ora n. rep. 13501 e racc. 7086, Controparte_4 CP_5
a rogito del Notaio Dott. registrato a NO 2 in data 29/12/2016 al n. 45271, Per_1
attuativo del progetto di fusione approvato da Banco PO S.c. e NC PO di
NO Scarl – del 13/12/2016 n. 13501 e rep. e n. racc. 7087, in forza di contratto di mandato con rappresentanza deliberato dal Consiglio di Amministrazione di del CP_2
18/01/2017 in persona del procuratore speciale Dott. munito dei poteri giusta Parte_3
procura speciale in autentica Dott. di VE, rep. n. 18276 e racc. n. 10038 in Persona_2
data 02.01.2017
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Con le note scritte ex art. 127-ter c.p.c. le parti costituite concludevano riportandosi ai rispettivi atti e alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione – Parte_1
alla quale veniva assegnato il n. R.G. 36367/2013 - avverso il decreto ingiuntivo n.
6380/2013 emesso dal Tribunale di Napoli con il quale si ingiungeva ad , Parte_4
e in qualità di fideiussori della Parte_2 Parte_1 Parte_5
il pagamento in favore della NC PO di NO S.c.a.r.l. della somma di
[...]
E.612.000,00, oltre spese del procedimento di ingiunzione e chiedeva:
“In via preliminare accertare – dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e la propria incompetenza funzionale;
a) accertare la nullità dei rapporti di apertura di credito per difetto di forma ed in particolare per la insanabile violazione della forma richiesta ex art. 1167 d.lgs. 385/93;
b) accertare la violazione da parte della NC dei principi di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto e condannare la stessa al risarcimento danni in favore della società garantita Parte_5
c) accertare l'insussistenza di alcun titolo idoneo e di conseguenza condannare la banca opposta alla restituzione degli interessi ultralegali, oneri, e spese da parte della, indebitamente trattenuti in quanto non oggetto di alcuna valida pattuizione;
d) accertare la violazione da parte della NC degli obblighi convenuti nel contratto di finanziamento del 09.02.2012 di euro 700.000,00;
e) condannare la banca alla restituzione delle maggiori somme indebitamente trattenute e percepite sia per il periodo di preammortamento (15.12.2012 2972/2012) del predetto finanziamento che per la quota di interessi delle rate di rimborso dello stesso;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalle singole operazioni di addebito al soddisfo;
f) condannare la banca in favore della società garantita al pagamento delle somme a titolo di ripetizione dell'indebito;
g) accertare la sussistenza dell'ipotesi usuraria di cui al secondo comma dell'art. 1815 c.c.;
i) dichiarare la nullità delle relative clausole;
l) condannare la NC opposta alla ripetizione dell'indebito, alla restituzione di quanto incassato illegittimamente, al risarcimento danni in favore del fideiussore;
m) in ogni caso accertare l'esatta determinazione delle eventuali ragioni di credito della
NC opposta affinchè i fideiussori conoscano, sulla base delle deduzioni ed eccezioni sollevata dalla garantita, con esattezza le somme coperte dalla garanzia;
n) condannare la banca opposta, al pagamento di spese, diritti ed onorari come per legge”.
I.
1.2. Si costituiva l'opposta NC PO di NO che contestava l'opposizione e ne chiedeva il rigetto con vittoria delle spese di lite.
I.
1.3. Avverso il medesimo provvedimento monitorio, in un autonomo giudizio al quale era assegnato il n.R.G.7592/2014, proponeva opposizione anche Parte_4
rassegnando le medesime conclusioni già esposte da . Parte_1
I.
2. All'udienza del 29.01.2016 era disposta la riunione dei due giudizi.
I.
3. Disposta ed espletata consulenza tecnica di ufficio, precisate le conclusioni la causa era riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per gli scritti conclusionali.
Con sentenza n.9821/2018 depositata il 13.11.2018 il Tribunale di Napoli rigettava entrambe le opposizioni confermando il decreto ingiuntivo opposto, con condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite e di quelle relative alla consulenza tecnica.
Riteneva il giudice di prime cure che il rapporto di garanzia dovesse essere ricondotto alla tipologia delle garanzie autonome, in considerazione dell'obbligo di pagare a prima richiesta e senza eccezioni;
inoltre, con riferimento alle condizioni economiche applicate dall'Istituto di credito, riteneva la legittimità (e non usurarietà) degli interessi convenzionali pattuiti, nonché la legittimità della capitalizzazione in quanto caratterizzata da reciprocità. II. Con atto notificato a mezzo PEC il 10 maggio 2019 proponevano appello avverso la detta sentenza e , i quali chiedevano: “ accertata e dichiarata Parte_1 Parte_2 la nullità delle fideiussioni innanzi descritte e, per l'effetto dichiarare nullo e/o inesistente la pretesa creditoria di cui al decreto ingiunto n. 6380/2013 del 23.10.2013 e per l'effetto dichiararlo, nullo, annullabile e/o inefficacie nei confronti degli appellanti;
accertare la nullità dei rapporti di apertura di credito per difetto di forma ed in particolare per la insanabile violazione della forma richiesta ex art. 1167 D.Lgs. 385/93; accertare la violazione da parte della NC dei principi di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto e condannare la stessa al risarcimento danni in favore della società garantita
[...]
accertare l'insussistenza di alcun titolo idoneo e di conseguenza Parte_5
condannare la NC opposta alla restituzione degli interessi ultra legali, oneri e spese, indebitamente trattenuti in quanto non oggetto di alcuna valida pattuizioni;
accertare la violazione da parte della NC degli obblighi convenuti nel contratto di finanziamento del
9.02.2012 di € 700.000,00; condannare la NC alla restituzione delle maggiori somme indebitamente trattenute e percepite sia per il periodo di preammortamento (15.02.2015
2972/2012) del predetto finanziamento che per la quota di interessi delle rate di rimborso dello stesso;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalle singole operazioni di addebito al soddisfo;
condannare la banca in favore della società garantita al pagamento delle somme a titolo di ripetizione dell'indebito; accertare la sussistenza dell'ipotesi usuraia di cui al secondo comma dell'art. 1815 c.c.; dichiarare la nullità delle relative clausole;
condannare la NC opposta alla ripetizione dell'indebito, alla restituzione di quanto incassato illegittimamente, al risarcimento danni in favore del fideiussore;
in ogni caso accertare l'esatta determinazione delle eventuali ragioni di credito della NC opposta affinché i fideiussori conoscano, sulla base delle deduzioni ed eccezioni sollevate dalla garantita, con esattezza le somme coperte dalla garanzia;
condannare la NC appellata, al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
In particolare, gli appellanti chiedevano la riforma della sentenza di primo grado in forza dei seguenti motivi di impugnazione.
Con il primo motivo, rubricato “nullità delle fideiussioni omnibus illogicità della motivazione
= erroneità nella valutazione delle risultanze istruttorie = violazione e falsa applicazione dell'art.1421 c.c.”, censuravano la decisione del giudice di prime cure che non dichiarava la nullità dei contratti di garanzia nonostante contenessero le clausole conformi allo schema c.d. ABI considerato dalla contrario all'art. 2 comma 2 lettera a) della legge n. CP_6
287/1990; sostenevano che avendo accertato la presenza delle clausole sanzionate nel contratto di garanzia, avrebbe dovuto pronunciarne anche d'ufficio la nullità, con conseguenziale invalidità del decreto ingiuntivo opposto.
Con il secondo motivo di impugnazione, rubricato “illogicità della motivazione = erroneità nella valutazione delle risultanze istruttorie = violazione e falsa applicazione nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.”, gli appellanti eccepivano l'erroneità della sentenza nella parte in cui era confermato il decreto ingiuntivo opposto, pur essendo emersa l'assenza dei contratti di affidamento in conto corrente della linea di cassa di E. 50.000,00, nonché dell'affidamento nella forma tecnica degli anticipi per E.250.000,00; evidenziavano altresì che la NC non forniva la prova dell'esistenza del credito di E.334.117,28 corrispondente al saldo debitore del conto corrente n. 3487 posto a fondamento del decreto ingiuntivo.
II.
2. Nelle more la NC PO di NO mediante fusione con il Controparte_7
ha dato luogo al , con sede in NO alla P.zza Meda n. 4.
[...] CP_2
Successivamente, il cedeva con contratto quadro del 10.12.2018, alcuni crediti CP_2
alla tra cui quello vantato nei confronti della Contact Srl e dei suoi Controparte_1
garanti.
Con comparsa di risposta depositata telematicamente in data 22 gennaio 2020 si costituiva in giudizio la la quale chiedeva il rigetto dell'impugnazione in quanto Controparte_8
infondata nel merito, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali.
II.
3. Precisate le conclusioni la causa era riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo, è necessario chiarire che con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli ha statuito sulle opposizioni a decreto ingiuntivo proposte in via disgiunta da Pt_1
e , entrambi fideiussori della società
[...] Parte_4 Parte_5
titolare di un rapporto di conto corrente e di un rapporto di finanziamento con la NC
PO di NO.
Da tali procedimenti, poi riuniti con provvedimento del gennaio 2016, va tenuto distinto l'ulteriore procedimento instaurato dalla debitrice principale e dai garanti nei confronti dell'Istituto di credito avente ad oggetto la domanda di accertamento negativo della legittimità e dell'effettiva esposizione debitoria, il quale, nonostante l'istanza di riunione avanzata dai garanti nel giudizio di opposizione, ha conservato la propria autonomia tanto da essere definito con la sentenza del Tribunale di Napoli n.11988/2015 divenuta definitiva in quanto non impugnata.
Detto ciò, va rilevato il difetto di legittimazione attiva di , il quale, pur non Parte_2
avendo proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6380/2013 emesso nei confronti suoi e degli altri due garanti e su iniziativa della Parte_1 Parte_4
NC PO di NO, ha impugnato la sentenza di primo grado che ha rigettato le opposizioni proposte dai predetti e . Parte_1 Parte_4
Come affermato dalla Suprema Corte “la legittimazione a proporre l'impugnazione, o a resistere ad essa, spetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito, secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, tenendo conto sia della motivazione che del dispositivo, a prescindere dalla sua correttezza e corrispondenza alle risultanze processuali nonché alla titolarità del rapporto sostanziale, purché sia quella ritenuta dal giudice nella sentenza della cui impugnazione si tratta” (Cass. n. 15356/2020;
n.13584/2017).
In applicazione dei principi richiamati, non può ritenersi legittimato ad Parte_2 impugnare un provvedimento reso all'esito di un giudizio nel quale non ha preso parte, non avendo egli proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo che, pertanto, nei suoi confronti ha acquisito carattere di definitività.
Per questo motivo l'appello proposto da deve ritenersi inammissibile per Parte_2
carenza di legittimazione attiva.
2. Al contempo va esclusa la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di Parte_4
, opponente in primo grado e destinatario della sentenza di prime cure, che non ha
[...]
impugnato la sentenza, né è stato convenuto nel presente giudizio.
Giova ricordare in proposito che e si Parte_1 Parte_2 Parte_4
siano impegnati, con un unico atto, a garantire le obbligazioni contratte dalla
[...]
nei confronti della NC PO di NO fino ad un valore massimo Parte_5
di E.612.000,00, senza pattuizione del beneficio della divisione.
Trattasi evidentemente di confideiussione prevista dall'art.1946 c.c. ove più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore ed a garanzia di un medesimo debito, che comporta pacificamente, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione, la solidarietà dei confideiussori, che sul piano processuale non comporta l'inscindibilità delle cause e non dà luogo a litisconsorzio necessario tra tutti gli obbligati, in quanto avendo il creditore titolo per rivalersi per l'intero nei confronti di ogni debitore è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati.
Come affermato dalla Suprema Corte la solidarietà passiva dei confideiussori non determina la necessità di integrazione del contraddittorio, avendo il creditore la possibilità di richiedere il pagamento dell'intero anche ad uno solo dei fideiussori. Ne consegue che il giudizio di appello, trattandosi di causa scindibile, può legittimamente proseguire senza dover chiamare in causa tutti i fideiussori, dovendosi escludere la configurabilità di un litisconsorzio necessario sia sostanziale che processuale non ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art.331 c.p.c. (in tali sensi Cass.n.13607/2011; n.2854/2016)
Pertanto, esclusa la configurabilità di un litisconsorzio necessario processuale non occorre integrare il contraddittorio nei confronti di . Parte_4
3. A questo punto, risolte le questioni preliminari, va esaminato nel merito il gravame proposto da il quale, per le motivazioni di seguito esposte, va rigettato in Parte_1
quanto destituito di fondamento.
3.1. Prima di affrontare l'esame delle specifiche censure mosse alla impugnata sentenza, appare opportuno ricostruire le circostanze in fatto poste dalle parti a fondamento delle rispettive pretese.
Con dichiarazione del 13 gennaio 2012 e Parte_1 Parte_4 Parte_2
comunicavano alla NC PO di NO di costituirsi “fideiussori del
[...] [...]
e dei suoi successori o aventi causa, sino alla Controparte_9 P.IVA_5 concorrenza dell'importo massimo di Euro 612.000,00 per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta NC, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite
o che venissero in seguito consentite anche a seguito di rinnovi o proroghe al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali, ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie
a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazione di servizi”. Contr In virtù del rapporto di garanzia, con ricorso per decreto ingiuntivo la ha assunto di essere creditrice della per la somma totale di euro 990.737,56 in Parte_6
virtù delle seguenti causali:
- saldo debitore c/c n. 3487 presso Ag. 445 Napoli pari ad € 334.117,28;
- capitale residuo al 31.07.2012 del finanziamento di € 700.000,00 erogato presso Ag. 455
Napoli ed accreditato sul c/c 3487, pari ad euro 656.620,28. In virtù del suddetto rapporto di garanzia, la NC chiedeva al Tribunale di Napoli di ingiungere ai garanti – tra cui appunto – di pagare “la limitata somma di Parte_1
euro 612.000,00, oltre spese e competenze del presente atto, con vincolo solidale tra di loro”.
Con l'opposizione al decreto ingiuntivo, veniva richiesta la revoca del decreto monitorio eccependo la nullità sia dei contratti di affidamento in conto corrente sia del contratto di finanziamento/mutuo per euro 700.000,00.
Il giudice di prime cure, dopo aver qualificato giuridicamente il rapporto quale contratto autonomo di garanzia, ha rigettato le opposizioni dichiarando la validità dei contratti posti a fondamento della richiesta di pagamento sia rispetto alla normativa in materia di usura sia per quanto riguarda l'applicazione della capitalizzazione degli interessi passivi.
Ciò premesso, occorre rilevare che secondo il primo giudice indipendentemente dal dato letterale, il contratto va ricondotto non alla tipologia delle garanzie fideiussorie, bensì a quella delle garanzie autonome, con inevitabili conseguenze derivanti dalla mancanza di accessorietà tra il detto rapporto e quello principale.
L'appellante nell'articolare il primo motivo di doglianza, sebbene utilizzi il termine
“fideiussione”, in realtà non solo non contesta specificamente la qualificazione giuridica del rapporto di garanzia, ma sembra aver condiviso la qualificazione del rapporto, richiamando testualmente la parte di motivazione in cui il Tribunale ha valorizzato la presenza delle clausole del modello ABI proprio per escludere il carattere accessorio della garanzia e per ricondurlo alla categoria delle garanzie autonome.
Sulla stessa, pertanto, deve ritenersi formato il cd. giudicato interno, impedendo una qualificazione diversa del rapporto da parte del giudice di appello.
Invero il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data dal giudice alla domanda se la parte interessata non ha proposto specifica impugnazione, salvo il caso in cui tale qualificazione non ha condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito o
è incompatibile con le censure formulate dall'appellante o non ha formato oggetto di contestazione tra le parti (vedi per tutte da ultimo Cass.10.11.2023 n.31330; 12.6.2023
n.16603), circostanze non rinvenibili nel caso di specie.
3.2. Partendo da questo presupposto, non merita di essere condiviso il primo motivo di appello con il quale è stata eccepita la nullità del contratto di garanzia in quanto contenente le c.d. clausole ABI, considerate dalla contrarie all'art. 2 comma 2 lettera a) CP_6
della legge n. 287/1990. In termini generali, giova ricordare che con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, la ha dichiarato che gli artt.2 (c.d. clausola di reviviscenza), 6 (clausola di CP_6 rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) e 8 (c.d. clausola di sopravvivenza) dello schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto nel 2002 dall'Associazione NCria
Italiana (di seguito ABI), erano in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/1990 (c.d. legge antitrust), ritenendo che la standardizzazione contrattuale del suddetto modello producesse un effetto anticoncorrenziale per aver impedito la possibilità di diversificare il prodotto offerto.
Nel dettaglio, le clausole indicate furono ritenute idonee a riversare integralmente sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della NC, nonché degli effetti dell'invalidità o dell'inefficacia della prestazione principale.
In seguito all'accertamento della nullità del c.d. schema ABI si è posto il problema della sorte dei contratti stipulati a valle e, in particolare, delle fideiussioni rilasciate in epoca posteriore al suddetto Provvedimento contenenti le clausole considerate illegittime.
Secondo il principio ormai pacificamente condiviso dalla giurisprudenza di legittimità “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del
1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass.SS.UU. n.41994/2021).
Per quanto attiene allo specifico profilo dell'onere della prova delle suddette nullità, la giurisprudenza della S.C. ha più volte affermato il principio secondo cui la produzione del provvedimento dell'Autorità Garante costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale, a prescindere dal fatto che siano state irrogate, o meno, sanzioni pecuniarie agli autori della violazione.
La presunzione richiamata opera in maniera pregnante con specifico riguardo ai contratti di fideiussione che presentano un “collegamento funzionale forte" rispetto all'intesa anticoncorrenziale “a monte”, in virtù della vicinanza temporale tra il Provvedimento e la stipula del contratto. Tuttavia, con il trascorrere degli anni, tale collegamento diventa necessariamente più sfumato di modo che, maggiore è il tempo intercorso tra la stipula e il
Provvedimento, tanto più alta sarà la probabilità che l'utilizzo delle clausole derivi da una scelta autonoma e indipendente delle parti. In considerazione del fatto che oggetto del presente giudizio è un contratto stipulato dai garanti in data 13 gennaio 2012, viene in rilievo un giudizio c.d. “stand alone”, relativo appunto a garanzie prestate successivamente rispetto al Provvedimento della
[...]
, in cui non ci si può giovare della presunzione di nullità integrata dall'accertamento CP_6 dell'illecito realizzato dal suddetto provvedimento, essendo l'attore onerato dell'allegazione e della prova dell'esistenza, all'epoca della stipula della fideiussione, di una intesa illecita tra le banche per l'applicazione uniforme delle tre clausole dello schema ABI.
In applicazione dell'art.2967 c.c., compete all'attore che deduca l'esistenza di una intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa, costituendo tale affermazione elemento costitutivo del diritto vantato (sul punto,
Cass. civ. sent. n. 13846/2019; n. 30818/2018).
Ebbene, nel caso in esame l'appellante ha omesso di fornire qualsiasi prova idonea a dimostrare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale a monte, tale da poter costituire prova presuntiva della nullità delle clausole contenute nel contratto con cui egli si è costituito garante nei confronti dell'Istituto bancario.
Discostandosi dai principi di diritto fino ad ora riportati, l'appellante non soltanto non ha mai allegato materialmente il Provvedimento con cui la ha dichiarato la nullità delle CP_6 suddette clausole – sul punto è ancora discussa la natura del suddetto provvedimento e l'applicabilità o meno del principio iura novit curia – ma avrebbe anche dovuto dimostrare la perdurante efficacia dello stesso tanto da aver riguardato anche la stipulazione del contratto di garanzia stipulato da e altri. Parte_1
A maggior ragione, quanto appena esposto assume un valore ancor più rilevante considerando la natura di garanzia autonoma del rapporto esaminato rispetto al quale la prova privilegiata rappresentata dal provvedimento della non può assumere CP_6
alcun valore.
Questa specifica questione è stata oggetto del recentissimo arresto della S.C. di
Cassazione, secondo cui – giudicando proprio su un contratto autonomo di garanzia – ha appunto affermato che “In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento
n. 55 del 2005 della , concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può CP_6
essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare
l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata” (Cass.n.26847/2024).
In ogni caso, va altresì sottolineato che seppure fosse stata provata ed accertata la nullità delle clausole del contratto di garanzia rispetto alla normativa antitrust, si sarebbe trattato comunque di una nullità parziale delle singole clausole non estendibile all'intero contratto in assenza di una specifica allegazione dell'appellante volta a dimostrare che senza le suddette clausole il contratto non sarebbe stato stipulato.
Anche su questo ulteriore profilo la Cassazione ha affermato che “la nullità delle clausole del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del
1990 e 101 del TFUE, si estende all'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, con la conseguenza che è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso con cui era dedotta la violazione dell'art. 1421 c.c. per l'omesso rilievo d'ufficio della nullità integrale del contratto derivante dalla pattuizione di clausole di deroga all'art. 1957 c.c. e di "reviviscenza" e di "sopravvivenza", riproduttive di quelle di cui ai nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003)” (Cass. civ. ord. n. 6685/2024).
Nel rappresentare le proprie doglianze, l'appellante non soltanto non ha dimostrato l'esistenza di un'intesa a monte con la quale gli Istituti di credito avrebbero previsto la standardizzazione del contenuto contrattuale dei rapporti a valle, ma ha omesso di evidenziare come la nullità delle clausole si sarebbe estesa all'intero rapporto comportandone una invalidità totale.
Il primo motivo è pertanto infondato e non può essere accolto.
4. Con il secondo motivo di impugnazione, rubricato “illogicità della motivazione = erroneità nella valutazione delle risultanze istruttorie = violazione e falsa applicazione nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.”, gli appellanti eccepiscono l'erroneità della sentenza nella parte in cui era confermato il decreto ingiuntivo opposto, pur essendo emersa l'assenza dei contratti di affidamento in conto corrente della linea di cassa di E. 50.000,00, nonché dell'affidamento nella forma tecnica degli anticipi per E.250.000,00; evidenziano altresì che la NC non forniva la prova dell'esistenza del credito di E.334.117,28 corrispondente al saldo debitore del conto corrente n. 3487 posto a fondamento del decreto ingiuntivo.
Prima di affrontare la specifica questione proposta con il secondo motivo di appello, e per meglio chiarire le ragioni della decisione, è opportuno una breve premessa.
Come già detto, con dichiarazione del 13 gennaio 2012, , Parte_1 Parte_4
e comunicavano alla NC PO di NO di costituirsi “fideiussori Parte_2
del P.IVA e dei suoi successori o aventi causa, Parte_5 P.IVA_5 sino alla concorrenza dell'importo massimo di Euro 612.000,00 per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta NC, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite anche a seguito di rinnovi o proroghe al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali, ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazione di servizi”. Contr In virtù del rapporto di garanzia, con ricorso per decreto ingiuntivo la ha assunto di essere creditrice della per la somma totale di E.990.737,56 in virtù Parte_6
delle causali che seguono:
- saldo debitore c/c n. 3487 presso Ag. 445 Napoli pari ad E. 334.117,28;
- capitale residuo al 31.07.2012 del finanziamento di E.700.000,00 erogato presso Ag. 455
Napoli ed accreditato sul c/c 3487, pari ad E.656.620,28.
In virtù del suddetto rapporto di garanzia, la NC chiedeva al Tribunale di Napoli di ingiungere ai garanti – tra cui appunto – di pagare “la limitata somma di Parte_1 euro 612.000,00 oltre spese e competenze del presente atto, con vincolo solidale tra di loro”.
Con l'opposizione al decreto ingiuntivo, era richiesta la revoca del decreto monitorio eccependo la nullità sia dei contratti di affidamento in conto corrente sia del contratto di finanziamento/mutuo di E.700.000,00.
Con la sentenza gravata, il giudice di prime cure rigettava le opposizioni dichiarando la validità dei contratti posti a fondamento della richiesta di pagamento sia rispetto alla normativa in materia di usura sia per quanto riguarda l'applicazione della capitalizzazione degli interessi passivi.
Ebbene, con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha contestato la sentenza di prime cure solo ed esclusivamente nella parte in cui ha ritenuto provata la porzione di credito derivante dal rapporto di conto corrente affidato, chiuso con saldo negativo, nulla deducendo con riguardo al credito derivante dal contratto di finanziamento/mutuo.
Dal confronto tra la sentenza di primo grado impugnata e le censure mosse con l'atto di appello, emerge in maniera chiara come il gravame proposto non sia idoneo a negare la fondatezza del diritto della NC al pagamento della somma complessiva di E.612.000,00, avendo l'appellante limitato le proprie doglianze solo ed esclusivamente al rapporto di conto corrente il quale costituisce la ragione giustificativa di una parte limitata del debito, tra l'altro di molto inferiore rispetto al credito complessivo dell'Istituto di credito. Analizzando i rapporti posti a fondamento della richiesta di pagamento della NC e, quindi,
Contr del decreto ingiuntivo opposto, è possibile rilevare come il credito della (poi ceduto alla
) sia nettamente superiore rispetto al valore massimo garantito. CP_1
Mentre con riguardo al rapporto di conto corrente bancario l'appellante ha dedotto in grado di appello che la NC non aveva adeguatamente provato il proprio diritto in virtù del mancato deposito in atti dei contratti di apertura di credito, con riferimento al rapporto di finanziamento non è stata sollevata alcuna censura, consentendo anche sotto questo profilo il passaggio in giudicato della sentenza di prime cure nella quale, appunto, è stata confermata la piena legittimità del contratto di mutuo/finanziamento.
Di conseguenza, deve ritenersi incontestabile il diritto di credito della NC al pagamento della somma di E.656.620,28.
Anche laddove, quindi, risultasse fondato e venisse accolto il secondo motivo di appello, comunque non vi sarebbe alcun beneficio sostanziale per l'appellante, dato che andrebbe comunque confermato il diritto della NC a ricevere il pagamento della somma di
E.612.000,00, ancorché sulla base del solo contratto di finanziamento/mutuo.
Per tutti questi motivi, quindi, le doglianze proposte con il secondo motivo di appello devono considerarsi assorbite dal giudicato formatosi sulla validità del credito derivante dal contratto di mutuo/finanziamento pari ad E. 656.620,28.
5. Alla stregua delle considerazioni che precedono l'appello va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
6. Le spese seguono la soccombenza, secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1,
c.p.c., e vanno poste a carico degli appellanti.
Alla liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n 147/2022, con riguardo al valore della causa (scaglione da E.520.001,00 a E.1.000.000,00), della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo in grado di appello, quantificando il compenso tra i valori minimi e medi delle tariffe.
7. Va rilevato infine che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.01.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta - nel caso di specie gli appellanti e Parte_1 Parte_2 - è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
[...]
dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , nei confronti di e per essa, in Parte_1 Parte_2 Controparte_1
qualità di mandataria, la , avverso la sentenza n. 9821/2018 resa Controparte_3
dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 12 novembre 2018 e non notificata, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Parte_2
b) rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
c) condanna e al pagamento in solido in favore di Parte_1 Parte_2
delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in Controparte_1
E.10.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;
c) visti gli artt.13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia)
e 1, comma 18, L.n.228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo.
Così deciso in Napoli, addì 27.2.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
D.ssa Aurelia D'Ambrosio